SENTENZA N.
444
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI
Presidente
- Giovanni Maria FLICK
Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923,
n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione
in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi
aventi per oggetto argomenti diversi), promossi con ordinanze del 24 settembre
2003 e del 3 marzo 2005 dal Tribunale di Roma, nei procedimenti di opposizione
all’esecuzione promossi da Elio Borromeo contro Risan Immobiliare s.r.l. e nei
confronti della Associazione Cassa nazionale del notariato e da Domenico
Giuliani contro Agostino Santamaria ed altra e nei confronti della Associazione
Cassa nazionale del notariato iscritte ai nn. 238 del registro ordinanze 2004 e
263 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2004 e n. 20, prima
serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di costituzione della
Associazione Cassa nazionale del notariato;
udito nell’udienza pubblica dell’11
ottobre 2005 e nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il Giudice
relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto in
fatto
1.– Nel corso di un
processo di opposizione all’espropriazione forzata presso terzi – promossa da
una società immobiliare, ed avente ad oggetto la pensione erogata ad un ex notaio
dalla Cassa nazionale del notariato – avendo il debitore opponente invocato
l’impignorabilità assoluta dei relativi ratei, il Tribunale di Roma, con
ordinanza del 24 settembre 2003, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324
(Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge,
con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per
oggetto argomenti diversi), per contrasto con l’art. 3, primo comma, della
Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza, nella parte in
cui esclude la pignorabilità, nei limiti di un quinto, della pensione erogata
ai notai dalla Cassa nazionale del notariato per crediti diversi da quelli
aventi natura alimentare; e ciò a differenza di quanto dispongono l’art. 545,
quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni,
l’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, con riferimento alle
pensioni, agli assegni ed alle indennità erogati dall’INPS, nonché gli artt. 1
e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
dalle Pubbliche Amministrazioni), con riferimento alle pensioni, alle indennità
che ne tengono luogo ed agli altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni dai soggetti di cui all’art. 1 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica.
1.1.– Quanto alla
rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che il giudizio a
quo non può essere deciso se non attraverso l’applicazione della norma
impugnata la quale dispone che «le quote di integrazione, nonché le pensioni e
gli assegni sui fondi della cassa nazionale del notariato non sono cedibili né
soggetti a sequestro o pignoramento».
Il giudice rimettente
ritiene, quindi, non manifestamente infondata la questione di legittimità
dell’art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923 per contrasto con l’art. 3, primo
comma, della Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza, in
quanto l’impignorabilità delle pensioni notarili sostanzierebbe una
ingiustificata disparità di trattamento se confrontata con il regime di
generale pignorabilità, con le limitazioni di legge, delle retribuzioni nonché
delle pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS e dagli altri soggetti
indicati dall’art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950.
In particolare, rammenta
il giudice a quo come la Corte costituzionale – nel dichiarare
l’illegittimità dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
e, per estensione, anche degli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui
escludevano la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della
pensioni, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla
legge per crediti qualificati, della sola parte dell’emolumento necessaria per
assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la
pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte – ha chiarito che «il
presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di “mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita” non è tale da comportare, quale suo
ineludibile corollario, l’impignorabilità, in linea di principio, della
pensione, ma soltanto l’impignorabilità assoluta di quella parte di essa che
vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei mezzi adeguati alle esigenze di
vita» (sentenza n. 506 del 2002).
Conclude pertanto il
rimettente nel senso che, «una volta chiarita la portata del presidio
costituzionale di cui all’art. 38, non sembrano configurabili, per i notai,
altri valori che possano giustificare il persistere del regime di favore».
1.2.– Si è costituita in
giudizio l’Associazione Cassa nazionale del notariato, che ha in primo luogo
invocato la dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione essendo
il provvedimento di rimessione, a parte un laconico riferimento alla
pignorabilità delle pensioni in genere, carente di una compiuta esposizione
della rilevanza della questione.
Nel merito, la Cassa
nazionale del notariato ha dedotto l’infondatezza della questione sia alla luce
della «consolidata giurisprudenza» costituzionale sulla norma oggetto
dell’impugnativa (sentenze n. 100 del 1974, n. 105 del 1977 e n. 155 del 1987),
sia della incomparabilità della posizione di liberi professionisti, quali sono
i notai, con i lavoratori dipendenti, tanto pubblici che privati.
2.– Nel corso di un
processo di opposizione all’espropriazione forzata presso terzi di una pensione
erogata, ad un ex notaio, dalla Cassa nazionale del notariato, avendo
l’opponente invocato l’impignorabilità assoluta dei relativi ratei, il
Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 marzo 2005, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923,
n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, per contrasto con
l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la pignorabilità delle
pensioni dei notai se non per crediti alimentari, anziché prevedere la
pignorabilità per qualsiasi credito, nei limiti di cui agli artt. 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni), come previsto per le altre categorie di pensioni.
2.1.– Quanto alla
rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che il giudizio di
opposizione pendente innanzi a lui, basato sulla impignorabilità del bene per
non avere i creditori azionato un credito di natura alimentare, non può essere
deciso se non attraverso l’applicazione della norma impugnata, la quale dispone
che «le quote di integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui fondi della
cassa nazionale del notariato non sono cedibili né soggetti a sequestro o
pignoramento».
Con riguardo alla non
manifesta infondatezza, il rimettente – premesso che la Corte costituzionale
aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella
parte in cui, creando una irragionevole disparità rispetto alla posizione dei
pubblici dipendenti regolata dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, non
consentiva il pignoramento per crediti alimentari dell’assegno integrativo
(sentenza n. 105 del 1977) o della pensione (sentenza n. 155 del 1987) erogati
in favore dei notai – ha osservato come, a seguito della sentenza n. 506 del
2002, sono oggi pignorabili, per la parte che eccede il minimo necessario al
sostentamento, ed a prescindere dalla natura del credito azionato, sia le
pensioni pubbliche che quelle erogate dall’INPS.
In conseguenza di questo
ultimo intervento, il giudice a quo ritiene evidente la disparità di
trattamento esistente tra le pensioni dei notai, pignorabili solo per crediti
di natura alimentare, e quelle degli altri dipendenti, pubblici e privati,
aggredibili esecutivamente, nei limiti di legge, per ogni tipo di credito.
Secondo il rimettente, inoltre, la violazione del criterio di ragionevolezza,
di cui all’art. 3 della Costituzione, risulterebbe a maggior ragione dopo che
la Corte costituzionale ha chiarito, con la sentenza n. 506 del 2002, che
l’interesse del pensionato ad avere assicurati mezzi «adeguati alle sue
esigenze di vita» deve necessariamente essere contemperato con quello di «non
imporre ai terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato, un sacrificio dei
loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano
soddisfarsi».
Considerato
in diritto
1.– Il Tribunale di Roma
– con due ordinanze – dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio
1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239),
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui esclude la
pignorabilità della pensione erogata ai notai dalla Cassa nazionale del
notariato per crediti diversi da quelli aventi natura alimentare.
2.– I giudizi devono
essere riuniti in quanto la questione di legittimità costituzionale sollevata
dalle ordinanze di rimessione è sostanzialmente identica.
3.– La questione è
fondata.
3.1.– Entrambe le
ordinanze – pur se una di esse (ordinanza n. 238 del 2004) fa cenno, quale
norma interposta, anche all’art. 545, comma quarto, del codice di procedura
civile, il quale, tuttavia, ha ad oggetto le retribuzioni e non già le pensioni
– denunciano come lesiva del principio di eguaglianza e (solo l’ordinanza n.
238) come intrinsecamente irragionevole l’assoluta impignorabilità delle
pensioni erogate ai notai, sancita dall’art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923, a
fronte di quanto – a seguito della sentenza n. 506 del 2002 di questa Corte – è
previsto, per le pensioni erogate dall’INPS, dall’art. 128 del r.d.l. 4 ottobre
1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale), e, per le pensioni dei dipendenti da pubbliche amministrazioni, dagli
artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni).
Non è dubbio che lo status
giuridico dei notai non è idoneo – come ha già osservato questa Corte quando ha
esteso a tali pensioni la pignorabilità per crediti alimentari (sentenza n. 155
del 1987) – a giustificare il differenziato trattamento riservato alle pensioni
erogate dalla Cassa nazionale del notariato rispetto a quello previsto per le
pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati: è evidente, infatti, che, in
quanto l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia
patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto
dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all’una o
all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo – l’unico rilevante nel
presente giudizio – della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata.
Deve pertanto – in
armonia con quanto questa Corte ha statuito, riguardo alle pensioni erogate
dall’INPS ed ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, con la sentenza n.
506 del 2002 – dichiararsi l’illegittimità costituzionale della norma
censurata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui
esclude del tutto la pignorabilità delle pensioni erogate ai notai, anziché
prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti
qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al
pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti
del quinto della residua parte.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27
maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n.
2239), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473
(Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali
e regi aventi per oggetto argomenti diversi), nella parte in cui esclude la
pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata
dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l’impignorabilità, con
le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte
della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle
esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre
2005.
Annibale MARINI,
Presidente
Romano VACCARELLA,
Redattore
Depositata in Cancelleria
il 13 dicembre 2005.