INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
Circolare n. 44 dell'11 ottobre 2005
Denuncia di infortunio per via telematica: modalità di acquisizione del
certificato medico.
Modifica dell’articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Ministeriale
del 15 luglio 2005.
Quadro Normativo
• D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965 “Testo Unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. Art. n. 53,
comma 1.
• Circolare n.22 del 2 aprile 1998: “Articolo 53 del
Testo Unico: sanzione amministrativa di cui all’articolo 2, comma1, lettera b),
della legge n. 561/1993. Chiarimenti interpretativi ed applicativi.
• Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n.168 del 7 aprile
2004: “Acquisizione della denuncia di infortunio per via
telematica. Modifica dell’art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124”.
• Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dell’8 novembre 2004:
“Integrazione della delibera del Presidente-Commissario straordinario n. 168
del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell’art. 53 del Testo Unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
• Decreto Ministeriale del 15 luglio 2005: “Modifica
dell’art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
PREMESSA
Il decreto ministeriale
del 15 luglio 2005 ha approvato la delibera del Consiglio di Amministrazione n.
50 dell’8 novembre 2004 - integrativa della delibera commissariale n. 168 del 7
aprile 2004 – che ha modificato l’art. 53, comma 1, del Testo Unico n.
1124/1965, nel senso di seguito precisato.
NUOVA DISCIPLINA
La suindicata delibera
del CdA n.50/2004 prevede che il datore di lavoro che effettui la denuncia di
infortunio per via telematica sia esonerato dall’obbligo di inviare il
certificato medico, salvo che l’Inail non ne faccia espressa richiesta, qualora
tale certificato non sia stato direttamente inviato all’Istituto dal lavoratore
o dal medico certificatore.
La modifica mira – nell’ottica di una ulteriore semplificazione dei rapporti
tra Inail e datore di lavoro – ad evitare che quest’ultimo sia tenuto ad
inviare copia dello stesso certificato medico del quale l’Inail sia già venuto
in possesso tramite altra fonte (medici di famiglia, medici ospedalieri o lo
stesso lavoratore).
Ai sensi della nuova disposizione pertanto:
• Il datore di lavoro
che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di
infortunio per via telematica è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del
certificato medico;
• L’Istituto deve
richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole
ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico
certificatore.
• Il datore di
lavoro, al quale l’Inail faccia pervenire la richiesta specifica del
certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi
dell’art. 53,comma 1, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dalla
delibera n. 50/2004 più volte menzionata. In caso di mancato invio restano
confermate le disposizioni di cui al punto 6 della circolare n. 22/1998.
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IL DIRETTORE GENERALE |