CUMULO TRA PREPENSIONAMENTO E
REDDITO DA LAVORO AUTONOMO: L'ULTIMO ATTO
(Nota a Cassazione, SS.UU. civili,
sentenza 21.10.2005 n° 20336)
di Luigi Ciocca
Con
la pronuncia in commento le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione
hanno finalmente posto fine all’annosa e complessa controversia riconoscendo il
diritto dei prepensionati che avevano risolto il rapporto di lavoro il 31 dicembre
1994 a cumulare integralmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo ai
sensi della norma transitoria di deroga al divieto parziale di cumulo di cui
all’art. 10 - comma 8 - del d.lgs. n. 503/1992, come modificato dall’art. 11 -
comma 10 - della legge n. 537/1993, accogliendo così le tesi da noi esposte
nelle precedenti note.
In
relazione a tale sentenza si deve in primo luogo rilevare che il principio di
diritto ivi enunciato conferma l’interpretazione data alla normativa in esame
da ben otto delle nove sentenze sinora emesse sull’argomento dalla Sezione
Lavoro, (n.12288/02, Pres. Sciarelli - Rel. D’Angelo; n. 15741/02, Pres.
Sciarelli - Rel. Foglia; n. 16705/02, Pres. Trezza - Rel. Toffoli; n. 11605/03
- Pres. Sciarelli - Rel. Mercurio; n. 12151/03, Pres. Sciarelli - Rel.
Mercurio; n. 17819/03, Pres. Senese - Rel. Toffoli; n. 18697/03, Pres.Senese -
Rel. Toffoli; n. 18783/03, Pres Senese – Rel. Toffoli; n. 4436/04, Pres.
Dell’Anno - Rel. Toffoli).
L’unica
sentenza difforme è la n.12323/03, (Pres.Mileo - Rel Roselli), anche se, come
da noi dimostrato, motivata con argomenti manifestamente avulsi da un’esegesi
testuale e sistematica della legislazione relativa ai prepensionamenti.
Egualmente
inspiegabile appare l’ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite del 17 febbraio
2004 per contrasto giurisprudenziale, (causa R.G.n. 24151/01 - Pres. Sciarelli
- Rel. Roselli). In sostanza, la sentenza si segnala per una costruzione
argomentativa che, partendo dal presupposto del rifiuto aprioristico del regime
di cumulabilità totale dei redditi da lavoro autonomo con i prepensionamenti
espressamente previsto dalla legge, va ben al di là di quelli che possono
essere dei legittimi dubbi e divergenze interpretative inevitabilmente connessi
all’applicazione di normative complesse e stratificate nel corso di decenni.
Ora,
pur senza riesaminare in dettaglio tutti gli elementi giuridici di questa
complessa vicenda giudiziaria, in relazione ai quali si rinvia alle nostre
precedenti note, si evidenziano i seguenti principi fondamentali del diritto
previdenziale che, disattesi dalla sentenza n.12323/03 e dall’ordinanza del 17
febbraio 2004 sono stati posti a fondamento della sentenza delle Sezioni Unite:
1)
i prepensionamenti sono sempre stati espressamente equiparati dal legislatore
alle ordinarie pensioni di anzianità ai fini dell’applicazione della normativa
anticumulo distinguendosi da queste ultime solo per l’anticipazione del
relativo diritto.
Tale
principio è valido ai fini sia della normativa anticumulo in vigore sino al 31
dicembre 1994 che di quella entrata in vigore l’1 gennaio 1995. Pertanto, sino
al 31 dicembre 1994 i redditi da lavoro autonomo erano integralmente cumulabili
con la pensione, esattamente come le ordinarie pensioni di anzianità.
2) i
prepensionamenti hanno natura previdenziale e non assistenziale, come
espressamente riconosciuto da tutte le leggi di prepensionamento.
Invece,
la sentenza n. 12323/03, partendo dal presupposto del tutto errato ed
arbitrario di una natura intrinsecamente assistenziale dei
prepensionamenti, sosteneva che gli stessi, indipendentemente dalla data di
risoluzione del rapporto di lavoro, sarebbero assoggettabili ad un regime di
totale incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo. In sostanza, tutti i
prepensionati, anche se in ipotesi già percettori di pensione da moltissimi
anni, a decorrere dall’1 gennaio 1995 non avrebbero più potuto cumulare per
l’intero loro ammontare i redditi da lavoro autonomo, il che è palesemente in
contrasto con tutta la normativa anticumulo, secondo cui fino al 31 dicembre
1994 vigeva un regime di totale cumulabilità e, a decorrere dall’1 gennaio
1995, un regime di parziale cumulabilità.
A
tale proposito torna opportuno ricordare la sentenza delle Sezioni Unite
n.121/99, che, attraverso un’approfondita e completa analisi della legislazione
relativa ai prepensionamenti aveva così concluso:
i
prepensionamenti possono distinguersi in due categorie: la prima, introdotta
dall’art.16 della legge n.155/1981, al cui schema si sono conformati tutti i
prepensionamento approvati negli anni successivi, definiti come “prepensionamenti
di tipo assistenziale” e caratterizzati: a) dall’invio della domanda di
pensionamento del lavoratore all’Istituto dopo la cessazione del rapporto di
lavoro; b) dall’assenza di specifici contributi a carico del datore di lavoro a
copertura degli oneri finanziari connessi al prepensionamento dei propri
dipendenti, posti a totale carico dell’Istituto.
La
seconda, introdotta dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48, modificata dall’art. 5 della
legge 1 giugno 1991, n.169 e dalla legge 23 luglio 1991, n.223, al cui schema
si sono conformati tutti i prepensionamenti approvati nel corso degli anni ’90,
definiti di tipo “gestionale” e caratterizzati: a) dalla presentazione
della domanda di prepensionamento al datore di lavoro in costanza di rapporto
di lavoro; b) dall’obbligo del datore di lavoro di inviare le domande accolte
all’Istituto e di versare a quest’ultimo uno specifico contributo a fronte
degli oneri di prepensionamento dei propri dipendenti.
Da
tale analisi si possono, quindi, trarre le seguenti conclusioni: a) sia i
prepensionamenti di tipo assistenziale che quelli di tipo gestionale sono
trattamenti previdenziali, la cui natura non è in alcun modo
condizionata dall’assenza di oneri a carico del dipendente; b) l’accollo al
datore di lavoro, in misura più o meno elevata, degli oneri contributivi è
connaturato ai trattamenti previdenziali di prepensionamento di tipo
gestionale; c) ai fini della normativa anticumulo il legislatore ha
sempre considerato anche i prepensionamenti di tipo assistenziale come
trattamenti previdenziali, tanto è vero che ne ha sempre disposto
l’assoggettamento alle stesse norme anticumulo delle pensioni di anzianità,
esattamente come i prepensionamenti di tipo gestionale.
In
merito alla natura previdenziale dei prepensionamenti non hanno mai avuto dubbi
nemmeno gli Istituti previdenziali, come risulta dalle circolari INPS n.
284/91, n. 270/1993, n.305/1994 e n. 91/1995. La prima circolare recita: “ai
prepensionamenti disciplinati dalla predetta legge si applicano le norme del
divieto di cumulo previste per le pensioni di anzianità ai sensi dell’art. 22
della legge n.153/1969”. A sua volta la circolare n. 91/1995, con
riferimento alla normativa in vigore dall’1 gennaio 1995, precisa: (pag. 5 -
paragrafo 2.1), “i prepensionamenti previsti da norme derogatorie
connesse ad esuberi strutturali di manodopera sono di norma assoggettati alla
disciplina in materia di divieto di cumulo stabilita per le pensioni di
anzianità”, mentre con riferimento alla disposizione di deroga la
circolare afferma, (pag. 8): ”nei confronti dei soggetti già titolari di
pensione al 31 dicembre 1994, compresi i prepensionati, continua a trovare
applicazione il regime di totale cumulabilità della pensione con i redditi da
lavoro autonomo”.
Anche
l’INPDAI, con la circolare del dicembre 1991 a commento della legge n. 223/91,
ha riconosciuto che i prepensionamenti “debbono essere equiparati a tutti
gli effetti sin dall’origine alla pensione di anzianità di cui alla legge n.
153/1969; quindi non possono più essere considerati prestazioni a carattere
provvisorio ed assistenziale, a differenza del precedente “assegno di
prepensionamento” disciplinato dalle leggi n. 155/81 e n. 193/84 - ma una
prestazione pensionistica a carattere definitivo, a nulla rilevando in
proposito l’anzianità convenzionale riconosciuta proporzionalmente al
raggiungimento dei 35 anni. Resta inteso che per espressa disposizione
normativa e, quindi, d'ufficio, il pensionamento anticipato di cui in discorso
sarà suscettibile di trasformazione in pensione di vecchiaia al compimento dei
65 anni di età da parte del titolare”.
A
questo punto, deve ritenersi quantomeno inspiegabile il fatto che gli Istituti
previdenziali abbiano sostenuto in tutti i gradi di giudizio che i
prepensionamenti non sono equiparabili alle pensioni di anzianità ai fini della
normativa del divieto di cumulo.
3)
Le Sezioni Unite hanno riconosciuto che la prima condizione di deroga al
divieto parziale di cumulo, cioè la “titolarità di pensione”, non è
stata assorbita dalla seconda condizione, cioè i “requisiti contributivi
minimi”, come, invece, sostenuto dalla sentenza n. 12323/03, in palese
violazione della lettera e della ratio della legge.
Infatti,
è evidente che se non esistesse la condizione della titolarità non solo i
prepensionati, ma anche gli ordinari pensionati, magari da molti anni, di
vecchiaia, di anzianità e di invalidità sarebbero stati soggetti a decorrere
dall’1 gennaio 1995 al divieto totale di cumulo, visto che la seconda
condizione di deroga non è concettualmente applicabile a coloro che hanno già
una pensione in corso di erogazione.
In
sostanza, se non esistesse la condizione della titolarità si verificherebbe
paradossalmente la situazione che solo coloro che al 31 dicembre 1994 non erano
ancora pensionati potrebbero usufruire della deroga, mentre non potrebbero
farlo proprio coloro che a tale data lo erano già, con l’assurda conseguenza
che subirebbero un regime meno favorevole proprio i lavoratori che a tale data
disponevano già di un diritto quesito.
4)
Le Sezioni Unite hanno altresì applicato il principio fondamentale del diritto
previdenziale secondo cui l’acquisizione della titolarità del diritto alla
pensione si verifica necessariamente in un momento distinto ed anteriore
rispetto a quello dell’erogazione del trattamento, in quanto, in mancanza di
qualsiasi diversa espressa disposizione legislativa, agli stessi sono
applicabili i medesimi principi fondamentali del diritto previdenziale.
In
sostanza, le Sezioni Unite hanno riconosciuto l’infondatezza dell’ordinanza di
rinvio alle Sezioni Unite del 17 febbraio 2004, che, pur non potendo sottrarsi
all’esigenza logica e giuridica di smentire radicalmente la sentenza n.
12323/03, ha poi sostenuto che i prepensionati con rapporto di lavoro risolto
il 31 dicembre 1994 avrebbero sì acquisito a tale data il diritto alla
prestazione pensionistica, ma non avrebbero anche raggiunto il necessario
requisito contributivo, che sarebbe invece, maturato dopo tale data. Le Sezioni
Unite hanno, invece, affermato che “non vi è ragione per cui ai
prepensionamenti non sia applicabile il principio fondamentale dell’ordinamento
giuridico previdenziale, secondo cui il momento del perfezionamento del diritto
alla pensione deve concettualmente e temporalmente precedere quello della
decorrenza del trattamento”. Conseguentemente, i prepensionati che avevano
risolto il rapporto di lavoro il 31 dicembre 1994 avevano diritto
all’applicazione del previgente regime di integrale cumulabilità dei redditi da
lavoro autonomo avendo acquisito a tale data la maggiorazione dell’anzianità
contributiva prevista dalla legge, cioè i requisiti contributivi minimi per la
liquidazione della pensione di anzianità di 35 anni. Tale maggiorazione dell’anzianità
contributiva era riconosciuta ope legis, contestualmente al diritto alla
pensione anticipata, ai lavoratori che avevano perfezionato la fattispecie
complessa costituita da un’anzianità effettiva di almeno 30 anni, dalla
presentazione della domanda irrevocabile di pensione, dall’accoglimento ed
invio della stessa all’Istituto previdenziale da parte del datore di lavoro,
nonché dalla risoluzione del rapporto di lavoro alla fine del mese di
trasmissione della domanda.
In
definitiva, affermare come hanno fatto le Sezioni Unite che i prepensionati in
esame avevano raggiunto il 31 dicembre 1994 i requisiti contributivi minimi per
la liquidazione della pensione di anzianità equivale ad affermare che per
effetto del perfezionamento della fattispecie complessa prevista dalla legge
era stato acquisito il diritto alla pensione e contestualmente il diritto alla
maggiorazione dell’anzianità contributiva.
In
merito alla sentenza delle Sezioni Unite in commento si ritiene tuttavia
opportuno fare le seguenti osservazioni:
1)
premesso che la sentenza afferma che tra la condizione della titolarità e
quella dei requisiti contributivi minimi deve esistere un quid pluris che li
differenzi, altrimenti le due condizioni si identificherebbero, individua il
quid pluris della titolarità nel godimento in atto del trattamento
pensionistico.
In
merito a tale affermazione si deve solo osservare che con specifico riferimento
alla fattispecie in esame il quid pluris della condizione della titolarità
rispetto a quella dei requisiti contributivi minimi potrebbe essere anche
ravvisato nell’intervenuta presentazione della domanda di pensione da parte del
lavoratore, nella sua accettazione ed invio all’Istituto previdenziale da parte
del datore di lavoro e nella risoluzione del rapporto di lavoro il 31 dicembre
1994. Anche in tal modo, infatti, esisterebbe una differenza sostanziale tra le
due situazioni giuridiche e, quindi, quantomeno da un punto di vista coerente
con il ragionamento delle Sezioni Unite, anche in tal caso si potrebbe ritenere
esistente la condizione della titolarità della pensione.
Inoltre,
si deve anche osservare che nel caso del primo rateo di pensione il pensionato
deve considerarsi già “titolare del diritto alla pensione” sin
dal momento della maturazione di tutti i requisiti di legge e della
presentazione della relativa domanda, anche se, come è del tutto ovvio, non ha
ancora percepito il primo rateo del trattamento in quanto, come riconosciuto
dalla fondamentale sentenza n. 5433/1991, nel sistema previdenziale, per motivi
contabili - amministrativi l’erogazione del trattamento decorre sempre dal
primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
Quindi, se il trattamento ha avuto decorrenza dall’1 gennaio 1995 è ovvio che
il diritto alla pensione, in qualsiasi modo lo si definisca, non può che essere
maturato entro il 31 dicembre 1994.
Tale
concetto di titolarità del diritto al prepensionamento è stato espressamente
definito, tra numerose altre conformi, dalle sentenze n.2255/1994 e n.
467/1998, nonché con specifico riferimento alla fattispecie in esame dalle
sentenze già sopra indicate n.17819/03, n.18697/03, n.18783/03 e n. 4436/04.
3)
Ovviamente, le predette osservazioni in merito al concetto di
titolarità adottato dalle Sezioni Unite non incidono assolutamente sulla
correttezza delle conclusione cui sono giunte riconoscendo l’applicabilità alla
fattispecie in esame della condizione di deroga dei requisiti contributivi
minimi, visto che secondo le Sezioni Unite la condizione della titolarità si
differenzia solo per un quid pluris rispetto alla condizione dei requisiti
contributivi minimi.
Per
concludere, anche se questa vicenda processuale si è alla fine risolta secondo
l’insegnamento della dottrina più avveduta e della grande maggioranza dei
Giudici della Sezione Lavoro, tuttavia è doveroso osservare che la stessa ha
fatto emergere alcune serie perplessità in merito alla funzione collegiale
della Sezione Lavoro, in quanto non si riesce a comprendere come sia stato
possibile che non solo sia stata emessa, ma sia stato perfino necessario
sottoporre al vaglio delle Sezioni Unite, un’isolata sentenza che andando ben
al di là di ogni legittima divergenza interpretativa, sempre possibile quando
si devono applicare delle normative molto complesse e stratificate in lunghi
archi di tempo, costituisce oggettivamente, come sancito dalle Sezioni Unite,
una evidente forzatura della lettera e della ratio della legge, con danno
potenziale di migliaia di prepensionati.
Infine,
non si può sottacere che, a parte l’Inps, al quale si deve dare atto
dell’assoluta lealtà della sua difesa, in altri casi si è, invece, rilevato un
sistematico travisamento del reale contenuto di numerose sentenze della Corte
Suprema, per cui, tenuto anche conto della complessità della materia, spesso ne
è derivato un oggettivo ostacolo ad un corretto svolgimento della funzione
giurisdizionale e ad un’equa soluzione della controversia.