Pubblichiamo lo schema di D.P.R. recante la
disciplina delle modalità attuative del sistema del risarcimento diretto,
nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i
danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150
del codice delle
assicurazioni. Si ringrazia l’ANEIS – www.aneis.it
Il presente testo è in attesa del parere del Consiglio
di Stato.
Decreto del Presidente della
Repubblica, recante
"Disciplina
del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in
attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n.209".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'Adunanza del………….
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del …………. sulla
proposta del Ministro delle attività produttive;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1.
Al fini del presente regolamento si intende per:
1.
"codice": il codice delle assicurazioni private
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
2.
"Isvap": l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
3.
Impresa": la società autorizzata ad esercitare nel
territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile autoveicoli;
4.
"sinistro” la collisione avvenuta nel territorio
della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la
responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli
o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri
veicoli responsabili;
5.
"danneggiato": il proprietario o il conducente
del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;
6.
"lesioni": le lesioni di lieve entità definite
all'articolo 139 del codice.
2.
Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute
nell'articolo 1 del codice.
Art. 2
Oggetto
del regolamento
1.
Il presente regolamento disciplina le modalità attuative
del sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla
circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.
Art. 3
Ambito
di applicazione
1.
La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte
le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente,
anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.
2.
Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa
richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura
prevista dall'articolo 141 del codice.
Art. 4
Veicoli
immatricolati all'estero
1.
La disciplina del risarcimento diretto si applica ai
sinistri che coinvolgono:
1.
veicoli immatricolati in Italia;
2.
veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e
nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello
Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria
responsabilità civile auto al sensi degli articoli 23 e 24 del codice delle
assicurazioni private e che abbiano aderito al sistema del risarcimento
diretto.
Art. 5
Modalità
della richiesta di risarcimento
1.
Il danneggiato che si ritiene non responsabile del
sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il
contratto relativo al veicolo utilizzato.
2.
La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma o telefax.
3.
Se non è escluso dal contratto, la richiesta può essere
inviata anche in via telematica.
4.
L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata
comunicazione all'assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all'impresa
di quest'ultimo.
Art. 6
Contenuto
della richiesta
1.
Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta
di risarcimento contiene i seguenti elementi:
1.
i nomi degli assicurati;
2.
le targhe dei due veicoli coinvolti;
3.
la denominazione delle rispettive imprese;
4.
la descrizione delle circostanze e delle modalità del
sinistro;
5.
le generalità di eventuali testimoni;
6.
l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di
polizia;
7.
il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate
sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.
2.
Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la
richiesta indica, inoltre:
1.
L'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
2.
l'entità delle lesioni subite;
3.
la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa
la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono
assicurazioni sociali obbligatorie;
4.
l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione,
con o senza postumi permanenti;
5.
l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata
dall'indicazione del compenso spettante al professionista.
Art. 7
Integrazione
e regolarizzazione della richiesta
1.
In caso di richiesta incompleta , l'impresa, entro trenta
giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista
dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i
chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la
formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono
interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle
integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Art. 8
Determinazioni
dell'impresa
1.
Con apposita comunicazione inviata al danneggiato,
l'impresa indica, alternativamente:
1.
una congrua offerta di risarcimento del danno;
2.
gli specifici motivi che impediscono di formulare
l'offerta di risarcimento del danno.
2.
La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i
seguenti termini:
1.
novanta giorni, nel caso di lesioni;
2.
sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i
veicoli o le cose;
3.
trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose,
qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i
conducenti coinvolti nel sinistro.
Art. 9
Assistenza
tecnica e informativa ai danneggiati
1.
L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di
correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e
tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena
realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono,
in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il
supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al
fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e
l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di
responsabilità di cui all'allegato a).
2.
L'offerta di risarcimento del danno formulata dall'impresa
comprende anche il rimborso delle spese di consulenza medico-legale sostenute
dal danneggiato.
3.
Al fini dell'offerta di risarcimento del danno formulata
dall'impresa, non sono considerati danni accessori le spese sostenute dal
danneggiato per consulenza o assistenza professionale diversa da quella
medico-legale.
Art. 10
Accesso
telematico
1.
Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal
sinistro, l'impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi
previsti dall'articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati
tecnici e del proprietario dell'altro veicolo.
Art. 11
Sinistri
esclusi dal sistema di risarcimento diretto
1.
Nel caso in cui il sinistro non rientra nell'ambito di
applicazione previsto dall'articolo 2, l'impresa ne inforna il danneggiato a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni decorrenti
dalla ricezione della richiesta di risarcimento, ovvero dal momento in cui sia
stata accertata la non applicabilità della procedura e comunque, entro i
termini di cui all'aiticolo 4, commi 1 e 2.
2.
Entro il termine di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a
trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni
ulteriore valutazione, all'impresa del responsabile qualora quest'ultima sia
nota in base agli elementi in suo possesso.
3.
I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice
iniziano a decorrere dal momento in cui l'impresa del responsabile del sinistro
riceve la comunicazione di cui al comma 2.
Art. 12
Criteri
di determinazione del grado di responsabilità delle parti
1.
L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla
richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della
responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all'Allegato A, in
conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di
circolazione stradale.
2.
Qualora il sinistro non rientn' in alcuna delle ipotesi
previste dalla tabella di cui al comma 1, l'accertamento della responsabilità è
compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi
generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.
Art. 13
Organizzazione
e gestione del sistema di risarcimento diretto
1.
Le imprese possono costituire uno o più consorzi, ai fini
della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del
risarcimento diretto.
2.
Le imprese con se 1 de legale in altri stati membri
dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica al sensi degli
articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private e che intendono aderire
al sistema di risarcimento diretto, possono partecipare ai consorzi di cui al
comma 1.
3.
I consorzi operano secondo regole di economicità in
conformità dello statuto e del regolamento contenente le norme di
funzionamento, assunti con delibera dei competenti organi. L'attività è limitata
statutariamente alla sola organizzazione e gestione del sistema di risarcimento
diretto, ivi compreso quanto previsto dall'art.141, comma 4, del codice delle
assicurazioni private. Le imprese di assicurazione partecipanti sono tenute
all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi societari in base alla
loro competenza statutaria.
4.
I soggetti che svolgono finzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei consorzi devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per le imprese di
assicurazione.
5.
L'attività dei consorzi deve conformarsi ai seguenti
principi:
1.
la partecipazione ai consorzi è statutariamente
subordinata alla stipula di una garanzia finanziaria, rilasciata da istituti di
credito sottoposti a vigilanza prudenziale, per il rischio di insolvenza
dell'impresa partecipante in favore dei consorzi medesimi per un ammontare non
inferiore al minimo determinato dagli organi sociali;
2.
i consorzi determinano preventivamente le regole di
cooperazione tecnica necessarie per il funzionamento del sistema di
risarcimento diretto, anche al fine di garantire una corretta ripartizione
della responsabilità tra le imprese;
3.
la regolazione dei rapporti economici avviene mediante un
sistema che valorizza la concorrenza tra le imprese sulla base di un meccanismo
di conguaglio di debiti e di crediti reciproci. Al fini del conguaglio i
consorzi individuano parametri tecnici ed economici che tengono conto di
criteri di efficienza nella gestione, dei costi medi aziendali e del numero dei
risarcimenti effettuati dalle singole imprese.
6.
Lo statuto ed il regolamento dei consorzi, nonché ogni
successiva modifica degli stessi, si uniformano alle norme in materia di
concorrenza. Essi sono approvati dall'ISVAP che esercita la vigilanza sul
funzionamento dei consorzi ai sensi dell'ar-ticolo 150, comma 3, del codice
delle assicurazioni private.
7.
Le imprese che non aderiscono a consorzi, per i quali sia
intervenuta l'approvazione dello statuto e del regolamento da parte
dell'ISVAP,sono tenute ad osservare i principi stabiliti dall'ISVAP con proprio
regolamento da adottarsi al sensi dell'articolo 9, comma 2 del codice.
8.
Non costituiscono prestazioni di servizi al fini
dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese
nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.
Art. 14
Benefici
Derivanti agli assicurati
1.
Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire
effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della
gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno
contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in
forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato.
Art. 15
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2006
e si applica al sinistri verificatisi a partire dal 1° agosto 2006.
2.
Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente
regolamento si applica ai sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del
sistema di targatura di cui all'articolo 97, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.