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REPVBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

***

   Visto il ricorso in materia pensionistica iscritto al numero 51649/PC del registro di Segreteria;

   Vista la fissazione dell'odierna udienza di discussione;

   Rilevato - nella pubblica udienza del 30 novembre  2005 - che non sono rappresentate in giudizio le parti;

   Visti gli atti di causa;

ha pronunciato

SENTENZA

(Numero 817/2005)

  nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da T.F., nato ad Avellino il giorno 11.8.1932 - nei confronti della Direzione Generale delle Entrate per la Toscana/Sezione Staccata di Arezzo.

FATTO

   Con il ricorso in epigrafe e successivi atti integrativi parte attrice - ex dipendente dell'Amministrazione periferica delle Imposte Dirette, dichiarato decaduto dall'impiego ex art. 127 lett. c del dpr n.3 del 1957 a decorrere dal 27 maggio 1988 ( cfr. decreto ministero finanze n.2-14521 - chiede ai sensi della legge n. 45 del 1990, la ricongiunzione a fini pensionistici del periodo di contribuzione INARCASSA ( dal 1992 al 1998 ), successivo alla cessazione dal servizio statale;  pretesa respinta dal resistente Ministero delle Finanze con nota prot. 324/AP 248 del 16.2.1999 richiamando il contenuto della circolare n.24 del 13.3.1992 della Ragioneria generale dello Stato, secondo cui  “…con la cessazione del rapporto presso le amministrazioni statali si verifica normalmente anche la definizione della posizione previdenziale…Occorre altresì evidenziare che nel settore statale non esiste la possibilità della liquidazione del supplemento di pensione, dopo la concessione del trattamento di quiescenza”; lamenta altresì presunte irregolarità negli importi pensionistici liquidati.

   Con memoria pervenuta il 3.8.2005 la resistente Agenzia delle Entrate ha in sostanza ribadito le indicate ragioni poste a base del diniego, precisando altresì lo stato della liquidazione pensionistica dell'interessato.

DIRITTO

   La legge 5 marzo 1990, n. 45, contenente “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per liberi professionisti”, all'art. 1, comma 1, disciplina la facoltà del dipendente, pubblico o privato che, essendo già stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, può chiedere, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopra citate forme previdenziali nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente.

   Il comma 2 dello stesso art. 1 prevede analoga facoltà per il libero professionista che sia stato iscritto a forme di previdenza obbligatorie per lavoratori dipendenti o autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

   L'art. 1 comma 4 dispone poi che : “ Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.”.

   Infine il comma 5 stabilisce che: “ Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'art. 2”

   Pertanto, nella fattispecie disciplinata dal richiamato comma 5, l'avvenuta liquidazione di una pensione di anzianità non preclude la ricongiunzione di periodi di attività svolti successivamente alla chiusura del precedente periodo previdenziale, consentendo così il ricalcolo della pensione già in godimento.

   La formulazione dell'art. 1, comma 5, non presuppone il riferimento a due periodi assicurativi maturati nella stessa gestione in quanto, nel riferirsi al supplemento di pensione prevede la commisurazione dello stesso alla nuova contribuzione trasferita e, quindi, a contribuzione versata dal lavoratore in un'altra gestione.

   Pertanto la norma così interpretata consente la ricongiunzione di una successiva posizione assicurativa con la pensione di anzianità precedentemente maturata, sia che detta pensione scaturisca da un lavoro autonomo, libero professionale, sia che derivi, come nel caso in esame, da un rapporto di impiego pubblico

   In applicazione del disposto di cui al citato comma 5, il ricorso può trovare accoglimento: con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla ricongiunzione presso l'INPDAP del periodo di iscrizione presso l'INARCASSA,  ai fini della liquidazione del supplemento di pensione.

   Quanto poi alle ulteriori pretese del ricorrente relative alla presunta non correttezza della liquidazione pensionistica, le stesse devono essere dichiarate inammissibili per assoluta genericità della domanda e dei titoli su cui si fonda.

   Spese compensate.

Per  Questi  Motivi

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

ACCOGLIE

parzialmente, nei termini di cui in motivazione il ricorso in epigrafe, proposto da T.F..

   Spese compensate.

  Così deciso in Firenze, nell'udienza del 30 novembre 2005.

                                                                          IL GIUDICE

                                                                                                                                     

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