SENTENZA N.1
ANNO 2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z
A
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica)
e dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2002), promossi con ordinanze del 30 ottobre 2003 dal Tribunale di
Roma nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Di Clemente e l'Istituto
nazionale per la previdenza sociale (INPS) e del 18 febbraio 2004 dal Tribunale
di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Angelica Pianeselli e l'INPS,
iscritte ai numeri 116 e 322 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica numeri 11 e 17, prima serie speciale, dell'anno
2004.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15
novembre 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi gli avvocati Alessandro Riccio per
l'INPS e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. – Con ordinanza
del 30 ottobre 2003 il Tribunale di Roma ha dichiarato rilevanti e non
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la
razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 38, commi 7 e 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione. In tal modo il giudice rimettente
ripropone, in considerazione della ritenuta permanente rilevanza, la questione
di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza del 5 marzo 2001, in
relazione alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza n. 249 del 2002 ,
aveva disposto la restituzione degli atti per ius superveniens.
Osserva il rimettente –
richiamando testualmente la citata precedente ordinanza – che il pensionato
ricorrente, in data 30 novembre 1995, aveva ricevuto dall'INPS la richiesta di
restituzione della somma indebitamente percepita nel periodo dal 1° ottobre
1983 al 30 aprile 1995 a titolo di quote di integrazione al trattamento minimo
di pensione in misura superiore a quella spettante ed aveva chiesto
l'accertamento dell'illegittimità di tale provvedimento eccependo
l'incostituzionalità dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996
per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
Il rimettente ricorda che
la ripetibilità cessa là dove l'ente previdenziale abbia continuato il
pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle
informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, o per la
tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato
fiscale, o attraverso una comunicazione del datore di lavoro alle cui
dipendenze il pensionato abbia trovato occupazione, oppure perché entrambe le
pensioni sono pagate dallo stesso ente, che perciò può ben conoscere se e
quando l'importo della prima sia aumentato oltre il limite di reddito ostativo
dell'integrazione al minimo della seconda.
La successiva normativa
introdotta dall'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 è stata
interpretata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n.
2333 del 1997 quale disciplina avente efficacia retroattiva e, in via
transitoria, globalmente sostitutiva di quella anteriore. Quindi le disposizioni
di cui all'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 riconducono la
ripetibilità dell'indebito all'unico requisito del reddito riferito al 1995.
L'applicazione
retroattiva della normativa censurata determina – secondo il rimettente – una disparità
di trattamento tra pensionati per i quali sia già stata sancita in via
definitiva, secondo i precedenti principi, l'irripetibilità di un indebito e
pensionati i quali, per indebiti risalenti alla medesima epoca, debbono
soggiacere alla nuova normativa con conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione. In particolare il Tribunale richiama la sentenza n. 39 del 1993
di questa Corte che ha evidenziato la necessità di tutelare «l'affidamento di
una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce
elemento fondamentale dello Stato di diritto».
Il rimettente censura poi
anche l'art. 38 della legge n. 448 del 2001, che ha successivamente previsto al
comma 7: «nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni
pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia,
a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo
al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un
reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o
inferiore a 8.263,31 euro»; e al comma 8: «Qualora i soggetti che hanno
indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un
reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo
superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti
di un quarto dell'importo riscosso». Ad avviso del rimettente tale normativa
non ha abrogato la disciplina di cui all'art. 1, commi 260 e 261, della legge
n. 662 del 1996, ma ha dettato una disciplina analoga a quella già prevista
dalle citate disposizioni di legge con riferimento alle prestazioni
indebitamente erogate negli anni dal 1996 al 2000.
Quanto alla rilevanza
della questione precisa poi il giudice rimettente che nel giudizio a quo il
ricorrente risulta aver superato la soglia reddituale suddetta sia nel 1995 che
nel 2000.
In conclusione, ad avviso
del rimettente, la questione di legittimità costituzionale formulata nella
precedente ordinanza del 5 marzo 2001 deve ribadirsi con riferimento alla
disciplina dettata dall'art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 662 del 1996,
atteso che anche le citate disposizioni riconducono la ripetibilità
dell'indebito all'unico requisito del reddito negli stessi termini dell'art. 1,
commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996.
2. – Con ordinanza del 18
febbraio 2004 il Tribunale di Viterbo ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 662 del
1996 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. In tal modo il rimettente
ripropone, in considerazione della ritenuta permanente rilevanza, la questione
di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza del 30 marzo 2001, in
relazione alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza n. 249 del 2002 ,
aveva disposto la restituzione degli atti per ius superveniens.
Il rimettente –
richiamando testualmente la precedente ordinanza – osserva che la situazione
determinata dai citati commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996
è assai simile a quella esaminata dalla Corte con la sentenza n. 39 del 1993,
che ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art.
13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 «nella parte in cui estende le innovazioni
introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito in materia
pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in
vigore o comunque pendenti alla stessa data». Anche nel caso di specie –
osserva il rimettente – v'è irrazionale e ingiustificabile disparità di
trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) tra i pensionati nei
confronti dei quali l'ente previdenziale abbia agito per il recupero
dell'indebito prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, con
conseguente dichiarazione di non ripetibilità ai sensi della normativa
previgente, e i pensionati nei confronti dei quali – a parità di ogni altra
circostanza, ed in particolare dell'epoca di insorgenza dell'indebito, del
reddito percepito superiore a 16 milioni di lire e dell'assenza di dolo – il
recupero sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della legge n. 662 del
1996, con la conseguente ripetibilità, sia pure limitata ai 3/4 dell'indebito.
Analoghe censure sono poi
mosse nei confronti dell'art. 38, commi 7 ed 8, della legge n. 448 del 2001.
3. – L'Istituto nazionale della previdenza
sociale si è costituito in entrambi i giudizi ed ha concluso per l'infondatezza
della questione.
Secondo l'Istituto, non
vi è contrasto con l'art. 3 Cost., avendo entrambe le disposizioni censurate la
funzione di dettare misure di razionalizzazione della finanza pubblica e
realizzando un equo contemperamento delle esigenze di bilancio con gli
interessi privati. Inoltre le erogazioni non dovute non possono, per definizione,
concorrere all'integrazione della prestazione previdenziale adeguata, sicché la
loro ripetizione non può di per sé violare il precetto costituzionale.
D'altra parte occorre
tener conto della compatibilità con le risorse disponibili, sicché al Governo
ed al Parlamento, nell'esercizio della loro discrezionalità e tenendo conto
delle esigenze fondamentali di politica economica, spetta, in sede di manovra
finanziaria di fine d'anno, introdurre modifiche alla legislazione di spesa,
ove ciò sia necessario a salvaguardare l'equilibrio del bilancio statale ed a
perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria.
Inoltre anche
l'eccezionalità e la temporaneità dell'efficacia della normativa denunciata
rilevano nel senso di escludere qualsiasi profilo di illegittimità
costituzionale delle disposizioni censurate che mirano anche ad assicurare la
definizione in tempi ragionevoli di un consistente contenzioso ed un rapido
riordino del settore previdenziale.
4. – E' intervenuto in entrambi i giudizi
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso per la manifesta
inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione di costituzionalità.
In particolare
l'Avvocatura ha sottolineato che il legislatore, nel regolamentare l'indebito
previdenziale in modo difforme rispetto all'art. 2033 del codice civile, che
legittima 1'azione di restituzione sulla base del solo fatto oggettivo
dell'assenza di causa di pagamento, ha voluto eccezionalmente e in via
transitoria abbandonare questo principio, bilanciando tale scelta con
l'adozione di quello delle condizioni di reddito e di parziale irripetibilità
per i percettori di redditi meno elevati.
La disciplina mira ad
esentare il destinatario di pensioni e rendite da oneri di restituzione che
difficilmente potrebbe affrontare, stante la naturale destinazione al consumo
ed alla soddisfazione di esigenze elementari di vita delle somme percepite –
sia pure indebitamente – a tale titolo.
Pertanto non è contraria
agli artt. 3 e 38 Cost. la scelta legislativa che imponga a chi – non versando
in stato di bisogno – abbia percepito una somma indebita di restituirla, in
quanto non necessaria a far fronte al soddisfacimento di bisogni primari.
Considerato
in diritto
1. – I Tribunali di Roma e di Viterbo pongono due questioni di
costituzionalità, che possono essere esaminate insieme perché oggettivamente
connesse.
La prima riguarda i commi
260 e 261 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la
razionalizzazione della finanza pubblica), i quali prevedono che nei confronti
di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, nonché rendite, anche se
liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria,
per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero
dell'indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF
per l'anno 1995 sia pari o inferiore a 16 milioni di lire e che, in caso di
reddito superiore, l'indebito è irripetibile nei limiti di un quarto
dell'importo riscosso.
La seconda riguarda i
commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2002), i quali prevedono che nei confronti di chi abbia percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche
o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per il periodo anteriore al 1°
gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora il suo reddito
personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 sia pari o inferiore a
€ 8.263,31 e che, in caso di reddito superiore, l'indebito è irripetibile nei
limiti di un quarto dell'importo riscosso.
Le questioni sono state
sollevate in due giudizi sostanzialmente analoghi nel corso dei quali i
Tribunali aditi avevano già, con precedenti ordinanze del 2001, proposto la
questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662
del 1996 e questa Corte, con ordinanza n. 249 del 2002, aveva restituito gli
atti ai rimettenti per un nuovo esame alla luce del sopravvenuto art. 38, commi
7 e 8, della legge n. 448 del 2001.
Con le ordinanze in
epigrafe i giudici hanno risollevato la medesima questione nei confronti delle
norme del 1996 a suo tempo impugnate, sul rilievo che i casi di specie –
riguardando ripetizioni di somme indebitamente erogate dall'INPS prima del 1°
gennaio 1996 – sono disciplinati da tali norme. La questione, a loro avviso,
non è manifestamente infondata, sotto il profilo di un'irrazionale e
ingiustificabile disparità di trattamento (lesiva dell'art. 3 Cost.) tra i casi
in cui, prima dell'entrata in vigore delle norme impugnate, l'ente previdenziale
abbia agito per il recupero di indebiti anteriori al 1° gennaio 1996 e sia
intervenuta una dichiarazione di non ripetibilità ai sensi della previgente
disciplina, e i casi in cui – a parità di ogni altra circostanza, in
particolare dell'epoca di erogazione dell'indebito, del godimento da parte del
pensionato di un reddito superiore a 16 milioni di lire e dell'assenza di dolo
– il recupero non sia stato ancora promosso al momento dell'entrata in vigore
di tali norme, con la conseguente applicazione retroattiva di un regime di
ripetibilità (sia pure limitata), con conseguente inadeguata tutela
previdenziale dei percettori dell'indebito (lesiva dell'art. 38 Cost.).
L'impugnazione è stata
poi estesa ai commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001 sotto il
profilo che per essi – ove fossero applicabili anche agli indebiti anteriori al
1° gennaio 1996 – varrebbero gli stessi dubbi di incostituzionalità dedotti a
proposito della disciplina del 1996.
2. – Ad avviso dei
rimettenti entrambe le questioni sono rilevanti, emergendo dagli atti che i
redditi personali dei pensionati, imponibili ai fini dell'IRPEF, erano sia nel
1995 che nel 2000 superiori a quelli rispettivamente previsti, per l'integrale
irripetibilità dell'indebito, dai commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge del
1996 e dai commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge del 2001.
3. – Il regime dell'indebito previdenziale, derogatorio dell'art.
2033 del codice civile, ha subito nel tempo una complessa evoluzione. Peraltro,
per decidere i casi sottoposti ai rimettenti, interessa solo la disciplina
delle prestazioni indebitamente erogate dall'INPS prima del 1° gennaio 1996.
La legislazione anteriore
ai commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 considerava
irripetibili le somme percepite in buona fede dal pensionato. In particolare,
alla risalente disciplina posta dall'art. 80 del regio decreto 28 agosto 1924,
n. 1422, è seguita, in epoca più recente, quella dell'art. 52, comma 2, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, che ha escluso il recupero delle rate di pensione
indebitamente erogate, salvo il caso del dolo del percettore. Al riguardo
l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha poi stabilito che la
sanatoria prevista dal citato art. 52, comma 2, opera solo per le somme
corrisposte in base a formale provvedimento definitivo (espressamente
comunicato all'interessato) viziato da errore imputabile all'ente erogatore,
salvo che la percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, e che l'omessa o
incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto
o sulla misura della pensione consente la ripetizione delle somme indebitamente
percepite.
Tale norma è stata però
da questa Corte (sentenza n. 39 del 1993) definita non interpretativa, ma
innovativa con efficacia retroattiva, ed è stata dichiarata incostituzionale
nella parte in cui si applicava ai rapporti sorti prima della sua entrata in
vigore, sotto il profilo che essa – innovando retroattivamente il regime degli
indebiti previdenziali erogati nel vigore della legislazione precedente – aveva
posto una disciplina peggiorativa per il percettore e leso il suo affidamento,
«tanto più che erano colpiti pensionati a reddito non elevato»; e aveva
trattato diversamente le situazioni ormai definite di irripetibilità per buona
fede del percettore (art. 52 della legge n. 88 del 1989) e le situazioni ancora
pendenti, soggette retroattivamente alle nuove regole più restrittive, pur se
gli indebiti fossero stati erogati nella stessa epoca. Per effetto di tale
sentenza, l'ambito di operatività della norma del 1991 si è ristretto ai soli
indebiti erogati dopo la sua entrata in vigore.
4. – A questa disciplina
a regime dell'indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi
sovrapposta una disciplina eccezionale e transitoria.
In particolare i commi
260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, oggi impugnati, hanno
dettato – secondo i principi, poi consolidati, affermati dalle Sezioni unite
con la sentenza n. 2333 del 1997 – «una disciplina di carattere globalmente
sostitutivo di quella previgente». Questa disciplina, transitoria e speciale,
non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell'indebito
previdenziale posto, da ultimo, dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991), ma
regola esclusivamente gli indebiti già erogati dagli enti pubblici di
previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996, collegando la loro
irripetibilità o (limitata) ripetibilità alla sola misura del reddito
imponibile ai fini dell'IRPEF nel 1995. E' un criterio più semplice da gestire
per gli enti previdenziali, rispetto a quello previsto dalla legislazione
previgente che aveva creato non pochi problemi interpretativi, pur se è meno
favorevole per i pensionati in quanto (come nelle fattispecie in esame) ha reso
ripetibili indebiti erogati nel vigore di norme che ne garantivano
l'irripetibilità.
Sono poi sopravvenuti i
commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001, in base ai quali
l'indebito erogato dall'INPS anteriormente al 1° gennaio 2001 non è ripetibile
se i percettori avevano nel 2000 un reddito personale, imponibile ai fini
indicati, pari o inferiore a € 8.263,31 (corrispondenti, secondo il noto tasso
di cambio, a 16 milioni di lire).
E' sorto così il problema
della disciplina applicabile agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996,
variamente risolto dalla giurisprudenza di legittimità, a volte nel senso che
il criterio reddituale del 2001 opera per tutti gli indebiti erogati prima del
1° gennaio 2000, e quindi anche per quelli anteriori al 1° gennaio 1996, e
altre volte nel senso che quel criterio riguarda solo gli indebiti erogati
bensì prima del 1° gennaio 2001, ma dopo il 1° gennaio 1996, onde quelli
corrisposti prima di tale data restano soggetti alla disciplina del 1996.
Il contrasto è stato
composto dalle Sezioni unite (sentenza n. 4809 del 2005), nel senso che ai fini
della ripetibilità degli indebiti erogati prima del 1° gennaio 1996 rilevano
entrambe le normative censurate: dapprima operano i commi 260 e 261 dell'art. 1
della legge n. 662 del 1996, onde l'indebito è definitivamente irripetibile se
il percettore della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di un
reddito imponibile ai fini dell'IRPEF inferiore o pari a 16 milioni di lire; se
tale soglia è superata operano i commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448
del 2001, per cui il recupero può ancora essere precluso se il reddito del 2000
sia stato inferiore o pari a € 8.263,31.
5. – In questo complesso quadro normativo, le questioni di
costituzionalità di cui si discute devono essere esaminate con esclusivo
riferimento alla disciplina degli indebiti che (come quelli di cui alle
ordinanze di rimessione) siano stati erogati dall'INPS prima del 1° gennaio
1996: e quindi – anzitutto – ai commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge del
1996 e – in secondo luogo – ai commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge del 2001,
nella parte in cui (secondo la citata sentenza delle Sezioni unite) formano
sistema con i primi.
Per il resto del loro
contenuto dispositivo – ossia per la parte in cui i citati commi 7 e 8
concernono indebiti erogati dopo il 1° gennaio 1996 – la questione di
costituzionalità non si pone, poiché le fattispecie all'esame dei rimettenti
riguardano indebiti anteriori a tale data.
6. – Le questioni di
legittimità costituzionale non sono fondate.
I rimettenti chiedono in
sostanza alla Corte un intervento caducatorio analogo a quello compiuto con la
sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 1,
della legge n. 412 del 1991, nella parte in cui estendeva le innovazioni
introdotte in tema di ripetizione di indebito previdenziale ai rapporti sorti
prima della sua entrata in vigore o pendenti a tale data.
Ma la fattispecie odierna
è ben diversa da quella decisa dalla sentenza del 1993.
La legge del 1991,
oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la
disciplina a regime dell'indebito previdenziale, volendo uniformare la nuova
regolamentazione, ne aveva previsto l'applicazione retroattiva. Invece il
legislatore del 1996, come quello del 2001, non è intervenuto sulla disciplina
a regime (che resta quella del citato art. 13 della legge n. 412 del 1991), ma
si è limitato a introdurre una normativa speciale e derogatoria rivolta solo al
passato.
Inoltre la normativa
censurata non è, per il percettore, totalmente peggiorativa rispetto a quella
previgente, perché prevede in ogni caso l'irripetibilità di un quarto della
prestazione indebitamente percepita, onde – sotto questo profilo – è disciplina
per lui più favorevole.
Infine la sentenza del
1993 ha posto in rilievo come la legge allora censurata colpisse pensionati a
reddito non elevato; invece il criterio reddituale posto dalla normativa oggi
in esame vale proprio a sottrarre i pensionati con reddito più basso alle
pretese restitutorie dell'INPS.
7. – Al di là di tali
differenze, nelle norme impugnate non è ravvisabile – come in quelle di cui
alla sentenza del 1993 – una lesione, costituzionalmente rilevante,
dell'affidamento dei percettori di prestazioni pensionistiche non dovute, con
conseguente violazione del principio di eguaglianza.
L'affidamento dei
cittadini nella stabilità della normativa vigente è tutelato come inderogabile
precetto di rango costituzionale solo in materia penale (art. 25, secondo
comma, Cost.). Per il resto norme retroattive sono ammissibili purché
comportino una regolamentazione non manifestamente irragionevole (fra le altre,
sentenza n. 419 del 2000), onde la retroattività può risultare giustificata
proprio dalla sistematicità dell'intervento innovatore e dall'esigenza di
uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche pendenti e quello delle
situazioni che si determineranno in futuro.
Nella specie poi si
tratta dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti
pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, ed esso è tanto più
meritevole di tutela ove si tratti di pensionati a reddito non elevato che
destinano le prestazioni pensionistiche, pur indebite, al soddisfacimento di
bisogni alimentari propri e della famiglia. In tale affidamento questa Corte
(sentenza n. 431 del 1993) ha individuato – alla luce dell'art. 38 Cost. – un
principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non dovuta,
destinata a soddisfare essenziali esigenze di vita del pensionato, non sia a
lui addebitabile.
Orbene è significativo
che la normativa censurata (commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del
1996, integrati dai commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001, per
la parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite, si applicano
agli indebiti erogati prima del 1° gennaio 1996) attraverso il criterio
reddituale garantisca l'irripetibilità di tali indebiti ai pensionati
economicamente più deboli e – comunque – ne escluda la ripetibilità totale.
Inoltre le citate norme
del 2001 – nella parte indicata – apprestano un'ulteriore tutela a quei
pensionati con bassi redditi cui l'INPS abbia chiesto la ripetizione di
indebiti anteriori al 1996: essi invero, pur se tenuti alla (parziale)
restituzione perché titolari nel 1995 di redditi imponibili ai fini dell'IRPEF
superiori ai 16 milioni di lire, possono ancora fruire dell'irripetibilità se
nel 2000 quei redditi siano stati pari o inferiori a € 8.263,31.
D'altra parte la
necessità costituzionale di proteggere, nei sensi indicati, l'affidamento del
pensionato non implica di per sé una disciplina unica dell'indebito
previdenziale; onde, al legislatore che si sia allontanato dal principio
civilistico della totale ripetibilità dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod.
civ.) deve riconoscersi un ambito di discrezionalità nell'individuazione degli
strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso reddito un congruo
livello di tutela, in un generale quadro di compatibilità, e fra essi può ben
essere annoverata la scelta di collegare la ripetibilità ad un criterio
meramente reddituale. Inoltre la sostituzione del regime di tutela
dell'affidamento del pensionato con un altro criterio, diverso ma parimenti
orientato, seppur sotto certi aspetti meno favorevole, trova, con riferimento
alla normativa censurata, sufficiente giustificatezza nel carattere
straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo, diretto a porre
ordine nella materia dell'indebito previdenziale.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la
razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 38, commi 7 e 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevate, in
riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma e
dal Tribunale di Viterbo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio
2006.
F.to:
Annibale MARINI,
Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in Cancelleria
il 13 gennaio 2006.
Il Direttore della
Cancelleria
F.to: DI PAOLA