INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
(Circolare 14.12.2005 n° 119)
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OGGETTO: |
Importo aggiuntivo di lire
300.000 (euro 154,94) |
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SOMMARIO: |
L’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria 2001) ha previsto, a partire dal 2001, un importo aggiuntivo da
corrispondere in presenza di particolari condizioni reddituali, unitamente
alla rata di dicembre, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo
complessivo annuo non superi il trattamento minimo. Vengono fornite le
informazioni relative alle modalità seguite per la determinazione
dell’importo aggiuntivo spettante per l’anno 2005. |
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Con circolare n. 68 del 20 marzo 2001 sono state
fornite le informazioni relative alle modalità di attribuzione dell’importo
aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000), introdotto a partire dal 2001
dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), per
i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento
minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste. Con
circolare n. 183 del 18 ottobre 2001 sono state portate a conoscenza
delle Sedi le modalità con le quali è stato disposto provvisoriamente il
pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2001, in attesa della verifica
reddituale. Con
circolare n. 163 del 31 ottobre 2002 sono state portate a conoscenza
delle Sedi le modalità con le quali è stato disposto provvisoriamente il
pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2002, in attesa della verifica
reddituale ed è stato rideterminato l’importo corrisposto provvisoriamente
per il 2001. Con
circolare n. 173 del 6 novembre 2003 sono state portate a conoscenza
delle Sedi le modalità con le quali è stato disposto provvisoriamente il
pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2003, in attesa della verifica
reddituale ed è stato rideterminato l’importo corrisposto provvisoriamente
per il 2002. Con
circolare n. 144 del 25 ottobre 2004 sono state portate a conoscenza
delle Sedi le modalità con le quali è stato disposto provvisoriamente il
pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2004, in attesa della verifica
reddituale. Sul Mod. ObisM, inviato a gennaio 2005 ai pensionati per i quali
era stato posto in pagamento l’importo aggiuntivo a dicembre 2004, è stato
indicato che la corresponsione di tale importo era da ritenersi provvisoria
in quanto determinato sulla base dei redditi comunicati per anni precedenti e
che, qualora i redditi personali e del coniuge dichiarati per l’anno 2004
fossero risultati superiori, sarebbe stato disposto il recupero di quanto
corrisposto in più. L’importo corrisposto provvisoriamente per il 2004 verrà
rideterminato successivamente. Vengono ora descritte le modalità con le quali viene disposto
provvisoriamente il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2005, in
attesa della verifica reddituale. Poiché l’elaborazione è stata effettuata contemporaneamente
all’elaborazione delle dichiarazioni reddituali rientrate a seguito della
emissione 2004,l’importo corrisposto
provvisoriamente per il 2005 verrà rideterminato successivamente. 1 – Pensioni interessate all’importo
aggiuntivo di lire 300.000 per l’anno 2005 L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per le
pensioni di categoria diversa da: 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035
(VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 043 (INDCOM), 032
(VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 082 (VDAI), 083 (IDAI) e 084 (SDAI). Tra le pensioni appartenenti alle categorie prese in esame sono
state operate le seguenti ulteriori esclusioni: - pensioni eliminate; - pensioni supplementari (GP1AF02 = 5); - pensioni detassate per convenzione contro la
doppia imposizione (GP3CDTI(1) = 2); - pensioni con sostituzione Stato o rivalsa
Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109); - pensioni con pagamento localizzato presso
uffici pagatori di Sede; - pensioni con importo mensile di dicembre
2005 uguale a zero. 2 – Modalità di calcolo Le
procedure hanno provveduto ad attribuire provvisoriamente l’importo
aggiuntivo per l’anno 2005, se l’importo della pensione ed i redditi
memorizzati lo consentono. Per le
pensioni con decorrenza infrannuale l’importo aggiuntivo è stato attribuito
in dodicesimi così come il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di
percezione della pensione. L’importo è stato attribuito per intero, se
spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui la pensione con
decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza
anteriore. L’elaborazione
è stata completata il 14 ottobre 2005. Eventuali
richieste presentate per situazioni non elaborate dovranno essere acquisite
con la procedura di ricostituzione che, utilizzando le funzionalità di QRED,
provvede a memorizzare sul data base redddituale le informazioni necessarie
alla eventuale attribuzione dell’importo aggiuntivo. Inoltre
queste situazioni dovranno essere segnalate all'indirizzo
e-mail GruppoControlloPensioni@inps.it affinché la procedura centrale
di calcolo dell’importo aggiuntivo provveda a corrispondere quanto dovuto o a
determinare l’importo corrisposto in più. 3 – Attribuzione dell’importo aggiuntivo a
soggetti non titolari di pensioni INPS Il
comma 9 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria
2001) prevede che, qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari
di prestazioni presso l’INPS, il pagamento dell’importo aggiuntivo, negli
stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga
corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati. 4 – Controllo sugli importi di pensione Le
procedure hanno verificato che l’importo complessivo delle pensioni
memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superasse il limite
previsto per l’anno 2005. E’
stata presa in considerazione la somma degli importi dell’anno 2005,
stabilendo che: -
se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2005 (comprensivo delle
maggiorazioni sociali e dell’aumento a 516,46 euro) è risultato maggiore di
euro 5.620,53, nulla spetta al pensionato; -
se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2005 è risultato minore o
uguale a euro 5.465,59, il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le
condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero importo aggiuntivo; -
se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2005 è risultato compreso
tra euro 5.465,59 e 5.620,53 al pensionato spetta la differenza tra 5.620,53
e l’importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni
reddituali proprie e del coniuge. Nei
casi in cui il pensionato sia risultato titolare anche di prestazioni
liquidate in regime di convenzione internazionale, per l’attribuzione
dell’importo aggiuntivo si è preso in considerazione anche l’importo del
pro-rata estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane. 5 – Controllo dei redditi personali e del coniuge Se,
sulla base degli importi delle pensioni, per l’anno 2005 è risultato il
diritto all’importo di euro 154,94 (lire 300.000) o ad una parte dello
stesso, le procedure hanno provveduto alla verifica dei requisiti reddituali
del titolare e del coniuge. Sono
stati presi in esame i redditi del titolare e del coniuge memorizzati
sull’archivio REDDITI. A tali
redditi sono state aggiunte le pensioni presenti sul Casellario. L’importo
aggiuntivo determinato con le modalità descritte al punto 4 è stato
attribuito se i redditi personali non superano l’importo di euro 8.198,39.
Qualora dallo stato civile memorizzato il pensionato sia risultato coniugato,
si è provveduto a verificare anche il requisito reddituale coniugale; in tali
casi il limite di reddito cumulato previsto è di euro 16.396,77 (non deve
comunque essere superato il limite personale di euro 8.198,39). 6 – Pensioni con decorrenza nell’anno 2005 Si è
provveduto a calcolare l’importo aggiuntivo anche per le pensioni con
decorrenza in corso d’anno rapportando sia i limiti di reddito che l’importo
da corrispondere ai mesi di percezione della pensione. 7 – Pensioni eliminate nel corso dell’anno Le
procedure non dispongono alcun pagamento per le pensioni eliminate. La
quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della
pensione, dovrà essere corrisposta a cura della Sede agli eredi o al titolare
della pensione eliminata. 8 – Aggiornamento del data base delle pensioni Su tutte le pensioni esaminate dalla
procedura, quindi anche per quelle escluse dal beneficio, si è provveduto
alla memorizzazione del codice di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e del codice 1 in
GP1FMPNTIP. Nel
caso il cui l’importo aggiuntivo sia corrisposto, l’importo è memorizzato in
GP1AXB6E. Qualora l’importo aggiuntivo non spetti, nel campo in argomento
viene memorizzato il valore 0 (zero). Per i
titolari di più pensioni l’importo è stato registrato sulla pensione sulla
quale viene disposto il pagamento. 9 – Aggiornamento dell’archivio CONGUAGLI L’importo
aggiuntivo spettante è stato memorizzato, come validato, sull’archivio
CONGUAGLI. L’importo
è consultabile con la procedura ARTE. 10 – Pagamento dell’importo aggiuntivo L’importo
aggiuntivo spettante viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre
2005. Tale importo viene memorizzato in GP8MD50 con il codice 537. 11 – Comunicazione ai pensionati Per
tutti i pensionati interessati la comunicazione, predisposta per il tramite
degli Enti pagatori per l’ultima rata del 2005, riporta l’importo aggiuntivo
dovuto. Il Mod.
ObisM dell’anno 2006 riporterà un apposito literal con l’indicazione che
l’importo dell’aumento per legge finanziaria 2001 attribuito a dicembre 2005
è stato pagato provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi relativi
allo stesso anno. Il Direttore Generale Crecco |