Le rendite della previdenza sociale
di Domenico Riccio
(Omesse le note di riferimento bibliografico e giurisprudenziale,
queste pagine trascrivono una parte di capitolo della monografia (G. Di Giandomenico
e D. Riccio, I contratti aleatori, Giappichelli editore) che è parte del
Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone)
Sommario: 1. La categoria delle rendite previdenziali. –
2. Il meccanismo assicurativo nella previdenza sociale. – 3. La disciplina
legislativa della previdenza integrativa e complementare. – 4. Il rapporto
giuridico previdenziale. – 5. I contributi previdenziali. – 6. La natura
giuridica delle prestazioni previdenziali. – 7. Il rischio sociale.
1. La categoria delle rendite previdenziali
La
previdenza sociale ha lo scopo di alleviare le condizioni disagevoli in cui
possono trovarsi taluni soggetti, i quali, non disponendo di risorse
individuali di mezzi, in seguito ad eventi infausti vengono a trovarsi in
situazioni di bisogno. Il fine viene per lo più perseguito mediante
l’attribuzione di una prestazione periodica di rendita che valga a compensare
la minore capacità di produzione di reddito o la maggiore necessità di risorse,
siano essi momentanei o permanenti, susseguenti al verificarsi di un
determinato evento.
La
genesi del fenomeno ha origine nelle trasformazioni sociali determinate dalla
rivoluzione industriale, che posero in evidenza il problema di quanti si
venivano a trovare in condizioni di bisogno. Il principio di uguaglianza
formale proprio del liberismo ottocentesco non permetteva determinazioni
pubbliche estese e concettualmente preordinate alla soluzione delle
problematiche connesse. Piuttosto, allorquando il pubblico interveniva, lo
faceva in ultima istanza ed a carattere eccezionale tramite il ricorso alla
beneficenza pubblica e privata.
Le
prime manifestazioni di consapevolezza della problematica sfociarono nella
spontanea iniziativa degli stessi interessati, attraverso la costituzione delle
società di mutuo soccorso e delle associazioni volontarie di lavoratori, che,
tramite l’esazione di contributi, erogavano prestazioni a quanti di essi si
fossero trovati in condizioni di bisogno a causa di malattia o di infortunio o
di invalidità nonché per i soci anziani e concedevano una erogazione una
tantum ai familiari dei soci defunti. Ma tali iniziative si rivelarono solo
parzialmente idonee a risolvere il problema dell’intera congerie di rischi cui
erano sottoposti i lavoratori che vi prendevano parte.
L’atteggiamento
dello Stato (di assoluta non ingerenza) mutava sul finire del secolo. La l. 17
marzo 1898, n. 80 rese obbligatoria per i datori di lavoro l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro. Essa si limitò a rendere obbligatoria una
assicurazione privata per la responsabilità civile del datore di lavoro (che
peraltro conservava integralmente la sua struttura contrattuale), tuttavia
assumeva una funzione sociale per il fatto di estendere la tutela agli
infortuni determinati da caso fortuito, forza maggiore o colpa non grave del
lavoratore.
Da
quel momento in poi l’evoluzione della previdenza sociale è continua e rapida.
Si accentua il carattere pubblicistico, poiché essa diventa da volontaria a
obbligatoria, nel senso che gli obblighi sono imposti ai datori di lavoro, e
poi, infine, diviene necessaria, ovvero essa opera ex lege svincolata
dall’adempimento o meno degli obblighi contributivi e viene affidata ad enti
pubblici appositamente istituiti.
L’evoluzione,
però, prosegue nel senso della continuità con l’esperienza delle mutue di
soccorso, per cui viene comunque utilizzato lo strumento assicurativo, mentre
al mutare della funzione e della natura del fenomeno ben avrebbe potuto il
legislatore operare un cambiamento più netto anche nello strumento utilizzato.
La
compiuta realizzazione del sistema la si ritrova solo con l’avvento del
Fascismo, che sostituisce alla originaria concezione del rischio professionale
(quale giustificazione del sistema delle assicurazioni sociali), il principio
della solidarietà corporativa tra datori e prestatori di lavoro, ispirata agli
interessi nazionali, in un’ottica organicistica e non conflittuale della
problematica.
Il
netto mutamento di prospettiva comporta ulteriormente l’esaurimento dello
spettro dei rischi, sì che il nuovo assetto assicurativo copre oramai tutti i
rischi, tanto quelli connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa, quanto
quelli afferenti ai rischi comuni, come l’invalidità, le malattie comuni e la
morte.
Nel
dopoguerra, l’evoluzione del sistema è continuata nel solco tracciato
dall’esperienza fascista, con l’affermarsi dell’idea di sicurezza sociale,
enunciata per la prima volta nel programma politico della Carta atlantica. Il
concetto di sicurezza sociale esprime l’esigenza di garantire a tutti i cittadini
la libertà dal bisogno, finalità da perseguire mediante il ricorso alla
solidarietà della cittadinanza tutta.
La
Costituzione del 1946 ha innovato alle concezioni proprie dell’ordinamento
corporativo, estendendo il rapporto previdenziale – prima sussistente solo tra
datore e prestatore di lavoro – a tutti i cittadini, considerando la tutela
previdenziale come espressione di una solidarietà estesa a tutta la
collettività.
Di
questa evoluzione sono espressione l’istituzione del Servizio sanitario nazionale,
l’intervento dello Stato nel finanziamento degli enti previdenziali, gli
interventi a sostegno di talune gestioni assistenziali e previdenziali
attraverso un’apposita gestione, la previsione dell’assegno sociale per i
cittadini ultrasessantacinquenni nonché per i minorati civili (non vedenti,
invalidi civili e sordomuti) in disagiate condizioni economiche, la
generalizzazione del principio dell’automaticità delle prestazioni, la
rivalutazione automatica delle pensioni.
Centrale
rimane, comunque, il ruolo delle prestazioni di rendita rese dal sistema
previdenziale, anzi, oggi la legislazione previdenziale, la quale sin dal suo
sorgere ha preso in prestito dalla prassi delle mutue dei lavoratori la
particolarità di sovvenire ai bisogni di questi mediante la somministrazione di
una prestazione vitalizia, è la fonte più prolifica di rendite.
Le
peculiarità che pure sono presenti nelle rendite previdenziali ne fanno un
istituto unitario e con caratteristiche proprie, le quali, unitamente alla
singolarità storica del fenomeno e alla importanza attuale, impongono una
trattazione integrata, separata, però, dalle altre ipotesi di rendita
vitalizia.
2. Il meccanismo assicurativo nella previdenza sociale
La
previdenza sociale tuttora si realizza mediante il sistema delle assicurazioni
sociali, ma tale meccanismo, la cui persistenza si spiega per motivi storici,
non può essere inteso in senso tecnico.
L’assicurazione
sociale, derivata dalle assicurazioni private, delle quali ha conservato a
lungo le caratteristiche, è stata attratta sempre di più in campo
pubblicistico, sì da perdere le proprie caratteristiche privatistiche, tanto
che non trova attualmente applicazione alle stesse il disposto dell’art. 1886
c.c., il quale stabilisce che – in mancanza di normativa specialistica – alle
assicurazioni sociali si applicano le regole proprie delle assicurazioni
private.
Ciò
non comporta necessariamente l’abbandono del sistema assicurativo, il quale sta
ritrovando una posizione peculiare attraverso la previdenza complementare e
integrativa, che realizzano comunque una solidarietà meritevole di particolare
tutela.
In
passato, infatti, l’ordinamento aveva consentito, a determinate condizioni,
l’istituzione di regimi previdenziali aziendali esonerativi e, quindi,
sostitutivi di quello generale gestito dall’Inps che, soprattutto perché non
realizzavano alcuna forma di solidarietà nei confronti degli altri lavoratori,
garantivano nel tempo trattamenti pensionistici più elevati ed una dinamica
uguale a quella delle retribuzioni. Tali regimi esonerativi sono stati ora
quasi tutti soppressi.
L’interesse
persistente dei lavoratori a vedersi garantiti trattamenti pensionistici idonei
a mantenere pressoché immodificato il tenore di vita raggiunto durante
l’attività lavorativa è stato soddisfatto con l’istituzione di regimi
previdenziali integrativi, poi cristallizzati nel d.lgs. n. 124/1993.
Un’altro
fronte di rivalutazione dell’approccio assicurativo è stato determinato
dall’esigenza di contenimento del disavanzo nelle gestioni pensionistiche, cui
sono stati dedicati numerosi interventi legislativi, che ha portato ad un
recupero del criterio contributivo al fine del calcolo della pensione.
3. La disciplina legislativa della previdenza integrativa e
complementare
La
disciplina legislativa della previdenza integrativa o complementare è stata per
lungo tempo relegata alle sole regole codicistiche contenute negli artt. 2113 e
2117 c.c., sebbene l’importanza sociale ed economica dell’istituto facesse
ritenere necessaria una disciplina specifica ed esaustiva della materia.
Un
primo importante intervento normativo è stato realizzato con l’art. 5, d.lgs.
27 gennaio 1992, n. 80, ma la completa normazione della materia è stata
raggiunta solo con il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che ha dettato la disciplina
delle forme pensionistiche complementari.
Attualmente,
quindi, è possibile realizzare forme di previdenza – attraverso la costituzione
di autonomi fondi pensione – destinate ad erogare prestazioni complementari a
quelle dei regimi previdenziali pubblici sia per i lavoratori subordinati,
privati o pubblici, sia per i soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro, sia per i lavoratori autonomi. L’iniziativa per l’istituzione di forme
di previdenza complementare è affidata alla contrattazione collettiva o ad
accordi sindacali, anche aziendali o da accordi tra lavoratori (in assenza di
accordi sindacali).
I
contratti e gli accordi collettivi definiscono l’ambito di applicazione e le
modalità di adesione degli interessati. Le fonti istitutive devono, però,
prevedere che le modalità di partecipazione garantiscano in ogni caso la
libertà di adesione individuale.
I
«fondi pensione» possono assumere la forma di associazioni non riconosciute,
così come possono ottenere la personalità giuridica. In ogni caso l’esercizio
della previdenza integrativa è subordinata a preventiva autorizzazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Gli
organi di amministrazione e controllo dei «fondi pensione», se questi sono
finanziati anche dal datore di lavoro, hanno composizione paritetica e se
finanziati esclusivamente dai lavoratori devono consentire la partecipazione
delle categorie e raggruppamenti interessati.
I
fondi pensione non possono assumere direttamente impegni di natura assicurativa
e devono gestire le loro risorse affidandole a società di intermediazione
mobiliare ad imprese assicurative a società di gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliare agli enti previdenziali ovvero possono utilizzarle per
l’acquisto di azioni o quote di società immobiliari.
Le
società di intermediazione mobiliare, le società di gestione dei fondi comuni
di investimento mobiliare e le imprese assicurative possono a loro volta
istituire autonomamente forme di previdenza complementare (fondi pensione
aperti). Alle forme in tal modo istituite possono aderire quei lavoratori per i
quali analoghe forme di previdenza non siano state previste da contratti o
accordi.
La
previdenza complementare regolata dalla disciplina legislativa di cui si è
detto è quella che si realizza con l’erogazione di prestazioni per vecchiaia o
per anzianità ed eventualmente per invalidità e morte. Peraltro, la legge ha
anche previsto la possibilità di istituire fondi integrativi sanitari.
Le
prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare sono determinate
nell’atto costitutivo o nello statuto, ma devono essere condizionate all’esistenza
dei requisiti minimi, di età e di contribuzione, fissati dalla legge. I livelli
delle prestazioni sono comunque determinati in conformità al principio della
capitalizzazione essendo necessario adottare, almeno quando si tratti di forme
di previdenza complementare istituite a favore di lavoratori, il regime detto
«a contribuzione definita». Questo comporta che i contributi a carico del
datore di lavoro e del lavoratore, sono accreditati su conti individuali
unitamente al rendimento prodotto dall’investimento dei relativi importi. Il
livello delle pensioni, quindi, è determinato dal totale dei contributi
accreditati e dai relativi rendimenti. La possibilità di una parziale
capitalizzazione delle pensioni è stata prevista fino al 31 dicembre 1997,
mentre vige, oramai, anche per quelle pensioni il regime del divieto di cumulo
tra prestazioni pensionistiche e redditi di lavoro dipendente previsto per i
regimi previdenziali pubblici. L’adeguamento delle pensioni erogate dalle forme
di previdenza complementare è anch’esso regolato dalla disciplina della
perequazione automatica vigente nella previdenza pubblica.
Anche
le modalità ed i criteri del finanziamento devono essere determinati nell’atto
costitutivo. Le fonti istitutive possono prevedere che la contribuzione a
carico dei lavoratori sia costituita dalla destinazione al fondo di alcune voci
della retribuzione ovvero dall’accantonamento annuale, o di una quota di esso,
del trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti successivamente al
28 aprile 1993 è però obbligatoria la integrale destinazione al «fondo
pensioni» dei suddetti accantonamenti.
La
contribuzione destinata a finanziare le forme di previdenza complementare e le
prestazioni da queste erogate godono di un regime fiscale di favore. Il
finanziamento posto a carico del datore di lavoro continua ad essere
assoggettato al contributo di solidarietà (art. 12, d.lgs. 21 aprile 1993, n.
124).
La
legge tutela in vario modo la posizione degli iscritti ai «fondi pensione».
Anzitutto,
impone l’adozione del sistema della capitalizzazione (art. 7, d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124) che offre di per sé maggiori garanzie per gli interessati in
quanto consente l’accumulazione del capitale sufficiente ad erogare, nel tempo,
le prestazioni. Inoltre le gestioni dei «fondi pensione» sono assoggettate alla
vigilanza di una Commissione istituita presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, mentre per gli amministratori sono previste forme di
responsabilità aggravata.
La
nuova disciplina infine tende ad evitare che le vicende del rapporto di lavoro,
del datore di lavoro e degli stessi «fondi pensione» impediscano la
soddisfazione dei diritti e delle aspettative dei lavoratori. Così nel caso di
perdita dei requisiti di partecipazione al «fondo pensioni» (perché, ad
esempio, è cambiata l’occupazione) quando non siano stati ancora maturati i
presupposti per aver diritto alle prestazioni, il lavoratore può chiedere: il
trasferimento della posizione al «fondo pensione» inerente alla sua nuova
attività o ad un fondo pensione aperto ovvero può chiedere il riscatto della
sua posizione individuale. D’altra parte, se già è stato maturato il diritto a
prestazioni, la legge dispone si debba provvedere all’intestazione della
relativa copertura assicurativa direttamente ai pensionati.
Nel
caso, poi, di scioglimento del «fondo pensione» per vicende concernenti i
soggetti tenuti alla contribuzione, trova applicazione la stessa disciplina
prevista per il caso che vengano meno i requisiti di contribuzione. Se invece
il datore di lavoro cessa la sua attività o nei suoi confronti si apre una
procedura concorsuale, si procede allo scioglimento del fondo.
Un
particolare sistema ed un regime transitorio sono previsti per le forme di
previdenza integrativa istituite prima del 15 novembre 1992, comunemente dette
forme «preesistenti». Queste conservano nella sostanza le strutture che ad esse
erano state date nonché il regime del finanziamento e in parte quello delle
prestazioni. Tuttavia la legge consente che queste siano erogate esclusivamente
a condizione che sia stato maturato diritto a pensione nel regime pubblico al
quale il lavoratore è iscritto.
Le
forme di previdenza «preesistenti» sono tenute, per il resto, ad adeguarsi ad
alcuni aspetti della nuovo disciplina dettata per le forme di previdenza
complementare di nuova istituzione.
4. Il rapporto giuridico previdenziale
La
realizzazione della tutela previdenziale è ritenuta compito dello Stato.
L’erogazione delle prestazioni previdenziali è affidata ad enti detti appunto
previdenziali, i quali reperiscono i mezzi necessari per la realizzazione del
loro fine istituzionale dalla contribuzione obbligatoria posta a carico dei
soggetti protetti, nonché di soggetti che si trovano con questi ultimi in
determinati rapporti ed infine dal concorso finanziario dello Stato. I soggetti
che intervengono nella realizzazione della tutela previdenziale sono dunque: lo
Stato, gli enti previdenziali, i soggetti tenuti al pagamento dei contributi, i
soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali. I soggetti elencati
vengono definiti – con terminologia presa a prestito dal diritto delle
assicurazioni – assicurato, assicurante ed assicuratore (o, ancora, lavoratore,
datore di lavoro, ente gestore delle assicurazioni sociali).
Il
sistema giuridico della previdenza sociale deve essere inteso come l’insieme
dei vari rapporti intercorrenti tra i soggetti che comunque partecipano alla
realizzazione della tutela previdenziale e cioè: del rapporto intercorrente tra
lo Stato e l’istituto previdenziale, tra lo Stato e il beneficiario delle
prestazioni previdenziali, nonché del rapporto intercorrente tra l’istituto e
l’obbligato al pagamento dei contributi previdenziali.
Tra
questi vari rapporti, però, ce n’è uno sul quale si incardina tutto il sistema,
perché è con esso che si realizza in definitiva la tutela previdenziale: il
rapporto intercorrente tra l’istituto e i soggetti aventi diritto alle
prestazioni previdenziali. Costituendo il nucleo del sistema, tale rapporto ben
può essere definito come il rapporto giuridico previdenziale.
Secondo
la dottrina tradizionale il rapporto giuridico previdenziale avrebbe struttura
analoga a quello derivante dal contratto di assicurazione privata. Esso, cioè,
sarebbe formato dal rapporto intercorrente tra quest’ultimo e i datori di
lavoro: rapporti aventi ad oggetto rispettivamente le prestazioni e i
contributi previdenziali. Secondo la concezione moderna, la realizzazione della
tutela previdenziale è compito dello Stato ed i rapporti in cui quest’ultimo
interviene si vengono a trovare con gli altri in un nesso particolarmente
qualificante, non solo perché consentono di porre in evidenza il fine pubblico
per il quale sono predisposti, ma anche perché la partecipazione dello Stato è
ormai essenziale alla realizzazione della tutela previdenziale.
La
teoria più tradizionale, inoltre, afferma che il rapporto giuridico
previdenziale sarebbe un rapporto complesso, ma pur sempre unitario, a ragione
della relazione di sinallagmaticità che si ritiene intercorrente tra la
prestazione contributiva e quella di erogare le prestazioni previdenziali. Ma
in contrario si fa notare che manca la corrispettività tra contributi e
prestazioni previdenziali. Infatti i primi sono dovuti dai singoli a titolo di
imposta, mentre le prestazioni sono dovute in virtù della oggettiva situazione
di bisogno cui il sistema previdenziale è demandato ad alleviare.
La
mancanza di qualsiasi corrispettività è, inoltre, corroborata dal principio di
automaticità delle prestazioni. Tale principio, introdotto prima nelle singole
forme di assicurazione sociale, è stato accolto, poi, da una disposizione di
carattere generale la quale stabilisce che le prestazioni previdenziali siano
dovute al prestatore di lavoro anche quando l’imprenditore non abbia versato
regolarmente i contributi dovuti, salve le diverse disposizioni delle leggi
speciali (art. 2110 c.c.). Con l’evoluzione del sistema questa regola ha
trovato un’attuazione pressoché completa.
Quel
principio sta a significare che le prestazioni previdenziali non vengono
erogate in funzione del versamento dei contributi previdenziali, a differenza
di quanto avviene nell’assicurazione privata, per le prestazioni
dell’assicuratore e il premio (art. 1901 c.c.), ed a confermare, quindi, che
manca nelle cosiddette assicurazioni sociali quella corrispettività che è
caratteristica delle assicurazioni private.
Si
deve ritenere, conseguentemente, che il principio al quale esse sono informate
non è la corrispettività propria dei rapporti civilistici ma è piuttosto quello
della solidarietà nazionale che si realizza attraverso il contributo di coloro
che sono in grado di lavorare a favore di quelli cui – per specifiche ragioni –
vengono a mancare dei mezzi di sostentamento e si trovano in condizioni di
bisogno. La solidarietà viene conservata e garantita dallo Stato che non si
comporta come uno spettatore inerte ma interviene assumendo un ruolo
giuridicamente qualificato. Ciò induce all’ulteriore considerazione che
l’attività degli enti previdenziali ben può essere qualificata come servizio
pubblico. Sussiste infatti l’esistenza di un complesso di mezzi personali o
reali sui quali si impernia, come elemento unificatore, la comune destinazione
all’erogazione di determinate prestazioni, quelle, appunto, previdenziali.
L’intervento
dello Stato nella gestione degli enti previdenziali non è una innovazione
recente, ma attualmente ha raggiunto un’intensità notevole e tale attività
viene oramai svolta come compito proprio, quello appunto di provvedere e
garantire il sistema previdenziale, ciò conseguentemente affida allo Stato un
posto specifico e determinato nel rapporto previdenziale.
5. I contributi previdenziali
Per
poter accedere al godimento di una rendita previdenziale bisogna che qualcuno
(ma non necessariamente il beneficiario) abbia espletato l’obbligo
contributivo. Se lo Stato, infatti interviene in taluni casi al finanziamento
degli enti previdenziali, tuttavia il reperimento dei mezzi necessari al
raggiungimento dei fini istituzionali di questi ultimi ancora avviene di regola
mediante l’imposizione dell’obbligo del pagamento di contributi previdenziali
ad alcune categorie di cittadini.
Tradizionalmente,
tenuti al pagamento dei contributi previdenziali sono i datori di lavoro dei
soggetti protetti. Accanto a questi anche gli stessi lavoratori subordinati
sono tenuti almeno per alcune forme di previdenza.
Controversa
è, poi, la natura giuridica dei contributi previdenziali. Si ritiene che essi
non possano essere configurati quali premi di assicurazione per mancanza del
nesso di corrispettività tra contributi e prestazioni previdenziali.
Piuttosto
devono essere identificati quali tributi imposti dalla legge a favore di un
ente pubblico e per la realizzazione di un pubblico interesse. Ma pure in
questo caso sorgono incertezze circa l’ulteriore qualificazione dei contributi
come tasse, come figura autonome di tributi, come contributi speciali oppure
come imposte.
Si
deve propendere per quest’ultima soluzione atteso che tanto le tasse, quanto i
contributi speciali e le figure autonome di tributo trovano fondamento
nell’esplicazione di un’attività pubblica dalla quale l’obbligato riceve un
vantaggio specifico ed individuale e diverso dal resto della collettività. Se
si ritiene che l’intervento dello Stato sia nella funzione sociale dallo stesso
espletata e come espressione della solidarietà della collettività dei
cittadini, si deve conseguentemente convenire che i contributi previdenziale
devono essere configurati quali imposte, cioè prestazioni pecuniarie che un
ente pubblico ha il diritto di esigere in virtù della sua potestà d’imperio
(originaria o derivata) nei casi, nella misura e nei modi stabiliti dalla
legge, allo scopo di reperire i mezzi necessari allo svolgimento della sua
attività. Presupposto dell’imposta, da un punto di vista giuridico è
esclusivamente la soggezione alla potestà dello Stato, mentre l’impiego che
l’ente pubblico fa del ricavo dell’imposizione, in base a norme estranee al rapporto
tributario, non ha alcuna influenza sull’origine e sull’estensione
dell’obbligo contributivo.
Corollario
della configurazione del contributo previdenziale quale imposta è
l’applicazione in materia del disposto dell’art. 23 Cost. per cui nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Per il
caso di specie la legge non solo impone l’obbligo contributivo, ma ne determina
pure l’ammontare.
L’obbligo
contributivo si estingue normalmente con il venir meno delle condizioni al
verificarsi delle quali era sorto, sebbene in alcuni casi esso perduri fino a
quando l’obbligato non adempia a determinate formalità. L’obbligo contributivo,
poi, si estingue pure per prescrizione quinquennale.
6. La natura giuridica delle prestazioni previdenziali
Molteplici
sono stati i tentativi della dottrina di chiarire la natura giuridica delle
prestazioni previdenziali.
In
primo luogo si è ritenuto di poter configurare queste ultime come parte della
retribuzione del lavoratore, ma tale morfologia va respinta. Le prestazioni
previdenziali possono essere, infatti, tanto economiche (nel qual caso
consistono nell’erogazione di danaro) quanto sanitarie (come accade quando
hanno ad oggetto l’assistenza medico-chirurgica, le prestazioni ambulatoriali,
il ricovero in casa di cura, la somministrazione di medicinali e la fornitura
di apparecchi di protesi e di presidi terapeutici), con riferimento a queste
ultime si evidenzia come le stesse non possano ritenersi quota parte del
salario. Ancor di più, poi, si deve escludere la natura retributiva delle
prestazioni previdenziali in tutte le ipotesi in cui esse siano dovute a
soggetti protetti che non sono lavoratori subordinati.
Sotto
un altro profilo si è sostenuto che le prestazioni previdenziali vadano
qualificate come risarcimento del danno, ma anche in tale ipotesi si obietta
che il diritto alle prestazioni si concreta anche in assenza di un evento che
tecnicamente possa essere definito quale antecedente logico del danno ogni qual
volta si è in una situazione di bisogno. La prestazione, cioè, non mira a
reintegrare una situazione lesa da un evento dannoso, ma piuttosto a supplire
ad un bisogno, anche se a quest’ultimo non può attribuirsi un riferimento
causale prossimo ad un evento che lo avrebbe determinato.
Si
deve concludere che la prestazione previdenziale va intesa esattamente come
prestazione amministrativa resa ai privati. Più precisamente si tratta di una
prestazione erogata dallo Stato o da altro ente in esecuzione di un obbligo
specifico per la tutela dell’interesse pubblico generale.
7. Il rischio sociale
La
definizione di rischio tradizionalmente usata nel campo assicurativo non appare
immediatamente utilizzabile nella materia previdenziale. Con il rischio si
intende ogni evento al verificarsi del quale sorge il diritto dei soggetti
protetti alle prestazioni previdenziali.
Tale
concezione presuppone l’equiparazione delle assicurazioni sociali a quelle
private e quindi il rischio previdenziale viene accomunato a quello
professionale. Quest’ultimo costituì la giustificazione della prima forma di
assicurazione sociale, quella contro gli infortuni sul lavoro. Si ritiene,
infatti, che le conseguenze dell’infortunio sul lavoro, come evento connesso
all’esercizio di un’attività lavorativa, devono essere sostenute da chi trae un
vantaggio da questa. Si spiega in tal modo l’obbligo dei datori di lavoro ad
assicurare i loro dipendenti anche per il caso fortuito o la forza maggiore,
obbligo di assicurare che si è trasformato nel tempo nell’obbligo di pagare i
contributi previdenziali.
Questa
concezione però non riesce a giustificare né l’imposizione dell’obbligo
contributivo a carico degli stessi lavoratori subordinati o dei lavoratori
autonomi né ancora spiega l’erogazione delle prestazioni previdenziali connesse
non alla prestazione di un’attività lavorativa ma ai rischi generici, cui sono
esposti tutti i cittadini, quali la vecchiaia e la malattia.
Il
concetto di rischio, che pure si ripresenta nella previdenza sociale, propone
delle caratteristiche peculiari. Infatti, l’eliminazione delle conseguenze che
determinati eventi producono sui lavoratori è realizzata mediante l’erogazione
di prestazioni previdenziali, alla quale si provvede sia con il contributo
finanziario dello Stato, sia con l’imposizione di contributi che hanno natura
di imposta, per cui sostanzialmente le conseguenze del rischio sono sostenute
da tutta la collettività organizzata nello Stato.
Inoltre
gli eventi, al verificarsi dei quali è prevista l’erogazione di prestazioni,
presentano nella loro varietà una caratteristica costante, si tratta, cioè, di
eventi, per la natura delle cose o per il modo in cui la società è organizzata,
normalmente inevitabili che, a causa della struttura economico sociale,
determinano, per chi vive del proprio lavoro, una situazione di bisogno, sì che
a tale proposito si può parlare di rischio sociale.