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Circolare n. 45 del 14 novembre 2005
Obbligo assicurativo: vigili addetti alla sorveglianza a piedi della viabilità
stradale. Applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20
novembre 2002.
Quadro Normativo
• D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965:
“Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed
integrazioni.
•Circolare n. 54 del 3 agosto 1976:
“Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
vigili urbani addetti alla conduzione di veicoli a motore e ad altre attività
previste dall'articolo 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124”.
• Circolare n. 86 del 7 novembre 1977:
“Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
vigili urbani addetti alla conduzione dei veicoli a motore e ad altre attività
previste dall'art. 1 del D.P.R. del 30 giugno 1965, n.1124. Decorrenza dei
rapporti assicurativi”.
• Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000:
“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144” (G.U. n. 50 del 1° marzo 2000).
• Decreto ministeriale del 12 dicembre 2000:
“Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario,
altre attività, e relative modalità di applicazione” (G.U. n. 17 del 22 gennaio
2001).
• Legge n. 388 del 23 dicembre 2000:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato" (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000). Art. 116, comma 15.
• Circolare n. 9 dell’11 febbraio 2002:
“Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali e relative Modalità di applicazione”.
PREMESSA
La Corte di Cassazione ha
affermato che anche l’attività lavorativa prestata dal vigile urbano addetto, a
piedi, alla sorveglianza della viabilità stradale rientra nelle “attività
protette” ai fini dell’assicurazione obbligatoria antinfortunistica.
In forza della nuova pronuncia,
dunque, sono da ritenere assoggettati all'assicurazione obbligatoria tutti i
vigili addetti al controllo della viabilità, indipendentemente dall’ulteriore
condizione, in passato affermata anche dall’Istituto, dell’utilizzo diretto e
non occasionale di un veicolo a motore.
Dopo un’approfondita
analisi dei motivi posti a sostegno della decisione, è emersa l’esigenza di
rivisitare la problematica già a suo tempo affrontata, al fine di privilegiare,
secondo le indicazioni della Suprema Corte, una interpretazione
“costituzionalmente orientata” delle vigenti disposizioni in tema di attività
protette.
In questa nuova ottica -
coerente con i recenti interventi del legislatore e con l’orientamento più
volte espresso anche dalla Corte costituzionale - si è pervenuti
alla determinazione di modificare il precedente indirizzo applicativo,
estendendo in via generale la tutela assicurativa ai lavoratori sopra citati.
La portata
sostanzialmente innovativa della pronuncia e la rilevanza degli oneri
finanziari gravanti sugli Enti locali hanno suggerito, peraltro, di chiedere il
parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa i tempi e i
modi per la concreta attuazione dell’obbligo di assicurazione.
In esito alle valutazioni
compiute, ed al fine di dare concreta attuazione all’obbligo assicurativo in
parola, le Unità territoriali si attiveranno secondo quanto segue.
1. SOGGETTI ASSICURATI
Devono essere assicurati
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutti i vigili
addetti alla sorveglianza della viabilità, in via esclusiva o promiscua, a
prescindere dall’utilizzo di un veicolo a motore.
2. SOGGETTI
ASSICURANTI
Il soggetto assicurante è
l’Ente locale alle cui dipendenze il vigile svolge la propria attività
lavorativa.
3. DECORRENZA
DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO
L'obbligo assicurativo ha
effetto dal 1° gennaio 2006.
Tuttavia, nel caso di
infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per
l’INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla suddetta
data, l’obbligo assicurativo decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli
infortuni sul lavoro si sono verificati o le malattie professionali sono state
denunciate.
Questa soluzione consente
di coniugare, da un lato, l’esigenza di garantire la tutela di legge anche per
eventi anteriori alla suddetta data e, dall’altro, quella di non incidere in
maniera rilevante sugli oneri a carico degli Enti locali.
Restano ovviamente
esclusi dalla tutela i casi prescritti o definiti con sentenza passata in
giudicato.
Ai fini della
individuazione del dies a quo
del termine prescrizionale, è importante tenere presente che l’assicurabilità
dei vigili urbani viabilisti è stata riconosciuta dalla citata sentenza sulla
base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 1 del
D.P.R. n. 1124/1965.
In conformità alla
giurisprudenza formatasi con riguardo alle pronunce della Corte Costituzionale,
la decisione della Corte di Cassazione non ha quindi valore costitutivo ma
ricognitivo del diritto che preesisteva alla sentenza stessa.
Secondo i principi generali, dunque, il dies
a quo del termine prescrizionale coincide con la data in cui il
diritto poteva essere esercitato, e più specificatamente:
• per gli infortuni: con la data di
consolidamento dei postumi e del superamento della soglia minima
indennizzabile, nonché della “conoscibilità”, da parte dell’assicurato, delle
predette circostanze
• per le malattie professionali:
a) con la data della denuncia
b) con la data in cui i postumi hanno raggiunto la misura minima
indennizzabile, se tale data è successiva a quella della denuncia
c) con la data in cui sia dimostrato che l’assicurato era consapevole, secondo
criteri di normale conoscibilità, di essere affetto da malattia di probabile
origine professionale in misura indennizzabile, se tale data è antecedente a
quella della denuncia.
Elementi riguardanti la
“conoscibilità” possono essere tratti dalla documentazione relativa alla
eventuale domanda di riconoscimento di causa di servizio.
4. CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA
Attualmente manca una
specifica voce di tariffa nella quale ricomprendere tutta la categoria dei
vigili urbani.
In attesa di prevedere, in sede di revisione ed aggiornamento delle vigenti
tariffe dei premi uno specifico riferimento tariffario, la voce di tariffa da
applicare per l’assicurazione del personale in parola è la 0723 della Tariffa “Altre Attività”,
già applicata ai vigili viabilisti, cui corrisponde un tasso di premio pari al
12 per mille.
La voce tariffaria 0723
riguarda, dunque, anche l'eventuale conduzione di veicoli a motore esercitata
dai vigili nell'ambito della sorveglianza della viabilità.
Le specifiche indicazioni
operative sono illustrate ai successivi paragrafi 5 e 6.
5. ADEMPIMENTI DELLE SEDI INAIL
Per la concreta
attuazione dell'assicurazione in parola, le Unità territoriali invieranno agli
Enti locali operanti nella circoscrizione di rispettiva competenza una
comunicazione contenente:
• la richiesta di provvedere, nel termine di 30 giorni dalla decorrenza
dell’obbligo assicurativo, alla comunicazione di cui al successivo paragrafo 6.
• una informativa generale sulla estensione dell’obbligo in parola
• un esplicito riferimento alla disponibilità a fornire, ove ritenuto utile, il
supporto degli operatori dell’Unità INAIL per una tempestiva e puntuale
risposta da parte degli Enti locali.
La comunicazione
dell’Unità territoriale dovrà essere inviata con raccomandata A.R..
6. ADEMPIMENTI A
CARICO DEGLI ENTI LOCALI
Gli Enti locali dovranno
fornire all’INAIL, con apposita comunicazione, tutti gli elementi necessari per
l’assicurazione del personale in parola. In particolare, nella comunicazione
dovranno essere indicati:
• l’esatta denominazione dell’Ente e la sede legale
• il Codice Ditta
• il numero di posizione assicurativa territoriale (P.A.T.)
• i dati relativi ai vigili addetti alla sorveglianza della viabilità non
ancora assicurati all’INAIL, da assicurare in relazione all’obbligo in parola.
Per quanto concerne questi ultimi, fermo restando l’obbligo di successiva
denuncia in sede di autoliquidazione 2006, potrà essere anche indicato
l’ammontare delle retribuzioni presunte dell'anno 2006.
La comunicazione potrà
essere presentata direttamente all’Unità territoriale dell’INAIL che gestisce
il rapporto assicurativo con l’Ente locale o essere spedita alla stessa Unità
con lettera raccomandata A.R.. Il relativo termine è di trenta giorni dalla
data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Sulla base di tale
comunicazione, le Unità territoriali competenti valuteranno l’opportunità di
procedere alla richiesta di una integrazione della rata premio 2006.
7. PREMIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO
PREGRESSO
Nel caso di decorrenza
retroattiva dell’obbligo assicurativo in parola, il premio dovuto all’INAIL per
il periodo anteriore al 1° gennaio 2006 sarà accertato e richiesto dall’Unità
territoriale competente nel limite della prescrizione quinquennale.
Tenuto conto della
particolare rilevanza delle oggettive incertezze interpretative che hanno dato
luogo alla inadempienza di cui trattasi, le relative sanzioni civili saranno
applicate in misura ridotta pari agli interessi legali.
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