INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
(Circolare 10 agosto 2005 n° 101)
|
Articolo 34 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314. Determinazione da parte del Casellario dei pensionati degli aumenti
per perequazione automatica e delle ritenute IRPEF da applicare nei confronti
dei titolari di più pensioni. |
|
In applicazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla
rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti
pensionistici e nell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
314 relative all’assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti
pensionistici, il Casellario dei pensionati ha provveduto a determinare la
perequazione e le ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di
più pensioni. |
|
Con effetto dal 1°
gennaio 1998 è entrato in vigore l’articolo 8 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, che stabilisce i criteri per l’assoggettamento ad
IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici. Con effetto dal 1°
gennaio 1999 è entrato in vigore l’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, che disciplina i criteri e le modalità di determinazione degli
aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti
pensionistici. Anche per l’anno
2005 il Casellario, sulla base dei dati forniti dagli Enti erogatori di
trattamenti pensionistici, ha provveduto a determinare gli importi da
comunicare agli Enti sia per quanto riguarda la rivalutazione da applicare
sia per quanto riguarda le ritenute IRPEF. 1. Comunicazioni pervenute dagli Enti Gli Enti erogatori
di trattamenti pensionistici hanno provveduto ad inviare al Casellario
Centrale dei pensionati la comunicazione contenente i dati dei trattamenti
pensionistici erogati nel corso dell’anno 2004 e, a livello previsionale,
quelli che saranno erogati nel corso dell’anno 2005, ai fini
dell’assoggettamento all’IRPEF, nonché l’informazione relativa al diritto o
meno alla rivalutazione automatica, ai fini della determinazione dell’importo
complessivo rivalutabile. Le informazioni
ricevute sono state memorizzate sul Casellario Centrale dei pensionati. A partire dall’anno
2001 la maggior parte degli Enti colloquia con il Casellario dei pensionati
via Internet. Le Sedi possono visualizzare la documentazione pubblicata per
gli Enti accedendo in Intranet all'indirizzo WWW.INPS.IT, nella sezione
"SERVIZI ONLINE" - "PER GLI ENTI PUBBLICI E
PREVIDENZIALI" - "CASELLARIO PENSIONATI". 2. Individuazione dei trattamenti pensionistici erogati allo stesso
soggetto Sulla base dei dati
forniti dagli Enti il Casellario Centrale dei pensionati ha provveduto ad
individuare i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS e dagli altri Enti
allo stesso soggetto. L’abbinamento delle prestazioni
pensionistiche del soggetto è stato operato sulla base del codice fiscale. 3. Conguagli di perequazione automatica a norma dell’articolo 34 della
legge n. 448 del 1998 Anche quest’anno
l’INPS, per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati anche da
altri Enti, ha provveduto, in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento
per l’anno 2005, a rivalutare le proprie pensioni tenendo conto degli importi
presenti nel Casellario centrale delle pensioni per l’anno 2004. Ciò ha
consentito di ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito dei
pensionati derivanti dall’applicazione della perequazione congiunta ai sensi
dell’articolo 34 della legge n. 448 del 1998. Si ricorda che vengono presi in considerazione,
ai fini della perequazione cumulata:
Sono inoltre escluse dalla
perequazione cumulata le indennità una tantum ai superstiti prevista dal
comma 20 dell’articolo 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che sono
contraddistinte dal “codice natura” GP1AF02(2) “U”;
L’importo preso in considerazione ai fini della
rivalutazione è quello memorizzato nel campo GP5KC04E del data base delle
pensioni. 4.
Determinazione della ritenuta IRPEF a norma
dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997 per l’anno 2005 Le ritenute IRPEF
nei confronti dei titolari di più pensioni sono state determinate con le
modalità riportate nella circolare n. 128 del 16 giugno 1998. Al punto 14 della
circolare n. 191
del 12 dicembre 2003, relativa al rinnovo delle
pensioni, sono state indicate le modalità di applicazione delle disposizioni
fiscali, contenute nell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e nelle relative circolari applicative emanate dall’Agenzia delle
Entrate, in particolare la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 e la
circolare n. 15/E del 5 marzo 2003 e n. 2 del 3 gennaio 2005. Le ritenute IRPEF sono state operate,
per l’anno 2005, con le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22
dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate che ha modificato l’art. 10 bis del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché, tra l’altro, l’art. 23 del D.P.R. n.
600 del 29.9.1973, nel caso di soggetti che percepiscono più trattamenti
pensionistici. Con l’elaborazione dei dati
pervenuti al Casellario da parte degli Enti erogatori, in applicazione
dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, e delle disposizioni
di cui alle circolari n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle
finanze, così come modificate dalla citata circolare n. 57 del 22 dicembre
2003 dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione della ritenuta
IRPEF per l’anno 2005, si è provveduto a ripartire l’imposta
complessiva dovuta dal soggetto in
proporzione agli imponibili erogati da ciascun Ente. E’ stata inoltre applicata la riforma fiscale introdotta
dai commi da 349 a 353 dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (legge finanziaria 2005), secondo i criteri illustrati con circolare n. 2
del 3 gennaio 2005 dell’Agenzia delle Entrate. Le tabelle per il calcolo
dell’Irpef sono riportate anche nella circolare di questo Istituto n. 17
del 31 gennaio 2005. Di conseguenza, sia la deduzione per assicurare la
progressività dell’imposizione di cui all’art. 11, comma 1 del TUIR (già art.
10-bis), l'imposta complessiva dovuta dal soggetto, l’ulteriore deduzione per
i pensionati di cui all’art. 11, comma 3, del TUIR, e la deduzione per
familiari fiscalmente a carico, se spettanti, per l’anno 2005, vengono
calcolate dal Casellario sull’imponibile complessivo del soggetto, e
ripartite in misura proporzionale agli imponibili dei singoli trattamenti,
INPS e INPS e/o di altri Enti. Al fine di
determinare l’imposta dovuta sull’insieme dei trattamenti, il Casellario: ·
cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto; ·
calcola la quota di deduzione per garantire la progressività
dell’imposizione; ·
calcola le deduzioni d’imposta spettanti; ·
determina l’imposta complessiva dovuta dal soggetto; ·
ripartisce l’imposta così calcolata, la deduzione per familiari fiscalmente a
carico e la deduzione di cui all’art. 11 (già 10-bis) del TUIR in proporzione agli imponibili
erogati da ciascun Ente; ·
comunica all'Ente che eroga il trattamento l’aliquota da applicare e i dati
analitici che l’hanno determinat. 5. Decreto 1 aprile 2004 del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, emanato in applicazione dell’articolo 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (contributo
di solidarietà) L’elaborazione ha riguardato anche l’applicazione del
contributo di solidarietà, previsto dal decreto 1° aprile 2004 emanato dal
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del
23 aprile 2004) in applicazione dell’articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, per il periodo 2004-2006, sulla quota eccedente il
massimale annuo di cui al comma 102 dello stesso articolo 3. Le istruzioni operative sono state illustrate con
circolare n. 160 del 16 dicembre 2004, alle quali si rimanda. 6. Comunicazione agli Enti Il Casellario
Centrale dei pensionati ha inviato ad ogni Ente erogatore di trattamenti
pensionistici, oltre al flusso dei dati determinati dal Casellario, la
comunicazione (allegato 1) che riporta le modalità che gli Enti devono
utilizzare per l’applicazione della rivalutazione e della tassazione cumulata
e per la gestione dei conguagli, a debito o a credito del pensionato,
relativi al periodo dal 1° gennaio alla data di inizio dell’applicazione
della rivalutazione e della tassazione, determinate dal Casellario
considerando il cumulo dei trattamenti. 7. Ricostituzione delle pensioni erogate dall’INPS A seguito del
ricalcolo effettuato dal Casellario in applicazione dell’articolo 8 del decreto
legislativo n. 314 del 1997, le pensioni INPS per le quali è previsto un
conguaglio a credito o a debito vengono ricalcolate con la procedura centrale
automatizzata illustrata con circolare n. 57 del 9 marzo 2001. Il Direttore Generale Crecco |
Note: il link rimanda al sito
Inps
Contatti e Collaborazioni –
Pubblicità – Registrazione utenti
– Avvertenze Legali – Area Professionisti - Invio
materiale