ENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
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DIREZIONE GENERALE
Area Prestazioni e
Contributi
Ufficio Normativa e
Circolari
CIRCOLARE N. 5, DEL
11/11/2005
Oggetto: Trasformazione del titolo della pensione.
Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8433 del 4.5.2004 e n.
9492 del 19.5.2004.
Sommario:
la presente circolare detta disposizioni
applicative in ordine alla problematica della trasformazione della pensione di
invalidita' in pensione di vecchiaia ovvero in pensione di anzianita'
definitivamente risolta alla luce dei principi enunciati nelle Sentenze della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8433 del 4.5.2004 e n. 9492 del
19.5.2004.
1. Premessa.
Nel corso degli anni la problematica della
trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia ovvero in
pensione di anzianità ha ispirato un notevole contrasto giurisprudenziale, tale
da indurre la Corte di Cassazione ad un esame collegiale della questione ed
all’emanazione di due Sentenze a Sezioni Unite, la Sentenza n. 8433 del
4.5.2004 concernente la trasformazione in pensione di vecchiaia e la Sentenza
n. 9492 del 19.5.2004 sulla mutabilità in pensione di anzianità, le quali
contribuiscono a fare chiarezza in materia.
In particolare, con sentenza n. 8433 del 4 maggio
2004, le Sezioni Unite della Cassazione, esaminando la situazione concernente
la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, affermano
che “nel sistema previdenziale, il trattamento per l’invalidità e la pensione
di vecchiaia risultano accomunati … e, collegati, sul piano sistematico, dal
rilievo della natura del rischio protetto, che per entrambe riguarda la perdita
della capacità di lavoro …”.
In effetti, scopo principale dell’assicurazione
generale obbligatoria è la tutela del lavoratore a fronte di eventi naturali
limitativi od esclusivi della capacità lavorativa quali l’invalidità e la vecchiaia, ipotesi di
tutela alternative ma che non implicano l’esclusività dell’una o dell’altra
prestazione.
Infatti, come individuato dalla Corte di
Cassazione, esiste una fonte normativa del coordinamento tra trattamenti di
invalidità e pensione di vecchiaia: l’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 che stabilisce
la trasformazione dell’assegno ordinario di
invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età stabilita per
il diritto a pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti di assicurazione
e contribuzione.
Al contrario, per quanto riguarda la trasformazione
della pensione di invalidità in pensione di anzianità, tale mutabilità non è
possibile.
In effetti, la pensione di anzianità non ha origine
da un evento protetto, ma rappresenta piuttosto “un riconoscimento ed un premio
di fedeltà al servizio” (Corte Cost. n. 194/1991).
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, nella Sentenza n. 9492 del 19 maggio 2004, hanno ritenuto che la
tutela che accomuna le prestazioni previdenziali di invalidità e di vecchiaia,
ovvero quella relativa alla perdita della capacità di lavoro, non è riferibile
anche alle pensioni il cui presupposto consiste nell’avvenuto svolgimento
dell’attività lavorativa per un tempo predeterminato, così come nel caso dei
trattamenti pensionistici di anzianità, che corrispondono ad una forma
previdenziale diversa.
Pertanto, osserva la Corte di Cassazione, “non
esiste alcuna previsione di collegamento tra la tutela per l’invalidità e la
pensione di anzianità”.
2. Campo di applicazione.
Sulla base dei principi affermati dalle citate
Sentenze n. 8433/2004 e n. 9492/2004 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
i titolari di pensione di invalidità, di pensione di invalidità specifica e di
pensione di invalidità privilegiata del Fondo Lavoratori dello Spettacolo e del
Fondo Professionisti Sportivi possono richiedere la trasformazione della
prestazione previdenziale in pensione di vecchiaia, sussistendone i previsti
requisiti di età, assicurazione, contribuzione e cessazione dell’attività
lavorativa.
Ai fini del perfezionamento dei citati requisiti di
legge per il diritto alla pensione di vecchiaia sono presi in considerazione
anche i contributi già computati nel precedente trattamento di invalidità che
dovrà essere eliminato alla data di decorrenza della nuova pensione di
vecchiaia.
La pensione di vecchiaia sarà calcolata secondo le
norme vigenti alla data di decorrenza della stessa e verrà posto in pagamento
l’importo di pensione più favorevole tra quello precedentemente percepito e
quello relativo alla nuova pensione così determinata.
La pensione di invalidità, la pensione di
invalidità privilegiata, la pensione di invalidità specifica e l’assegno ordinario
di invalidità non sono in nessun caso trasformabili in pensione di anzianità.
3. Istruzioni operative.
Per la trasformazione in pensione di vecchiaia è
necessaria una formale espressione di volontà da parte del pensionato e,
pertanto, lo stesso dovrà rivolgere idonea domanda in tal senso all’Ente,
sussistendone i previsti requisiti di età, assicurazione, contribuzione e
cessazione dell’attività lavorativa.
Nel caso di titolari di pensione di invalidità
deceduti senza aver presentato domanda di vecchiaia, tale domanda non potrà
essere utilmente inoltrata dagli eredi in quanto non sono trasmissibili i
diritti della personalità tra i quali rientra anche il diritto a pensione.
Le domande di pensione di vecchiaia presentate dai
titolari di pensione di invalidità, di invalidità specifica e di invalidità
privilegiata devono essere definite secondo le disposizioni di legge – sia in
termini di requisiti sia in termini di calcolo -vigenti alla data di decorrenza
della pensione di vecchiaia stessa.
La trasformazione del titolo della prestazione con
l’erogazione del nuovo importo di pensione avrà decorrenza dal primo giorno
successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Per quanto riguarda le domande pendenti ovvero
definite negativamente, si precisa quanto segue:
•
i procedimenti amministrativi definiti in data
anteriore all’emanazione della presente circolare, essendo intervenuto un
provvedimento amministrativo definitivo, non sono oggetto di riesame;
•
le domande pendenti, proposte in data anteriore
all’emanazione della presente circolare, saranno definite alla luce dei
principi dettati dalla Corte di Cassazione;
•
i ricorsi amministrativi pendenti e non definiti,
proposti in data anteriore alla presente circolare e prima del termine di
decadenza di tre anni di cui all’articolo 47 del DPR n. 639/1070, come
interpretato dall’articolo 6 della Legge n. 166/1991(1) vanno definiti con
riferimento alla data della domanda alla luce dei principi dettati dalla Corte
di Cassazione;
•
i ricorsi amministrativi pendenti, ma presentati
oltre il termine di decadenza di cui all’articolo sopra richiamato, sono
considerati domande nuove e, quindi, definiti secondo i criteri di cui alla
presente circolare:
•
per le controversie giudiziarie, attualmente in
corso e riguardanti la trasformazione della pensione di invalidità in pensione
di vecchiaia sarà chiesta la cessata materia del contendere mentre, in presenza
di domande di pensione di anzianità da parte del soggetto titolare di pensione
di invalidità, l’Ente agirà sulla base dei criteri definiti nella presente
circolare in ogni grado e stato di giudizio.
Nulla è innovato rispetto all’assegno ordinario di
invalidità che, come disposto dalla Legge 222/1984, si trasforma
automaticamente in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)
(1): DPR 639/1970, art. 47:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può
essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli
459 e seguenti del
codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti
pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine
di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla
data di
scadenza del termine stabilito per la pronunzia
della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti
per
l'esaurimento del procedimento amministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione…”.
L. 166/1991, art. 6,
“1. I termini previsti dall'articolo 47, commi
secondo e terzo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, sono
posti a pena di decadenza per l'esercizio del
diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del
diritto ai
ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e
l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata
proposizione di
ricorso amministrativo, i termini decorrono
dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno
efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla
data di entrata in
vigore del presente decreto.”
pag. 5 di 5 Depositata in Segreteria il 7/10/2005