Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
(Circolare 30.12.2005 n° 122)
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OGGETTO: |
Rilascio
del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di
forniture e servizi ed altre attività.Testo congiunto INPS/INAIL. |
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SOMMARIO: |
Dopo
aver indicato le norme che regolano la materia,la circolare tratta le
modalità per la richiesta e per il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva( DURC) per le imprese diverse da quelle edili. |
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QUADRO NORMATIVO
Legge n.266/2002;
Decreto Legislativo n.157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto Legislativo n.358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Legge n.289/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Decreto Legislativo n.196/2003;
Premessa Con circolare a testo congiunto
approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.
n.230/segr del 12 luglio 2005 sono state emanate istruzioni per il rilascio
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con riferimento agli
appalti pubblici e privati in edilizia. Per Documento Unico di
Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di
un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per
quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL. L'art. 2 della Legge n.266/2002
ha esteso l'obbligo del DURC anche per le altre tipologie di appalti nonché
per la gestione di servizi ed attività in convenzione o concessione con enti
pubblici, prevedendo, altresì, che le modalità di rilascio del DURC siano
convenzionalmente stabilite da INPS ed INAIL. In questo senso i due Istituti
hanno provveduto con apposita Convenzione stipulata in data 3 dicembre 2003. Un ulteriore ampliamento della
sfera di applicazione della Legge n. 266/2002, inoltre, è stato previsto dal
collegato fiscale alla Finanziaria 2006, secondo il quale le imprese di tutti
i settori sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle
sovvenzioni comunitari. Con la presente Circolare,
quindi, si forniscono disposizioni in merito alle modalità di richiesta e
rilascio del DURC per le specifiche tipologie sopra
indicate. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE
DEL DURC
A)
Oggetto La presente Circolare
disciplina le modalità di richiesta e di rilascio del DURC per gli appalti di
servizi e forniture, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in
convenzione o concessione non associate ad appalti di lavori, nonché per
l'iscrizione all'Albo dei Fornitori e per ottenere agevolazioni,
finanziamenti e sovvenzioni disciplinati dalla rispettiva normativa di
settore. B) Richiedenti il
DURC Richiedente
principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i propri intermediari
provvisti di delega (consulenti del lavoro ed associazioni di categoria). Sono altresì
soggetti richiedenti anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti e gli Enti
a rilevanza pubblica appaltanti. C) Rilascio del DURC Al momento della
partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare
l'assolvimento degli obblighi contributivi. Per la verifica di tali
dichiarazioni a cura della Stazione Appaltante dovrà essere richiesto il DURC
sulla base dei requisiti elencati nel successivo punto 3. Il DURC dovrà
inoltre essere richiesto: Appalti pubblici di forniture -
per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa) -
per la stipula del contratto (ove previsto) -
per l'emissione del certificato di pagamento -
all'atto del pagamento finale Appalti pubblici di servizi -
per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa) -
per la stipula del contratto (ove previsto) -
all'atto della regolare esecuzione -
alla liquidazione di ogni fattura Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione -
per l'aggiudicazione del servizio o dell'attività (ove pretesa) -
per la stipula della relativa convenzione o il rilascio della concessione
(ove previsto) Iscrizione Albo Fornitori, agevolazioni, finanziamenti e
sovvenzioni -
prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al
rilascio. 3.
REQUISITI REGOLARITA'
Ai fini del rilascio
del DURC nelle materie oggetto della presente Circolare, INPS ed INAIL sono
tenuti a verificare la regolarità contributiva sulla base della rispettiva
normativa di riferimento. Per regolarità
contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché l'osservanza di tutti gli
altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della
regolarità, riferita all'intera situazione aziendale, deve essere effettuata
sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove
questa manchi, alla data di redazione del DURC. Resta fermo che per
la verifica della dichiarazione di regolarità autonomamente effettuata
dall'impresa, la regolarità deve essere rilevata alla data della suddetta
dichiarazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute
successivamente. Il riferimento
all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto
assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali
vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Per tale motivo, l'impresa
subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e
correntezza previsti per l'impresa appaltatrice e dunque, anche per
essa, il DURC deve essere rilasciato sull'intera situazione aziendale
osservando i criteri di seguito indicati: A)
Requisiti INPS L'impresa è da considerarsi
regolare quando: - sussiste la correntezza degli
adempimenti mensili o, comunque, periodici; - si accerta che i versamenti
effettuati corrispondono all'importo del saldo denunciato entro il termine, a
tal fine determinato, dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento; - non esistono inadempienze in
atto; - non esistono note di rettifica
notificate, non contestate e non pagate; - vi è richiesta di rateazione
per la quale la Struttura periferica competente ha espresso parere favorevole
motivato; - vi sono sospensioni dei
pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali); - è stata inoltrata istanza di
compensazione per la quale è stato documentato il credito; - vi sono crediti iscritti a
ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della cartella in
via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario. Va altresì precisato che,
relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: - in pendenza di
contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata unicamente
qualora il ricorso verta su questioni controverse interpretative, sia
adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o
pretestuosi; - in pendenza di
contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata, in
considerazione della disposizione contenuta nell'art.26 del Decreto
Legislativo n.46/1999, secondo la quale l'accertamento effettuato
dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente
l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del
giudice. Si fa presente che, per la regolarità INPS di ditte con posizioni in
più province e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti
contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti
tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola
posizione contributiva.
B)
Requisiti INAIL L'impresa è da considerarsi
regolare quando: - risulta titolare di codice
cliente con PAT attive; - ha regolarmente dichiarato le
retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto all'attività esercitata ed
alla dimensione aziendale; - ha versato quanto dovuto per
premi ed accessori; - il rischio assicurato
corrisponde, per natura ed entità, all'attività effettivamente esercitata; - vi è richiesta di rateazione
accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di
competenza superiore, è stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato
parere favorevole; - vi sono sospensioni dei
pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali,
condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art.45 co.2 del Decreto del
Presidente della Repubblica n.1124/1965); - sono state effettuate
compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura
verifica che l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo
compensabili; - vi sono crediti iscritti a
ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della cartella in
via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario. Va altresì precisato che,
relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: - in pendenza di
contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata unicamente
qualora il ricorso verta su questioni controverse interpretative, sia
adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o
pretestuosi; - in pendenza di
contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata, in
considerazione della disposizione contenuta nell'art.24 del Decreto
Legislativo n.46/1999, secondo la quale l'accertamento effettuato
dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente
l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del
giudice. 4.
PROCEDIMENTO DURC Per la richiesta del
DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato
secondo le istruzioni riportate a tergo in base alla tipologia della
richiesta. Il modulo sarà
disponibile on-line nei siti di seguito elencati e potrà essere scaricato
ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica; lo stesso sarà
altresì disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale di
INPS e INAIL per la presentazione della richiesta per le vie tradizionali. A) Modalità di richiesta Il Documento Unico
potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità
principale) ovvero tramite l’accesso ai consueti canali delle Strutture
Territoriali di INPS o INAIL. In particolare, le
Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti
dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica. La richiesta del DURC per via
telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a: - Portale
orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari,
Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica appaltanti; - Portale verticale
INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari; - Portale verticale
INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari. L'utente, per la necessaria
identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai
rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di
accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata
per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del
rilascio del DURC, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti
convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere,
è esteso anche all'altro Ente. In caso di accesso tramite il Portale
orizzontale verranno rilasciati alle tipologie di utenti diverse da aziende ed
intermediari appositi codici di accesso. Il modulo per la richiesta del
DURC viene visualizzato e compilato a video dall’utente che inserisce i dati
utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed
inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico. La procedura, in seguito ad una
automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l’inoltro
della richiesta del DURCe comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice
identificativo pratica). L'utente, attraverso il C.I.P., potrà
verificare qualunque momento lo stato di
avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione
alla specifica procedura informatica, sia richiedendo le relative
informazioni presso qualsiasi Struttura Territoriale di INPS o di INAIL. In alternativa
alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) può rivolgersi
indifferentemente presso ogni Struttura Territoriale di INPS o INAIL,
identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando agli stessi il
modulo di richiesta tramite posta. Laddove peraltro la regolarità
contributiva debba essere attestata da un unico Ente (come nel caso delle
imprese agricole per le quali vige il sistema unificato di accertamento e
riscossione gestito dall’Inps), il modulo di richiesta deve essere inviato a
quest’ultimo. Il ricevente dovrà provvedere in
prima battuta alla verifica della completezza formale della richiesta.
Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà
provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse assegnandogli il
termine di dieci giorni con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso,
la domanda si riterrà non ammissibile. Il ricevente inserisce in
procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la
stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione,
contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro
della pratica. Inseriti i dati in procedura, la
richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione
(istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti). B)
Modalità e tempi di rilascio Il DURC deve essere rilasciato
sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data
indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del
certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione
del silenzio-assenso. Il funzionario di ciascuna
struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta,
effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità
contributiva della ditta. Nell'ipotesi di
temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad
esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio)
e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello
stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo
alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra
documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa un termine di
dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto. Decorso inutilmente
tale termine, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si
pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso. La richiesta di documentazione,
utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC. L'esito dell'istruttoria,
operata separatamente da ciascuno degli Enti, è poi sottoposto alla
validazione del funzionario responsabile del provvedimento e viene inserito
nella specifica procedura informatica al fine di certificare la
regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza. L'Ente che rilascia il DURC
provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione
contributiva dell’impresa presso di sè ed attesta quanto verificato
dall'altro Ente. Il DURC verrà rilasciato da INPS
nei seguenti casi: - l'utente ha
inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura
tramite il portale verticale INPS; - l'utente ha
inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il
portale orizzontale ed ha scelto l'INPS come ente deputato al rilascio; - l'utente ha
inoltrato richiesta cartacea ad una Struttura Territoriale dell'INPS. Il DURC verrà rilasciato da
INAIL nei seguenti casi: - l'utente ha
inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura
tramite il portale verticale INAIL; - l'utente ha
inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il
portale orizzontale ed ha scelto l'INAIL come ente deputato al rilascio; - l'utente ha
inoltrato richiesta cartacea ad una Struttura Territoriale dell'INAIL. Il DURC verrà prodotto dal
sistema solo nel momento in cui entrambi gli Enti avranno inserito in
procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni
(calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto"
dell'eventuale sospensione a fini istruttori). Qualora uno solo degli Enti
certifichi l'irregolarità dell'impresa, verrà rilasciato un DURC attestante
la non regolarità. Il DURC verrà emesso anche nel
caso in cui uno degli Enti non si sia pronunciato in tempo utile e si
sia per esso perfezionato il silenzio-assenso. A tale proposito, le Strutture
devono porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del
silenzio-assenso per decorso del termine. Il DURC, stampato in duplice
originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato
dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente
utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R). Nel caso in cui il
richiedente sia diverso dall’impresa, copia del certificato dovrà essere
comunque inviata a quest’ultima. C) Precisazioni Presso qualsiasi Struttura
Territoriale degli Enti convenzionati può essere richiesta una
"Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente
all'emissione del DURC originale da parte della Struttura competente. Ove successivamente al rilascio
del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la
situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata
comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione
Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero
di quanto dovuto. Non avendo il DURC effetti
liberatori per l'impresa, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento
ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare
dovute. Ogni Ente è responsabile, per la
parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole
attestazioni che confermano o non confermano la regolarità dell'impresa.
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[1] Circolare a testo congiunto pubblicata da INAIL con Circolare
n.38/2005, da INPS con Circolare n.92/2005 e dalle Casse Edili con nota
della Commissione Nazionale Paritetica n.272/2005.
[2] Art. 10, comma 7, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203
convertito con Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
[3] Nel solo caso dei servizi di pulizia (art.5 Legge n.82/1994);
[4] Non associate ad appalti di lavoro; in caso contrario devono essere
seguite le disposizioni previste per gli appalti di lavori edili di cui alla
Circolare a testo congiunto citata nella nota n.1.
[5] Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo sarà quello
della sede legale ovvero della sede operativa indicate in fase di
richiesta