Corte costituzionale
Sentenza 2 dicembre 2005, n. 433
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), promosso con ordinanza del 17 settembre 1998 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sul ricorso proposto da Marincola Caterina ed altri contro il Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza, iscritta al n. 959 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore
Annibale Marini.
RITENUTO IN FATTO
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per
la Regione Lazio, nel corso di un giudizio per l'annullamento del provvedimento
con il quale la Direzione generale degli Istituti di previdenza aveva rigettato
la richiesta di riconoscimento della pensione di riversibilità in favore dei
due orfani maggiorenni, studenti universitari, di un iscritto alla Cassa per le
pensioni ai sanitari, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della
legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell'ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del
trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità, l'equiparazione agli
orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all'università.
Il rimettente premette che tale equiparazione è stata disposta con
l'art. 17, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle
procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed
integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale
degli istituti stessi), ma precisa, in punto di rilevanza della questione, che
tale norma è inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie in giudizio.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il medesimo rimettente rileva
che, proprio in considerazione dell'efficacia non retroattiva della norma
suindicata - che ha lasciato, perciò, immodificata la situazione di
discriminazione tra le due categorie di orfani per il periodo soggetto alla
legge previgente - la Corte costituzionale, con la sentenza n. 454 del 1993, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del regio decreto-legge
3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni
agli impiegati degli enti locali), recante norma analoga a quella impugnata.
La suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda
tuttavia soltanto il regime applicabile ai dipendenti degli enti locali e non
incide perciò sui trattamenti di quiescenza erogati dalla Cassa per le pensioni
ai sanitari (così come dalle altre Casse amministrate dagli Istituti di
previdenza), con la conseguenza che, per il periodo anteriore all'entrata in
vigore della legge n. 274 del 1991, permane, quanto agli iscritti a
quest'ultima cassa, l'identica situazione di disparità tra le due categorie di
orfani, ritenuta dalla stessa Corte lesiva del principio di eguaglianza.
Lesione, nella specie, tanto più evidente in quanto sia la Cassa di previdenza
dei dipendenti degli enti locali sia la Cassa per le pensioni ai sanitari sono
amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e possono perciò
considerarsi - ad avviso del rimettente - facenti parte di un unico sistema
previdenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dubita, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), l'equiparazione agli orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all'università.
2. - La questione è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «la regola generale
della non confrontabilità» dei sistemi previdenziali «ai fini dell'art. 3 Cost.
[...] incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente
irragionevolezza» (sentenza n. 454 del 1993). Alla stregua di tale principio -
e preso atto del riconoscimento, nei diversi ordinamenti previdenziali, del
diritto alla pensione di riversibilità non solo agli orfani minorenni ma anche
agli orfani maggiorenni infraventiseienni impegnati, per tutta la durata
legale, in corsi universitari - questa Corte è, quindi, pervenuta alla
declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che, come quelle
impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, in
tal modo irragionevolmente escludendo dalle funzioni dell'istituto della
riversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del
lavoratore (sentenze n. 454 del 1993 e n. 366 del 1988).
3. - Coerentemente a tale indirizzo giurisprudenziale - da cui non si
ravvisano ragioni per discostarsi - va, dunque, dichiarata l'illegittimità
costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui, ai fini del
trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli
orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati
per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo
anno di età.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.