R E P U
B B L I C
A I T A L
I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto
al NRG 6477 dell’anno 1998 proposto da MINISTERO DIFESA, in persona del
ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici domicilia ope
legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
M.S., rappresentato e difeso
dagli avvocati F.F., con i quali è elettivamente domiciliato in Roma,
per
l’annullamento
della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, sez. I, n. 313 del 26
marzo 1998;
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del signor Salvatore M.S.;
Visti
gli atti tutti della causa;
Viste le
memoria prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Relatore
alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005 il consigliere Carlo Saltelli;
Udito
l’avvocato dello Stato Aiello;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con
ricorso giurisdizionale notificato il 13 novembre 1996 il signor Salvatore M.S.
chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce,
l’annullamento della decisione n. 256 del 7 giugni 1996, nella parte in cui la
Commissione Medico – Ospedaliera di 2^ istanza presso l’Ispettorato di Sanità
della Marina Militare aveva escluso la dipendenza da causa di servizio del
decesso del figlio Maurizio M.S., II capo ecogoniometrista presso il Comando di
Mariscuola Taranto, avvenuto il 29 aprile 1992, a seguito di un incidente
stradale occorsogli il 21 aprile 1992, intorno alle ore 15, mentre a bordo
della propria auto stava ritornando nella sede di servizio dopo una licenza di
quattro giorni.
A
sostegno dell’impugnativa veniva sollevata la censura di “eccesso di potere –
falsa ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – contraddittorietà nel
comportamento della P.A.”, lamentando che del tutto inopinatamente la
Commissione Medica di 1^ istanza aveva negato che nel caso di specie si
vertesse in ipotesi di infortunio in itinere, laddove altrettanto erroneamente
la Commissione Medica di 2^ istanza, pur ammettendo che l’incidente si era
verificato in itinere, aveva escluso ogni nesso di causalità tra il servizio e
l’infortunio, adducendo che quest’ultimo si era verificato per colpa grave del
signor Maurizio M.S., circostanza - questa – non provata, non emergendo in
alcun modo dal rapporto dei Carabinieri accorsi sul luogo dell’incidente che
quest’ultimo fosse riconducibile ad eccesso di velocità , né potendo essere
ascritto a colpa grave l’eventuale malore che aveva colpito il predetto signor
M.S.; peraltro in modo assolutamente contraddittorio, sempre secondo la tesi
del ricorrente, la Commissione Medica di 2^ istanza, pur ammettendo che
l’incidente che aveva provocato il decesso rientrava nell’ipotesi
dell’infortunio in itinere, aveva condiviso il parere della Commissione Medica
di 1^ istanza quanto alla sua non – dipendenza da causa di servizio.
L’adito
Tribunale, nella resistenza dell’intimata amministrazione statale, con la
sentenza segnata in epigrafe, accoglieva il ricorso ed annullava il
provvedimento impugnato, ritenendo fondata la censura relativa alla carenza
della prova circa l’effettiva sussistenza nella condotta del dipendente
Maurizio M.S. degli estremi della colpa grave, in quanto lo stesso rapporto dei
Carabinieri non aveva individuato nella sola eccessiva velocità la causa
dell’incidente, indicando in via alternativa anche un malore, così che in
definitiva il giudizio della Commissione Medica non era assistito dalla
necessaria congruenza tra definizione preliminare della fattispecie (infortunio
in itinere), contenuta nello stesso atto, e l’applicazione della relativa
nozione alla fattispecie concreta.
Avverso
tale statuizione ha proposto ritualmente e tempestivamente appello il Ministero
della Difesa, rivendicando l’assoluta legittimità del provvedimento impugnato,
adeguatamente motivato e correttamente fondato non solo sul rapporto dei
Carabinieri della Stazione di Ruffano, ma anche sulla dichiarazione
testimoniale, ai sensi dell’articolo 351 C.P.P., del signor M.T., ad esso allegato.
L’appellato
si è costituito in giudizio, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza
dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Con
ordinanza in data 10 novembre 1998 la Sezione ha respinto l’istanza di
sospensione dell’esecutività della impugnata sentenza.
D I R I
T T O
I.
L’appello è fondato e deve essere accolto.
I.1. In
via generale, è da ricordare che deve riconoscersi come dipendente da causa di
servizio l’infortunio di cui rimane vittima il dipendente che si rechi alla sua
abitazione al termine del servizio, essendo esso ascrivibile alla categoria del
c.d. infortunio in itinere,
ravvisabile ogni qualvolta che possa ritenersi esistente un nesso di causalità
tra l’attività lavorativa in senso ampio e l’evento dannoso: è stato, pertanto,
affermato che gli accadimenti che si verificano al momento dell’allontanamento
dalla caserma (e quindi al militare che era da considerare per così dire
accasermato) per usufruire della libera uscita concretizzano gli estremi
dell’infortunio in itinere che
sussiste quando il militare sia incorso in incidente stradale mentre stava
raggiungendo il luogo di destinazione per fruire del permesso concessogli
(C.d.S., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7945; sez. V, 12 giugno 1984, n. 458).
E’
stato, tuttavia, precisato che il nesso di causalità tra l’attività lavorativa
in senso ampio e l’evento dannoso si interrompe ogni qualvolta quest’ultimo sia
determinato dalla stessa condotta del dipendente che abbia agito con dolo o
colpa grave (C.d.S., sez. IV, 21 novembre 1994, n. 912; 20 maggio 1987, n. 308;
Cons. Giust. Amm., 22 luglio 2002, n. 421): in particolare, è stato escluso che
sussistano i presupposti del c.d. infortunio in itinere “quando dagli accertamenti dei carabinieri risulti che
la causa dell’incidente occorso ad un pubblico dipendente, mentre si recava al
posto di lavoro, è da attribuire all’eccessiva velocità dell’auto da lui
guidata, nonostante che il fondo stradale fosse reso viscido dalla pioggia”
(C.d.S., sez. IV, 8 novembre 1996, n. 1546).
I.2. Ciò
posto, la Sezione osserva che, diversamente da quanto sostenuto dai primi
giudici, il provvedimento impugnato in primo grado non è affetto dal rilevato
vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità
I.2.1.
Invero, dalla dinamica dell’incidente stradale verificatosi il 21 aprile 1992,
in cui è deceduto il signor Maurizio M.S., così com’è ragionevolmente
ricostruibile dall’informativa al P.M., ai sensi dell’articolo 347 C.P.P., redatta dai Carabinieri della Stazione di
Ruffano e dal verbale di informazioni testimoniali, rese ai sensi dell’articolo
351 C.P.P. dal signor M.T. agli stessi militare, emerge che la responsabilità
dell’evento è da ascriversi allo stesso signor Maurizio M.S., almeno a titolo
di colpa.
Infatti,
nella ricordata informativa al P.M., i militari dell’Arma dei Carabinieri,
accorsi sul luogo dell’incidente, hanno ricostruito i fatti affermando che
“…l’autovettura condotta da M.S. Maurizio percorreva la suddetta strada (cioè
la S.P. Ruffano – Surano, località Bosco Salvatore, in agro del Comune di
Ruffano) con direzione di marzia Ruffano – Surano, quanto nel superare una
curva destrorsa, probabilmente a causa della eccessiva velocità o per malore,
perdeva il controllo dell’automezzo, invadendo la corsia opposta di marcia ed andando
ad urtare violentemente contro la parte frontale del trattore agricolo condotta
da Rimo Giovanni, che in quel momento percorreva la suddetta strada in
direzione di marcia opposta rispetto a quella dell’Alfa 75 del M.S. Maurizio”.
La
circostanza dell’eccessiva velocità (o quanto meno della velocità non moderata
e non adeguata alla specifica configurazione del tratto stradale in cui si è
verificato l’incidente, caratterizzato da una curva a destra) trova puntuale
riscontro nelle dichiarazioni testimoniali del signor M.T., rese ai sensi
dell’articolo 351 C.P.P., agli stessi
Carabinieri di Ruffano a poche ore di distanza dall’incidente.
In
particolare, il citato signor M.T. ha dichiarato che, mentre si trovava a bordo
della propria auto percorrendo la strada provinciale Surano diretto a Rufino,
con direzione di marcia opposta a quella dell’auto condotta dal signor Maurizio
M.S., notava che quest’ultima “…ad una velocità molto eccessiva, nel superare
la curva posta all’altezza dell’incrocio per Supersano – Nociglia, sbandava
perdendo il controllo dell’automezzo” e andava ad urtare violentemente contro
la parte posteriore di un trattore agricolo che proveniva nella direzione
opposta, finendo nella scarpata sul lato sinistro rispetto alla sua direzione
di marcia.
I.2.2.
D’altra parte, diversamente da quanto sostenuto dai primi giudici, non può
avere alcuna influenza, ai fini della prova della illegittimità del parere
della Commissione Medica di 2^ istanza (oltre che di quello già espresso dalla
Commissione Medico – Ospedaliera di prima istanza) la circostanza che gli
stessi Carabinieri di Ruffano nel loro rapporto del 9 luglio 1992 abbiano
indicato come probabile causa dell’incidente anche un possibile malore del
militare (e non solo l’eccesso di velocità).
Anche a
voler prescindere dalla considerazione che le risultanze del rapporto dei
Carabinieri possono ritenersi vincolanti solo in ordine a quanto dagli stessi
direttamente accertato e non già in ordine alle loro valutazioni (tanto più
quanto queste ultime, come nel caso di specie, esulano dalla loro specifica
attività professionale), non può non rilevarsi che non vi è (né vi poteva
essere) alcun elemento di fatto che conforti la fondatezza della predetta
affermazione circa la probabile riconducibilità dell’incidente ad un malore del
militare, tanto più che nel ricordato rapporto significativamente l’eventuale
malore, quanto alla sua efficacia causale dell’incidente, è posto sullo stesso
piano dell’eccesso di velocità, che – invece – come rilevato trova conforto
nella dichiarazione testimoniale del signor M.T..
II. In
conclusione l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo
grado dal signor M.S..
La
peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese
del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente
pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce,
sez. I, n. 313 del 26 marzo 1998, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dal signor
Salvatore M.S..
Dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 28 ottobre 2005, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
CARLO SALTELLI -
Presidente F.F., est.
CARLO DEODATO -
Consigliere
SALVATORE CACACE -
Consigliere
SERGIO DE FELICE -
Consigliere
EUGENIO MELE -
Consigliere
IL PRESIDENTE f.f., est.
Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo
Manzo