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CUMULO TRA PREPENSIONAMENTO E REDDITO DA LAVORO AUTONOMO: L'ULTIMO ATTO

(Nota a Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 21.10.2005 n° 20336)

di Luigi Ciocca

 

Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno finalmente posto fine all’annosa e complessa controversia riconoscendo il diritto dei prepensionati che avevano risolto il rapporto di lavoro il 31 dicembre 1994 a cumulare integralmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo ai sensi della norma transitoria di deroga al divieto parziale di cumulo di cui all’art. 10 - comma 8 - del d.lgs. n. 503/1992, come modificato dall’art. 11 - comma 10 - della legge n. 537/1993, accogliendo così le tesi da noi esposte nelle precedenti note.

In relazione a tale sentenza si deve in primo luogo rilevare che il principio di diritto ivi enunciato conferma l’interpretazione data alla normativa in esame da ben otto delle nove sentenze sinora emesse sull’argomento dalla Sezione Lavoro, (n.12288/02, Pres. Sciarelli - Rel. D’Angelo; n. 15741/02, Pres. Sciarelli - Rel. Foglia; n. 16705/02, Pres. Trezza - Rel. Toffoli; n. 11605/03 - Pres. Sciarelli - Rel. Mercurio; n. 12151/03, Pres. Sciarelli - Rel. Mercurio; n. 17819/03, Pres. Senese - Rel. Toffoli; n. 18697/03, Pres.Senese - Rel. Toffoli; n. 18783/03, Pres Senese – Rel. Toffoli; n. 4436/04, Pres. Dell’Anno - Rel. Toffoli).

L’unica sentenza difforme è la n.12323/03, (Pres.Mileo - Rel Roselli), anche se, come da noi dimostrato, motivata con argomenti manifestamente avulsi da un’esegesi testuale e sistematica della legislazione relativa ai prepensionamenti.

Egualmente inspiegabile appare l’ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite del 17 febbraio 2004 per contrasto giurisprudenziale, (causa R.G.n. 24151/01 - Pres. Sciarelli - Rel. Roselli). In sostanza, la sentenza si segnala per una costruzione argomentativa che, partendo dal presupposto del rifiuto aprioristico del regime di cumulabilità totale dei redditi da lavoro autonomo con i prepensionamenti espressamente previsto dalla legge, va ben al di là di quelli che possono essere dei legittimi dubbi e divergenze interpretative inevitabilmente connessi all’applicazione di normative complesse e stratificate nel corso di decenni.

Ora, pur senza riesaminare in dettaglio tutti gli elementi giuridici di questa complessa vicenda giudiziaria, in relazione ai quali si rinvia alle nostre precedenti note, si evidenziano i seguenti principi fondamentali del diritto previdenziale che, disattesi dalla sentenza n.12323/03 e dall’ordinanza del 17 febbraio 2004 sono stati posti a fondamento della sentenza delle Sezioni Unite:

1) i prepensionamenti sono sempre stati espressamente equiparati dal legislatore alle ordinarie pensioni di anzianità ai fini dell’applicazione della normativa anticumulo distinguendosi da queste ultime solo per l’anticipazione del relativo diritto.

Tale principio è valido ai fini sia della normativa anticumulo in vigore sino al 31 dicembre 1994 che di quella entrata in vigore l’1 gennaio 1995. Pertanto, sino al 31 dicembre 1994 i redditi da lavoro autonomo erano integralmente cumulabili con la pensione, esattamente come le ordinarie pensioni di anzianità.

2) i prepensionamenti hanno natura previdenziale e non assistenziale, come espressamente riconosciuto da tutte le leggi di prepensionamento.

Invece, la sentenza n. 12323/03, partendo dal presupposto del tutto errato ed arbitrario di una natura intrinsecamente assistenziale dei prepensionamenti, sosteneva che gli stessi, indipendentemente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, sarebbero assoggettabili ad un regime di totale incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo. In sostanza, tutti i prepensionati, anche se in ipotesi già percettori di pensione da moltissimi anni, a decorrere dall’1 gennaio 1995 non avrebbero più potuto cumulare per l’intero loro ammontare i redditi da lavoro autonomo, il che è palesemente in contrasto con tutta la normativa anticumulo, secondo cui fino al 31 dicembre 1994 vigeva un regime di totale cumulabilità e, a decorrere dall’1 gennaio 1995, un regime di parziale cumulabilità.

A tale proposito torna opportuno ricordare la sentenza delle Sezioni Unite n.121/99, che, attraverso un’approfondita e completa analisi della legislazione relativa ai prepensionamenti aveva così concluso:

i prepensionamenti possono distinguersi in due categorie: la prima, introdotta dall’art.16 della legge n.155/1981, al cui schema si sono conformati tutti i prepensionamento approvati negli anni successivi, definiti come “prepensionamenti di tipo assistenziale” e caratterizzati: a) dall’invio della domanda di pensionamento del lavoratore all’Istituto dopo la cessazione del rapporto di lavoro; b) dall’assenza di specifici contributi a carico del datore di lavoro a copertura degli oneri finanziari connessi al prepensionamento dei propri dipendenti, posti a totale carico dell’Istituto.

La seconda, introdotta dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48, modificata dall’art. 5 della legge 1 giugno 1991, n.169 e dalla legge 23 luglio 1991, n.223, al cui schema si sono conformati tutti i prepensionamenti approvati nel corso degli anni ’90, definiti di tipo “gestionale” e caratterizzati: a) dalla presentazione della domanda di prepensionamento al datore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro; b) dall’obbligo del datore di lavoro di inviare le domande accolte all’Istituto e di versare a quest’ultimo uno specifico contributo a fronte degli oneri di prepensionamento dei propri dipendenti.

Da tale analisi si possono, quindi, trarre le seguenti conclusioni: a) sia i prepensionamenti di tipo assistenziale che quelli di tipo gestionale sono trattamenti previdenziali, la cui natura non è in alcun modo condizionata dall’assenza di oneri a carico del dipendente; b) l’accollo al datore di lavoro, in misura più o meno elevata, degli oneri contributivi è connaturato ai trattamenti previdenziali di prepensionamento di tipo gestionale; c) ai fini della normativa anticumulo il legislatore ha sempre considerato anche i prepensionamenti di tipo assistenziale come trattamenti previdenziali, tanto è vero che ne ha sempre disposto l’assoggettamento alle stesse norme anticumulo delle pensioni di anzianità, esattamente come i prepensionamenti di tipo gestionale.

In merito alla natura previdenziale dei prepensionamenti non hanno mai avuto dubbi nemmeno gli Istituti previdenziali, come risulta dalle circolari INPS n. 284/91, n. 270/1993, n.305/1994 e n. 91/1995. La prima circolare recita: “ai prepensionamenti disciplinati dalla predetta legge si applicano le norme del divieto di cumulo previste per le pensioni di anzianità ai sensi dell’art. 22 della legge n.153/1969”. A sua volta la circolare n. 91/1995, con riferimento alla normativa in vigore dall’1 gennaio 1995, precisa: (pag. 5 - paragrafo 2.1), “i prepensionamenti previsti da norme derogatorie connesse ad esuberi strutturali di manodopera sono di norma assoggettati alla disciplina in materia di divieto di cumulo stabilita per le pensioni di anzianità”, mentre con riferimento alla disposizione di deroga la circolare afferma, (pag. 8): ”nei confronti dei soggetti già titolari di pensione al 31 dicembre 1994, compresi i prepensionati, continua a trovare applicazione il regime di totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo”.

Anche l’INPDAI, con la circolare del dicembre 1991 a commento della legge n. 223/91, ha riconosciuto che i prepensionamenti “debbono essere equiparati a tutti gli effetti sin dall’origine alla pensione di anzianità di cui alla legge n. 153/1969; quindi non possono più essere considerati prestazioni a carattere provvisorio ed assistenziale, a differenza del precedente “assegno di prepensionamento” disciplinato dalle leggi n. 155/81 e n. 193/84 - ma una prestazione pensionistica a carattere definitivo, a nulla rilevando in proposito l’anzianità convenzionale riconosciuta proporzionalmente al raggiungimento dei 35 anni. Resta inteso che per espressa disposizione normativa e, quindi, d'ufficio, il pensionamento anticipato di cui in discorso sarà suscettibile di trasformazione in pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni di età da parte del titolare”.

A questo punto, deve ritenersi quantomeno inspiegabile il fatto che gli Istituti previdenziali abbiano sostenuto in tutti i gradi di giudizio che i prepensionamenti non sono equiparabili alle pensioni di anzianità ai fini della normativa del divieto di cumulo.

3) Le Sezioni Unite hanno riconosciuto che la prima condizione di deroga al divieto parziale di cumulo, cioè la “titolarità di pensione”, non è stata assorbita dalla seconda condizione, cioè i “requisiti contributivi minimi”, come, invece, sostenuto dalla sentenza n. 12323/03, in palese violazione della lettera e della ratio della legge.

Infatti, è evidente che se non esistesse la condizione della titolarità non solo i prepensionati, ma anche gli ordinari pensionati, magari da molti anni, di vecchiaia, di anzianità e di invalidità sarebbero stati soggetti a decorrere dall’1 gennaio 1995 al divieto totale di cumulo, visto che la seconda condizione di deroga non è concettualmente applicabile a coloro che hanno già una pensione in corso di erogazione.

In sostanza, se non esistesse la condizione della titolarità si verificherebbe paradossalmente la situazione che solo coloro che al 31 dicembre 1994 non erano ancora pensionati potrebbero usufruire della deroga, mentre non potrebbero farlo proprio coloro che a tale data lo erano già, con l’assurda conseguenza che subirebbero un regime meno favorevole proprio i lavoratori che a tale data disponevano già di un diritto quesito.

4) Le Sezioni Unite hanno altresì applicato il principio fondamentale del diritto previdenziale secondo cui l’acquisizione della titolarità del diritto alla pensione si verifica necessariamente in un momento distinto ed anteriore rispetto a quello dell’erogazione del trattamento, in quanto, in mancanza di qualsiasi diversa espressa disposizione legislativa, agli stessi sono applicabili i medesimi principi fondamentali del diritto previdenziale.

In sostanza, le Sezioni Unite hanno riconosciuto l’infondatezza dell’ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite del 17 febbraio 2004, che, pur non potendo sottrarsi all’esigenza logica e giuridica di smentire radicalmente la sentenza n. 12323/03, ha poi sostenuto che i prepensionati con rapporto di lavoro risolto il 31 dicembre 1994 avrebbero sì acquisito a tale data il diritto alla prestazione pensionistica, ma non avrebbero anche raggiunto il necessario requisito contributivo, che sarebbe invece, maturato dopo tale data. Le Sezioni Unite hanno, invece, affermato che “non vi è ragione per cui ai prepensionamenti non sia applicabile il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico previdenziale, secondo cui il momento del perfezionamento del diritto alla pensione deve concettualmente e temporalmente precedere quello della decorrenza del trattamento”. Conseguentemente, i prepensionati che avevano risolto il rapporto di lavoro il 31 dicembre 1994 avevano diritto all’applicazione del previgente regime di integrale cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo avendo acquisito a tale data la maggiorazione dell’anzianità contributiva prevista dalla legge, cioè i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di anzianità di 35 anni. Tale maggiorazione dell’anzianità contributiva era riconosciuta ope legis, contestualmente al diritto alla pensione anticipata, ai lavoratori che avevano perfezionato la fattispecie complessa costituita da un’anzianità effettiva di almeno 30 anni, dalla presentazione della domanda irrevocabile di pensione, dall’accoglimento ed invio della stessa all’Istituto previdenziale da parte del datore di lavoro, nonché dalla risoluzione del rapporto di lavoro alla fine del mese di trasmissione della domanda.

In definitiva, affermare come hanno fatto le Sezioni Unite che i prepensionati in esame avevano raggiunto il 31 dicembre 1994 i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di anzianità equivale ad affermare che per effetto del perfezionamento della fattispecie complessa prevista dalla legge era stato acquisito il diritto alla pensione e contestualmente il diritto alla maggiorazione dell’anzianità contributiva.

In merito alla sentenza delle Sezioni Unite in commento si ritiene tuttavia opportuno fare le seguenti osservazioni:

1) premesso che la sentenza afferma che tra la condizione della titolarità e quella dei requisiti contributivi minimi deve esistere un quid pluris che li differenzi, altrimenti le due condizioni si identificherebbero, individua il quid pluris della titolarità nel godimento in atto del trattamento pensionistico.

In merito a tale affermazione si deve solo osservare che con specifico riferimento alla fattispecie in esame il quid pluris della condizione della titolarità rispetto a quella dei requisiti contributivi minimi potrebbe essere anche ravvisato nell’intervenuta presentazione della domanda di pensione da parte del lavoratore, nella sua accettazione ed invio all’Istituto previdenziale da parte del datore di lavoro e nella risoluzione del rapporto di lavoro il 31 dicembre 1994. Anche in tal modo, infatti, esisterebbe una differenza sostanziale tra le due situazioni giuridiche e, quindi, quantomeno da un punto di vista coerente con il ragionamento delle Sezioni Unite, anche in tal caso si potrebbe ritenere esistente la condizione della titolarità della pensione.

Inoltre, si deve anche osservare che nel caso del primo rateo di pensione il pensionato deve considerarsi già “titolare del diritto alla pensione” sin dal momento della maturazione di tutti i requisiti di legge e della presentazione della relativa domanda, anche se, come è del tutto ovvio, non ha ancora percepito il primo rateo del trattamento in quanto, come riconosciuto dalla fondamentale sentenza n. 5433/1991, nel sistema previdenziale, per motivi contabili - amministrativi l’erogazione del trattamento decorre sempre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro. Quindi, se il trattamento ha avuto decorrenza dall’1 gennaio 1995 è ovvio che il diritto alla pensione, in qualsiasi modo lo si definisca, non può che essere maturato entro il 31 dicembre 1994.

Tale concetto di titolarità del diritto al prepensionamento è stato espressamente definito, tra numerose altre conformi, dalle sentenze n.2255/1994 e n. 467/1998, nonché con specifico riferimento alla fattispecie in esame dalle sentenze già sopra indicate n.17819/03, n.18697/03, n.18783/03 e n. 4436/04.

3) Ovviamente, le predette osservazioni in merito al concetto di titolarità adottato dalle Sezioni Unite non incidono assolutamente sulla correttezza delle conclusione cui sono giunte riconoscendo l’applicabilità alla fattispecie in esame della condizione di deroga dei requisiti contributivi minimi, visto che secondo le Sezioni Unite la condizione della titolarità si differenzia solo per un quid pluris rispetto alla condizione dei requisiti contributivi minimi.

Per concludere, anche se questa vicenda processuale si è alla fine risolta secondo l’insegnamento della dottrina più avveduta e della grande maggioranza dei Giudici della Sezione Lavoro, tuttavia è doveroso osservare che la stessa ha fatto emergere alcune serie perplessità in merito alla funzione collegiale della Sezione Lavoro, in quanto non si riesce a comprendere come sia stato possibile che non solo sia stata emessa, ma sia stato perfino necessario sottoporre al vaglio delle Sezioni Unite, un’isolata sentenza che andando ben al di là di ogni legittima divergenza interpretativa, sempre possibile quando si devono applicare delle normative molto complesse e stratificate in lunghi archi di tempo, costituisce oggettivamente, come sancito dalle Sezioni Unite, una evidente forzatura della lettera e della ratio della legge, con danno potenziale di migliaia di prepensionati.

Infine, non si può sottacere che, a parte l’Inps, al quale si deve dare atto dell’assoluta lealtà della sua difesa, in altri casi si è, invece, rilevato un sistematico travisamento del reale contenuto di numerose sentenze della Corte Suprema, per cui, tenuto anche conto della complessità della materia, spesso ne è derivato un oggettivo ostacolo ad un corretto svolgimento della funzione giurisdizionale e ad un’equa soluzione della controversia.

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