Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA
IL GIUDICE
UNICO
Nella persona del cons. Leonardo Venturini
Ha pronunciato la seguente
(Sentenza 591/2005/pc)
sul ricorso iscritto al n. XXX43/PC del registro di
Segreteria proposto da F.G., rappresentato e difeso, come da procura stesa a
margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. P.B.
avverso il
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
pro-tempore dom.to ex lege presso Avv.ra Distrettuale dello Stato di Firenze,
via degli Arazzieri n. 4
del diritto di riunione e ricongiunzione, agli
effetti pensionistici, del servizio prestato nella Guardia di Finanza dal
1.10.1959 al 30.6.1970, con quello prestato in Magistratura dal 1.7.1970 in
poi, ed in subordine del diritto di
riscatto di tre anni e tre mesi di studi coincidenti con il servizio militare;
tenutasi la pubblica udienza il giorno 8 giugno
2005, con la presenza dell'avv.to R. su delega dell'avv.to B.;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;
Ritenuto in
Con atto di ricorso notificato a parte resistente
in data 20 marzo 2003 (con motivazioni e pretesa replicate ed approfondite ella
memoria illustrativa del 23 maggio 2005) il
ricorrente, Dott. F.G.G., ha chiesto al Ministero della Giustizia la
riunione e ricongiunzione, agli effetti pensionistici, del periodo di servizio
prestato nel corpo della Guardia di Finanza (01.10.1959 - 30.06.1970), con
quello relativo allo svolgimento della funzione esercitata in qualità di
Magistrato a partire dal 01.07.1970, funzione
svolta, da ultimo, come anche da precisazioni chieste in udienza al
legale della parte, in qualità di Presidente della Sezione Civile del Tribunale
di L..
Nella produzione attorea si afferma che la
richiesta ricongiunzione è stata negata dal Ministero perché il periodo di
servizio presso la Guardia di Finanza risulta coperto, ai fini pensionistici,
dalla corresponsione di una pensione privilegiata concessa con d.m. 86748 del
06.06.1978, riliquidata con d.m. n° 3887 del 14.10.1997.
Tale trattamento pensionistico viene ritenuto
incompatibile con la ricongiunzione dei due periodi di servizio. La
determinazione ministeriale viene ritenuta conseguenza di un'errata
interpretazione della natura della pensione goduta dal ricorrente per il
periodo di servizio presso il corpo della Guardia di Finanza, poiché
l'incompatibilità del trattamento di quiescenza di carattere privilegiato con la
ricongiunzione dei due periodi avrebbe ragion d'essere solo ove si riconoscesse
la natura reddituale della pensione stessa, intesa come un compenso differito
per l'attività svolta.
Di contro si sostiene invece che il diritto del
ricorrente alla percezione della pensione privilegiata è maturato
esclusivamente in conseguenza di infermità subita nel corso ed in dipendenza
del servizio prestato presso la Guardia di Finanza e che la natura della pensione privilegiata goduta
dal Dott. F.G.non è reddituale, bensì rìsarcitoria, essendo stata disposta e
computata per riparare la menomazione subita dal ricorrente durante l'attività
svolta presso il predetto corpo della Guardia di Finanza.
A suffragio della tesi si rileva che tale natura
risarcitoria trova riscontro nell'indirizzo
della Corte Costituzionale esplicitato con la sentenza n° 387 del 1989
nonché, ai fini di escludere l'importo della pensione privilegiata dalla base
imponibile per il calcolo dell'Irpef, dalla Commissione Tributaria Provinciale
di L. con sentenza n° XXX/99 del 19.06.1999, confermata in appello dalla
Commissione Tributaria.
Pertanto, il rigetto della richiesta del ricorrente
non troverebbe giustificazione ed il relativo provvedimento deve, di
conseguenza, essere annullato.
Anche il mancato accoglimento della richiesta
avanzata dal ricorrente di integrale riscatto del periodo dì studi universitari
pari a tre anni e mesi tre, necessari per il conseguimento della laurea in
giurisprudenza, appare ingiusto.
Il riscatto di tale periodo è, infatti, un diritto
di cui è titolare il Dott. F., che svolge attualmente un'attività lavorativa,
in qualità di magistrato, per la quale è richiesto come condizione essenziale
il possesso del sopra menzionato titolo di studio.
La stessa Corte Costituzionale, rileva parte
attrice (sentenza n° 52 del 2000) ha riconosciuto come il legislatore, con la
normativa che riconosce il diritto di riscatto ai fini pensionistici del
periodo di studi, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni
considerazione ai fini della quiescenza. Tutto questo nell'intento di favorire
la preparazione del personale che occupa le cariche più elevate, anche in
applicazione dell'art. 97 della Costituzione che tutela il buon andamento della
pubblica amministrazione.
In base a quanto sopra, ove si riscontri la
sussistenza della natura universitaria o post-secondaria degli studi affrontati
e la loro necessità per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa,
il diritto al riscatto del periodo di studi non può essere negato o solo parzialmente
riconosciuto.
Risulta pertanto ingiustificata, nel caso del
ricorrente, la riduzione del riscatto al solo periodo non contemporaneo al
servizio militare. In realtà al Dott. F.G. spetterebbe, come ha richiesto, il
riscatto dell'intero restante periodo di tre anni e mesi tre degli studi
effettuati.
Ciò in coerente applicazione del disposto di cui
all'art. 13 del DPR 29.12.1973 n° 1093 secondo cui: "il dipendente civile,
al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio
il diploma di laurea... può riscattare in tutto o in parte il periodo di
tempo”. L'Amministrazione resistente ha difeso, con compiute argomentazioni, la
legittimità del proprio operato, depositando esaustiva memoria in data
6.6.2005.
Queste le richieste avanzate dal Dr. F.G.con il
presente ricorso, e le argomentazioni a suffragio delle stesse: tesi ribadite
dal patrono del ricorrente nella pubblica udienza del giorno 8 giugno 2005, al
temine della quale la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
Come da esposizione in narrativa l'oggetto del
presente giudizio è definito in via prioritaria dalla pretesa dell'interessato
alla ricongiunzione del periodo di servizio prestato nella Guardia di Finanza
con quello relativo alla carriera di magistrato. Il dr. F., infatti, rappresenta di non essere beneficiario di un
trattamento di pensione ordinaria, bensì di pensione privilegiata; questa, quindi, è cumulabile con il trattamento pensionistico, ai sensi
dell'articolo 139 del DPR 1092 del 1973, e, inoltre, presenta natura
risarcitoria prescindendo dalla consistenza e dalla durata del servizio. Il
periodo di servizio in relazione al quale il trattamento di privilegio è stato
erogato (quale ufficiale della Guardia di Finanza), nei suoi correlati riflessi
di quiescenza ordinaria, quale retribuzione differita, commisurata al servizio
e per la quale sono stati versati contributi, sarebbe quindi ricongiungibile
anche dopo la percezione della pensione privilegiata con l'ulteriore periodo
temporale di servizio quale giudice ordinario; non potrebbero peraltro
applicarsi nel caso in esame le modalità procedimentali previste dall'articolo
151, in ordine al termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto,
stabilito a carico del dipendente per la presentazione della ricongiunzione dei
servizi, in quanto detto termine di decadenza opera, per espressa dizione di
legge, solo dopo la liquidazione pensionistica, ciò che non si sarebbe
verificato nel caso di specie.
La tesi non è condivisibile e, di conseguenza, il
ricorso, su questo punto di domanda, va rigettato.
Si deve premettere una completa illustrazione
dell'invocata disposizione: ai sensi dell'art.151 D.P.R. n.1092/1973, la
riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda
dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato
liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il
trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni altro
caso si provvede di ufficio. La domanda deve essere presentata
all'amministrazione statale o all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo
servizio ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza. La
domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di
inizio del nuovo rapporto.
Nella presente fattispecie, non è contestata la
circostanza che la richiesta di ricongiungimento dei servizi sia stata
presentata ben oltre il previsto termine semestrale: e va rammentato,
riprendendo la predente esposizione del quadro normativo di riferimento, che
l'onere della presentazione di apposita domanda, di cui al citato art.151,
sussiste nel presupposto che all'interessato sia stato liquidato un trattamento
di quiescenza cumulabile con il trattamento di attività, spettante in relazione
al nuovo rapporto; mentre, in ogni altro caso, si provvede di ufficio.
Allora, è chiaro che una tale previsione normativa
trova applicazione solo nei confronti di chi chieda la ricongiunzione dei
servizi, godendo in atto di un trattamento di quiescenza; pertanto, trattasi di
una disciplina diversa ed autonoma da quella più generale, relativa alla
ricongiunzione dei servizi, in assenza della previa liquidazione del
trattamento di quiescenza, per il servizio precedente.
Nella caso in esame, il ricorrente, che è titolare
di una pensione privilegiata, cumulabile col trattamento di attività, ai sensi
dell'art.139 D.P.R. n.1092/1973, aveva l'onere della presentazione della
domanda di ricongiunzione dei servizi (nella specie, militari e civili), nel
termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto, in base
all'art.151, comma 3 dello stesso D.P.R. n.1092/1973. Invero, non vi è mai
stato dubbio che la più corretta esegesi
del predetto comma 3 dell'art. 151 d.P.R. n. 1092 del 1973, in menzione,
considera trattamenti di quiescenza cumulabili la pensione vitalizia
privilegiata, l'assegno temporaneo, l'indennità "una tantum" (“ex
plurimis” C.Conti reg., 7 maggio 1991, n. 267; da ultimo vedi, per quanto
attiene la giurisprudenza del Consiglio di Stato, CdS, sez. VI, 16 giugno 2003,
n. 3386). Contrasto giurisprudenziale può essere ravvisato solo nel caso di
percezione della sola indennità “una tantum”, essendo stato formulato
l'orientamento secondo il quale, nel caso in cui uno dei rapporti si sia
concluso con la liquidazione della predetta indennità "una tantum"
non trova luogo l'applicazione della disposizione contenuta nel più volte
citato art. 151 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 che commina, come detto,
l'inammissibilità della domanda di riunione dei servizi se presentata oltre sei
mesi dall'inizio del nuovo rapporto oppure dalla comunicazione della
liquidazione del trattamento di quiescenza (Corte Conti, sez. III, 15 giugno
1993, n. 69675).
Va poi precisato che risponde a precise finalità di
certezza e trasparenza nella posizione pensionistica degli amministrati il
sottoporre a termine di decadenza l'esercizio della facoltà, per il pensionato
statale riassunto alle dipendenze dello Stato, di optare fra il mantenimento
del trattamento di quiescenza o la ricongiunzione dei servizi, atteso che ove
si consentisse di optare per la rinuncia alla pensione senza limiti di tempo
verrebbe a crearsi un sicuro pregiudizio economico per l'amministrazione,
conseguente sia alla difficoltà di recuperare crediti di ammontare sempre più
elevato sia alla svalutazione monetaria, in contrasto con l'esigenza di buon andamento degli
uffici espressa dall'art. 97 cost. (cfr. T.A.R. Toscana, 7 giugno 1982, n.
185).
Tale principio è stato confermato dalla Corte
costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di
costituzionalità del predetto art.151, nella parte in cui non fa salva per i
titolari di trattamento pensionistico privilegiato la facoltà di chiedere la
ricongiunzione o riunione di servizi all'atto della definitiva cessazione dal
servizio, anziché entro sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto di lavoro,
atteso che la previsione di un termine di decadenza è razionale e giustificata
dalla necessità di rendere celere l'azione amministrativa (Corte Cost. 12 aprile
1990 n.198).
Tanto essendo sufficiente a respingere il primo
punto di domanda, va fatto solo un cenno, nel merito, alla dubbia tesi esposta
dal ricorrente, appuntatesi su di una natura
esclusivamente risarcitoria della pensione privilegiata, laddove la
stessa, eccetto che per i miltari di leva, fa riferimento anche alla base
pensionabile, con una rilevante commistione, allora, anche di un
accentuato profilo contributivo e
reddituale.
La richiesta del ricorrente, va ancora fatto un
cenno, pecca di genericità e di indeterminatezza della volontà di assunzione di
onere, laddove è carente di un affidabile impegno ad un ineludibile obbligo,
l'eventuale restituzione del percepito. Non vi è dubbio, secondo
interpretazione costante, infatti, che l'art. 139 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092
consente il cumulo della pensione di privilegio col trattamento di attività,
salvo che l'interessato chieda ai sensi dell'art. 112 la riunione dei servizi,
ma in tale ultima ipotesi la domanda è
soggetta, oltre alla già illustrata all'osservanza del termine semestrale
previsto dall'art. 151 stesso t.u. all'onere per cui la riunione dei servizi
comporta la rifusione delle rate di pensione percepite durante la nuova
prestazione di servizio (Corte Conti, sez. contr., 2 dicembre 1983, n. 1400).
Quanto al secondo punto di domanda, anche questa è
da rigettare.
Non si tratta di riconoscere, in astratto, la
riscattabilità del periodo di studi inerente il diploma di laurea necessario
per l'accesso in carriera, ma di verificare che questo non si sovrapponga -
come nel caso di specie - con altro periodo utile ai fini pensionistici, come
nel caso di specie, ove, correttamente, l'Amministrazione non ha computato il
tempo finalizzato al conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza quando
lo stesso risultava già coperto da altro periodo utile (lo svolgimento di
servizio come ufficiale della GdF) con versamento di contributi.
In conclusione il ricorso va respinto in tutti i
suoi profili di domanda.
***
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la
regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente decidendo,
respinge
Il ricorso proposto da F.G.G..
Compensa le spese di giudizio.
Cosi' deciso in Firenze il giorno 8 giugno 2005.
IL
GIUDICE UNICO
F.TO Dr. Leonardo Venturini
Depositata in Segreteria il 05/10/2005
IL
DIRIGENTE
F.TO G.BADAME