Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 25.1.2006 n° 2504)
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OGGETTO: |
Articolo 5, della legge 28
dicembre 2005, n. 263, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 301 del 28 dicembre 2005 . Attribuzione al coniuge divorziato, titolare di
assegno divorzile, della pensione ai superstiti. |
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DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE Attribuzione al
coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, della pensione ai
superstiti. La legge
28 dicembre 2005, n. 263, recante ”Interventi correttivi alle modifiche
in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative
disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio1994, n. 53, e
disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità dal coniuge
divorziato”, all’articolo 5 (all.1) ha statuito che “Le disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità
dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto
riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del
predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970”. Pertanto, nei confronti dell’ex coniuge divorziato si verificano
le condizioni per il diritto alla pensione di reversibilità allorquando sia
avvenuto il riconoscimento all’assegno divorzile di cui all’art. 5 della
legge n. 898/1970 da parte del Tribunale. Pertanto le domande intese ad ottenere il trattamento
pensionistico di che trattasi, presentate da ex coniugi divorziati, dovranno
essere corredate della sentenza da cui risulti l’effettiva titolarità
dell’assegno divorziale. Al riguardo si richiamano le istruzioni impartite con circolare
n. 132 del 27.6.2001; in particolare, per quanto concerne le condizioni per
il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a
favore dell’ex coniuge divorziato (v. p.1.1. della circolare n. 132) Si rammenta che in caso di concorso del coniuge divorziato,
titolare di assegno divorzile, con il coniuge superstite, tenuto conto che il
compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e
coniuge divorziato compete al Tribunale, le Strutture periferiche dovranno
procedere alla ripartizione della prestazione di che trattasi tra gli
aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione
indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del
provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione
al coniuge divorziato. Infatti l’Istituto non può erogare al coniuge divorziato la
quota di pensione prima della notifica della sentenza, che costituisce
giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare di detta quota
(circolare n. 132, p. 2.1). Il presente
messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet
dell'Istituto. IL DIRETTORE CENTRALE Nori All.1 Legge 28
dicembre 2005, n. 263 " Interventi correttivi alle modifiche in materia
processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché
ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative
disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto
1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e
disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge
divorziato " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28
dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 209 omissis Art. 5. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della
legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano
nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve
intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del
tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del
1970. omissis |