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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

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DIREZIONE GENERALE

Area Prestazioni e Contributi

Ufficio Normativa e Circolari

 

CIRCOLARE N. 5, DEL 11/11/2005

 

 

Oggetto: Trasformazione del titolo della pensione. Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8433 del 4.5.2004 e n. 9492 del 19.5.2004.

 

Sommario:

la presente circolare detta disposizioni applicative in ordine alla problematica della trasformazione della pensione di invalidita' in pensione di vecchiaia ovvero in pensione di anzianita' definitivamente risolta alla luce dei principi enunciati nelle Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8433 del 4.5.2004 e n. 9492 del 19.5.2004.

 

1. Premessa.

Nel corso degli anni la problematica della trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia ovvero in pensione di anzianità ha ispirato un notevole contrasto giurisprudenziale, tale da indurre la Corte di Cassazione ad un esame collegiale della questione ed all’emanazione di due Sentenze a Sezioni Unite, la Sentenza n. 8433 del 4.5.2004 concernente la trasformazione in pensione di vecchiaia e la Sentenza n. 9492 del 19.5.2004 sulla mutabilità in pensione di anzianità, le quali contribuiscono a fare chiarezza in materia.

 

In particolare, con sentenza n. 8433 del 4 maggio 2004, le Sezioni Unite della Cassazione, esaminando la situazione concernente la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, affermano che “nel sistema previdenziale, il trattamento per l’invalidità e la pensione di vecchiaia risultano accomunati … e, collegati, sul piano sistematico, dal rilievo della natura del rischio protetto, che per entrambe riguarda la perdita della capacità di lavoro …”.

 

In effetti, scopo principale dell’assicurazione generale obbligatoria è la tutela del lavoratore a fronte di eventi naturali limitativi od esclusivi della capacità lavorativa quali  l’invalidità e la vecchiaia, ipotesi di tutela alternative ma che non implicano l’esclusività dell’una o dell’altra prestazione.

 

Infatti, come individuato dalla Corte di Cassazione, esiste una fonte normativa del coordinamento tra trattamenti di invalidità e pensione di vecchiaia: l’articolo 1, comma 10,  della legge n. 222 del 1984 che stabilisce la trasformazione dell’assegno ordinario di  invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione.

 

Al contrario, per quanto riguarda la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, tale mutabilità non è possibile.

 

In effetti, la pensione di anzianità non ha origine da un evento protetto, ma rappresenta piuttosto “un riconoscimento ed un premio di fedeltà al servizio” (Corte Cost. n. 194/1991).

Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 9492 del 19 maggio 2004, hanno ritenuto che la tutela che accomuna le prestazioni previdenziali di invalidità e di vecchiaia, ovvero quella relativa alla perdita della capacità di lavoro, non è riferibile anche alle pensioni il cui presupposto consiste nell’avvenuto svolgimento dell’attività lavorativa per un tempo predeterminato, così come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianità, che corrispondono ad una forma previdenziale diversa.

 

Pertanto, osserva la Corte di Cassazione, “non esiste alcuna previsione di collegamento tra la tutela per l’invalidità e la pensione di anzianità”.

 

2. Campo di applicazione.

Sulla base dei principi affermati dalle citate Sentenze n. 8433/2004 e n. 9492/2004 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, i titolari di pensione di invalidità, di pensione di invalidità specifica e di pensione di invalidità privilegiata del Fondo Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Professionisti Sportivi possono richiedere la trasformazione della prestazione previdenziale in pensione di vecchiaia, sussistendone i previsti requisiti di età, assicurazione, contribuzione e cessazione dell’attività lavorativa.

 

Ai fini del perfezionamento dei citati requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia sono presi in considerazione anche i contributi già computati nel precedente trattamento di invalidità che dovrà essere eliminato alla data di decorrenza della nuova pensione di vecchiaia.

 

La pensione di vecchiaia sarà calcolata secondo le norme vigenti alla data di decorrenza della stessa e verrà posto in pagamento l’importo di pensione più favorevole tra quello precedentemente percepito e quello relativo alla nuova pensione così determinata.

 

La pensione di invalidità, la pensione di invalidità privilegiata, la pensione di invalidità specifica e l’assegno ordinario di invalidità non sono in nessun caso trasformabili in pensione di anzianità.

 

3. Istruzioni operative.

Per la trasformazione in pensione di vecchiaia è necessaria una formale espressione di volontà da parte del pensionato e, pertanto, lo stesso dovrà rivolgere idonea domanda in tal senso all’Ente, sussistendone i previsti requisiti di età, assicurazione, contribuzione e cessazione dell’attività lavorativa.

 

Nel caso di titolari di pensione di invalidità deceduti senza aver presentato domanda di vecchiaia, tale domanda non potrà essere utilmente inoltrata dagli eredi in quanto non sono trasmissibili i diritti della personalità tra i quali rientra anche il diritto a pensione.

 

Le domande di pensione di vecchiaia presentate dai titolari di pensione di invalidità, di invalidità specifica e di invalidità privilegiata devono essere definite secondo le disposizioni di legge – sia in termini di requisiti sia in termini di calcolo -vigenti alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia stessa.

 

La trasformazione del titolo della prestazione con l’erogazione del nuovo importo di pensione avrà decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

 

Per quanto riguarda le domande pendenti ovvero definite negativamente, si precisa quanto segue:

 

 

•

i procedimenti amministrativi definiti in data anteriore all’emanazione della presente circolare, essendo intervenuto un provvedimento amministrativo definitivo, non sono oggetto di riesame;

•

le domande pendenti, proposte in data anteriore all’emanazione della presente circolare, saranno definite alla luce dei principi dettati dalla Corte di Cassazione;

•

i ricorsi amministrativi pendenti e non definiti, proposti in data anteriore alla presente circolare e prima del termine di decadenza di tre anni di cui all’articolo 47 del DPR n. 639/1070, come interpretato dall’articolo 6 della Legge n. 166/1991(1) vanno definiti con riferimento alla data della domanda alla luce dei principi dettati dalla Corte di Cassazione;

•

i ricorsi amministrativi pendenti, ma presentati oltre il termine di decadenza di cui all’articolo sopra richiamato, sono considerati domande nuove e, quindi, definiti secondo i criteri di cui alla presente circolare:

•

per le controversie giudiziarie, attualmente in corso e riguardanti la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia sarà chiesta la cessata materia del contendere mentre, in presenza di domande di pensione di anzianità da parte del soggetto titolare di pensione di invalidità, l’Ente agirà sulla base dei criteri definiti nella presente circolare in ogni grado e stato di giudizio.

Nulla è innovato rispetto all’assegno ordinario di invalidità che, come disposto dalla Legge 222/1984, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile.

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

(Massimo Antichi)

 

 

 


 

 

(1): DPR 639/1970, art. 47:

 

“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del

codice di procedura civile.

 

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine

di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di

scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per

l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione…”.

 

L. 166/1991, art. 6,

“1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono

posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai

ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di

ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto.”

pag. 5 di 5 Depositata in Segreteria il 7/10/2005

 

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