RESPONSABILITA'
CIVILE E RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA
di PIER
GIUSEPPE MONATERI
(Le pagine che seguono sono parte di capitolo della
monografia Atto illecito e responsabilità civile che è primo dei tomi dedicati
alla materia della responsabilità civile nel Trattato di diritto privato
diretto da Mario Bessone per la casa editrice Giappichelli)
Sommario:
1. Natura e funzione del risarcimento in forma specifica. I rapporti tra
reintegrazione e risarcimento per equivalente. – 2. La prassi evolutiva verso
il riconoscimento di una azione generale di reintegrazione fondata sull’art.
2058 c.c. – 3. I limiti alla reintegrazione in forma specifica. – 4. Profili
processuali. – 5. Risarcimento del danno in forma specifica e Pubblica
Amministrazione.
1. Natura e funzione del risarcimento in forma
specifica. I rapporti tra reintegrazione e risarcimento per equivalente
La
reintegrazione del danno in forma specifica (o, con diversa formula, la riparazione
in natura del danno 1) si risolve nell’obbligazione del responsabile
di ricostituire la situazione di fatto antecedente alla procurata lesione,
consentendo all’attore pregiudicato di attuare l’interesse vantato senza
doversi accontentare del mero equivalente pecuniario 2.
L’art.
2058 c.c. dispone che «il danneggiato può chiedere la reintegrazione del danno
in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia
il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la
reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il
debitore» 3.
Le
questioni da affrontare in via preliminare attengono all’individuazione della
natura e della funzione dell’istituto.
La parte
preponderante dei contributi dottrinali cerca di trarre risposte dall’analisi
dei rapporti tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per
equivalente, ma denota ancor oggi (per il numero ed i contenuti) come le
originarie tensioni interpretative non possano considerarsi pacificate o,
altrimenti, composte 4.
Le
soluzioni suggerite rimangono, infatti, divergenti.
Vi è
chi, animato da propositi di organicità, si sforza di ricondurre ad «unità» i
due rimedi. In tale prospettiva sono state elaborate due diverse ipotesi
ricostruttive: o si fa appello alla categoria generale della «riparazione del
danno», comprensiva sia del risarcimento per equivalente, sia del risarcimento
in forma specifica, cui viene attribuita funzione alternativa rispetto al
primo 5; o si postula l’unicità dell’obbligazione risarcitoria, per
poi configurare le due forme di risarcimento come mere modalità alternative di
attuazione dell’obbligazione medesima 6.
Vi è
chi, per contro, intende riconoscere uno statuto di autonomia ai rimedi,
affermando che alla netta separazione esistente, sul piano sostanziale, tra
illecito e danno, corrisponde inevitabilmente una altrettanto certa e precisa
distinzione tra strumenti di tutela azionabili: l’illecito deve essere represso
con il ricorso all’inibitoria; il danno deve essere riparato con il
risarcimento 7.
L’adesione
alla prima ricostruzione orienta l’indagine verso la comprensione della
relazione tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente.
La
dottrina ha preteso scorgere tra gli stessi una vera e propria gerarchia, tale
per cui l’uno è qualcosa di più, o di prioritario (sotto il profilo pratico, se
non ideale), rispetto all’altro. D’altra parte neppure in merito
all’«attribuzione del primato» si riscontra uniformità di vedute. Taluni Autori
«consegnano vittoria» al risarcimento in forma specifica, sulla base di
argomentazioni varie e di diverso tenore. Talvolta è parsa sufficiente
l’affermazione secondo cui proprio la dizione testuale dell’art. 2058 c.c.
porta a riconoscere nella reintegrazione il rimedio principale, nel
risarcimento per equivalente il rimedio sussidiario 8. Altrove,
quasi indulgendo al fascino delle distinzioni ontologiche di platonica memoria,
si è sostenuto che il risarcimento in forma specifica rappresenta la «forma
ideale» di riparazione del danno, destinata a tradursi fenomenicamente, nella
normalità del mondo reale, in risarcimento per equivalente. 9
Andando oltre, si è giunti a definire la reintegrazione in forma specifica come
parametro di valutazione del risarcimento del danno (anche nel caso in cui la
liquidazione sia fatta per equivalente), tanto da considerare contraddittorio
predicare il carattere di eccessiva onerosità alla reintegrazione (come ha
fatto il legislatore, prevedendo la disciplina dell’art. 2058, 2° co., c.c.), posto
che il costo della medesima è la misura del danno 10.
Diversa
opinione è stata sostenuta da quanti hanno voluto scorgere, nel meccanismo
concreto previsto dall’art. 2058 c.c., la subordinazione della reintegrazione
in forma specifica al risarcimento per equivalente 11.
Sul
punto specifico (individuazione del rimedio «primario») alle articolate
posizioni della dottrina corrisponde uno scenario giurisprudenziale che solo a
livello declamatorio ostenta una maggiore sicurezza ed univocità di
interpretazione. Passando, infatti, all’individuazione della regola
operazionale applicata caso per caso, si constata quanto quella certezza sia
solo apparentemente esibita. La massima della decisione può sì essere forgiata
nel senso di attribuire al risarcimento per equivalente il rango di
«sostitutivo legale sussidiario della reintegrazione» 12, ma a
condizione che la conclusione operativa prescelta dal giudicante sia nel senso
di negare, nello specifico, proprio la (sia pur «primaria») reintegrazione.
Dunque, la giurisprudenza ripropone, in questa sede, i bisticci cui spesso
suole dimostrarsi avvezza, dissociando le petizioni di principio dai precetti
concreti nel corpo delle singole pronunce.
I
contrasti, aperti o (mal)celati, sono, forse, sintomatici della inefficienza,
o, comunque, inadeguatezza, delle ipotesi ricostruttive tradizionali. Volgersi
verso «altre» prospettive consente di ridisegnare la «mappa dei problemi» e
dimostra come sia stata enfatizzata l’importanza delle questioni interpretative
di cui si è dato conto.
Si è,
pertanto, proposto di superare l’impostazione consueta che definisce e modella
lo strumento di tutela in ragione e funzione del tipo di situazione soggettiva
considerata ritenendo, conseguentemente, che le situazioni a contenuto reale
siano protette mediante misure di riduzione in pristino, mentre i diritti di
obbligazione siano difesi con rimedi risarcitori, ovvero, in executivis,
con le procedure di espropriazione forzata.
Suggerimenti
significativi provengono dalla dottrina giureconomica nordamericana,
sostanzialmente coincidente con la c.d. griglia di Calabresi e Melamed 13.
In quest’ottica le regole che presiedono alla tutela delle situazioni
soggettive connesse all’attribuzione di una risorsa scarsa vengono distinte in
«regole di proprietà» (property rules) e «regole di responsabilità» (liability
rules): le prime garantiscono al titolare della posizione una tutela piena
mediante il mantenimento dell’assetto allocativo dato; le seconde permettono
l’appropriazione della risorsa scarsa anche senza il consenso dell’avente
diritto, a condizione che questi sia compensato della perdita subita sulla
scorta di una valutazione astratta rimessa al giudice sulla base di criteri
collettivamente determinati. In definitiva, le regole di responsabilità civile
consentono l’attività illecita, ma la rendono costosa.
In base
a questa impostazione, come si è correttamente evidenziato, il rimedio in forma
specifica ha carattere eccezionale e rappresenta un «limite superiore»
nell’ambito del sistema di responsabilità civile: essendo distonico rispetto
all’istituto, non potrebbe ammettersi in difetto di espressa previsione
normativa 14.
2. La prassi evolutiva verso il riconoscimento di una
azione generale di reintegrazione fondata sull’art. 2058 c.c.
La
giurisprudenza è giunta ad affermare espressamente che la disciplina della
reintegrazione in forma specifica ha carattere generale, quantunque dettata con
specifico riferimento alla responsabilità aquiliana 15: dunque è
configurabile, nel nostro ordinamento, un’azione generale di reintegrazione in
forma specifica, fondata sul disposto dell’art. 2058 c.c. e distinta dalla
tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. Si tratta di una azione inibitoria
generale ed atipica, esperibile a tutela di quelle situazioni per le quali non
sia stato previsto un rimedio processuale ad hoc 16.
Il
tenore della statuizione induce a verificare, da un lato, attraverso quali
tappe si è snodato il cammino che ha condotto ad una simile conclusione; dall’altro,
ad enucleare le argomentazioni svolte a suo sostegno.
In primo
luogo, la giurisprudenza ha individuato le situazioni dominicali, o
possessorie, o di detenzione qualificata cui garantire un sistema di tutela
rispondente a quello già offerto mediante l’esercizio di rimedi di riduzione in
pristino reali e tipici. In quest’ottica si è utilizzato l’art. 2058 c.c. come property
rule (nel senso sopra precisato) per ampliare l’ambito della tutela reale
tipica, fino ad includervi situazioni di appartenenza, che, per difetto dei
necessari presupposti fattuali, non ne avrebbero altrimenti beneficiato.
Volgendo
lo sguardo alla casistica, è possibile individuare, al riguardo, le seguenti
ipotesi:
a)
l’art. 2058 c.c. è stato applicato a sostegno ed integrazione del divieto
generale di immissio in alienum per rimuovere il danno arrecato al
titolare di una situazione di appartenenza riguardata da una esternalità
continuata. La tutela è stata estesa al possesso, affermando che l’azione di
riduzione in pristino spetta anche a chi abbia subito lo spoglio senza essere
titolare di un diritto reale sulla cosa 17;
b)
considerato che la reintegrazione in forma specifica può consistere in concreto
«nella restituzione della cosa sottratta, nel rifacimento di quanto
illecitamente disfatto o nell’eliminazione di quanto illecitamente fatto», se
ne è fatta applicazione per rafforzare la tutela concessa al nudo proprietario
nei confronti dell’usufruttuario che non abbia rispettato l’originaria
destinazione economica del bene oggetto di usufrutto 18. Il
comportamento abusivo – in quest’ottica – non comporta unicamente la cessazione
dell’usufrutto ex art. 1015 c.c., ma costituisce titolo per chiedere ed
ottenere la condanna al risarcimento del danno subito dal proprietario mediante
il ripristino dell’originario stato dei luoghi;
c) la
reintegrazione in forma specifica si è concretata in ordine di demolizione nel
caso di violazione di un divieto di sopraelevazione, previsto da regolamento
condominiale, da parte di un condomino 19.
In
secondo luogo la giurisprudenza ha concesso il rimedio della reintegrazione in
forma specifica in funzione suppletoria della stessa tutela reale tipica,
ogniqualvolta questa non fosse in concreto esperibile per intervenuta
prescrizione dell’azione o difetto di altro requisito di legge 20.
Ancora
la giurisprudenza ha assicurato la tutela ex art. 2058 c.c. ai diritti
della personalità ed al diritto alla salute, che, anzi, postulano una
protezione in forma specifica proprio in considerazione della loro natura, a
prescindere dall’onerosità e con il solo limite logico della possibilità
21.
In
stretta connessione a questo riconoscimento l’applicazione del rimedio è stata
estesa alle ipotesi di compromissione del «bene ambiente», o, altrimenti detto,
con felice endiadi, del diritto «all’ambiente salubre» 22.
In
materia è, peraltro, intervenuto il legislatore con l. 18 luglio 1986, n. 349.
L’art. 18, 1° e 3° co. del testo di legge definisce il danno come «alterazione,
deterioramento e distruzione totale o parziale dell’ambiente» e riconosce allo
Stato ed agli Enti territoriali, sui quali incidano i beni oggetto del fatto
lesivo, il diritto al risarcimento. Il 6° co. del medesimo articolo disciplina
le modalità del risarcimento, prevedendo che il giudice, se non sia possibile
una precisa quantificazione del danno, lo determina in via equitativa, tenuto
conto della gravità della colpa, del costo del ripristino e del profitto che il
trasgressore ha conseguito con l’illecito. Il successivo 8° co. aggiunge che il
giudice, nella sentenza di condanna dispone, ove possibile, il ripristino dello
stato dei luoghi a spese del responsabile.
La
dottrina si è interrogata sulla natura della misura ripristinatoria prevista
dall’8° co. e sulla sua riconducibilità al quadro normativo dell’art. 2058 c.c.
23 L’opinione più autorevole ritiene inutile od indifferente ogni sottile
distinguo, da un lato affermando il carattere di regola di proprietà della
previsione speciale, dall’altro rimarcando come la dizione testuale della
disposizione ricalchi molto da vicino l’impostazione dell’art. 2043 c.c.
24.
Da
ultimo occorre ricordare che la giurisprudenza ha fatto applicazione del
principio ex art. 2058 c.c. anche in materia contrattuale 25.
L’esame
dell’apparato argomentativo elaborato per sorreggere tali applicazioni consente
di individuare due diversi itinerari concettuali.
Alcune
decisioni ancorano la regola di tutela piena, con modalità inibitorie,
direttamente nelle maglie dell’art. 2058 c.c. 26; altre invocano
l’art. 2058 c.c. per soddisfare esigenze di carattere pratico e congiunturale
(in primis per garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra le
parti della lite, ampliando la legittimazione passiva dell’azione reale
esperita), più che per far fronte ad un bisogno di tutela specifico. A tali
fini si sostiene che l’azione reale tipica ha per fine essenziale
l’accertamento del diritto; ogni altra pretesa, di diverso contenuto, che miri
ad una pronuncia di condanna ad un fare o ad un non fare con finalità di
ripristino della situazione di appartenenza pregiudicata, è deducibile in una
azione meramente personale, fondata (ancora una volta) sul disposto dell’art.
2058 c.c. 27
Le
reazioni dottrinali suscitate dal panorama di cui si è dato conto appaiono
diversificate.
Alcuni
Autori hanno, per così dire, percepito «sapore di scisma», di «eterodossia»,
rilevando come i giudici abbiano congegnato uno strumento dalle forme mutevoli,
capace di superare ogni classificazione delle azioni civili fondata sul
contenuto dei diritti soggettivi ed in specie sulla superiorità delle situazioni
dominicali. L’orientamento giurisprudenziale richiamato viene, inoltre,
accusato di confondere e sovrapporre la lesione del diritto con il (ovvero al)
danno: l’attuazione del diritto è operazione giuridicamente diversa dalla
riparazione o rimozione del danno 28.
Altri
Autori, riconfigurando il sistema di responsabilità civile nel suo complesso,
scorgono le due anime della tutela contro i danni: reintegratoria e
risarcitoria. Sarebbe proprio la valenza reintegratoria della tutela contro i
danni a fondare il potere inibitorio del giudice, consentendo, oltre il
ripristino dello status quo ante, anche l’inibizione di violazioni
future 29.
3. I limiti alla reintegrazione in forma specifica
L’art.
2058 c.c. prevede due limiti all’operatività, in concreto, della reintegrazione
in forma specifica: l’impossibilità della reintegrazione e l’eccessiva
onerosità della medesima.
Sono
evidenti ipotesi di impossibilità materiale, ostative alla concessione
del rimedio, il perimento del bene danneggiato e la distruzione di un bene
qualificabile come «unico» 30.
Secondo
logica non è dato parlare di impossibilità quando il bene pregiudicato sia
fungibile e, quindi, perfettamente sostituibile con altro appartenente al
medesimo genere ed alla medesima specie 31.
Si parla
di impossibilità giuridica quando la prestazione dovuta sia oggetto di
uno specifico divieto normativo 32.
In caso
di impossibilità parziale la parte non reintegrabile è risarcibile per
equivalente.
Il
limite dell’impossibilità è stato vagliato criticamente in relazione alla
riparazione in forma specifica del danno non patrimoniale, derivante dalla
distruzione di un bene infungibile ed insostituibile. Ha prevalso, al riguardo,
la tesi che consente l’applicazione dell’art. 2058 c.c. anche in questi casi,
dovendosi qui intendere, per riparazione in forma specifica, una riparazione
diversa dal risarcimento per «equivalente» pecuniario 33.
Quanto
al diverso limite dell’eccessiva onerosità della reintegrazione, la
giurisprudenza ha chiarito come essa debba stimarsi non in relazione al valore
del bene distrutto o danneggiato, bensì in relazione alle obiettive difficoltà
incontrate dal debitore nell’esecuzione della prestazione 34.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, l’accertamento deve, quindi, tener
conto della proporzione tra danno, costo ed utilità.
Il
criterio è stato precisato dalla dottrina.
Alcuni
Autori ritengono sia necessario rapportare la valutazione alle condizioni del
«debitore normale», per considerare eccessiva la reintegrazione attuabile
unicamente da parte di un debitore dotato di mezzi e capacità speciali 35.
Altri
apprezzano la sproporzione tra il sacrificio economico sopportato dal debitore
e l’interesse del danneggiato 36.
Un’interpretazione
letterale della norma porta a sostenere che l’eccessiva onerosità deve essere
accertata comparando il danno da ripristinare ed i costi di ripristino normali,
salvo tener conto, in ipotesi del tutto specifiche, della peculiare situazione
in cui il debitore si trova rispetto all’esecuzione della prestazione 37.
Il
limite dell’eccessiva onerosità non è applicabile alle azioni di tutela dei
diritti reali, la cui protezione richiede la rimozione del fatto lesivo: il
carattere assoluto del diritto impone la reintegrazione in forma specifica, a
prescindere da qualsiasi altra considerazione 38.
Parimenti
il limite dell’eccessiva onerosità si ritiene inoperante in caso di
comportamento doloso del danneggiante: costui, lungi dall’investire
adeguatamente in prevenzione, ha positivamente investito in produzione del
danno, tanto che le ragioni che conducono a disincentivare comunque gli
illeciti dolosi portano a legittimare e giustificare la condanna del soggetto
alla reintegrazione, anche a fronte di costi veriori 39.
In ogni
caso la valutazione dell’eccessiva onerosità è giudizio di fatto incensurabile
in sede di giudizio di legittimità, ove adeguatamente motivato 40.
4. Profili processuali
Il
risarcimento in forma specifica può essere richiesto dal danneggiato, cui solo
è rimessa la scelta tra le due differenti forme di riparazione 41.
Diverse le opinioni sulla natura giuridica di tale atto di scelta: taluni
parlano di facoltà inerente ad una obbligazione alternativa 42;
altri sostengono l’unicità dell’obbligazione, che può essere soddisfatta sia
per equivalente sia in forma specifica 43; altri, ancora,
configurano un’obbligazione di risarcire con facoltà alternativa rimessa al
creditore 44.
Il
dibattito dottrinale è stato considerato vacua ed inutile speculazione
osservando che la domanda di reintegrazione in forma specifica non è un negozio
incidente su un rapporto obbligatorio, bensì un atto processuale, come tale
rivolto al giudice e non alla controparte 45.
Secondo
quanto si evince dalla dizione testuale dell’art. 2058 c.c., la domanda
dell’attore attribuisce al giudice un potere discrezionale, nel senso che
questi può condannare alla reintegrazione oppure alla prestazione
dell’equivalente, laddove, in difetto di specifica domanda, deve condannare il
convenuto al risarcimento per equivalente 46.
Processualmente
la riparazione per equivalente è un minus rispetto alla reintegrazione
in forma specifica, tanto che il giudice adito può disporre d’ufficio
l’attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente a fronte di una
domanda di reintegrazione in forma specifica, senza incorrere in una violazione
del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.
112 c.p.c. 47.
Conseguentemente
è proponibile in appello la domanda volta ad ottenere il risarcimento per
equivalente quando in primo grado sia stata richiesta la reintegrazione,
trattandosi di riduzione della domanda originaria; non è ammissibile l’inverso,
ossia la richiesta in appello della reintegrazione successivamente alla domanda
del risarcimento per equivalente avanzata in primo grado 48.
La Cassazione
ha precisato che «la sopravvenuta impossibilità od eccessiva onerosità della
richiesta reintegrazione in forma specifica – che consente al giudice di
disporre, ex art. 2058 c.c., il risarcimento per equivalente – legittima
il creditore ad operare una analoga modifica della domanda, ove la ritenga
conforme ai propri interessi, la quale non integra violazione al divieto della
proposizione di domande nuove in appello, posto dall’art. 345 c.p.c., ove
restino immutati i fatti e le circostanze posti a base della domanda originaria
di reintegrazione in forma specifica».
La
domanda di reintegrazione ex art. 2058 c.c. può poi consistere nella
richiesta di restituzione dello stesso bene o di bene uguale a quello distrutto
o danneggiato; nell’esecuzione, a spese del danneggiante, delle opere
necessarie per ripristinare lo stato originario della cosa; nella riparazione
materiale delle avarie cagionate dal convenuto.
La
giurisprudenza ha elaborato un preciso criterio per procedere alla valutazione
del risarcimento in forma specifica.
Da un
lato, ha affermato che il risarcimento del danno per equivalente si estrinseca
nella valutazione della differenza tra il valore del bene nello stato in cui si
sarebbe trovato in assenza del fatto illecito ed il valore del bene leso,
mentre la reintegrazione in forma specifica consiste sia nella pretesa che il
danneggiante provveda al ripristino della situazione materiale, sia nella
domanda di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per il
ripristino 49.
Dall’altro,
ha statuito il principio per cui il danneggiato non può arricchirsi in seguito
e per effetto della riparazione in forma specifica: il giudice può tener conto
degli aspetti positivi derivanti dalla reintegrazione del diritto pregiudicato
e, nel caso in cui le spese di ripristino superino l’effettivo valore del bene
danneggiato, può applicare l’art. 2058, 2° co., c.c., disponendo che il
risarcimento del danno avvenga solo per equivalente 50.
Secondo
un orientamento giurisprudenziale consolidato, anche alla reintegrazione in
forma specifica deve essere applicato il termine di prescrizione quinquennale
contemplato dall’art. 2947, 1° co., c.c. 51.
A
conclusioni non così univoche e certe si giunge ove si condivida la tesi
secondo cui l’art. 2058 c.c. fonda due rimedi pretori distinti, soggetti a
diversa disciplina legale: l’azione risarcitoria (liability rule) e l’azione
inibitoria atipica (property rule) 52. Sicuramente alla prima
non può che applicarsi il termine quinquennale ex art. 2947, 1° co.,
c.c.; una pari sicurezza non può mostrarsi con riferimento alla seconda.
In
proposito si prospettano due diverse possibili soluzioni. Si può sostenere che
l’art. 2058 c.c. è estrinsecazione di un principio generale e fondamento
normativo specifico dell’azione inibitoria atipica; d’altra parte
l’impossibilità di riferire ad essa la norma dettata dal 2° co. porta ad
evidenziare una specifica «deviazione» rispetto alla disciplina integrale
dall’art. 2058 c.c., rendendo applicabile il termine di prescrizione ordinaria
decennale (e non, appunto, quello di prescrizione breve quinquennale).
In altro
senso, configurare l’azione inibitoria atipica come modalità del risarcimento
per sostenerne il carattere di rimedio a portata generale, equivale a rendere
applicabile alla stessa tutta la disciplina dell’azione di risarcimento del
danno, ivi compreso il termine di prescrizione breve, salvo quanto sia risulti
incompatibile con la natura assoluta della tutela (ex art. 2058, 2° co.,
c.c.).
5. Risarcimento del danno in forma specifica e Pubblica
Amministrazione
La
«disponibilità» del rimedio del risarcimento in forma specifica da parte del
giudice amministrativo è stata espressamente disciplinata dal legislatore che,
nell’arco di due anni, è puntualmente intervenuto in materia due volte.
L’art.
35, 1° co., d.lgs. n. 80/1998 ha stabilito che «Il giudice amministrativo,
nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli
articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno».
La
disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 7 della l. n.
205/2000 nei seguenti termini: «Il giudice amministrativo, nelle controversie
devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno».
Dunque
la scelta del legislatore è stata non solo ribadita, ma addirittura ampliata,
consentendo al giudice amministrativo di disporre la reintegrazione in forma
specifica anche in sede di giurisdizione di legittimità.
La nuova
disciplina ha posto delicati problemi, strettamente connessi sia alla (ancora)
controversa natura dell’istituto ed al suo corretto inquadramento sistematico,
sia all’effettiva incidenza del potere conferito al giudice amministrativo sull’azione
della P.A.
Infatti,
l’opzione consacrata nell’art. 35 del d.lgs. n. 80/1998 (così come
successivamente modificato) ha legittimato un intervento attivo del giudice
amministrativo ben oltre il mero momento cassatorio del provvedimento
illegittimo: laddove siano in questione interessi pretensivi, la concessione
del rimedio della reintegrazione in forma specifica si traduce non nel mero
agire incidente sulla realtà materiale per l’eliminazione del danno, ma
nell’agire per la produzione di un effetto giuridico la cui mancanza è essa
stessa causa del danno.
L’applicazione
dell’istituto in seno al procedimento amministrativo ha, inoltre, animato il
dibattito sulle seguenti questioni:
a) quale
sia il tipo di rapporto esistente tra rimedio risarcitorio per equivalente e
rimedio risarcitorio in forma specifica, per comprendere se tra gli stessi
sussista infungibilità, o fungibilità piena, ovvero, ancora, all’uno debba
essere riconosciuta natura principale, all’altro natura sussidiaria;
b) quali
sentenze possano essere pronunciate dal giudice amministrativo nel concedere la
tutela risarcitoria specifica: se siano ammissbili sentenze di condanna ad un
facere solo generico, ovvero anche specifico, o sia addirittura consentito
al giudice pronunciare sentenze di tipo costitutivo sul modello del
provvedimento contemplato dall’art. 2932 c.c.;
c) quali
siano i limiti concreti all’operatività del rimedio.
Il
problema interpretativo e pratico che si è posto con maggiore urgenza ha
riguardato il rapporto tra l’azione di annullamento e l’azione risarcitoria.
Infatti
la nuova formulazione dell’art. 7, 3° co., l. n. 1034/1971, così come
introdotta dalla l. n. 205/2000 recita testualmente: «il Tribunale
Amministrativo Regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di
tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica e agli altri diritti
patrimoniali conseguenziali».
Incontroversa
è l’attribuzione al giudice amministrativo, con riguardo all’intero ambito
della sua giurisdizione, del potere di cognizione di tutte le questioni
risarcitorie (sia nella forma per equivalente, sia nella forma specifica) e
delle questioni relative ai diritti patrimoniali consequenziali.
D’altra
parte il ricorso all’aggettivo «consequenziale» ha indotto l’interprete a
configurare un rapporto di implicazione tra l’azione di annullamento del
provvedimento amministrativo e l’azione risarcitoria, tale per cui, se non si è
proposta la prima, non è possibile proporre neppure la seconda. In tale
prospettiva il legislatore pare aver superato la posizione espressa dalla
Cassazione nella sentenza n. 550/1999, favorevole all’affermazione dell’autonomia
tra le due azioni: l’una (quella di annullamento) da proporsi innanzi al
giudice amministrativo, l’altra (quella di risarcimento) da proporsi innanzi
al giudice ordinario.
Le
pronunce successive all’entrata in vigore della nuova disciplina si sono
orientate nel senso della subordinazione dell’esercizio dell’azione
risarcitoria all’annullamento del provvedimento amministrativo 53.
La
questione della «pregiudizialità» dell’impugnazione (e dell’annullamento)
dell’atto amministrativo lesivo rispetto al risarcimento dei danni è stata,
quindi, rimessa all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con due successive
ordinanze del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana 54.
Pronunciandosi
sulla seconda, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha preso nettamente
posizione, concludendo che «nel giudizio amministrativo la domanda risarcitoria
per lesione di interessi legittimi può essere proposta solo se sia stato
impugnato tempestivamente il provvedimento lesivo e può essere accolto solo se
tale provvedimento sia stato annullato» 55.
L’aver
accolto la soluzione peraltro auspicata della necessaria pregiudizialità
comporta alcuni consequenziali problemi applicativi.
Il
principale riguarda la corretta determinazione del dies a quo del
termine prescrizionale relativo all’azione risarcitoria.
Ragioni
di coerenza impongono di computare detto termine a partire dalla sentenza di
annullamento, non potendosi gravare la parte dell’onere di proporre l’azione
risarcitoria prima che il giudice possa pronunciarsi sulla medesima. La
giurisprudenza maggioritaria specifica che si dovrebbe aver riguardo alla
sentenza «definitiva», ossia, nel caso di annullamento disposto o confermato
dal Consiglio di Stato, il termine di prescrizione decorre dalla data del
deposito della pronuncia da parte di detto organo 56.
___________________________________________________
NOTE
* Con la
collaborazione di Cristina Costantini.
1 A.
Chianale, Diritto soggettivo e tutela in forma specifica, Milano, 1992,
p. 10 ss. si attarda sulle dispute terminologiche nell’intento di offrire una
giustificazione all’impiego di espressioni varie e, forse, solo apparentemente
sinonimiche.
2 In
argomento P.G. Monateri, La responsabilità civile, in Trattato di
diritto civile, a cura di R. Sacco, Torino, 1998, pp. 318-333; M.R.
Marella, Riparazione del danno in forma specifica, Padova, 2000; M.R.
Marella, Attuazione del diritto e regole di responsabilità, Perugia,
1996; M. Franzoni, Dei fatti illeciti, in Commentario del codice
civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993; G. Ceccherini, Nuove
ricerche in tema di risarcimento in forma specifica, in Contratto e
impresa, 1991, p. 783; M.C. Ebene Cobelli, Risarcimento in forma
specifica, in Giur. sist. Bigiavi, a cura di G. Alpa e M.Bessone, V,
Torino, 1987; A. De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità
civile, Milano, 1979; F. Sforza, Ordine di cessazione dell’illecito e
risarcimento in forma specifica, in Foro it., 1979, I, c. 615; R.
Scognamiglio, Il risarcimento in forma specifica, in Riv. trim. dir.
e proc. civ., 1957, p. 201; M. Pogliani, Responsabilità e risarcimento
da illecito civile, Milano, 1969.
3 La
previsione innova rispetto alla previgente disciplina dettata dal codice del
1865, il cui art. 1222 si limitava a prevedere il diritto del creditore alla
distruzione dell’opera eseguita in violazione di un’obbligazione di non fare.
4 Abbiamo
evidenziato come spesso la discussione tra i dottori si animi e sviluppi nonostante
la chiarezza del testo letterale della norma, il quale, nella fattispecie,
«indica esattamente che si tratta di una facoltà del danneggiato, che non
si attua se non su domanda di parte e che può essere paralizzata dal
giudice per considerazioni che attengono alla salvaguardia del
danneggiante», P.G. Monateri, op. ult. cit., p. 319.
5 A. De
Cupis, op. ult. cit., p. 138; A. Giordano, Natura del debito di
risarcimento ed efficacia dichiarativa della liquidazione del danno, in Riv.
giur. circ., 1953, p. 800.
6 R.
Scognamiglio, op. ult. cit., p. 228; M. Pogliani, op. ult. cit.,
p. 467.
7 Si
tratterebbe di due istituti diversi, non di diversi aspetti di un medesimo isritituto.
Cfr. M. Mocciola, Problemi del risarcimento del danno in forma specifica in
giurisprudenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984, p. 367; A.
Proto Pisani, Brevi note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria,
in Foro it., 1983, V, c. 131.
8 M.
Pogliani, op. ult. cit., p. 465. A nostro avviso questa è una
interpretazione «palesemente antiletterale» della norma, P.G. Monateri, op.
ult. cit., p. 320.
9 G.
Bonilini, Il danno non patrimoniale, in La responsabilità civile
a cura di G. Alpa e M.Bessone, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da
Bigiavi, V, Torino, 1987, p. 376 ss.
10 C.
Castronovo, Il risarcimento in forma specifica come risarcimento del danno,
in Processo e tecniche di attuazione dei diritti, a cura di
Mazzamuto, Napoli, 1989, p. 481 ss.; G. Ferri, Danno extracontrattuale e
valori di mercato, in Riv. dir. comm., 1994, p. 757.
11 C.
Salvi, La responsabilità civile, II, Perugia, 1989, p. 39.
12 Fin
dalle risalenti Cass. n. 2874/1951; Cass. n. 1442/1958; Cass. n. 2897/1960.
13
Calabresi & Melamed, Property rules, liability rules and inalienabilità.
One view of the Catedral, in Harv. Law Rev., 1972, p. 1089.
14 Sulle
nostre conclusioni P.G. Monateri, op. cit., p. 322.
15 Cass.
26 giugno 1984, n. 3739, in Giust. civ., 1984, I, p. 3315; Cass. 23
maggio 1985, n. 3110.
16 A.
Bellelli, Risarcimento del danno in forma specifica e azioni dirette alla
tutela dei diriiti reali, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1979, p.
1301.
17 Cass.
16 marzo 1988, n. 2472, in Foro it., 1990, I, c. 239 (sulla riduzione in
pristino del fondo in seguito e per effetto dell’accumulo di terra da riporto
da parte del proprietario del fondo confinante); Cass. pen., 1 febbraio 1985,
in Giust. pen., 1986, II, p. 342 (in materia di costruzioni abusive
realizzate sul demanio marittimo); Cass. 23 novembre 1985, n. 5814, in Foro
it., 1985, voce Proprietà, n. 47 (per il caso in cui il proprietario
di porzioni immobiliari circostanti e sovrastanti un vano altrui, demolisca
quest’ultimo, ricostituendo in loco un edificio diverso, senza
ripristinare nello stato precedente la proprietà altrui); Cass. 23 maggio 1985,
n. 3110, in Rep. Foro it., voce Servitù, n. 388 per il caso di
turbative o minacce che non implichino la contestazione della servitù; Cass. 17
giugno 1982, n. 3687, in Foro it., 1983, I, c. 404 (sulla riduzione in
pristino del fondo a seguito dell’esecuzione di migliorie compiute in
violazione degli obblighi gravanti sull’affittuario nei confronti del
proprietario).
18 Cass.
14 febbraio 1995, n. 1571, in Foro it., 1996, I, c. 216.
19 App.
Napoli, 28 marzo 1968, in Dir e giur., 1969, p. 918.
20 Cass.
26 luglio 1962, n. 2124, in Foro it., 1963, I, c. 76; Cass. n. 38/1978;
Cass. 16 marzo 1988, n. 2472; Trib. Milano, 7 aprile 1988, in Giur. it.,
1988, I, 2, p. 398.
21 Cass.
22 gennaio 1985, n. 256, in Giur. it., 1986, I, 1, p. 129.
22 Cass.,
Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in Foro it., 1980, I, c. 144 ha
espressamente riconosciuto il diritto alla salute non solo come diritto
soggettivo assoluto facente capo al singolo, ma anche come modo di essere della
persona umana, da proteggersi in via primaria ed altrettanto incondizionata ed
assoluta anche quando si atteggi a diritto all’ambiente salubre. Per lungo
tempo la Suprema Corte ha richiamato, per sanzionare la procurata lesione, la
norma dettata dall’art. 2058 c.c., ritenendo che la diversa disposizione
dell’art. 844 c.c. abbia come unico fine la regolamentazione del conflitto tra
usi incompatibili di proprietà finitime. Di conseguenza la Cassazione ha
affermato che, «ove si verta sulla tutela della salute, intesa quale salubrità
dell’ambiente, sono applicabili le disposizioni dettate in via generale dagli
artt. 2043 e 2058 c.c. in virtù delle quali il giudice, con le opportune
statuizioni riparatorie, ripristinatorie e, secondo comune opinione, anche
inibitorie, può ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. In
tal senso Cass., Sez. Un., 19 luglio 1985, n. 4263, in Giust. civ.,
1986, p. 128. Spingendosi oltre, i giudici di merito hanno fatto appello alla
reintegrazione in forma specifica in funzione di inibitoria positiva,
pronunciando condanna ad un facere specifico; cfr. Trib. Verona, 13
ottobre 1989, in Foro it., 1990, I, c. 3292. Si interroga sulle ragioni
della «fortuna applicativa» dell’art. 2058 c.c., proprio in relazione al
limitato richiamo dell’art. 844 c.c., M.R. Marella, La riparazione del danno
in forma specifica, Padova, 2000, p. 21.
23 Le
ragioni di perplessità derivano dal fatto che, secondo lo schema del codice
civile, il risarcimento in forma specifica è subordinato alla richiesta del
danneggiato, alternativo in tutto od in parte a quello per equivalente ed
ammissibile solo se non eccessivamente oneroso per il debitore, oltre che
possibile, mentre l’art. 18 della l. n. 349/1986 non contempla il rilievo dell’eccessiva
onerosità e attribuisce al giudice il potere di condannare al ripristino dello
stato dei luoghi, qualora possibile, a prescindere dalla richiesta del
danneggiato.
24 M.R.
Marella, op. cit., p. 22.
25 Cass.
29 maggio 1995, n. 6035, in Mass. Foro it., 1995, c. 710; Cass. 17
giugno 1982, n. 3687, in Foro it., 1983, I, c. 304; Cass. 18 dicembre
1970, n. 2720, in Giust. civ., 1971, I, p. 742; Cass. 22 aprile 1970, n.
1149, in Giust. civ., 1970, p. 1361. Il dibattito sull’estensione del
rimedio alla materia contrattuale traeva alimento dalla considerazione delle
concrete sembianze che il risarcimento in forma specifica può assumere rispetto
alle obbligazioni contrattuali. Le risposte negative si giustificavano
nell’ottica di attribuire specifica autonomia al risarcimento in forma
specifica rispetto all’esecuzione in forma specifica delle obbligazioni
inadempiute. Per la necessità di distinguere i due istituti, D. Mandrioli, L’esecuzione
forzata in forma specifica, Milano, 1953, p. 23; C.M. Bianca, Dell’inadempimento
delle obbligazioni., in Commentario del codice civile Scialoja-Branca,
Bologna, 1964, p. 183; R. Scognamiglio, op. cit., p. 226.
26 Cass.,
Sez. Un., 25 gennaio 1985, n. 440.
27 Cass.
18 febbraio 1977, n. 740, in Foro it., 1977, I, c. 1144; Cass. 28 aprile
1986, n. 2935, in Giur. it., 1986, I, 1, c. 487; Cass. 25 giugno 1991,
n. 7124, in Rep. Foro it., 1991, voce Danni civili, n. 163; Cass.
24 febbraio 1992, n. 2255.
28
L’obiezione si deve alla costruzione dogmatica prescelta da Scognamiglio, op.
cit., secondo cui la reintegrazione in forma specifica, come modalità
risarcitoria, consegue alla produzione di un danno ingiusto, in questo
distinguendosi dalle azioni ripristinatorie reali e dalle regole di invalidità
sui contratti. La linea di demarcazione tra riparazione del danno in natura e
altri mezzi di tutela è segnata proprio dalla definizione del fatto illecito
come fatto produttivo del danno contrapposto alla mera situazione antigiuridica
creata dalla lesione tout court del diritto.
29 M. Libertini,
Le nuove frontiere del danno risarcibile, in Contratto e impresa,
1987, p. 85.
30 A.
Chianale, op. cit., p. 156; A. Gambaro, Property, proprietà,
eigentum: corso di diritto comparato, Milano, 1992, p. 367.
31 Nella
fattispecie il danno prodottosi medio tempore per effetto del mancato utilizzo
della cosa sottratta od usurpata è risarcibile per equivalente, Cass. 20 agosto
1981, n. 4958; De Cupis, op. cit., p. 144.
32 A.
Chianale, op. cit., p. 159. Una voce dottrinale ravvisa il limite
dell’impossibilità anche nelle ipotesi in cui le spese per la riparazione del
bene superino il relativo valore commerciale: si tratterebbe di impossibilità
giuridica della reintegrazione in forma specifica, in quanto la sua ammissione
e conseguente applicazione produrrebbe un arricchimento del soggetto
danneggiato. In tal senso M. Franzoni, op. cit., p. 1126; G. Ferri, op.
cit., p. 757.
33 C.
Castronovo, op. cit., p. 482; A. De Cupis, op. cit., p. 338.
34 A
prescindere dalla considerazione delle condizioni economiche soggettive del
debitore responsabile. Cass. 4 marzo 1998, n. 2402, in Giur. it., 1999,
p. 255, secondo cui l’eccessiva onerosità ricorre «allorchè il sacrificio
economico imposto al danneggiante in ordine al risarcimento in forma specifica
superi in misura eccessiva, date le circostanze, il valore da corrispondersi in
base al criterio per equivalente pecuniario».
35 R.
Scognamiglio, op. cit., p. 242.
36 A. De
Cupis, op. cit., p. 330.
37 P.G.
Monateri, op. cit., p. 331. La comparazione deve essere effettuata con
il danno e non con il valore, nel caso in cui essi differiscano tra loro; cfr.
Trib. Napoli, 23 maggio 1946, in Foro it., 1947, I, c. 75.
38 Il
limite non si applica neppure in caso di tutela inibitoria atipica dei diritti
assoluti, del possesso e della detenzione qualificata. Cass. 13 novembre 1997,
n. 11221, in Mass. Giust. civ., 1997, p. 2157.
39 P.G.
Monateri, op. cit., p. 331; P. Cendon-L. Gaudino, Il dolo, in La
responsabilità civile. Una rassegna di dottrina e giurisprudenza, diretta
da Alpa e Bessone, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da Bigiavi, I,
Torino, 1987, p. 124.
40
Giurisprudenza costante a far tempo da Cass. 3 agosto 1960, n. 2269.
41 Cass.
23 ottobre 1984, n. 5398; Cass. n. 1838/1961; C. Scognamiglio, op. cit.,
p. 231; Ebene Cobelli, op. cit., p. 369.
42 O.
Perissinotti Bisoni, Reintegrazione in forma specifica e risarcimento per
equivalente., in Dir. proc. amm., 1981, p. 466.
43 R.
Scognamiglio, op. cit., p. 232; C. Castronovo, op. cit., p. 434.
44 A. De
Cupis, op. cit., p. 145.
45 La
discussione si presenterebbe, pertanto, come «completamete assurda», P.G.
Monateri, op. cit., pp. 325-326.
46 Cass.
23 ottobre 1984, n. 5398.
47 Cass.
18 gennaio 2002, n. 552, in Mass. Giust. civ., 2002, p. 94; Cass. 21
giugno 2000, n. 8424, in Mass. Giust. civ., 2000, p. 1360; Cass. 25
novembre 1983, n. 7080, in Mass. Giur. it.,
1983, p. 1801; Cass. 7 aprile 1983, n. 2468; Cass. 29 aprile 1982, n. 2710.
48 Si
tratterebbe, infatti, di domanda nuova, per diversità di petitum, inammissibile
ex art. 345 c.p.c.
49 Cass. 4
marzo 1998, n. 2402, in Giur. it., 1999, p. 255.
50 Cass. 4
marzo 1983, n. 1636; Cass. 9 aprile 1980, n. 2281; Cass. 9 marzo 1993, in Giur.
it., 1994, I, 2, p. 1068. Con la necessaria precisazione che il
risarcimento in forma specifica deve negarsi nel caso in cui comporterebbe un
puntuale ed effettivo vantaggio per il danneggiato, ossia un aumento di valore
del bene danneggiato rispetto alla status quo ante. Concretamente possono darsi
quattro ipotesi tra loro alternative: può avvenire che il danneggiante
reintegri il bene con una somma inferiore all’originario valore (ossia al
valore precedente la verificazione dell’evento dannoso) del medesimo; ovvero
può accadere che le spese di ripristino equivalgano al valore originario del
bene; ovvero, ancora, può accadere che il danneggiante procuri, con la somma
spesa per il ripristino, un aumento del valore (in questo caso si invoca il
principio per cui il risarcimento in forma specifica non può in alcun modo
comportare un arricchimento del danneggiato); ovvero, infine, può accadere che
le spese di ripristino superino in ammontare l’originario valore del bene, ma
debbano essere egualmente affrontate, in quanto necessarie per riportare il
soggetto leso nella medesima situazione nella quale si trovava prima
dell’illecito.
51 A far
tempo da Cass. 2421/1957. Il dato è consolidato. Cfr. De Cupis, op. cit.,
p. 336; Ebene Cobelli, op. cit., p. 372.
52 Si
osserva che l’art. 2058, 1° e 2° co., c.c. è applicabile alle azioni
risarcitorie extracontrattuali; il 1° co. è applicabile anche in ambito
contrattuale, mentre il 2° non è applicabile alla tutela dei diritti assoluti,
dei diritti reali e del possesso. In caso di azione risarcitoria ex art.
2043 c.c. il risarcimento è un prius, il danneggiato può chiedere la
reintegrazione in forma specifica, che può essere negata dal giudice sulla base
di considerazioni che attengono alla sfera del convenuto; in caso di azione
inibitoria atipica, riferibile in astratto anche a fattispecie diverse da
quelle di responsabilità civile, la reintegrazione è il prius e solo in
caso di impossibilità giuridica o materiale, la pretesa alla reintegrazione si
converte automaticamente in pretesa risarcitoria conseguente alla lesione non
reintegrabile; P.G. Monateri, op. cit., p. 324.
53 TAR
Campania, Napoli, 8 febbraio 2000, n. 603, in Dir. proc. amm., 2001, p.
1095; TAR Emilia Romagna, sez. II, 7 maggio 2001, n. 364, in TAR, 2001,
I, p. 2343; TAR Puglia-Lecce, sez. II, 24 maggio 2001, n. 299, in TAR,
2001, I, p. 2517; TAR Friuli Venezia Giulia, 28 maggio 2001, in TAR,
2001, I, p. 2329; TAR Lazio, sez. II, 14 giugno 2001, n. 5244, in TAR,
2001, I, p. 2173; TAR Campania, sez. I, 27 marzo 2002, n. 1651, in www.giustizia-amministrativa.it;
Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 952, in www.giustizia-amministrativa.it;
Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6685, in www.giustizia-amministrativa.it.
Le decisioni argomentano nel senso che nel giudizio risarcitorio si offre
tutela alla situazione soggettiva di interesse legittimo e non all’autonomo
diritto soggettivo al risarcimento del danno. Di qui l’affermazione secondo cui
la tutela dell’interesse legittimo è assistita tanto dall’azione di
annullamento quanto dall’azione di risarcimento e che, essendo già la prima uno
strumento di tutela in forma specifica, l’altra si colloca in posizione
subordinata e sussidiaria rispetto alla prima. Se ne trae l’ulteriore
conseguenza che l’azione risarcitoria, in presenza di detti caratteri di
sussidiarietà e subordinazione, deve ritenersi esperibile solo a seguito
dell’azione di annullamento e che, nell’ambito della tutela risarcitoria, la
reintegrazione deve considerarsi il rimedio principale (quale «prosecuzione»
dell’azione di annullamento), il risarcimento per equivalente il rimedio
eventuale.
In senso
contrario Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2000, n. 5420, in Rep. Foro it.,
2000, voce Giustizia amministrativa, n. 1153, con riferimento alla
situazione antecedente al d.lgs. n. 80/1998 ed alla l. n. 205/2000: secondo
questa pronunzia non vi sarebbe pregiudizialità in quanto l’illegittimità del
provvedimento, quale elemento costitutivo dell’illecito civile, avrebbe potuto
essere conosciuta in via incidentale dal giudice ordinario nelle materie
diverse da quelle riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Più di recente ha escluso la pregiudizialità Cass., Sez. Un.,
22 febbraio 2002, n. 2624, in Rep. Foro it., 2002, c. 186. da questa
linea si è discostata Cass. 27 marzo 2003, n. 4538, in Foro it., 2003,
I, c. 2073.
Per il
dibattito in dottrina si vedano Interlandi¸ Azione di annullamento ed azione
risarcitoria: la regola della pregiudizialità esiste ancora?, in Dir.
proc. amm., 2002, p. 125; Guidarelli¸ La pregiudiziale di annullamento
nell’azione di risarcimento del danno per esercizio illegittimo della funzione
pubblica, ibid., p. 170; Valaguzza, Giudicato amministrativo di
annullamento ed effetti risarcitori, ibid., p. 663.
54 Cons.
giust. amm. sic., ord. 15 novembre 2001, n. 588, in www.giustizia-amministrativa.it;
Cons. giust. amm. sic., ord. 11 giugno 2002, n. 316, in ww.giustizia-amministrativa.it.
55 Cons.
Stato, Ad. Plen., 26 marzo 2003, n. 4, in Resp. civ. prev., 2003, p.
790.
56 TAR
Puglia, sez. II, 7 aprile 2003, n. 1608, in www.giustizia-amministrativa.it;
TAR Puglia, sez. II, 18 luglio 2002, n. 3401, in Foro amm., 2002, p.
3753; TAR Lazio, sez. II, 14 giugno 2001, n. 5244, in Rep. Foro it.,
2001, voce Prescrizione e decadenza, n. 19.