REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale Toscana
Il Giudice Unico delle Pensioni
nella persona del Primo
Referendario Rinieri FERONE
ha pronunciato la
seguente
S E N
T E N Z A
(Numero
629/2005)
sul
ricorso iscritto al n. XX23/PM, del registro di Segreteria, proposto da D.C.,
domiciliato per il presente ricorso presso lo Studio Crucianelli contro il
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale militare ed avverso
il decreto n. XX del 9.9.1998 della Direzione Generale delle Pensioni.
Esaminati
gli atti e documenti tutti della causa.
F A T T O
e D I R I T T O
Il
sig. D.C., già Maresciallo 1^ cl.sc.A.M., è cessato dal servizio, per limiti di
età, in data 12.1.1989 ed è stato collocato in ausiliaria, posizione nella
quale è rimasto fino al 12.1.1997.
Al
termine dell'ausiliaria, l'Amministrazione ha liquidato il trattamento
provvisorio di pensione con il provvedimento qui impugnato, del quale il
ricorrente lamenta l'illegittimità sotto due profili: il primo, in quanto
l'Amministrazione della Difesa, nel determinare l'indennità di ausiliaria, non
avrebbe tenuto conto di quanto dispone l'art. 6 - comma 2 - della legge
27.12.1990, n. 404, circa la non computabilità delle somme a titolo di
perequazione automatica nell'operazione di determinazione della differenza tra
trattamento di ausiliaria e trattamento del pari grado in servizio; il secondo,
costituito dall'eccezione relativa alla
mancata valorizzazione dell'indennità di ausiliaria ai fini della
rivalutazione del 18% della base pensionabile di cui all'art. 53 - comma 1 -
del d.P.R. 1092/1973.
A
sostegno della prima delle due pretese
qui azionate, la difesa del ricorrente invoca il dettato normativo di cui
all'art. 6 - comma 2 - lett. b) n. 5 bis, norma interpretativa dell'art. 67,
primo e secondo comma della legge 10.4.1954 n. 113, come sostituiti dalla lett,
b) del comma 1 dell'art. 44 della legge 19.5.1986, n. 224.
La
suddetta norma dispone che per il calcolo delle differenze di cui all'art. 67 -
commi 1 e 2 - della legge 113/1954, non
si tiene conto, oltre ad altri elementi indicati precedentemente, degli
incrementi a titolo di perequazione
automatica.
Dal
decreto impugnato risulta che l'Amministrazione della difesa per tutto il
periodo di durata dell'ausiliaria, durante
il quale è stata corrisposta l'indennità di ausiliaria:
11.1.1989-12.1.1997, le somme corrisposte al ricorrente a titolo di
perequazione automatica sono state computate ai fini sopra precisati.
Tale
doglianza è solo in parte fondata.
Ed
invero, la disposizione contenuta nel n. 5 bis dell'art. 6 della legge 404/1990
è stata aggiunta a quella norma dall'art. 14 della legge 28.7.1999, n. 266,
ovvero tre anni dopo l'ultima operazione di rideterminazione dell'indennità di
ausiliaria prima che la stessa confluisse nel trattamento di pensione e, comunque, dopo l'adozione del
provvedimento qui impugnato. Per tale ragione il provvedimento è immune da
vizi.
Tuttavia
deve considerarsi che la norma che ha aggiunto il ricordato n. 5 bis al comma 1
- lett.b) dell'art. 6 della legge 404/1990, essendo norma interpretativa
dell'art. 67 della legge 113/1954 è
retroattiva in quanto chiarisce la portata di una norma già da tempo operativa
e tale retroattività incontra solo il limite delle situazioni definitive,
ovvero delle situazioni per le quali
sia intervenuta una pronuncia coperta dal giudicato formale e quelle per
le quali si siano prodotti gli effetti della prescrizione. Nel caso di specie,
il fatto che l'indennità di ausiliaria confluisca nella pensione alla
cessazione del periodo di ausiliaria, determina nel titolare del trattamento
pensionistico una permanente legittimazione alla pretesa al corretto
adempimento della prestazione pensionistica, il cui oggetto, pur riconducibile
ad un'unica “datio” periodica di somme
di denaro, trova il suo titolo in una complessità di elementi, le voci della
base pensionabile, che vivono di propria e specifica disciplina giuridica, come
dimostra, nella fattispecie, il particolare meccanismo determinativo
dell'indennità di ausiliaria.
Stando
così le cose, mentre non appare accoglibile la pretesa ad una revisione della
indennità di ausiliaria per il periodo
durante il quale il ricorrente si trovava nella posizione di ausiliaria,
dovendosi considerare quello specifico rapporto esaurito alla data dell'entrata
in vigore della legge 266/1999, ostando ad ogni ipotesi di reviviscenza di quel rapporto il principio della certezza
del diritto, che sarebbe leso ove si dovesse ritenere invocabile una
retroattività della norma interpretativa oltre i limiti sopra evidenziati, è
fondata la pretesa ad ottenere una rideterminazione dell'indennità di
ausiliaria conforme alla ripetuta
disposizione aggiuntiva di cui all'art. 14 della legge 266/1999, a decorrere
dalla sua entrata in vigore e, conseguentemente, una riliquidazione del
trattamento di pensione con la medesima decorrenza.
Sulle
somme arretrate sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria quest'ultima
solo nella eventuale misura necessaria ad integrare il tasso percentuale degli
interessi legali, fino a renderlo pari, ove dovesse essere inferiore, a quello
dell'indice di svalutazione, da calcolarsi con riferimento all'indice annuale
ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., ciò in applicazione dell'art.
429 - comma 3 - c.p.c., cui rinvia l'art. 5 della l. 21 luglio 2000, n. 205,
conformemente ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite nella
sentenza 10/QM del 18 ottobre 2002.
Sul
secondo punto di domanda, ossia la valorizzazione dell'indennità di ausiliaria
ai fini dell'aumento del 18%, il ricorso è infondato.
Ed
invero il punto di analisi fondamentale per una corretta impostazione e
soluzione della controversia, deve muovere dall 'art. 53 del t.u. n. 1092/1973,
come modificato dall'art 16 della l. n.177/1976.
Tale
ultimo articolo, introducendo la maggiorazione del 18% della base pensionabile,
individuata nell'ultimo stipendio o nell'ultima paga percepiti e negli assegni
ed indennità in esso elencati, al secondo comma testualmente dispone: “Agli
stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono
essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede
espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
Quest'ultima
disposizione, aggiunta contestualmente alla maggiorazione del 18%, con la
modifica inserita nell'originario art 53 dal citato art. 16 della l. n.
177/1976, per delimitare la portata della innovazione al tradizionale limite
del trattamento di pensione, che non può oltrepassare la soglia massima
del'80%, riferito alla sola retribuzione effettivamente percepita, ed
applicabile, proprio per la sua innovatività, a tutti i casi di assegni od
indennità di futura istituzione, impone all'interprete di accertare, ogni qual
volta si trovi a stabilire se un assegno od indennità possa includersi nella
base pensionabile cui applicare la maggiorazione in parola, se essi abbiano
ricevuto dalla legge istitutiva che ne stabilisca la pensionabilità, anche la
connotazione,espressamente dichiarata, di componenti della base pensionabile.
Il
legislatore, in altri termini, per scongiurare surrettizi tentativi di far
passare per emolumenti suscettibili della maggiorazione del 18% elementi retributivi che avessero i
caratteri della quiescibilità, ha richiesto una condizione ineludibile e cioè
una formale dichiarazione, nelle disposizioni che li concernono, che essi sono inclusi nella base
pensionabile. Il che val quanto dire che in definitiva il solo dato rilevante
per risolvere dispute come questa che qui si svolge è quello letterale della
espressa disposizione che preveda la inclusione nella base pensionabile
dell'assegno, indennità o altro emolumento retributivo comunque denominato.
L'equivoco
in cui talvolta è caduto l'operatore del diritto, Amministrazione che procedeva
alla liquidazione della pensione, oppure
Giudice che affrontava una controversia sulla possibilità di includere
nella base pensionabile, ai fini della maggiorazione del 18%, di un assegno od
indennità, specie quando essi avessero avuto la natura di emolumenti
retributivi, è derivato verisimilmente
da una lettura dell'art. 53, quale si presentava prima delle innovazioni in
esso introdotte dall'art. 16 della l. n. 177/1976, che, nel disegnare una nuova
nozione di base pensionabile ai fini della disposta maggiorazione, ha anche
soppresso l'originario comma 2° che così recitava: “Concorrono a formare la
base pensionabile gli altri assegni ed indennità previsti come utili a pensione
da disposizioni di legge”. Ne consegue che non basta più, per le ipotesi
successive alla introduzione della novella dell'art. 16, che un assegno od
indennità sia computabile in pensione per essere incluso nella base
pensionabile cui applicare la maggiorazione, ma occorre una espressa
disposizione che disponga tale
inclusione.
Tanto
basta per dichiarare infondato, in parte “qua”, il ricorso qui proposto, non
risultando da alcuna disposizione, l'espressa dichiarazione che l'indennità di
ausiliaria debba essere inclusa nella
base pensionabile, pur avendone la relativa normativa previsto la
pensionabilità.
***
P. Q. M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale della Toscana -
Giudice Unico delle pensioni
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il
ricorso in epigrafe proposto da D.C. e, per l'effetto, dichiara il diritto del
medesimo alla riliquidazione della pensione, previa rideterminazione
dell'indennità di ausiliaria in essa confluita, calcolando la stessa con il
meccanismo di cui all'art. 46 della legge 10.5.1983, n.112 escludendo le somme
attribuite a titolo di perequazione automatica.
La
riliquidazione della pensione nei suesposti termini produrrà i suoi effetti
solo dall'entrata in vigore della legge 266/1999.
Sulle
somme arretrate sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria come in parte
motiva.
Respinge
per il resto.
Spese
compensate.
Così
deciso in Firenze, nell'udienza del 6 luglio 2005.
IL
GIUDICE
F.TO
Rinieri FERONE
Depositata in Segreteria
il 13/10/2005
IL DIRIGENTE
F.TO G.BADAME