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Le rendite della previdenza sociale

di Domenico Riccio

(Omesse le note di riferimento bibliografico e giurisprudenziale, queste pagine trascrivono una parte di capitolo della monografia (G. Di Giandomenico e D. Riccio, I contratti aleatori, Giappichelli editore) che è parte del Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone)


Sommario: 1. La categoria delle rendite previdenziali. – 2. Il meccanismo assicurativo nella previdenza sociale. – 3. La disciplina legislativa della previdenza integrativa e complementare. – 4. Il rapporto giuridico previdenziale. – 5. I contributi previdenziali. – 6. La natura giuridica delle prestazioni previdenziali. – 7. Il rischio sociale.


1. La categoria delle rendite previdenziali

La previdenza sociale ha lo scopo di alleviare le condizioni disagevoli in cui possono trovarsi taluni soggetti, i quali, non disponendo di risorse individuali di mezzi, in seguito ad eventi infausti vengono a trovarsi in situazioni di bisogno. Il fine viene per lo più perseguito mediante l’attribuzione di una prestazione periodica di rendita che valga a compensare la minore capacità di produzione di reddito o la maggiore necessità di risorse, siano essi momentanei o permanenti, susseguenti al verificarsi di un determinato evento.

La genesi del fenomeno ha origine nelle trasformazioni sociali determinate dalla rivoluzione industriale, che posero in evidenza il problema di quanti si venivano a trovare in condizioni di bisogno. Il principio di uguaglianza formale proprio del liberismo ottocentesco non permetteva determinazioni pubbliche estese e concettualmente preordinate alla soluzione delle problematiche connesse. Piuttosto, allorquando il pubblico interveniva, lo faceva in ultima istanza ed a carattere eccezionale tramite il ricorso alla beneficenza pubblica e privata.

Le prime manifestazioni di consapevolezza della problematica sfociarono nella spontanea iniziativa degli stessi interessati, attraverso la costituzione delle società di mutuo soccorso e delle associazioni volontarie di lavoratori, che, tramite l’esazione di contributi, erogavano prestazioni a quanti di essi si fossero trovati in condizioni di bisogno a causa di malattia o di infortunio o di invalidità nonché per i soci anziani e concedevano una erogazione una tantum ai familiari dei soci defunti. Ma tali iniziative si rivelarono solo parzialmente idonee a risolvere il problema dell’intera congerie di rischi cui erano sottoposti i lavoratori che vi prendevano parte.

L’atteggiamento dello Stato (di assoluta non ingerenza) mutava sul finire del secolo. La l. 17 marzo 1898, n. 80 rese obbligatoria per i datori di lavoro l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Essa si limitò a rendere obbligatoria una assicurazione privata per la responsabilità civile del datore di lavoro (che peraltro conservava integralmente la sua struttura contrattuale), tuttavia assumeva una funzione sociale per il fatto di estendere la tutela agli infortuni determinati da caso fortuito, forza maggiore o colpa non grave del lavoratore.

Da quel momento in poi l’evoluzione della previdenza sociale è continua e rapida. Si accentua il carattere pubblicistico, poiché essa diventa da volontaria a obbligatoria, nel senso che gli obblighi sono imposti ai datori di lavoro, e poi, infine, diviene necessaria, ovvero essa opera ex lege svincolata dall’adempimento o meno degli obblighi contributivi e viene affidata ad enti pubblici appositamente istituiti.

L’evoluzione, però, prosegue nel senso della continuità con l’esperienza delle mutue di soccorso, per cui viene comunque utilizzato lo strumento assicurativo, mentre al mutare della funzione e della natura del fenomeno ben avrebbe potuto il legislatore operare un cambiamento più netto anche nello strumento utilizzato.

La compiuta realizzazione del sistema la si ritrova solo con l’avvento del Fascismo, che sostituisce alla originaria concezione del rischio professionale (quale giustificazione del sistema delle assicurazioni sociali), il principio della solidarietà corporativa tra datori e prestatori di lavoro, ispirata agli interessi nazionali, in un’ottica organicistica e non conflittuale della problematica.

Il netto mutamento di prospettiva comporta ulteriormente l’esaurimento dello spettro dei rischi, sì che il nuovo assetto assicurativo copre oramai tutti i rischi, tanto quelli connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa, quanto quelli afferenti ai rischi comuni, come l’invalidità, le malattie comuni e la morte.

Nel dopoguerra, l’evoluzione del sistema è continuata nel solco tracciato dall’esperienza fascista, con l’affermarsi dell’idea di sicurezza sociale, enunciata per la prima volta nel programma politico della Carta atlantica. Il concetto di sicurezza sociale esprime l’esigenza di garantire a tutti i cittadini la libertà dal bisogno, finalità da perseguire mediante il ricorso alla solidarietà della cittadinanza tutta.

La Costituzione del 1946 ha innovato alle concezioni proprie dell’ordinamento corporativo, estendendo il rapporto previdenziale – prima sussistente solo tra datore e prestatore di lavoro – a tutti i cittadini, considerando la tutela previdenziale come espressione di una solidarietà estesa a tutta la collettività.

Di questa evoluzione sono espressione l’istituzione del Servizio sanitario nazionale, l’intervento dello Stato nel finanziamento degli enti previdenziali, gli interventi a sostegno di talune gestioni assistenziali e previdenziali attraverso un’apposita gestione, la previsione dell’assegno sociale per i cittadini ultrasessantacinquenni nonché per i minorati civili (non vedenti, invalidi civili e sordomuti) in disagiate condizioni economiche, la generalizzazione del principio dell’automaticità delle prestazioni, la rivalutazione automatica delle pensioni.

Centrale rimane, comunque, il ruolo delle prestazioni di rendita rese dal sistema previdenziale, anzi, oggi la legislazione previdenziale, la quale sin dal suo sorgere ha preso in prestito dalla prassi delle mutue dei lavoratori la particolarità di sovvenire ai bisogni di questi mediante la somministrazione di una prestazione vitalizia, è la fonte più prolifica di rendite.

Le peculiarità che pure sono presenti nelle rendite previdenziali ne fanno un istituto unitario e con caratteristiche proprie, le quali, unitamente alla singolarità storica del fenomeno e alla importanza attuale, impongono una trattazione integrata, separata, però, dalle altre ipotesi di rendita vitalizia.

2. Il meccanismo assicurativo nella previdenza sociale

La previdenza sociale tuttora si realizza mediante il sistema delle assicurazioni sociali, ma tale meccanismo, la cui persistenza si spiega per motivi storici, non può essere inteso in senso tecnico.

L’assicurazione sociale, derivata dalle assicurazioni private, delle quali ha conservato a lungo le caratteristiche, è stata attratta sempre di più in campo pubblicistico, sì da perdere le proprie caratteristiche privatistiche, tanto che non trova attualmente applicazione alle stesse il disposto dell’art. 1886 c.c., il quale stabilisce che – in mancanza di normativa specialistica – alle assicurazioni sociali si applicano le regole proprie delle assicurazioni private.

Ciò non comporta necessariamente l’abbandono del sistema assicurativo, il quale sta ritrovando una posizione peculiare attraverso la previdenza complementare e integrativa, che realizzano comunque una solidarietà meritevole di particolare tutela.

In passato, infatti, l’ordinamento aveva consentito, a determinate condizioni, l’istituzione di regimi previdenziali aziendali esonerativi e, quindi, sostitutivi di quello generale gestito dall’Inps che, soprattutto perché non realizzavano alcuna forma di solidarietà nei confronti degli altri lavoratori, garantivano nel tempo trattamenti pensionistici più elevati ed una dinamica uguale a quella delle retribuzioni. Tali regimi esonerativi sono stati ora quasi tutti soppressi.

L’interesse persistente dei lavoratori a vedersi garantiti trattamenti pensionistici idonei a mantenere pressoché immodificato il tenore di vita raggiunto durante l’attività lavorativa è stato soddisfatto con l’istituzione di regimi previdenziali integrativi, poi cristallizzati nel d.lgs. n. 124/1993.

Un’altro fronte di rivalutazione dell’approccio assicurativo è stato determinato dall’esigenza di contenimento del disavanzo nelle gestioni pensionistiche, cui sono stati dedicati numerosi interventi legislativi, che ha portato ad un recupero del criterio contributivo al fine del calcolo della pensione.

3. La disciplina legislativa della previdenza integrativa e complementare

La disciplina legislativa della previdenza integrativa o complementare è stata per lungo tempo relegata alle sole regole codicistiche contenute negli artt. 2113 e 2117 c.c., sebbene l’importanza sociale ed economica dell’istituto facesse ritenere necessaria una disciplina specifica ed esaustiva della materia.

Un primo importante intervento normativo è stato realizzato con l’art. 5, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, ma la completa normazione della materia è stata raggiunta solo con il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che ha dettato la disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Attualmente, quindi, è possibile realizzare forme di previdenza – attraverso la costituzione di autonomi fondi pensione – destinate ad erogare prestazioni complementari a quelle dei regimi previdenziali pubblici sia per i lavoratori subordinati, privati o pubblici, sia per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, sia per i lavoratori autonomi. L’iniziativa per l’istituzione di forme di previdenza complementare è affidata alla contrattazione collettiva o ad accordi sindacali, anche aziendali o da accordi tra lavoratori (in assenza di accordi sindacali).

I contratti e gli accordi collettivi definiscono l’ambito di applicazione e le modalità di adesione degli interessati. Le fonti istitutive devono, però, prevedere che le modalità di partecipazione garantiscano in ogni caso la libertà di adesione individuale.

I «fondi pensione» possono assumere la forma di associazioni non riconosciute, così come possono ottenere la personalità giuridica. In ogni caso l’esercizio della previdenza integrativa è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli organi di amministrazione e controllo dei «fondi pensione», se questi sono finanziati anche dal datore di lavoro, hanno composizione paritetica e se finanziati esclusivamente dai lavoratori devono consentire la partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati.

I fondi pensione non possono assumere direttamente impegni di natura assicurativa e devono gestire le loro risorse affidandole a società di intermediazione mobiliare ad imprese assicurative a società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare agli enti previdenziali ovvero possono utilizzarle per l’acquisto di azioni o quote di società immobiliari.

Le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare e le imprese assicurative possono a loro volta istituire autonomamente forme di previdenza complementare (fondi pensione aperti). Alle forme in tal modo istituite possono aderire quei lavoratori per i quali analoghe forme di previdenza non siano state previste da contratti o accordi.

La previdenza complementare regolata dalla disciplina legislativa di cui si è detto è quella che si realizza con l’erogazione di prestazioni per vecchiaia o per anzianità ed eventualmente per invalidità e morte. Peraltro, la legge ha anche previsto la possibilità di istituire fondi integrativi sanitari.

Le prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare sono determinate nell’atto costitutivo o nello statuto, ma devono essere condizionate al­l’esistenza dei requisiti minimi, di età e di contribuzione, fissati dalla legge. I livelli delle prestazioni sono comunque determinati in conformità al principio della capitalizzazione essendo necessario adottare, almeno quando si tratti di forme di previdenza complementare istituite a favore di lavoratori, il regime detto «a contribuzione definita». Questo comporta che i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, sono accreditati su conti individuali unitamente al rendimento prodotto dall’investimento dei relativi importi. Il livello delle pensioni, quindi, è determinato dal totale dei contributi accreditati e dai relativi rendimenti. La possibilità di una parziale capitalizzazione delle pensioni è stata prevista fino al 31 dicembre 1997, mentre vige, oramai, anche per quelle pensioni il regime del divieto di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi di lavoro dipendente previsto per i regimi previdenziali pubblici. L’adeguamento delle pensioni erogate dalle forme di previdenza complementare è anch’esso regolato dalla disciplina della perequazione automatica vigente nella previdenza pubblica.

Anche le modalità ed i criteri del finanziamento devono essere determinati nell’atto costitutivo. Le fonti istitutive possono prevedere che la contribuzione a carico dei lavoratori sia costituita dalla destinazione al fondo di alcune voci della retribuzione ovvero dall’accantonamento annuale, o di una quota di esso, del trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993 è però obbligatoria la integrale destinazione al «fondo pensioni» dei suddetti accantonamenti.

La contribuzione destinata a finanziare le forme di previdenza complementare e le prestazioni da queste erogate godono di un regime fiscale di favore. Il finanziamento posto a carico del datore di lavoro continua ad essere assoggettato al contributo di solidarietà (art. 12, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124).

La legge tutela in vario modo la posizione degli iscritti ai «fondi pensione».

Anzitutto, impone l’adozione del sistema della capitalizzazione (art. 7, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124) che offre di per sé maggiori garanzie per gli interessati in quanto consente l’accumulazione del capitale sufficiente ad erogare, nel tempo, le prestazioni. Inoltre le gestioni dei «fondi pensione» sono assoggettate alla vigilanza di una Commissione istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre per gli amministratori sono previste forme di responsabilità aggravata.

La nuova disciplina infine tende ad evitare che le vicende del rapporto di lavoro, del datore di lavoro e degli stessi «fondi pensione» impediscano la soddisfazione dei diritti e delle aspettative dei lavoratori. Così nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione al «fondo pensioni» (perché, ad esempio, è cambiata l’occupazione) quando non siano stati ancora maturati i presupposti per aver diritto alle prestazioni, il lavoratore può chiedere: il trasferimento della posizione al «fondo pensione» inerente alla sua nuova attività o ad un fondo pensione aperto ovvero può chiedere il riscatto della sua posizione individuale. D’altra parte, se già è stato maturato il diritto a prestazioni, la legge dispone si debba provvedere all’intestazione della relativa copertura assicurativa direttamente ai pensionati.

Nel caso, poi, di scioglimento del «fondo pensione» per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, trova applicazione la stessa disciplina prevista per il caso che vengano meno i requisiti di contribuzione. Se invece il datore di lavoro cessa la sua attività o nei suoi confronti si apre una procedura concorsuale, si procede allo scioglimento del fondo.

Un particolare sistema ed un regime transitorio sono previsti per le forme di previdenza integrativa istituite prima del 15 novembre 1992, comunemente dette forme «preesistenti». Queste conservano nella sostanza le strutture che ad esse erano state date nonché il regime del finanziamento e in parte quello delle prestazioni. Tuttavia la legge consente che queste siano erogate esclusivamente a condizione che sia stato maturato diritto a pensione nel regime pubblico al quale il lavoratore è iscritto.

Le forme di previdenza «preesistenti» sono tenute, per il resto, ad adeguarsi ad alcuni aspetti della nuovo disciplina dettata per le forme di previdenza complementare di nuova istituzione.

4. Il rapporto giuridico previdenziale

La realizzazione della tutela previdenziale è ritenuta compito dello Stato. L’erogazione delle prestazioni previdenziali è affidata ad enti detti appunto previdenziali, i quali reperiscono i mezzi necessari per la realizzazione del loro fine istituzionale dalla contribuzione obbligatoria posta a carico dei soggetti protetti, nonché di soggetti che si trovano con questi ultimi in determinati rapporti ed infine dal concorso finanziario dello Stato. I soggetti che intervengono nella realizzazione della tutela previdenziale sono dunque: lo Stato, gli enti previdenziali, i soggetti tenuti al pagamento dei contributi, i soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali. I soggetti elencati vengono definiti – con terminologia presa a prestito dal diritto delle assicurazioni – assicurato, assicurante ed assicuratore (o, ancora, lavoratore, datore di lavoro, ente gestore delle assicurazioni sociali).

Il sistema giuridico della previdenza sociale deve essere inteso come l’insieme dei vari rapporti intercorrenti tra i soggetti che comunque partecipano alla realizzazione della tutela previdenziale e cioè: del rapporto intercorrente tra lo Stato e l’istituto previdenziale, tra lo Stato e il beneficiario delle prestazioni previdenziali, nonché del rapporto intercorrente tra l’istituto e l’obbligato al pagamento dei contributi previdenziali.

Tra questi vari rapporti, però, ce n’è uno sul quale si incardina tutto il sistema, perché è con esso che si realizza in definitiva la tutela previdenziale: il rapporto intercorrente tra l’istituto e i soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali. Costituendo il nucleo del sistema, tale rapporto ben può essere definito come il rapporto giuridico previdenziale.

Secondo la dottrina tradizionale il rapporto giuridico previdenziale avrebbe struttura analoga a quello derivante dal contratto di assicurazione privata. Esso, cioè, sarebbe formato dal rapporto intercorrente tra quest’ultimo e i datori di lavoro: rapporti aventi ad oggetto rispettivamente le prestazioni e i contributi previdenziali. Secondo la concezione moderna, la realizzazione della tutela previdenziale è compito dello Stato ed i rapporti in cui quest’ultimo interviene si vengono a trovare con gli altri in un nesso particolarmente qualificante, non solo perché consentono di porre in evidenza il fine pubblico per il quale sono predisposti, ma anche perché la partecipazione dello Stato è ormai essenziale alla realizzazione della tutela previdenziale.

La teoria più tradizionale, inoltre, afferma che il rapporto giuridico previdenziale sarebbe un rapporto complesso, ma pur sempre unitario, a ragione della relazione di sinallagmaticità che si ritiene intercorrente tra la prestazione contributiva e quella di erogare le prestazioni previdenziali. Ma in contrario si fa notare che manca la corrispettività tra contributi e prestazioni previdenziali. Infatti i primi sono dovuti dai singoli a titolo di imposta, mentre le prestazioni sono dovute in virtù della oggettiva situazione di bisogno cui il sistema previdenziale è demandato ad alleviare.

La mancanza di qualsiasi corrispettività è, inoltre, corroborata dal principio di automaticità delle prestazioni. Tale principio, introdotto prima nelle singole forme di assicurazione sociale, è stato accolto, poi, da una disposizione di carattere generale la quale stabilisce che le prestazioni previdenziali siano dovute al prestatore di lavoro anche quando l’imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi dovuti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali (art. 2110 c.c.). Con l’evoluzione del sistema questa regola ha trovato un’attuazione pressoché completa.

Quel principio sta a significare che le prestazioni previdenziali non vengono erogate in funzione del versamento dei contributi previdenziali, a differenza di quanto avviene nell’assicurazione privata, per le prestazioni dell’assicuratore e il premio (art. 1901 c.c.), ed a confermare, quindi, che manca nelle cosiddette assicurazioni sociali quella corrispettività che è caratteristica delle assicurazioni private.

Si deve ritenere, conseguentemente, che il principio al quale esse sono informate non è la corrispettività propria dei rapporti civilistici ma è piuttosto quello della solidarietà nazionale che si realizza attraverso il contributo di coloro che sono in grado di lavorare a favore di quelli cui – per specifiche ragioni – vengono a mancare dei mezzi di sostentamento e si trovano in condizioni di bisogno. La solidarietà viene conservata e garantita dallo Stato che non si comporta come uno spettatore inerte ma interviene assumendo un ruolo giuridicamente qualificato. Ciò induce all’ulteriore considerazione che l’attività degli enti previdenziali ben può essere qualificata come servizio pubblico. Sussiste infatti l’esistenza di un complesso di mezzi personali o reali sui quali si impernia, come elemento unificatore, la comune destinazione all’erogazione di determinate prestazioni, quelle, appunto, previdenziali.

L’intervento dello Stato nella gestione degli enti previdenziali non è una innovazione recente, ma attualmente ha raggiunto un’intensità notevole e tale attività viene oramai svolta come compito proprio, quello appunto di provvedere e garantire il sistema previdenziale, ciò conseguentemente affida allo Stato un posto specifico e determinato nel rapporto previdenziale.

5. I contributi previdenziali

Per poter accedere al godimento di una rendita previdenziale bisogna che qualcuno (ma non necessariamente il beneficiario) abbia espletato l’obbligo contributivo. Se lo Stato, infatti interviene in taluni casi al finanziamento degli enti previdenziali, tuttavia il reperimento dei mezzi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali di questi ultimi ancora avviene di regola mediante l’imposizione dell’obbligo del pagamento di contributi previdenziali ad alcune categorie di cittadini.

Tradizionalmente, tenuti al pagamento dei contributi previdenziali sono i datori di lavoro dei soggetti protetti. Accanto a questi anche gli stessi lavoratori subordinati sono tenuti almeno per alcune forme di previdenza.

Controversa è, poi, la natura giuridica dei contributi previdenziali. Si ritiene che essi non possano essere configurati quali premi di assicurazione per mancanza del nesso di corrispettività tra contributi e prestazioni previdenziali.

Piuttosto devono essere identificati quali tributi imposti dalla legge a favore di un ente pubblico e per la realizzazione di un pubblico interesse. Ma pure in questo caso sorgono incertezze circa l’ulteriore qualificazione dei contributi come tasse, come figura autonome di tributi, come contributi speciali oppure come imposte.

Si deve propendere per quest’ultima soluzione atteso che tanto le tasse, quanto i contributi speciali e le figure autonome di tributo trovano fondamento nell’esplicazione di un’attività pubblica dalla quale l’obbligato riceve un vantaggio specifico ed individuale e diverso dal resto della collettività. Se si ritiene che l’intervento dello Stato sia nella funzione sociale dallo stesso espletata e come espressione della solidarietà della collettività dei cittadini, si deve conseguentemente convenire che i contributi previdenziale devono essere configurati quali imposte, cioè prestazioni pecuniarie che un ente pubblico ha il diritto di esigere in virtù della sua potestà d’imperio (originaria o derivata) nei casi, nella misura e nei modi stabiliti dalla legge, allo scopo di reperire i mezzi necessari allo svolgimento della sua attività. Presupposto dell’imposta, da un punto di vista giuridico è esclusivamente la soggezione alla potestà dello Stato, mentre l’impiego che l’ente pubblico fa del ricavo dell’imposizione, in base a norme estranee al rapporto tributario, non ha alcuna influenza sul­l’origine e sull’estensione dell’obbligo contributivo.

Corollario della configurazione del contributo previdenziale quale imposta è l’applicazione in materia del disposto dell’art. 23 Cost. per cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Per il caso di specie la legge non solo impone l’obbligo contributivo, ma ne determina pure l’ammontare.

L’obbligo contributivo si estingue normalmente con il venir meno delle condizioni al verificarsi delle quali era sorto, sebbene in alcuni casi esso perduri fino a quando l’obbligato non adempia a determinate formalità. L’obbligo contributivo, poi, si estingue pure per prescrizione quinquennale.

6. La natura giuridica delle prestazioni previdenziali

Molteplici sono stati i tentativi della dottrina di chiarire la natura giuridica delle prestazioni previdenziali.

In primo luogo si è ritenuto di poter configurare queste ultime come parte della retribuzione del lavoratore, ma tale morfologia va respinta. Le prestazioni previdenziali possono essere, infatti, tanto economiche (nel qual caso consistono nel­l’erogazione di danaro) quanto sanitarie (come accade quando hanno ad oggetto l’assistenza medico-chirurgica, le prestazioni ambulatoriali, il ricovero in casa di cura, la somministrazione di medicinali e la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi terapeutici), con riferimento a queste ultime si evidenzia come le stesse non possano ritenersi quota parte del salario. Ancor di più, poi, si deve escludere la natura retributiva delle prestazioni previdenziali in tutte le ipotesi in cui esse siano dovute a soggetti protetti che non sono lavoratori subordinati.

Sotto un altro profilo si è sostenuto che le prestazioni previdenziali vadano qualificate come risarcimento del danno, ma anche in tale ipotesi si obietta che il diritto alle prestazioni si concreta anche in assenza di un evento che tecnicamente possa essere definito quale antecedente logico del danno ogni qual volta si è in una situazione di bisogno. La prestazione, cioè, non mira a reintegrare una situazione lesa da un evento dannoso, ma piuttosto a supplire ad un bisogno, anche se a quest’ultimo non può attribuirsi un riferimento causale prossimo ad un evento che lo avrebbe determinato.

Si deve concludere che la prestazione previdenziale va intesa esattamente come prestazione amministrativa resa ai privati. Più precisamente si tratta di una prestazione erogata dallo Stato o da altro ente in esecuzione di un obbligo specifico per la tutela dell’interesse pubblico generale.

7. Il rischio sociale

La definizione di rischio tradizionalmente usata nel campo assicurativo non appare immediatamente utilizzabile nella materia previdenziale. Con il rischio si intende ogni evento al verificarsi del quale sorge il diritto dei soggetti protetti alle prestazioni previdenziali.

Tale concezione presuppone l’equiparazione delle assicurazioni sociali a quelle private e quindi il rischio previdenziale viene accomunato a quello professionale. Quest’ultimo costituì la giustificazione della prima forma di assicurazione sociale, quella contro gli infortuni sul lavoro. Si ritiene, infatti, che le conseguenze dell’infortunio sul lavoro, come evento connesso all’esercizio di un’attività lavorativa, devono essere sostenute da chi trae un vantaggio da questa. Si spiega in tal modo l’obbligo dei datori di lavoro ad assicurare i loro dipendenti anche per il caso fortuito o la forza maggiore, obbligo di assicurare che si è trasformato nel tempo nell’obbligo di pagare i contributi previdenziali.

Questa concezione però non riesce a giustificare né l’imposizione dell’obbligo contributivo a carico degli stessi lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi né ancora spiega l’erogazione delle prestazioni previdenziali connesse non alla prestazione di un’attività lavorativa ma ai rischi generici, cui sono esposti tutti i cittadini, quali la vecchiaia e la malattia.

Il concetto di rischio, che pure si ripresenta nella previdenza sociale, propone delle caratteristiche peculiari. Infatti, l’eliminazione delle conseguenze che determinati eventi producono sui lavoratori è realizzata mediante l’erogazione di prestazioni previdenziali, alla quale si provvede sia con il contributo finanziario dello Stato, sia con l’imposizione di contributi che hanno natura di imposta, per cui sostanzialmente le conseguenze del rischio sono sostenute da tutta la collettività organizzata nello Stato.

Inoltre gli eventi, al verificarsi dei quali è prevista l’erogazione di prestazioni, presentano nella loro varietà una caratteristica costante, si tratta, cioè, di eventi, per la natura delle cose o per il modo in cui la società è organizzata, normalmente inevitabili che, a causa della struttura economico sociale, determinano, per chi vive del proprio lavoro, una situazione di bisogno, sì che a tale proposito si può parlare di rischio sociale.

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