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REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA

IL  GIUDICE UNICO

Nella persona del cons. Leonardo Venturini

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Sentenza 591/2005/pc)

sul ricorso iscritto al n. XXX43/PC del registro di Segreteria proposto da F.G., rappresentato e difeso, come da procura stesa a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. P.B.

avverso il

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore dom.to ex lege presso Avv.ra Distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri n. 4 

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto di riunione e ricongiunzione, agli effetti pensionistici, del servizio prestato nella Guardia di Finanza dal 1.10.1959 al 30.6.1970, con quello prestato in Magistratura dal 1.7.1970 in poi,  ed in subordine del diritto di riscatto di tre anni e tre mesi di studi coincidenti con il servizio militare;

tenutasi la pubblica udienza il giorno 8 giugno 2005, con la presenza dell'avv.to R. su delega dell'avv.to B.;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di ricorso notificato a parte resistente in data 20 marzo 2003 (con motivazioni e pretesa replicate ed approfondite ella memoria illustrativa del 23 maggio 2005) il  ricorrente, Dott. F.G.G., ha chiesto al Ministero della Giustizia la riunione e ricongiunzione, agli effetti pensionistici, del periodo di servizio prestato nel corpo della Guardia di Finanza (01.10.1959 - 30.06.1970), con quello relativo allo svolgimento della funzione esercitata in qualità di Magistrato a partire dal 01.07.1970, funzione  svolta, da ultimo, come anche da precisazioni chieste in udienza al legale della parte, in qualità di Presidente della Sezione Civile del Tribunale di L..

Nella produzione attorea si afferma che la richiesta ricongiunzione è stata negata dal Ministero perché il periodo di servizio presso la Guardia di Finanza risulta coperto, ai fini pensionistici, dalla corresponsione di una pensione privilegiata concessa con d.m. 86748 del 06.06.1978, riliquidata con d.m. n° 3887 del 14.10.1997.

Tale trattamento pensionistico viene ritenuto incompatibile con la ricongiunzione dei due periodi di servizio. La determinazione ministeriale viene ritenuta conseguenza di un'errata interpretazione della natura della pensione goduta dal ricorrente per il periodo di servizio presso il corpo della Guardia di Finanza, poiché l'incompatibilità del trattamento di quiescenza di carattere privilegiato con la ricongiunzione dei due periodi avrebbe ragion d'essere solo ove si riconoscesse la natura reddituale della pensione stessa, intesa come un compenso differito per l'attività svolta.

Di contro si sostiene invece che il diritto del ricorrente alla percezione della pensione privilegiata è maturato esclusivamente in conseguenza di infermità subita nel corso ed in dipendenza del servizio prestato presso la Guardia di Finanza e che  la natura della pensione privilegiata goduta dal Dott. F.G.non è reddituale, bensì rìsarcitoria, essendo stata disposta e computata per riparare la menomazione subita dal ricorrente durante l'attività svolta presso il predetto corpo della Guardia di Finanza.

A suffragio della tesi si rileva che tale natura risarcitoria trova riscontro nell'indirizzo  della Corte Costituzionale esplicitato con la sentenza n° 387 del 1989 nonché, ai fini di escludere l'importo della pensione privilegiata dalla base imponibile per il calcolo dell'Irpef, dalla Commissione Tributaria Provinciale di L. con sentenza n° XXX/99 del 19.06.1999, confermata in appello dalla Commissione Tributaria.

Pertanto, il rigetto della richiesta del ricorrente non troverebbe giustificazione ed il relativo provvedimento deve, di conseguenza, essere annullato.

Anche il mancato accoglimento della richiesta avanzata dal ricorrente di integrale riscatto del periodo dì studi universitari pari a tre anni e mesi tre, necessari per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, appare ingiusto.

Il riscatto di tale periodo è, infatti, un diritto di cui è titolare il Dott. F., che svolge attualmente un'attività lavorativa, in qualità di magistrato, per la quale è richiesto come condizione essenziale il possesso del sopra menzionato titolo di studio.

La stessa Corte Costituzionale, rileva parte attrice (sentenza n° 52 del 2000) ha riconosciuto come il legislatore, con la normativa che riconosce il diritto di riscatto ai fini pensionistici del periodo di studi, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza. Tutto questo nell'intento di favorire la preparazione del personale che occupa le cariche più elevate, anche in applicazione dell'art. 97 della Costituzione che tutela il buon andamento della pubblica amministrazione.

In base a quanto sopra, ove si riscontri la sussistenza della natura universitaria o post-secondaria degli studi affrontati e la loro necessità per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, il diritto al riscatto del periodo di studi non può essere negato o solo parzialmente riconosciuto.

Risulta pertanto ingiustificata, nel caso del ricorrente, la riduzione del riscatto al solo periodo non contemporaneo al servizio militare. In realtà al Dott. F.G. spetterebbe, come ha richiesto, il riscatto dell'intero restante periodo di tre anni e mesi tre degli studi effettuati.

Ciò in coerente applicazione del disposto di cui all'art. 13 del DPR 29.12.1973 n° 1093 secondo cui: "il dipendente civile, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio il diploma di laurea... può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo”. L'Amministrazione resistente ha difeso, con compiute argomentazioni, la legittimità del proprio operato, depositando esaustiva memoria in data 6.6.2005.

Queste le richieste avanzate dal Dr. F.G.con il presente ricorso, e le argomentazioni a suffragio delle stesse: tesi ribadite dal patrono del ricorrente nella pubblica udienza del giorno 8 giugno 2005, al temine della quale la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

Come da esposizione in narrativa l'oggetto del presente giudizio è definito in via prioritaria dalla pretesa dell'interessato alla ricongiunzione del periodo di servizio prestato nella Guardia di Finanza con quello relativo alla carriera di magistrato. Il dr. F., infatti,  rappresenta di non essere beneficiario di un trattamento di pensione ordinaria, bensì di pensione privilegiata;  questa, quindi,  è cumulabile con il trattamento pensionistico, ai sensi dell'articolo 139 del DPR 1092 del 1973, e, inoltre, presenta natura risarcitoria prescindendo dalla consistenza e dalla durata del servizio. Il periodo di servizio in relazione al quale il trattamento di privilegio è stato erogato (quale ufficiale della Guardia di Finanza), nei suoi correlati riflessi di quiescenza ordinaria, quale retribuzione differita, commisurata al servizio e per la quale sono stati versati contributi, sarebbe quindi ricongiungibile anche dopo la percezione della pensione privilegiata con l'ulteriore periodo temporale di servizio quale giudice ordinario; non potrebbero peraltro applicarsi nel caso in esame le modalità procedimentali previste dall'articolo 151, in ordine al termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto, stabilito a carico del dipendente per la presentazione della ricongiunzione dei servizi, in quanto detto termine di decadenza opera, per espressa dizione di legge, solo dopo la liquidazione pensionistica, ciò che non si sarebbe verificato nel caso di specie.

La tesi non è condivisibile e, di conseguenza, il ricorso, su questo punto di domanda, va rigettato.

Si deve premettere una completa illustrazione dell'invocata disposizione: ai sensi dell'art.151 D.P.R. n.1092/1973, la riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni altro caso si provvede di ufficio. La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza. La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto.

Nella presente fattispecie, non è contestata la circostanza che la richiesta di ricongiungimento dei servizi sia stata presentata ben oltre il previsto termine semestrale: e va rammentato, riprendendo la predente esposizione del quadro normativo di riferimento, che l'onere della presentazione di apposita domanda, di cui al citato art.151, sussiste nel presupposto che all'interessato sia stato liquidato un trattamento di quiescenza cumulabile con il trattamento di attività, spettante in relazione al nuovo rapporto; mentre, in ogni altro caso, si provvede di ufficio.

Allora, è chiaro che una tale previsione normativa trova applicazione solo nei confronti di chi chieda la ricongiunzione dei servizi, godendo in atto di un trattamento di quiescenza; pertanto, trattasi di una disciplina diversa ed autonoma da quella più generale, relativa alla ricongiunzione dei servizi, in assenza della previa liquidazione del trattamento di quiescenza, per il servizio precedente.

Nella caso in esame, il ricorrente, che è titolare di una pensione privilegiata, cumulabile col trattamento di attività, ai sensi dell'art.139 D.P.R. n.1092/1973, aveva l'onere della presentazione della domanda di ricongiunzione dei servizi (nella specie, militari e civili), nel termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto, in base all'art.151, comma 3 dello stesso D.P.R. n.1092/1973. Invero, non vi è mai stato dubbio che la più corretta esegesi  del predetto comma 3 dell'art. 151 d.P.R. n. 1092 del 1973, in menzione, considera trattamenti di quiescenza cumulabili la pensione vitalizia privilegiata, l'assegno temporaneo, l'indennità "una tantum" (“ex plurimis” C.Conti reg., 7 maggio 1991, n. 267; da ultimo vedi, per quanto attiene la giurisprudenza del Consiglio di Stato, CdS, sez. VI, 16 giugno 2003, n. 3386). Contrasto giurisprudenziale può essere ravvisato solo nel caso di percezione della sola indennità “una tantum”, essendo stato formulato l'orientamento secondo il quale, nel caso in cui uno dei rapporti si sia concluso con la liquidazione della predetta indennità "una tantum" non trova luogo l'applicazione della disposizione contenuta nel più volte citato art. 151 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 che commina, come detto, l'inammissibilità della domanda di riunione dei servizi se presentata oltre sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto oppure dalla comunicazione della liquidazione del trattamento di quiescenza (Corte Conti, sez. III, 15 giugno 1993, n. 69675).

Va poi precisato che risponde a precise finalità di certezza e trasparenza nella posizione pensionistica degli amministrati il sottoporre a termine di decadenza l'esercizio della facoltà, per il pensionato statale riassunto alle dipendenze dello Stato, di optare fra il mantenimento del trattamento di quiescenza o la ricongiunzione dei servizi, atteso che ove si consentisse di optare per la rinuncia alla pensione senza limiti di tempo verrebbe a crearsi un sicuro pregiudizio economico per l'amministrazione, conseguente sia alla difficoltà di recuperare crediti di ammontare sempre più elevato sia alla svalutazione monetaria, in contrasto con l'esigenza di buon andamento degli uffici espressa dall'art. 97 cost. (cfr. T.A.R. Toscana, 7 giugno 1982, n. 185).

Tale principio è stato confermato dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità del predetto art.151, nella parte in cui non fa salva per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato la facoltà di chiedere la ricongiunzione o riunione di servizi all'atto della definitiva cessazione dal servizio, anziché entro sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto di lavoro, atteso che la previsione di un termine di decadenza è razionale e giustificata dalla necessità di rendere celere l'azione amministrativa (Corte Cost. 12 aprile 1990 n.198).

Tanto essendo sufficiente a respingere il primo punto di domanda, va fatto solo un cenno, nel merito, alla dubbia tesi esposta dal ricorrente, appuntatesi su di una natura  esclusivamente risarcitoria della pensione privilegiata, laddove la stessa, eccetto che per i miltari di leva, fa riferimento anche alla base pensionabile, con una rilevante commistione, allora, anche di un accentuato  profilo contributivo e reddituale.

La richiesta del ricorrente, va ancora fatto un cenno, pecca di genericità e di indeterminatezza della volontà di assunzione di onere, laddove è carente di un affidabile impegno ad un ineludibile obbligo, l'eventuale restituzione del percepito. Non vi è dubbio, secondo interpretazione costante, infatti, che l'art. 139 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092 consente il cumulo della pensione di privilegio col trattamento di attività, salvo che l'interessato chieda ai sensi dell'art. 112 la riunione dei servizi, ma  in tale ultima ipotesi la domanda è soggetta, oltre alla già illustrata all'osservanza del termine semestrale previsto dall'art. 151 stesso t.u. all'onere per cui la riunione dei servizi comporta la rifusione delle rate di pensione percepite durante la nuova prestazione di servizio (Corte Conti, sez. contr., 2 dicembre 1983, n. 1400).

Quanto al secondo punto di domanda, anche questa è da rigettare.

Non si tratta di riconoscere, in astratto, la riscattabilità del periodo di studi inerente il diploma di laurea necessario per l'accesso in carriera, ma di verificare che questo non si sovrapponga - come nel caso di specie - con altro periodo utile ai fini pensionistici, come nel caso di specie, ove, correttamente, l'Amministrazione non ha computato il tempo finalizzato al conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza quando lo stesso risultava già coperto da altro periodo utile (lo svolgimento di servizio come ufficiale della GdF) con versamento di contributi.

In conclusione il ricorso va respinto in tutti i suoi profili di domanda.

***

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente decidendo,

respinge

Il ricorso proposto da F.G.G..

Compensa le spese di giudizio.

Cosi' deciso in Firenze il giorno 8 giugno 2005.

                                                         IL GIUDICE UNICO

                                           F.TO Dr. Leonardo Venturini

 

Depositata in Segreteria il  05/10/2005

                                                              IL DIRIGENTE

                                                                  F.TO G.BADAME

 

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