INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Inps, circolare 10 novembre 2005 n° 115)
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OGGETTO: |
Nuove modalità di esposizione
della contribuzione sul DM10/2 al netto di eventuali benefici e/o
agevolazioni contributive: “Nettizzazione dei contributi”. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti. |
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SOMMARIO: |
Istruzioni operative cui i
datori di lavoro che operano con il DM10/2 dovranno attenersi a partire dal
periodo di paga “gennaio 2006”. |
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Premessa. Al fine di semplificare gli
adempimenti contributivi per i datori di lavoro che operano con il DM10/2, si
è giunti nella determinazione di modificare le modalità di esposizione della
contribuzione con riferimento alla riduzione contributiva CUAF ex art. 120,
legge 23.12.2000, n. 388 ed alla generalità delle assunzioni agevolate. Attualmente, per il versamento
della contribuzione riferita alla generalità dei lavoratori per i quali
operano riduzioni contributive, ai datori di lavoro è richiesto di esporre la
contribuzione in misura intera nei quadri "B-C" del DM10/2 con
determinati codici tipo contribuzione e, contestualmente, di recuperare
l'importo dell'agevolazione spettante, con specifici codici del quadro
"D". Tale prassi, dettata
principalmente da esigenze gestionali e contabili, nel tempo ha comportato, a
causa del costante proliferare della legislazione che regola le assunzioni
agevolate, un graduale aumento di ricicli e note di rettifica. L’avvenuta introduzione di
nuovi strumenti tecnologici, quali il Sistema integrato di controlli
(S.I.C.), consente adesso di superare la predetta modalità e di introdurre, a
partire dal prossimo anno, un nuovo sistema di esposizione della
contribuzione sul DM10/2: la "nettizzazione dei contributi". Questa modalità di
assolvimento della contribuzione, peraltro, è già stata sperimentata con
successo, per il versamento della contribuzione riferita a lavoratori assunti
con contratto di inserimento/reinserimento ex articoli da 54 a 59 del Dlgs.
n. 276/2003 (1). A partire dalla denuncia
contributiva di competenza “gennaio 2006” (2), il sistema della
“nettizzazione dei contributi”, sarà esteso: · alla
riduzione contributiva CUAF ex lege n. 388/2000 per quanto riguarda la
totalità dei lavoratori dipendenti (agevolati e non), ad eccezione dei
lavoratori occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati; · alla
generalità delle assunzioni agevolate, eccezion fatta per quelle fattispecie
che presentano una struttura tale da non consentirne l’applicazione, quali:
lavoratori con contratto di formazione e lavoro di tipologia B (3), quelli
per i quali l’agevolazione viene fruita secondo la regola ”de minimis”,
lavoratori diversamente abili nei cui confronti trovano applicazione le
agevolazioni previste dalla legge n. 68/1999 a carico delle Regioni o
Province autonome, nonché lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all’art.
13 del D.lgs. n. 276/2003 (4). Appare utile far presente
altresì che non subiranno gli effetti della nettizzazione le disposizioni in
materia di sgravi contributivi (es. sgravi per il settore agricolo, sgravi
per il settore marittimo e/o della pesca, sgravio per i lavoratori
dell’edilizia ex lege n. 341/1995, sgravio per i lavoratori occupati
all’estero ex lege n. 398/1987), nonché le agevolazioni contributive disposte
da leggi regionali con oneri posti a carico delle Regioni medesime (5). 1. Modalità operative connesse alla nettizzazione. 1.1 Nettizzazione della
riduzione contributiva CUAF ex art. 120, legge 23.12.2000, n. 388. A decorrere dal periodo di
paga “gennaio 2006”, i datori di lavoro aventi titolo all’esenzione
contributiva CUAF ex lege n. 388/2000, ai fini della determinazione
dell’aliquota da versare, porteranno direttamente in detrazione dalla
contribuzione complessivamente dovuta la quota di esonero spettante.
Conseguentemente, non dovranno più essere utilizzati i codici “R600, R601,
R602, R603” istituiti con la circolare n. 52
del 6.3.2001. Tale nettizzazione riguarderà
la generalità dei lavoratori dipendenti (agevolati e non), eccezion fatta,
per quelli occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati. Con riferimento ai suddetti
lavoratori, quindi, ai fini della fruizione dell’esonero CUAF ex lege n.
388/2000, dovrà continuare ad essere utilizzato il previsto codice “R600”. Esempio n. 1. Operaio dipendente da impresa
del settore Terziario con Cuaf intera, periodo di paga “gennaio 2006” ad
aliquote invariate rispetto alle vigenti. Per tale lavoratore,
l’aliquota complessiva, pari al 39,67%, dovrà essere ridotta nella misura
dello 0,80%, attestandosi così al 38,87% (6). Tale sarà la percentuale che i
datori di lavoro dovranno applicare direttamente sulla retribuzione
imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori di cui
all’esempio. Esempio n. 2. Operaio dipendente da impresa
Commerciale fino a 50 dipendenti con Cuaf ridotta, periodo di paga “gennaio
2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti. Per tale lavoratore,
l’aliquota complessiva, pari al 37,62%, dovrà essere ridotta nella misura
dello 0,80%, attestandosi così al 36,82% (7). Tale sarà la percentuale che i
datori di lavoro dovranno applicare direttamente sulla retribuzione
imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori di cui
all’esempio. 1.2 Nettizzazione delle
assunzioni agevolate. Come sopra anticipato, la
contribuzione riferita alla generalità dei lavoratori per i quali operano
riduzioni contributive, è stata fino ad oggi assolta dai datori di lavoro
attraverso una doppia esposizione: · contribuzione
intera, nei quadri “B-C”; · riduzione
contributiva nel quadro “D”. Innovando rispetto a tale
prassi, da “gennaio 2006”, i datori di lavoro dovranno indicare la
contribuzione riferita ai lavoratori agevolati, con esclusione delle
tipologie elencate in premessa, direttamente nei quadri “B-C” del DM10/2, al
netto dell’agevolazione spettante e dell’eventuale riduzione CUAF ex art.
120, legge 23.12.2000, n. 388. Pertanto non dovranno essere più utilizzati i
codici del quadro “D” di cui all’allegato n. 1. Si osserva, inoltre, che in
taluni residuali casi, l’agevolazione contributiva comprende anche, in tutto
o in parte, la quota a carico del dipendente (es. lavoratore svantaggiato
assunto da cooperativa sociale ex lege n. 381/1991). In tali ipotesi, per
effetto delle nuove modalità di assolvimento della contribuzione
(nettizzazione), l’importo dei contributi da indicare nell’apposito campo
potrà essere pari a “0” (zero). Rimane fermo l’obbligo di
esposizione dei dati relativi al numero dei dipendenti, alle giornate, ovvero
alle ore, ed alle retribuzioni. Di seguito si riportano alcuni
esempi. a) Disoccupato da almeno 24
mesi (art. 8, comma 9, legge n. 407/1990) Operaio dipendente da impresa
del centro-nord appartenente al settore Terziario con Cuaf intera, alla quale
compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro,
periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti. Aliquota complessiva = 39,67% Riduzione Cuaf = 0,80% Aliquota al netto della
riduzione Cuaf = 38,87% Quota a carico del dipendente
= 8,89% Aliquota contributiva
nettizzata = 23,88% L’aliquota nettizzata è stata
così determinata: 39,67 – 0,80 = 38,87% 38,87 – 8,89 = 29,98% 29,98 * 50% =
14,99% (Riduzione spettante) 14,99% (Aliquota residua a
carico del datore di lavoro) + 8,89% (quota a carico del lavoratore) =
23,88%. Tale sarà la percentuale che i
datori di lavoro dovranno applicare direttamente sulla retribuzione
imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori in esempio. Operaio dipendente da impresa
Industriale con numero di dipendenti superiore a 15 operante nel Mezzogiorno,
alla quale compete l’esonero totale dei contributi a carico del datore di
lavoro, periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle
vigenti. Le modalità di calcolo
riportate nell’esempio precedente evidenziano che nel caso specifico
l’aliquota contributiva nettizzata è pari al 9,19% (8) e si riferisce alla
sola quota a carico del dipendente. A corredo delle presenti
istruzioni e come parte integrante della circolare, nell’allegato n. 2 viene
riportato uno stralcio del manuale di compilazione del DM10/2, di prossima
pubblicazione, contenente le modalità espositive cui i datori di lavoro
dovranno attenersi a partire dal periodo di paga “gennaio 2006” per
l’assolvimento della contribuzione riferita ai lavoratori agevolati ivi
indicati. Al riguardo si fa presente
che, ai fini di ottimizzare le operazioni gestionali e contabili connesse al
nuovo sistema di esposizione della contribuzione, è stato necessario
istituire nuovi codici tipo contribuzione che, per comodità, sono riepilogati
nell’allegato n. 3. 2. Istruzioni contabili. A seguito della diversa
esposizione nei modd. DM 10/2 da parte dei datori di lavoro della
contribuzione dovuta in presenza di lavoratori per i quali operano riduzioni
contributive, cosiddetta “nettizzazione”, a decorrere dal periodo di paga di
competenza “gennaio 2006”, all’atto della ripartizione contabile di detti
modelli la procedura imputa ai vari conti …21/… delle gestioni
interessate l’importo dei contributi così come riportato dal datore di lavoro
nei quadri B-C e, contestualmente, rileva l’onere, a seconda della tipologia
delle agevolazioni, a carico della Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno delle gestioni previdenziali - in applicazione dell’art. 37,
comma 3), lett. d), della legge 9 marzo 1989, n. 88 - e la rifusione alle
suddette Gestioni interessate con la seguente scrittura in P.D.:
GAW
32/…
a
… 22/055
(onere a carico della GIAS per
i
(a seconda della gestione o contabilità
benefici
contributivi)
separata interessata) Peraltro, si fa presente che
tale rilevazione, al momento, viene effettuata dalla Direzione Generale alla
fine dell’esercizio sulla base dei dati desunti dalle denunce contributive di
mod. DM 10/2 ripartite nell’anno. Le gestioni previdenziali a
favore delle quali può avvenire la rifusione del mancato gettito da parte
della GIAS sono le seguenti: -
Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette (ESR 22/055); -
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestione ordinaria (FPR 22/055); - le
contabilità separate nell’ambito del FPLD: -
Gestione assicurativa per il personale dell’ENEL e delle aziende
elettriche private iscritto al soppresso
Fondo di previdenza (FPU 22/055); -
Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto (FPV 22/055); -
Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi
di telefonia già iscritto al soppresso Fondo di previdenza (FPX 22/055); -
Gestione speciale degli Enti pubblici
creditizi ex D.Lgs. n. 357/1990 (FPZ 22/151… FPZ -
21/160); -
Fondo integrativo dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i
superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas
(GSR 22/055); -
Gestione speciale di previdenza per i
dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere (MNR
22/055); -
Fondo di previdenza per il personale di volo delle aziende di navigazione aerea
(VLR 22/055); -
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti
con riguardo alle seguenti contabilità separate: -
Trattamenti di famiglia (PTD 22/055); -
Trattamenti CIG del settore dell’edilizia (PTE 22/055); -
Trattamenti CIG lapidei del settore industria (PTF 22/055); -
Trattamenti CIG lapidei del settore artigianato(PTG 22/055); -
Trattamenti CIG del settore industria (PTH 22/055); -
Trattamenti sostitutivi della retribuzione ai lavoratori del settore
agricolo (PTI 22/055); -
Trattamenti di disoccupazione (PTN 22/055); -
Trattamento di fine rapporto (PTO 22/055); -
Trattamenti economici di malattia e maternità (PTP 22/055). L’onere per il minor gettito
contributivo, in presenza nei quadri B-C dei vari codici che distinguono i
contributi già “nettizzati”, viene imputato dalla procedura, a seconda della
tipologia dell’agevolazione della quale usufruisce il datore di lavoro, ai
conti che seguono: -
contratti di formazione lavoro: GAW 32/001; -
contratti di formazione lavoro trasformati in contratti a tempo
indeterminato: GAW 32/103; -
contratti di solidarietà: GAW 32/002; -
agevolazioni per l’assunzione di disoccupati o sospesi in CIGS,
compresi i lavoratori assunti presso aziende minerarie (legge 407/1990): GAW
32/011; -
contratti di reinserimento art. 20, legge 223/1991: GAW
32/013; -
assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità, artt. 8 e 25,
legge n. 223/1991: GAW 32/012; -
assunzione lavoratori dalle liste di mobilità ex lege n. 52/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni, con contratto a tempo
indeterminato: GAW 32/104; -
cooperative sociali finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate,
legge n. 381/1991: GAW 32/015; -
assunzione lavoratori in cassa integrazione straordinaria ex lege n.
236/1993: GAW 32/014; -
apprendisti qualificati e lavoratori in possesso di diploma di
qualifica: GAW 32/009. Si precisa, inoltre, che per i
lavoratori sottoelencati era già stata prevista l’esposizione nei modd. DM
10/2 del contributo dovuto al netto delle agevolazioni, ma non l’imputazione
tramite la procedura dell’onere a carico della GIAS né la rifusione alle
gestioni interessate. Pertanto, a partire da “gennaio 2006”, anche per tali
lavoratori la procedura DM deve provvedere alla scrittura contabile
sopra indicata (GAW 32/… a … 22/055): -
apprendisti dipendenti da aziende artigiane: GAW 32/003; -
apprendisti dipendenti da aziende non artigiane: GAW 32/004; -
lavoratori dipendenti non agricoli: GAW 32/007. Per quanto concerne, in
particolare, le agevolazioni contributive relative a tali ultimi lavoratori
(lavoratori dipendenti non agricoli), si tratta dell’onere derivante dalla
differenza tra l’aliquota ordinaria stabilita per le diverse forme
assicurative e quella dovuta, per le medesime forme, in misura ridotta dai
datori di lavoro appartenenti a specifici settori produttivi, quali la pesca
locale, la piccola pesca, cantieri scuola, ecc., indipendentemente
dall’esistenza o meno dei benefici contributivi sopra elencati. La stessa considerazione vale
per gli apprendisti artigiani e non artigiani ma con esclusione
dell’assicurazione per la disoccupazione, dell’assicurazione per le indennità
economiche di malattia e della cassa integrazione guadagni in quanto tali
lavoratori non rientrano nel campo dell’applicazione delle citate forme
assicurative. Anche per le suddette
agevolazioni la relativa rilevazione, al momento, viene effettuata dalla
Direzione Generale alla fine dell’esercizio. I conti GAW 32/… sopra citati,
già movimentati dalla Direzione Generale, vengono resi movimentabili da
parte delle Sedi ad eccezione dei conti GAW 32/103 e GAW 32/104 che sono di
nuova istituzione. Il conto GAW 32/104
sostituisce il conto GAW 37/045 che continua ad essere imputato per gli
stessi oneri relativamente a periodi fino al 31 dicembre 2005. Per quanto riguarda, infine,
le categorie di lavoratori sottoriportati per i quali, sempre a decorrere da
“gennaio 2006”, è prevista nelle denunce mensili la nuova esposizione dei
contributi al netto delle agevolazioni contributive, la rilevazione dei
relativi oneri, aventi natura di sgravi contributivi, continua ad essere
effettuata secondo le disposizioni vigenti e precisamente:
- lavoratori frontalieri: DFR 37/010 (cfr. circolare n. 65
del 23 marzo 1998); -
incentivo per il reimpiego dei dirigenti: GAW 37/041 (cfr. circolare
n. 2
dell’8 gennaio 1997); -
assunzione lavoratori in sostituzione di lavoratori in
maternità/congedo parentale: GAW 37/051 (competenza anni precedenti) e GAW
37/072 (competenza anno in corso)(cfr. circolare n.117
del 20 giugno 2000); -
benefici per l’impiego di persone detenute o internate: GAW 37/024
(competenza anni precedenti) e GAW 37/064 (competenza anno in corso) (cfr.
circolare n. 134
del 25 luglio 2002). Naturalmente la procedura DM
deve imputare, come contropartita ai suddetti conti, i conti … 21/… delle
gestioni interessate. Si precisa che l’onere
dell’eventuale esenzione CUAF ex art. 120 della legge n. 388/2000 continua ad
essere contabilmente rilevato secondo le modalità indicate nel messaggio
2001/0014/000147 del 20 giugno 2001. Nell’allegato n. 4 vengono
riportati i conti GAW 32/103 e GAW 32/104 di nuova istituzione, nonché i
rimanenti conti GAW 32/… ed i conti ESR 22/055, FPU 22/055, FPV 22/055, FPX
22/055, GSR 22/055 e VLR 22/055 resi movimentabili da parte delle Sedi. I restanti conti …
22/055 delle gestioni interessate ed i conti FPZ 22/151 … FPZ 22/160 della
Gestione speciale degli Enti creditizi dianzi indicati sono stati,
rispettivamente, resi movimentabili ed istituiti con il messaggio n. 032961
del 15 ottobre 2004 concernente la rilevazione contabile delle agevolazioni
contributive derivanti dai contratti di inserimento e di reinserimento.
(1) Cfr. Circolare n. 51
del 16.3.2004. (2) Si ricorda che l’obbligo
di pagamento scade il 16 febbraio 2006 mentre il termine di trasmissione telematica
è fissato al 28 febbraio 2006. (3) Articolo 16 del D.L. 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451. (4) Circolare in corso di
emanazione. (5) L.R Sicilia n. 30/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni e L.R. Sardegna n. 36/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni. (6) Aliquota contributiva nettizzata.
(7) Aliquota contributiva nettizzata.
(*) aliquota 0,43% – 0,43% (rid.
art. 120 L. 388/2000) = 0 (**)
aliquota 0,24% – 0,24% (rid. art. 120 L. 388/2000) =
0 (***)
aliquota 1,31% – 0,13% (rid. art. 120 L. 388/2000) =
1,18% (8) Aliquota a carico lavoratore
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Allegato
N.1
Allegato
N.2
Allegato
N.3
Allegato
N.4