LEGGE 23 dicembre 2005,
n. 266
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006).
(Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)
300. Al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro»
sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;
b) all’articolo
39:
1)
il comma 2 è abrogato;
2)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le
specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed
è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni
accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15
per cento di quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università
delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici
specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
c) all’articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di
formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè le
disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
d) all’articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si
provvede nei limiti delle risorse previste dall’articolo 6, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall’articolo 1 del decreto-legge 2 aprile
2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al
finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70
milioni di euro per l’anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2007»;
e) all’articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a
decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all’articolo 39,
commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui
al comma 1. Fino all’anno accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».
301. I piani di investimento
immobiliare sono deliberati dall’INAIL sulla base delle finalità annualmente
individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro
della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il
Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di
edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla
programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli
interventi deliberati dall’INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti
con il patto di stabilità e crescita.
302. Per favorire la ricerca
oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo
Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a
carattere nazionale per l’anno 2006, comprensivo anche di progetti di
innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.
303. Le linee generali del programma
di cui al comma 302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma
di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè l’individuazione
dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è
realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro il 15 febbraio 2006.
304. Per la realizzazione del
programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, da assegnare ai soggetti
individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303,
previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.
305. Per favorire la ricerca
finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all’uomo e agli animali,
nonchè sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli
Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito del programma di ricerca
sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è
riservata, per l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
306. Il comma 467 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
307. Considerato che i farmaci di
automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini
terapeutici, al comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di
automedicazione».
308. Per consentire all’ASSR di far
fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e
282 in materia di liste di attesa, e in particolare per l’attività di supporto
al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonchè ai compiti
fissati dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute
può disporre presso l’Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco
fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di
attività dell’Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico
piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con
carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso
allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la
riduzione delle liste di attesa, agli organi dell’Agenzia, di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni,
non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l’articolo 6, comma
1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
310. Al fine di razionalizzare
l’utilizzazione delle risorse per l’attuazione del programma di edilizia
sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi
dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa
agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al
finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale
periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di
spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di
programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al
finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento
entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonchè
alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per
i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia
autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei
lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi
aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono
decorrenti dalla data di inizio dell’annualità di riferimento prevista dagli
accordi medesimi per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili a
seguito dell’applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di
periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la
sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonchè per gli interventi
relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all’attività
liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli
interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti
zooprofilattici sperimentali e all’ISS, nel rispetto delle quote già assegnate
alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui
all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
312. In fase di prima attuazione, su
richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare
entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere
disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma
310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una
parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse
revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma, per l’utilizzo degli importi
corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia
autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al
finanziamento dei relativi interventi.
313. Per l’attuazione di quanto
previsto dall’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di
incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell’importo finanziario
fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l’obiettivo
di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e
sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
dell’AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la
successiva stipulazione da parte dell’Agenzia medesima con le singole aziende
farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare
l’attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).
314. Gli accordi di programma di cui
al comma 313 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da
parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il
dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed
incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al
personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di
fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle
procedure in cui l’Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese
guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell’Unione
europea; valore ed incremento dell’export e dei relativi certificati di
libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti
finiti.
315. Sulla base degli impegni definiti
e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la
cui entità non può superare il 10 per cento dell’impegno economico derivante
dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell’accordo,
nell’ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi
individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il
monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall’attuazione degli
interventi programmati.
316. Per le medesime finalità, l’intesa
resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per
i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo
di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, può fissare
un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f),
dell’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare
complessivo per l’anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
317. All’articolo 58, comma 2, lettera
f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da:
«con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.
318. Il contributo di cui alla legge
23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di
formazione destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di
rendicontazione come previsti dall’articolo 2 della medesima legge.
319. Per gli anni dal 2002 fino all’adozione
dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il
decreto di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui
all’allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali
come determinate ai sensi del comma 320.
320. Per l’anno 2002 la quota di cui
all’articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è
ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall’anno 2003, è ridotta di un
ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette
riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all’allegato A),
le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote
annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall’anno 2003 la
somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei
trasferimenti soppressi ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto al netto
del gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle benzine di
cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a
quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari
alla suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione
delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle
misure adottate per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione;
conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all’articolo 13 dello stesso
decreto legislativo n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine
tenendo conto che l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è commisurata
allo 0,9 per cento dall’anno 2004.
322. Le risorse finanziarie dovute
alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai
commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione
dell’aliquota provvisoria di cui all’articolo 5, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall’anno 2006, delle risorse
individuate ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del
2000. Il comma 2 del citato articolo 6 è abrogato.
324. All’articolo 1, commi 58 e 59,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell’aliquota definitiva»
sono sostituite dalle seguenti: «dell’aliquota provvisoria».
325. Nel testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo l’articolo 102, è inserito il seguente:
«Art.
102-bis. – (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di
alcune attività regolate). – 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali
strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili
nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma
restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell’articolo
102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione
nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura
non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata
delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20
per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale tariffaria delle
infrastrutture“ ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29
settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206,
rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale.
Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31 dicembre
2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b)
nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5,
per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata
“capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti“.
3. Per i
beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al
comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso
precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali
successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al
comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del
bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino al periodo
d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del
possesso.
4. Non è
ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più
intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate
ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas
successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione, rilevano
anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria,
indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di
ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito
imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari
impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio
nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai
beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie
continua ad applicarsi l’articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata
in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono
determinate in base alla vita utile residua dei beni».
326. Nell’articolo 16, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all’articolo 102-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono
essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di
acquisizione e vita utile».
327. Le disposizioni dell’articolo
102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325,
si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis
che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
328. È soppresso il secondo periodo
del comma 10 dell’articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.
329. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati
gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L’attuazione del
presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno
2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
330. Al fine di assicurare la
realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della
solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una
dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l’anno 2006, destinata alle
finalità previste ai sensi della presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero
adottato nell’anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al
comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore
per ordine di nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero dell’economia e
delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell’ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere
riscossi con riferimento all’assegno di cui al comma 331 e, previa verifica
dell’ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o
di adozione con riferimento all’assegno di cui al comma 332. Gli assegni
possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di
minori, dall’esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332,
semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un
nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno 2004 ai fini
dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno 2005 ai fini dell’assegno di cui al
comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s’intende quello
di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La
condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall’esercente
la potestà, all’atto della riscossione dell’assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del
Ministero dell’economia e delle finanze, da verificare da parte dell’Agenzia
delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l’attuazione
del presente comma il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui ai commi
da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006.
335. Limitatamente al periodo
d’imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo
complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli
stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento,
secondo le disposizioni dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
336. Per l’anno 2006 è istituito,
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 10
milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in
aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari
bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all’acquisto o alla
costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che
rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano
di età non superiore a 35 anni;
b)
dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000
euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a
tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme
contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
337. Per l’anno finanziario 2006, ed a
titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per
mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle
seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni, nonchè delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n.
383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di
cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b)
finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
338. Resta fermo il meccanismo dell’8
per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
339. Le somme corrispondenti alla
quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto
competenza relativi all’IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai
contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
340. Con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e
le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari
competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a).
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle
somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito
fondo.
341. Allo scopo di promuovere lo
sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell’ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati
Uniti d’America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a
costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio
decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l’anno 2006,
60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno
2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio
2005.
342. Allo scopo di rafforzare la
caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l’uomo e le
cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante
l’individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l’Istituto di
geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata
per l’area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di
metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse
aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
343. Per indennizzare i risparmiatori che,
investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e
che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a
decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse
di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.
344. Ai benefìci di cui al comma 343
sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in
conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica
argentina.
345. Il fondo è alimentato
dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti
all’interno del sistema bancario nonchè del comparto assicurativo e
finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì
definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
346. Al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al
presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei
confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere
effettuata attraverso qualsiasi forma, purchè recante data certa. Nel caso
delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto
salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo»;
b) all’articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico
devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente
disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i
servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;
c) all’articolo
5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora
il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti
relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari,
pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma
2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata
in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;
d) all’articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del
mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;
e)
all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;
f) all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e
secondo comma,».
347. Con il medesimo decreto di cui
all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì
stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate
dall’INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i
pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle
gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla
gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonchè per i dipendenti o pensionati di enti e
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini
pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
348. A favore del Fondo per il
sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinati l’entità e i criteri del
rimborso, nonchè le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i
rimborsi non possono superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
349. Per il finanziamento annuale
delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello
sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17
della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall’articolo 80, comma
36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
350. È istituito un Fondo destinato
alla realizzazione di progetti regionali per l’innovazione tecnologica nel
settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2006.
Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sulla
base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31
gennaio 2006.
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa
delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 1995, sono abrogati.
352. Nella tabella di cui all’allegato
B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto
il seguente:
«27-quater.
Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti
per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti
per modelli e disegni ornamentali».
353. Sono integralmente deducibili dal
reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della
ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di
università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli
enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti
di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonchè degli enti parco regionali e
nazionali.
354. Gli atti relativi ai
trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e
imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a
qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione
effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
355. Al comma 2 dell’articolo 100 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata.
All’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.
356. All’articolo 38-quater,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel
secondo periodo, sono soppresse le parole: «recante anche l’indicazione degli
estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;
b) nel
terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono inserite le
seguenti: «, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di
altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale».
357. È istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, il fondo per l’innovazione, la crescita e
l’occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti
individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, elaborato
nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo
dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonchè interventi di
adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
358. Fermo quanto stabilito ai sensi
del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357
possono essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie
risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della
identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con
la Commissione europea in termini di compatibilità con gli impegni comunitari
in sede di valutazione del programma italiano di stabilità e crescita.
359. Il fondo è ripartito
esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357,
nonchè tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario,
proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale
stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle
risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell’importo da ripartire
agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
360. Le risorse finanziarie assegnate
dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis
dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
361. Nell’ambito del processo di
armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, nonchè di riduzione del costo del lavoro, a
decorrere dal 1º gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal
versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo
complessivo di un punto percentuale.
362. L’esonero di cui al comma 361
opera prioritariamente a valere sull’aliquota contributiva per assegni per il
nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per
i quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto
conto dell’esonero stabilito dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti
di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione
di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e
per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia
per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, e successive modificazioni, nonchè il contributo di cui
all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
363. Per i contributi previdenziali e
i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle
province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30
giugno 2006 dall’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 9
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il
termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è
fissato al 1º ottobre 2006.
364. La misura dei premi assicurativi
dovuti all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo
rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico delle
singole gestioni e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, nonchè degli oneri che concorrono alla determinazione dei
tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario
complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
365. La rideterminazione di cui al
comma 364 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento
rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si
provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell’istituto, approvata con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
366. Ai fini dell’applicazione dei
commi da 367 a 372, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione
dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul
piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo
sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza
nell’organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà
verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le
associazioni imprenditoriali.
367. L’adesione da parte di imprese
industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.
368. Ai distretti produttivi si
applicano le seguenti disposizioni:
a)
fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono
congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini
dell’applicazione dell’IRES;
2)
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli
117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione
di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al
comma 366, ove sia esercitata l’opzione per la tassazione unitaria di cui ai
commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi
appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè dei tributi,
contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base
concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri
seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente
dall’esercizio dell’opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i
distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l’Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle
imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun
esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese
stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi,
determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa
al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di
trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme
percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita
dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero
6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle
categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l’assolvimento
degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle
disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l’aggiornamento degli
elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e
vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio
il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese
appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine
alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita
economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la
tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in cifra
unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al
concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione
delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante dall’attuazione del numero
7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a
criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di
mutualità;
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente
a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b)
amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese
che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti
con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici,
ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il
tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande,
richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il
rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a
quest’ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell’interesse delle imprese aderenti si intendono
senz’altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il
distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese
aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l’avvio del
procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonchè per la
sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono
senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell’esercizio
delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in
modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che
accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti
possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate
e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità
applicative delle disposizioni del presente numero;
2)
al fine di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla
base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese
che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative
istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un
unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che
forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora
le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai citati contributi,
certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario,
a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di
credito ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l’ammontare
della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalità applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi
di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli
1703 e seguenti del codice civile;
c)
finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese,
con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro
delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con
le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti
concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese
facenti parte del distretto e ceduti ad un’unica società cessionaria;
2)
con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le
garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in
presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell’emissione dei titoli possa
essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle
imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999,
n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese
facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di
cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o
alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n.
130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti,
effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui
al numero 1);
5) al fine di favorire l’accesso al credito e il finanziamento dei distretti e
delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di
sviluppo e innovazione, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta o
propone le misure occorrenti per:
5.1)
assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale
strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo
accordo di Basilea;
5.2)
favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche
a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla
prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385;
5.3)
agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito
di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del
calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4)
favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti
pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle
imprese che fanno parte del distretto;
d) per
la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese
e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e
delle relative applicazioni industriali, è costituita l’Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;
2)
l’Agenzia promuove l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema
produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala
nazionale ed internazionale;
3) l’Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati
che ne condividono le finalità;
4) l’Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero
dell’economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonchè
il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo
svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell’Agenzia è soggetto
all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
369. Le norme in favore dei distretti
produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e
agro-alimentari di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti
industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell’articolo
36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè ai consorzi per il commercio
estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
370. Al comma 3 dell’articolo 23 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole:
«anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di
sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre
1991, n. 317».
371. Fatta salva la compatibilità con
la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano
applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti
individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale,
l’applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata
progressivamente.
372. Dall’attuazione dei commi da 366
a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006.
373. In considerazione del contenzioso
in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la
scadenza di cui al comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2008.
374. Il comma 8 dell’articolo 44 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:
«8.
A decorrere dal 1º gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel
registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonchè da quelle
esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, commi 202 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti
di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento
dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis.
Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive
integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l’attivazione
automatica dell’iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da
essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
risultanze delle nuove iscrizioni, nonchè le cancellazioni e le variazioni
relative ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo, secondo modalità di
trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data
della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati
l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero
notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro
il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese
disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale
www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2006 i soggetti interessati dalle
disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei
contributi, sono esonerati dall’obbligo di presentare apposita richiesta di
iscrizione agli enti previdenziali. Entro l’anno 2007 gli enti previdenziali
allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in
riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte
anteriormente al 1º gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter
non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».
375. Al fine di completare il processo
di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività
produttive, adottato d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e
del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per
l’applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente
svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di
protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
376. Con l’obiettivo di sostenere lo
sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per
azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di
cui al comma 377, è istituito il comitato promotore con il compito di dare
attuazione a quanto previsto dal presente comma.
377. In armonia con la normativa
comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati:
a) lo
statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei
banchi meridionali e insulari;
b) il
capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie
procedure e con criteri di trasparenza, all’azionariato popolare diffuso, con
previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi
meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci
fondatori;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche,
all’acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità
operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi
meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi
sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
378. È autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato,
quale soggetto fondatore.
379. All’articolo 2, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla
lettera g), prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti:
«prodotti e»;
b) alla
lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «e
prodotti finanziari».
380. All’articolo 3, comma 1, lettera a),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003, n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti
e».
381. Al fine di favorire i processi di
privatizzazione e la diffusione dell’investimento azionario, gli statuti delle
società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono
prevedere l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi
dell’articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di
azioni, ai sensi dell’articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di
conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all’assemblea
speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l’emissione, a favore
dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti
finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea ordinaria e
straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla
quota di capitale detenuta all’atto dell’attribuzione del diritto. Gli
strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal
presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli
azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati
anche in base all’ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la
determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni
di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli
utili o alla suddivisione dell’attivo residuo in sede di liquidazione e la
relativa emissione può essere fatta in deroga all’articolo 2441 del codice
civile.
382. Le deliberazioni dell’assemblea
che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma
381, nonchè quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.
383. Le clausole statutarie introdotte
ai sensi dei commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste per
l’approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di
approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli
strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.
384. Lo statuto delle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le
maggioranze previste per l’approvazione delle modificazioni statutarie, che
l’efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto
dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all’approvazione da parte
dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari
di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma
3. Con l’approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381
a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai
sensi dei medesimi commi cessa di avere effetto l’articolo 3 del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
385. Gli importi delle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, dell’articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonchè
relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni
pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della
legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi
riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell’economia e delle
finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di
cui all’articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
386. Gli organismi assegnatari dei
contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro
sei mesi dalla cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o
cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità
previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza
giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante
versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell’usura per una successiva assegnazione in favore
degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme
impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei
prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale
termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo
l’escussione delle garanzie.
387. L’esercizio delle funzioni
attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro
in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e
contenzioso può essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
388. All’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis.
I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l’incremento del
valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il
valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore
condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che
all’atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione
onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le
condizioni previste dal sistema bancario».
389. All’articolo 7-bis, comma
4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole:
«67, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».
390. L’autenticazione degli atti e
delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di
diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di
residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in
servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte
d’appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonchè dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito
dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie
automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso
le quali è stato attivato lo sportello telematico dell’automobilista di cui
all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto
all’albo.
391. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell’economia e delle finanze,
con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, sono
disciplinate le concrete modalità applicative dell’attività di cui al comma 390
da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione
delle disposizioni di cui al medesimo comma 390.
392. All’articolo 3 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
393. Dopo il comma 3-bis
dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«3-ter.
Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o
concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell’affidamento,
fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del
periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti
condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la
cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20
per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento
dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonchè a
cooperative e consorti, purchè non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si
sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due
società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con
predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due
società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di
società consortile devono operare all’interno della medesima regione ovvero in
bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo
soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di
trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle
regioni.
3-quater.
Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di
trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati
dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali
affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai
sensi dell’articolo 19 in modo da assicurare l’equilibrio economico e
attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento
(CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni,
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 17. Nei medesimi
periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti
affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed
efficacia dei servizi offerti nonchè della qualità dell’informazione resa
all’utenza e dell’accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità
commerciale, puntualità ed affidabilità;
b) al
miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;
c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto,
attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies.
Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano
anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo
di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la
razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi su
gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad
integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies.
I soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi dell’articolo 113,
comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera d),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad
evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti
a soggetti privati o a società, purchè non partecipate dalle medesime regioni o
dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai
commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non
possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del
territorio nazionale per l’affidamento di servizi».
394. Al comma 3-bis
dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole:
«31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
395. Al comma 55 dell’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni dalla
stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque anni
dalla stessa data».
396. All’articolo 22, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle
piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonchè le attività
relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine
di incrementare i flussi turistici verso l’Italia».
397. All’articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonchè a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero
del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia».
398. Per il sostegno del settore
turistico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Con
decreto del Ministero delle attività produttive si provvede all’attuazione del
presente comma.
399. Al testo unico di cui al regio
decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da cooperative» sono
inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall’articolo 31»;
b)
all’articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune
o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio, ove
per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle
delibere regionali di programmazione».
400. Ai fini del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di
stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso
abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi
gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali,
la cessione degli stessi comporta l’applicazione dell’articolo 29, comma 1,
terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno
l’eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in
ogni caso l’osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonchè gli
eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici
sui predetti beni. A tal fine, all’atto della cessione, il cedente provvede
all’istanza di cui all’articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
401. La limitazione di cui al comma
187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze
sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1996, n. 532, e dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244.
402. Per garantire lo svolgimento dei
compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le
emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è
autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata
triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti,
ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti
attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli
uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un’apposita
prova per l’accertamento di idoneità.
403. Per far fronte alle emergenze
sanitarie connesse al controllo dell’influenza aviaria è consentita, per l’anno
2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 198 per l’assunzione nei
servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero
complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e
tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione
di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto
tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle
misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 198 a
206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.
404. I progetti dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da
contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
405. Il Fondo bieticolo nazionale di
cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma
di 10 milioni di euro per l’anno 2006.
406. In considerazione
dell’accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di
coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi
emanati in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante
delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della
pesca, dell’acquacoltura, dell’alimentazione e delle foreste, le risorse
destinate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi
istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi
quelli inerenti l’attività dell’Ispettorato centrale repressione frodi, sono
incrementate di euro 1.550.000 a partire dall’anno 2006.
407. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 406 si provvede, a decorrere dall’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
408. Al comma 5 dell’articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la
seguente:
«f-bis)
procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad
integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una
temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal
Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento».
409. Ai fini della razionalizzazione
degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale: a) la
classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell’articolo 57 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro della
salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1)
le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero
della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio
generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei
confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di
incidenti; 2) le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al
Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei
dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell’articolo 57 della
citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al
Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente,
adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di
inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa
sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b),
del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici
erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con
l’istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a
decorrere dalla quale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale possono
essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti
nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o immettono in
commercio in Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante
autocertificazione diretta al Ministero della salute – Direzione generale dei
farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare complessivo
della spesa sostenuta nell’anno precedente per le attività di promozione
rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle
aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonchè la ripartizione della stessa nella
singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto
applicabili, contenute nell’allegato al decreto del Ministro della salute 23
aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende
farmaceutiche; d) entro la data di cui alla lettera c), le
aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in
conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle
spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi
derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i produttori e
i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero
della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis
dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di
controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano
previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 46 del 1997. Per l’inserimento delle informazioni nella banca
dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi
medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti
al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100
per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l’inserimento di
informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati.
I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della salute.
410. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro
a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali,
ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti
in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006
che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero
nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate
dall’influenza aviaria. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del
numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura
dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso
di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per
cento per le proroghe successive. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall’articolo
7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
411. Le risorse finanziarie attribuite
con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell’articolo 1, comma
155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non
completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale
in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di
reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di
programmi predisposti dalle regioni interessate d’intesa con le province e con
il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del
numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura
dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso
di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in
deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. Le risorse
finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori
produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a
programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla
base di programmi predisposti dalle regioni d’intesa con le province e con il
supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
412. Al fine di rendere più efficiente
l’utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le
assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di
cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate
per accogliere le richieste di ammissione all’agevolazione, secondo l’ordine
cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;
b) all’articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i
seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l’istanza di accesso alle agevolazioni
prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte
dell’Agenzia delle entrate. In tal caso l’istanza è completata, a pena di
decadenza, con la comunicazione dell’identificativo del lavoratore, entro i
successivi trenta giorni».
413. Al comma 8 dell’articolo 10-ter
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «in attuazione
delle disposizioni dettate dall’articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289
del 2002 e».
414. Al comma 132-ter
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo
10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole
da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma sono soppresse.
415. Al fine di promuovere
l’attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico
integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale
nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione
aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un’apposita riserva premiale, pari a
300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale,
proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati
o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui
all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e
reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato
in conformità alle disposizioni dell’articolo 113 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su
proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della
tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della
riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le
disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e tempestività.
417. All’articolo 1, comma 3-ter,
del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60
e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono
individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della
filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o
direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».
418. All’articolo 9, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società
di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al
fine di esercitare l’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli
articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo
cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile».
419. All’articolo 9 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis.
Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».
420. All’articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori agricoli,» sono
inserite le seguenti: «anche organizzati in forma societaria,»;
b) al
comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti,
alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale,
amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2».
421. All’articolo 21, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate»
sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di 200.000 tonnellate di cui
20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di
coltivazione, realizzati nell’ambito di contratti quadro, o intese di filiera»;
b) dopo
il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì
determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al
consumo sul mercato nazionale».
422. L’importo previsto dall’articolo
21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell’anno 2005 è destinato per l’anno
2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l’aumento fino a 20.000
tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità
previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonchè fino a 5 milioni di
euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche
agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato
alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle
filiere agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione di certificati per
l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di biocombustibili da trazione, da
utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione
biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
423. La produzione e la cessione di
energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli
imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario.
424. Al decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, all’articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei
giochi» sono inserite le seguenti: « nonchè l’UNIRE per le scommesse sulle
corse dei cavalli »;
b) al
comma 9, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «,
sentita l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;
c) il comma 5 è abrogato.
425. L’articolo 12, comma 2, lettera d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l’utilizzo delle
immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i
servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo
all’utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell’UNIRE. Ciascun
affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la
propria attività mediante l’apertura di sportelli distaccati presso sedi
diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.
426. Al fine di razionalizzare gli
interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della
cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca
nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e forestali è
autorizzato a partecipare, anche attraverso l’acquisto di quote azionarie, a
enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la
spesa massima di 3 milioni di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
427. È autorizzata la spesa di 13
milioni di euro per l’anno 2006 per l’effettuazione dei controlli affidati ad
Agecontrol Spa ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28
febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2005, n. 71.
428. All’articolo 1-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli
interventi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».
429. Per lo svolgimento delle attività
istituzionali della Fondazione di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328.
430. Nel limite complessivo di 35
milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato
a prorogare, limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche
in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili
(ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di
misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU
nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai
soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni
già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di
una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza
delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite
complessivo di 1 milione di euro per l’esercizio 2006, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo
svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di
politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella
disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì
analoga procedura per l’erogazione del contributo previsto all’articolo 3,
comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 263,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l’anno 2006. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di 150 milioni di
euro, per l’anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
431. Per assicurare la prosecuzione
delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle
risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006
in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
432. Il Fondo da ripartire per
esigenze di tutela ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall’anno 2006 nello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50
per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A
tale scopo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa
con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di
interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
433. Per l’attuazione delle misure
previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002,
n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006.
434. Al fine di consentire nei siti di
bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale
delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono
sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono
individuati la destinazione d’uso delle suddette aree, anche in variante allo
strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di
valorizzazione dell’area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di
riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi,
nonchè le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun
soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di
sviluppare l’iniziativa.
435. Al finanziamento dell’accordo di
programma di cui al comma 434 concorre il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di
bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui
all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
nonchè con le risorse di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 28 aprile 2004.
436. L’accordo di programma di cui al
comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la
proprietà dell’area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi
centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato
avviato l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e
bonifica.
437. Ai fini di cui ai commi da 432 a
450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di
responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti
di cui al comma 434.
438. Fermo quanto previsto dai commi
46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno
ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti
condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio.
439. Qualora i soggetti e gli organi
pubblici preposti alla tutela dell’ambiente accertino un fatto che abbia
provocato un danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non
siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con ordinanza
immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della
situazione ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo
di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il
responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al
ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte
impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell’articolo 2058 del
codice civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con
successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni
di una somma pari al valore economico del danno accertato. L’ordinanza è emessa
nei confronti del responsabile del danno ambientale come definito e
disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE.
440. La quantificazione del danno è
effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a
seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto
delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II
alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del
comma 439 è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in
capo all’operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il
diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di
danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela
dell’interesse proprietario leso.
441. Per la riscossione delle somme di
cui è ingiunto il pagamento con l’ordinanza ministeriale si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
442. Le disposizioni previste dai
commi da 439 a 441 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione
nell’ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla
data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino
conclusione entro il 28 febbraio 2006, nè alle situazioni di inquinamento per
le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999,
n. 471.
443. Avverso l’ordinanza di cui ai
commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o,
alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi
giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o
piena conoscenza.
444. L’articolo 35, comma 6, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di
occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei
redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A,
B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.
445. All’articolo 1-bis, comma
5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla
seguente: «venticinque».
446. Restano fermi i criteri e le
modalità applicati per l’articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3
agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre
2004, n. 257.
447. All’attuazione degli interventi
previsti dal comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
448. Ai fini dell’attuazione del comma
445 eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al
comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente
autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione
trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso
Dipartimento.
449. Le somme derivanti dalla
riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle
derivanti dall’escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a
garanzia del risarcimento, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
ad un fondo istituito nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di
disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento
alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale,
nonchè altri interventi per la protezione dell’ambiente e la tutela del
territorio.
450. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le
procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
451. Le risorse finanziarie previste
dall’articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come
rimodulate dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle
aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al
finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l’attuazione
della disposizione di cui all’articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
452. Al comma 5-bis
dell’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall’articolo 6-ter
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo», sono
inserite le seguenti: «o corrispettivi di servizi».
453. Allo scopo di facilitare la
realizzazione degli interventi abitativi di cui all’articolo 1, comma 110,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, è abolito l’obbligo della contiguità delle aree e detti interventi
possono essere localizzati in più ambiti all’interno della stessa regione.
454. A decorrere dai contributi
relativi all’anno 2005, non è più corrisposta l’anticipazione di cui
all’articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I
contributi sono comunque erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo
a quello di riferimento.
455. A decorrere dal 1º gennaio 2005,
ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11
dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono
ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente
ammissibili.
456. A decorrere dal 1º gennaio 2002,
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b) al
comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente
legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal
comma 11,»;
c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981,
n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di
207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo
variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento
previsto dal comma 11».
457. A decorrere dai contributi
relativi all’anno 2005, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma
2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato
a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In
caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre
2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.
458. A decorrere dal 1º gennaio 2006,
per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative
editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti,
pubblicisti o poligrafici.
459. Le disposizioni di cui al comma
2-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già
maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al
medesimo comma 2-bis.
460. A decorrere dal 1º gennaio 2006,
i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione
che:
a)
l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i
contributi;
b)
l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad
altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi
contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono
dalla possibilità di accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si
applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel
calcolo del contributo non è ammesso l’affitto della testata.
461. Le imprese richiedenti i
contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, nonchè all’articolo 23, comma 3, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle
provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla
richiesta.
462. L’entità del contributo riservato
all’editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.
463. Per le finalità di cui
all’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di
euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro
per l’anno 2008.
464. Il limite degli oneri finanziari
previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito
d’imposta di cui all’articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per
investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di
euro.
465. Al comma 3 dell’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200»
sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».
466. È istituita una addizionale alle
imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli
esercenti arti e professioni, nonchè dai soggetti di cui all’articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento.
L’addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla
quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente
all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione,
distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di
incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi;
al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli
altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle
predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra
l’ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali
attività e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla
violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi
supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora,
audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto
informatico o telematico, nonchè ogni altro bene avente carattere pornografico
o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria
accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per la
dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il
contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si
applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un
acconto pari al 120 per cento dell’addizionale che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d’imposta precedente.
467. Nella parte III della tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al
numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con
esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto
pornografico».
468. All’articolo 3 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter.
Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla
Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società
concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie
previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le
medesime attività.».
469. La rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge
21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree
fabbricabili di cui al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni
risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale
il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
470. Il maggiore valore attribuito in
sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a
quello con riferimento al quale è stata eseguita.
471. L’imposta sostitutiva dovuta,
nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i
beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al
quale la rivalutazione è eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione
derivante dall’applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere
assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, nella misura del 7 per cento. L’imposta sostitutiva deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento
nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli articoli da
10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto
compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o
risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse
quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I predetti
beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data
del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi
semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di
cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve
riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria
omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree
edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
474. La disposizione di cui al comma
473 si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area,
ancorchè previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni
successivi all’effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui
all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione
edificatoria dell’area.
475. L’imposta sostitutiva dovuta,
nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre
rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40
per cento nel 2006;
b) 35
per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
476. Ai fini dell’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto
compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del
Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
477. Per il potenziamento
dell’attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo
del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità
interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento
degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell’articolo 4, comma 2-decies,
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino
all’adozione del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere
esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies
e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità
esclusivamente per i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle
facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei
commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonchè di
procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o
coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni
amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalità
ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e
patrimoniali dell’ente.
478. A fini di contenimento della
spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello
Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili
alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una
riduzione, a far data dal 1º gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo
corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla
scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
479. Al fine di ottimizzare le
attività istituzionali dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 65 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante,
nell’ambito dell’Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità
delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite,
permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad
acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato
nonchè ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le
stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
480. Per l’anno 2006, allo scopo di
promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle
dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, nonchè gli enti inseriti nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato
in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse
iscritte nel bilancio dell’INAIL che risultino disponibili per investimenti.
Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con
riferimento al patto di stabilità e crescita.
481. All’articolo 7 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui
all’articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato
gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma
1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai
soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente
o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonchè dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter.
I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro
rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione
mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i
soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a)
versare la ritenuta di cui al comma 1;
b)
fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».
482. Fermo quanto previsto ai sensi
del comma 5, il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del
demanio, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia
del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in
deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al
regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme
della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali
dell’ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal
Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che può
avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione
pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale
nel settore immobiliare;
b) la
determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è decretata dalla
Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso
da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta
da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da
esponenti dei Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze, nonchè da
un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Con la
stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di
assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota,
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato
attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal
Ministero della difesa. L’approvazione può essere negata per sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere
effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene,
determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila
euro;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da
dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa
comunica, insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12, comma 3, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le
attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla
verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le
parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di
carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i
beni riconosciuti di tale interesse, l’accertamento della relativa condizione
costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 dello stesso codice. Le
approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla
ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la
dismissione.
483. All’articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una
concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico e nei casi di
decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove
non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine
idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della
normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza,
libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione
a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo
particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale
del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della
potenza installata.
2. Il
Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione
nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e
finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza
installata concernenti la procedura di gara»;
b) i
commi 3 e 5 sono abrogati.
484. È abrogato l’articolo 16 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
485. In relazione ai tempi di
completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del
mercato interno dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la
definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di
trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di
derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza
previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli
impianti, come definiti al comma 487.
486. Il soggetto titolare della
concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006,
un canone aggiuntivo unico, riferito all’intera durata della concessione, pari
a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal
canone affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50
milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10
milioni di euro per ciascun anno.
487. Ai fini di quanto previsto dal
comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli
interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di
impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1º
gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento
delle prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto per una spesa
complessiva che, attualizzata alla data di entrata in vigore della presente
legge sulla base dell’indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non
risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli
impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la
produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini
del calcolo dell’importo degli interventi da effettuare nell’ambito della
derivazione.
488. I titolari delle concessioni, a
pena di nullità della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di
cui ai commi precedenti l’entità degli investimenti effettuati o in corso o
deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi
le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti
autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli
investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.
489. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni
idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo
d’azienda relativo all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i
rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo
modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi
predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente
prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.
490. In caso di mancato accordo si
provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti
soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che
ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale
territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie
finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
491. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e
attuano i princìpi comunitari resi nel parere motivato della Commissione
europea in data 4 gennaio 2004.
492. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome
armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
493. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere
dall’anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro
annui, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota
degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia
elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
494. A decorrere dal 1º gennaio 2006
sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite
in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti
che già fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del bilancio dello
Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall’attuazione
del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle
province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10
milioni di euro.
495. Nel quadro delle attività di
contrasto all’evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore
delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste
dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
496. In caso di cessioni a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su
richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di
cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si
applica un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A
seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al
versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente
periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì
all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo
periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della
predetta Agenzia.
497. In deroga alla disciplina di cui
all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio
di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili
ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta
della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte
di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari
notarili sono ridotti del 20 per cento.
498. I contribuenti che si avvalgono
delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui
al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di
cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
499. È introdotto a regime, a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006, l’istituto della
programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di
settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.
L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un
triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per
le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività
svolta:
a) da
assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione
fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da
assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
500. Non sono ammessi alla
programmazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli
studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2004;
b) che
svolgono dal 1º gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell’anno
2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004 o che hanno presentato
per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 501;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2004 o che hanno presentato per
tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione
della proposta di cui al comma 501;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2004.
501. La proposta individuale di programmazione
fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe
tributaria, tenendo conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di
settore e dei parametri, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per
distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi
di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
502. La programmazione fiscale si
perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle
risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo
d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia
delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile
caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi
o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro
il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo,
redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di
accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle
imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al
periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, comporta che la proposta di cui
al comma 501 sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
503. L’accettazione della proposta di
programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006;
nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio
con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza
degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare
la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la
formulazione della proposta.
504. Per i periodi d’imposta oggetto
di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d’impresa
o di arti o professioni:
a) sono
inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base delle
disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per
la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del
23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini
dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell’imposta sul
reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte
programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi;
restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato,
nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica
esclusivamente per la parte programmata.
505. Per gli stessi periodi d’imposta
di cui al comma 504, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e
sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia
di imposta sul valore aggiunto;
b)
all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto
a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo,
e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
506. In caso di divergenza tra gli
importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da
comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi,
l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito
oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in
ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici
a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e
imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di
accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di
mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
507. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo
39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d),
non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente
conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505,
lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le
scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le
disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il
reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello
dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e
505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),
c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano
le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
508. Salva l’applicazione del comma
503, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte
esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da
quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione
della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte
che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano
l’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c),
nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d).
Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei
dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli
importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la
maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
509. Nel caso in cui l’attività
effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della
programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso
del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le
singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso
del triennio, decorre l’applicazione della programmazione fiscale e,
conseguentemente, rideterminare i periodi d’imposta di cui al comma 500, per i
contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da
periodi d’imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono
approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al
comma 501. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente
al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
510. Ai contribuenti destinatari delle
proposte di programmazione di cui al comma 499, l’Agenzia delle entrate formula
altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro
autonomo, nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al
31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il
31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito
di elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 501.
511. Agli importi di cui al comma 510
si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza
fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale
sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di
soggetti del 23 per cento.
512. L’accettazione delle proposte di
cui al comma 510 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto
determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni
di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
513. L’adeguamento di cui al comma
510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale
di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del
primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, degli importi
di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati
a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000
euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle
maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
514. Qualora gli importi da versare
complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di
10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il
50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16
dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo
alla data di cui al comma 513. L’omesso versamento nei termini indicati nel
periodo precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il
recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede
all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle
relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine
del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile
l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento
dell’adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218.
516. L’accettazione della proposta di adeguamento
di cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque,
inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il
riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore
aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto
di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
517. La notifica effettuata entro il
31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto
dal comma 499, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti
a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di
accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle
imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta
regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d’imposta di cui al
comma 510, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al
citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi dall’istituto di cui
al comma 510 i soggetti:
a) per i
quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di
settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
b) che
non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per
tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 510;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione o che
hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti
per l’elaborazione della proposta di cui al comma 510;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta
di cui al comma 510;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre
antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499,
per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le annualità di imposta 2003
e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli
da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
519. Sono abrogate le disposizioni di
cui all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I
contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione fiscale
effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA
e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d’imposta
tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione
medesima.
520. L’Agenzia delle entrate e il
Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità
operativa per l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti
per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.
521. All’articolo 103, comma 3, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle
seguenti: «un diciottesimo».
522. Nell’articolo 11-quater,
comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e riducendo il risultato del 20 per cento».
523. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), fermo restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive e
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in
materia di coordinamento dell’attività di vigilanza, conseguono maggiori
diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché
per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano
l’azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso
la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività
congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei
settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché
attraverso un incremento dell’impiego delle risorse del personale ispettivo
nell’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non
inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno
2005.
524. Ai fini di cui al comma 523, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in
deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei
concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi
rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre
2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del
23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui
all’articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2005. La finalizzazione di cui all’articolo 3,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2009.
525. Il comma 6 dell’articolo 110 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6.
Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui
all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con
l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli
elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento
aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della
partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna
comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete
metalliche. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile
su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non
inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b)
quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un
collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali
apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle
specifiche condizioni di mercato:
1)
il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2)
la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema
di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli
apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri
punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati
gli apparecchi di cui alla presente lettera».
526. Agli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un
prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell’economia e
delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non può essere inferiore all’8 per
cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.
527. All’articolo 39 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis.
Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di
assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da
intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
528. All’articolo 38, commi 3 e 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
«commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e
7».
529. All’articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal
seguente:
«6.
Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il
possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettera a)
o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni».
530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo
modalità definite con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali
o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la
connessione alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità
della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco.
I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) il
canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la
conduzione operativa della rete telematica di cui all’articolo 14-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato
nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;
c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai
concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo
dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1)
agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2)
ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento
degli apparecchi di gioco.
531. A partire dal 1º luglio 2006, il
prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo
110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12
per cento delle somme giocate.
532. In relazione agli interventi
previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui
all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della
concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31
ottobre 2010.
533. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio
2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della
raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui
all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006,
i concessionari presentano all’Amministrazione l’elenco dei soggetti
incaricati.
534. Il terzo comma dell’articolo 86
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Relativamente
agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per
l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da
quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di
cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico
od in circoli privati».
535. Il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri
dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato,
comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di
altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione
ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di
offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi
pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,
licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione
delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni
definiti dall’Amministrazione stessa.
536. I destinatari delle comunicazioni
hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori
o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi,
delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal
fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
537. In caso di violazione
dell’obbligo di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
L’autorità competente è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle
telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri
ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano
con il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e
537, secondo i criteri e le modalità individuati dall’Amministrazione stessa
d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
539. All’articolo 4, comma 4-ter,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita
autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
540. Il comma 1 dell’articolo 110 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1.
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di
apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed
approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della
licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che
lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le
prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da
biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola
partita ovvero quello orario».
541. Il comma 3 dell’articolo 110 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita
esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al
pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli
articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle
attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel
rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».
542. All’articolo 110 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e
con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è
punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in
violazione del divieto posto dal comma 8».
543. Il comma 9 dell’articolo 110 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d’azzardo dal
codice penale:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b)
chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale,
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o
comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli
ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle
vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o
comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a),
b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la possibilità di rilasciare all’autore della violazione titoli
autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da
intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i
congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione
amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».
544. All’articolo 110 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i
titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è
disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli
apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter.
Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al
prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata
commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è
presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene
pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7
febbraio 1951, n. 168».
545. Il comma 10 dell’articolo 110 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza
ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese
per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle
violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.
689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti
sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui
all’articolo 88».
546. Il comma 11 dell’articolo 110 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono
riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli
apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la
licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici
giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di
sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione
della sanzione accessoria».
547. Per le violazioni di cui
all’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla
data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni
vigenti al tempo delle violazioni stesse.
548. Dopo l’articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti
i seguenti:
«Art.
14-ter. – (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e
congegni per il gioco lecito). – 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per
il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai
contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7,
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel
caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti,
l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la
reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di
effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
Art.
14-quater. – (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, risultano
dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di
sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli,
resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il
pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle
procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si
applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre
1999, n. 321.
2. Le
cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.
3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il
contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo
14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l’ammontare delle
sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono
dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione
della comunicazione.
Art.
14-quinquies. – (Disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli
intrattenimenti). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter
e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle
entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti.
A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica
all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo
dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter
e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».
549. All’articolo 8, comma 14, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2007»;
b) dopo
il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo
periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la
scadenza della convenzione di concessione»;
c) al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo e terzo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».
550. Il secondo comma dell’articolo 9
della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di
imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con
riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate
ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre
solare».
551. Con provvedimento direttoriale
del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della
tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del
gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi.
552. Per gli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, l’autorizzazione alla stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 è
estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di
autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei
vincoli statuiti dal citato comma 188.
553. Per accedere ai benefìci ed alle
sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di
tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266.
554. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un
Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli
studenti universitari la cui dotazione, per l’anno 2006, è fissata nel limite
di 25 milioni di euro.
555. Le risorse assegnate al Fondo di
cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne fissa i
criteri e le modalità.
556. Al fine di prevenire fenomeni di
disagio giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso
il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del
Consiglio dei ministri, l’«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì
istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le
attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2006 è
fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad
attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al
rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme
di associazionismo giovanile, svolte dall’Osservatorio per il disagio giovanile
legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene
destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono
determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di
presentazione delle istanze.
557. Per la raccolta ed elaborazione
dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio
nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile
l’informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e
criteri di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è
disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate
dall’Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità
istituzionali. Con regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere,
criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle
suddette attività. Per l’attuazione delle suddette finalità viene annualmente
destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da ripartire per la difesa del
suolo e tutela ambientale», una somma non inferiore all’1 per cento e non
superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e
determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con
il predetto regolamento.
558. All’articolo 2 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia
effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni
anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella
percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al
1º gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni
sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di
assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».
559. All’articolo 145, comma 19, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono
inserite le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali
risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».
560. Il comma 3-bis dell’articolo
87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
«3-bis.
Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento
della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed
al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di
realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario
ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si
procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento
ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in
relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis
dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal
presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già
realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate,
comunque avviati ai sensi della previgente normativa.
561. All’articolo 1, comma 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies),
sono aggiunte le seguenti:
«p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all’articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile
1995».
562. Al fine della progressiva
estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi
563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di
euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono
intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466,
e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto
un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle
funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di
eventi verificatisi:
a) nel
contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello
svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego
internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di
cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e
che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le
modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di
spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai
familiari superstiti.
566. Per assicurare la partecipazione
alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito del
programma promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric
Brown Cloud» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema
produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo
sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato
internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l’anno 2006. Il
Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il
collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle
politiche agricole e forestali per quanto riguarda l’attuazione del programma
SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori marittimi
assicurati presso l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e
certificate dall’IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande
di certificazione già presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in
attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
568. Ai fini del contenimento delle
spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto
relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze
armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della
legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti
per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
569. Con decreto del Ministero della
difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e
l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in
materia negoziale e del principio di economicità.
570. Al fine di consentire la
prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a
valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati
livelli di partecipazione competitiva dell’industria nazionale, è autorizzata
la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno
2006 per l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di
riferimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni.
571. Lo stanziamento di cui al comma
570 è iscritto nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede
all’individuazione sia delle procedure attuative per l’erogazione dei
contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i
contributi stessi.
572. Per l’anno 2006 nei confronti
degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital
Sardegna e Valle d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da
individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati
che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso
il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per l’anno in
corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano
beneficiato del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la
ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di
contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un
contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1º
al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1º gennaio 2006. Il
contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e
senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni
di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API)
aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 18 della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di
interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato
da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe
di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per
le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di
telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed
esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è
riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico.
La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
573. La concreta applicazione delle
misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998,
avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si
determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse
finanziarie già stanziate sulla base dell’estensione delle aree soggette a
vincolo. I comuni ricadenti nell’area individuata potranno aderire all’intesa e
far parte dell’area parco attraverso apposita deliberazione dei propri
consigli.
574. Nei casi di cui all’articolo 3,
comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano
presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal
diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei
contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo
7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base
annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione
per l’anno di riferimento dei contributi.
575. Il comma 2 dell’articolo 11-quaterdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, all’articolo
11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «222 milioni per l’anno 2005» sono inserite le seguenti: «e di euro 5
milioni per l’anno 2006».
576. All’articolo 1, comma 275, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «società» sono inserite le
seguenti: «di cartolarizzazione, associazioni riconosciute».
577. I dipendenti dell’Agenzia del
demanio di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31
dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all’esercizio del
diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle
amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l’opzione.
Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta
dell’Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono
individuate le unità di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni
nonché la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo
transito.
578. Al fine di assicurare
l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuità alle iniziative di sviluppo
tecnologico del Paese e per l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l’autorizzazione di
spesa di cui al comma 10 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. L’articolo 4, comma
10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.
579. Per il sostegno e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese, anche attraverso l’incentivazione delle forme di
raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli
investimenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato
ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate
le caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle
società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio
e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie
condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata
del prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza
del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari
forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di
credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.
580. Al Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla
promozione dell’attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e
coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un
contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la
promozione della pratica sportiva di base e agonistica.
581. Al fine di garantire un adeguato
sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel
settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore,
è destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di
cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
582. L’Ente nazionale per l’aviazione
civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente
derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili
nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad
esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a
spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ENAC comunica
l’ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
583. Al fine di promuovere lo sviluppo
del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati
«promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla
realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale,
anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali
sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi
dell’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche
mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
584. Ai canoni di concessione per gli
insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall’atto di
concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del
20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune
o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso
nell’insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della
navigazione.
585. Gli insediamenti turistici di
qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità
ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto
circostante e dei beni presenti sul territorio, dall’elevato livello dei
servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche
internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583
a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante
l’assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La
realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono
effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando
le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
586. Possono presentare le proposte di
cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati,
i soggetti di cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente
consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di
idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito
regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio.
587. Le proposte devono comprendere lo
studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti,
l’adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l’area, in
particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali
infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli
definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di
infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto
realizzatore dell’insediamento turistico. In tale caso si applicano le
disposizioni stabilite dall’articolo 104, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
588. Le proposte sono valutate dalla
regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva,
urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità,
del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori
per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche
connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono
il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di
impianti industriali dismessi.
589. La regione, entro trenta giorni
dalla presentazione, verifica l’assenza di elementi ostativi e, esaminate le
proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano
richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle
che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e
alle province competenti per territorio, al Ministero dell’economia e delle
finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle
attività produttive, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni
genere e tipo.
590. Le amministrazioni interessate
rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta,
ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro
trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni
interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di
prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di
osservazioni o richieste di prescrizioni ha l’effetto di assenso alla proposta.
La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra
le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi
dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
591. La stipula dell’accordo di
programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato, consente la realizzazione e l’esercizio di tutte le opere,
prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l’effetto di
determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al
citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
592. Nel caso di più proposte relative
alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula
dell’accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta
presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all’articolo 37-quater
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
593. Per promuovere la realizzazione
degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono
prevedere l’applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui
all’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, nonché l’esenzione, ovvero l’applicazione di riduzioni o
detrazioni, dall’imposta comunale sugli immobili di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
594. Il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare per l’anno
2006 gli accordi di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi
previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
595. Per gli anni 2006 e 2007 alle
fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non
può superare il 20 per cento dell’organico funzionale approvato.
596. Per l’anno 2006 i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005 dal Ministero
per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di
lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.
597. Ai fini della valorizzazione
degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di
proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra
Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
598. I princìpi fissati dall’accordo
tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono
consentire che:
a) il
prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al
canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero,
laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b) per
le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all’esercizio del
diritto di opzione all’acquisto per l’assegnatario unitamente al proprio
coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di
rinunzia da parte dell’assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel
diritto all’acquisto, nell’ordine: il coniuge in regime di separazione dei
beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno
cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di
nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani
coppie per l’acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei
quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di
bisogno.
599. Agli immobili degli Istituti
proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le
disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni.
600. Al fine di consentire la corretta
e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e
gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata
professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze
nell’edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al
censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.
601. Gli importi da iscrivere nei
fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
602. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla
legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
603. Ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di
conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
604. Ai termini dell’articolo 11,
comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.
605. Gli importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
606. A valere sulle autorizzazioni di
spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell’anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
607. In applicazione dell’articolo 11,
comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato 1 alla presente legge.
608. In applicazione dell’articolo 46,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i
relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla
presente legge.
609. La copertura della presente legge
per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le
nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente
viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
610. Le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.
611. Le disposizioni della presente
legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti
territoriali.
612. La presente legge entra in vigore
il 1º gennaio 2006.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 23 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Allegato
----> Vedere elenchi e allegati da pag. 113 a pag. 144 <----
----> Vedere prospetto e tabelle da pag. 145 a pag. 226 <----
LAVORI
PREPARATORI
Senato
della Repubblica (atto n. 3613):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 30
settembre 2005.
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, l'11 ottobre 2005,
con pareri delle commissioni 1ª, 2'ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª,
13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 13 - 19 - 20 - 21 -
25 - 26 - 27 - 28 - 31 ottobre 2005; 1° - 2 - 3 - 4 e 10 novembre 2005.
Relazione scritta annunciata il 7 novembre 2005 (atto n. 3613-3614-A relatori
sen. Azzolini e Ciccanti).
Esaminato in aula l'11 ottobre 2005, 7 - 8 - 9 e 10 novembre 2005 e approvato
l'11 novembre 2005.
Nella seduta dell'11 ottobre 2005 e' stato effettuato lo stralcio dell'art. 2
che forma l'atto S. 3613 bis;
dell'art. 60 (commi 1, 2 e 3) che forma l'atto S. 3613 ter;
dell'art. 61 che forma l'atto S. 3613 quater; dell'art. 62 che forma l'atto S.
3613 quinquies.
Camera dei deputati (atto n. 6177):
Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro, programmazione), in sede
referente, il 16 novembre 2005, con pareri delle commissioni I, II, III, IV,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla V commissione il 22 - 23 - 24 - 29 e 30 novembre 2005; 1° - 2 -
5 - 6 - 7 e 14 dicembre 2005.
Esaminato in aula il 12 - 13 - 14 - 15 e 19 dicembre 2005 e approvato con
modificazioni, il 20 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3613-B):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 dicembre
2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 20 e 21 dicembre 2005.
Esaminato in aula il 21 e approvato il 22 dicembre 2005.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 13 gennaio 2006 si procedera' alla ripubblicazione del
testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.