Non vi sono difficoltà sistematiche a collocare
l'indennizzo diretto nell’area dell’autonomia negoziale delle parti che
stipulano il contratto di assicurazione.
Con il parere del 19 dicembre 2005 il Consiglio di
Stato, pur suggerendo alcune modifiche alla disciplina, non si è opposto
all’ulteriore corso dello schema
di D.P.R. recante la disciplina delle modalità attuative del sistema del
risarcimento diretto, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni.
CONSIGLIO DI
STATO
Sezione
consultiva per gli Atti normativi
Adunanza
del 19 dicembre 2005
N.
della Sezione: 5074/2005.
Oggetto: Ministero delle attività produttive. Schema di d.P.R. recante
attuazione dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
concernente la disciplina del sistema di risarcimento diretto.
LA SEZIONE
Vista
la relazione trasmessa dal Ministero procedente, Direzione generale per il
commercio, le assicurazioni ed i servizi, trasmessa
con
nota n. 014776-17-9-3, in data 30 novembre 2005, e la documentazione allegata;
Esaminati
gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De Ioanna;
PREMESSO
L’art.
150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto) del “Codice delle assicurazioni”
(d.lgs 7.9.2005, n. 205), stabilisce che con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono
disciplinati gli elementi costitutivi della disciplina del sistema di
risarcimento diretto che si applica solo nelle ipotesi di danno al veicolo e di
lesioni di lieve entità al conducente; secondo la definizione che di tale
lesione “lieve” fornisce l’art. 139 del Codice; tali elementi
costitutivi sono rappresentati da: i criteri di determinazione del grado di
responsabilità delle parti, anche per la definizione dei rapporti interni tra
le imprese di assicurazione; il contenuto e le modalità di presentazione della
denuncia di sinistro e gli adempimenti per il risarcimento del danno; - le
modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il
risarcimento del danno; - i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni
accessori; - i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione,
ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento
diretto.
La
vigilanza sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle
imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle
operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese, è intestata all’ISVAP,
secondo la tecnica utilizzata nel Codice delle assicurazioni.
2.
Al riguardo va osservato che le disposizioni recanti la procedura di
risarcimento diretto (art. 149) e la relativa disciplina (art. 150), risultano
inserite nel “Codice
delle assicurazioni” sulla base degli elementi e delle indicazioni
contenuti nel parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari: non erano
presenti nello schema di decreto legislativo sul quale questa Sezione ha
previamente espresso il suo parere (Adunanza del 14 febbraio 2005). Tale
circostanza pone oggettivamente l’esigenza di un esame puntuale della coerenza
delle disposizioni recate da tali nuovi articoli con i criteri direttivi della
legge di delega n. 229 del 2003; in particolare, l’art. 4, comma 1, lett. b),
tra i principi e criteri direttivi della delega, pone “la tutela dei
consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della
trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare,
contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche
alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei
sinistri”;.
3.
Lo schema di d.P.R. in esame, emanato entro i termini previsti dal citato art.
150, provvede a dare attuazione alla cornice normativa secondaria entro cui
dovranno operare le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della
Repubblica italiana l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
autoveicoli e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.
Gli
articoli 5, 6 e 7 disciplinano le modalità con cui il danneggiato deve
presentare la richiesta di risarcimento; gli artt. 8, 9 e 10 disciplinano le
modalità con cui l’impresa deve corrispondere (positivamente o negativamente)
alla richiesta del danneggiato; l’art. 11 chiarisce quali sono i sinistri che
non possono essere inclusi nel sistema di risarcimento diretto; l’art. 12 (che
fa rinvio ad un apposta tabella allegata) tipizza alcuni criteri standardizzati
di accertamento della responsabilità dei sinistri, in conformità della
disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale;
l’art. 13 disciplina le modalità di costituzione di uno o più consorzi tra imprese
assicuratrici, ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed
economici per la gestione del risarcimento diretto. L’art. 14 dovrebbe chiarire
quali sono i benefici derivanti agli assicurati. L’art. 15 stabilisce infine
che il regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 2006 e si applicherà ai
sinistri verificatisi a partire dal 1° agosto 2006.
CONSIDERATO
1.
Lo schema intende affrontare i profili demandati dalla norma primaria alla
fonte secondaria. Sullo schema si formulano le seguenti osservazioni:
I
criteri di ripartizione della responsabilità dell’incidente e dell’attribuzione
del relativo grado di responsabilità sono tipizzati sulla base della casistica
più ricorrente e formalizzati in un apposito allegato. Si tratta di una
presentazione molto stilizzata della casistica standard che naturalmente
non esclude che ogni “sinistro andrà valutato nel caso concreto, tenendo conto
anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla sua dinamica.
Proprio la tipizzazione della casistica e la prospettiva di una procedura
semplificata per la liquidazione dei danni, rendono particolarmente importante
la funzione di assistenza tecnica ed informativa demandata all’impresa (art.9).
E tale assistenza appare tanto più necessaria ed impegnativa per l’impresa in
quanto lo schema intende escludere la risarcibilità delle spese di assistenza
legale eventualmente sopportate dal danneggiato (vedi punto successivo). A
fronte della scelta di tale schema semplificato, il danneggiato ha la certezza
di tempi definiti per vedersi liquidato il danno e fatta una proposta
impegnativa da parte dell’impresa.
La
questione forse più delicata riguarda i danni accessori, i limiti e le
condizioni di risarcibilità. Il testo, al riguardo, dispone che “ai fini
dell’offerta di risarcimento del danno formulata dall’impresa non sono
considerati danni accessori le spese sostenute dal danneggiato per consulenza o
assistenza professionale diversa da quella medico legale” (art. 9, comma
3). Questa formulazione sembra escludere quindi in modo espresso tutte le altre
forme di assistenza professionale, incluse quelle riferite ad attività di
consulenza legale, che il danneggiato abbia ritenuto di attivare in vista della
procedura di risarcimento diretto.Si tratta di una restrizione dell’area del
danno risarcibile alla quale dovrebbero fare da riscontro per il danneggiato
concreti benefici derivanti dal sistema di risarcimento diretto, benefici in
termini di rapidità e certezza della liquidazione; riduzione del premio e
altro; si tratta peraltro di una restrizione consapevolmente e liberamente
accettata dal danneggiato che intende utilizzare questo meccanismo
risarcitorio.
Va
infatti tenuto presente che nel sistema delineato dagli artt. 149 e 150 del
Codice, il danneggiato resta comunque libero di non accettare l’offerta
dell’impresa e di procedere in via giudiziale, dove il criterio della
risarcibilità del danno si espande secondo i principi generali.
Infatti il danneggiato, ove ritenga di non aderire all’offerta di risarcimento
diretto fatta dalla sua impresa di assicurazione, resta titolare della azione
diretta di risarcimento, di cui all’art. 145, comma 2, sempre nei confronti
della propria impresa di assicurazione. In questo caso, l’impresa di
assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel
giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del
proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei
rapporti tra le imprese secondo quanto previsto nell’ambito del sistema del
risarcimento diretto (art. 149, comma 6, del Codice). Nel sistema del
risarcimento diretto, quindi, assumono un valore cruciale i benefici (anche
patrimoniali) che il danneggiato può ottenere a fronte di una indubbia
restrizione preventiva (liberamente accettata) dell’area dei danni risarcibili.
Non vi sono difficoltà sistematiche a collocare questo meccanismo di
risarcimento “semplificato” nell’area dell’autonomia negoziale
delle parti che stipulano il contratto di assicurazione; lo schema legislativo
si preoccupa peraltro di tutelare in modo adeguato il contraente più debole, in
termini di certezza dei tempi della liquidazione e di benefici ottenibili
accettando tale schema.
I
benefici derivanti agli assicurati, che come abbiamo detto assumono un significato
cruciale nel meccanismo in esame, nello schema in esame sono genericamente
rimessi alla possibilità di contemplare clausole che prevedano anche la
contestuale riduzione del premio per l’assicurato ove sia inserito nel
contratto il meccanismo del risarcimento in forma specifica (art. 14, comma1).
Sembra questa una previsione alquanto generica a fronte della specifica
previsione della legge che richiede la definizione dei benefici derivanti agli
assicurati dal sistema del risarcimento diretto. La disposizione in esame si
limita infatti a prevedere una possibile riduzione del premio mentre invece
sarebbe da attendersi, nella norma secondaria, un qualche criterio di
quantificazione preventiva del beneficio che l’assicurato potrà ottenere; ove
siano previste clausole contrattuali che specificamente prevedano tale
meccanismo; tale soglia di riduzione minima potrebbe essere agganciata al
meccanismo di definizione ed adeguamento annuale dei premi per la RCA
obbligatoria, ove l’assicurato confermi di anno in anno tale scelta in modo
esplicito e consapevole. La determinazione di tale soglia minima , ove non si
ritenga di inserirla direttamente nel testo in esame, potrebbe essere in
concreto determinata dall’ISVAP, nell’ambito dei poteri, ad esso intestati, ai
sensi del comma 3 dell’art. 150 del Codice. Ad esempio, nell’art. 14, dopo il
comma 1, potrebbe inserirsi il seguente nuovo comma 2: “La soglia minima di
riduzione del premio per l’assicurato viene determinata con apposito
regolamento adottato dall’ISVAP entro i termini di entrata in vigore del
presente regolamento”. Naturalmente, la modifica proposta ha un valore solo
indicativo, ben potendo il Ministero proponente individuare soluzioni
alternative; tuttavia a giudizio della Sezione è essenziale che l’art. 14 dello
schema in esame venga adeguatamente riformulato, in modo da pervenire ad una
situazione di maggiore equilibrio e trasparenza tra interessi delle imprese e
tutela dei danneggiati, secondo del resto quella che è la lettera e la ratio
dei criteri stabiliti nell’art. 150 del Codice. Al riguardo sarebbe opportuno
che il testo riformulato secondo tale impostazione venisse ritrasmesso alla
Sezione per un ulteriore esame.
In
fine si può osservare che la vigente disciplina in materia di comunicazioni telematiche
(in particolare si veda il d.P.R. n. 68 dell’11 febbraio 2005, che disciplina
l’utilizzo della posta elettronica certificata), consente in via generale di
utilizzare, a determinate condizioni, tale forma di comunicazione elettronica;
del resto, l’art. 10 dello schema in esame, in linea con questa impostazione,
consente all’impresa di accedere in via telematica agli archivi del pubblico
registro automobilistico e all’archivio nazionale dei veicoli (art. 132 del
Codice); non sembra che vi siano ragioni per non prevedere in via ordinaria e
generale che il danneggiato possa utilizzare tale forma di comunicazione, salvo
che l’impresa richieda di escluderlo in modo espresso, per cause organizzative
ad essa stessa addebitabili; sembra quindi opportuno modificare il comma 2
dell’art. 5 dello schema, chiarendo che “la richiesta è presentata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma o telefax
o in via telematica, salvo che l’impresa chieda esplicitamente di escludere
tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento”. Il
comma 3 dell’art. 5 va in conseguenza eliminato.
P.Q.M.
La Sezione non si oppone all’ulteriore corso dello
schema in esame, alla condizione che il testo venga adeguatamente riformulato,
secondo le indicazioni svolte in precedenza, in particolare nel punto 1, 4°
paragrafo.
Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)
Visto
Il
Presidente della Sezione
(Livia
Barberio Corsetti)