Sezione
giurisdizionale per la Regione TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
Nella persona del Cons.
L.V.
Ha pronunciato la
seguente
(numero 590/2005)
nel
giudizio iscritto al n. 11XXX\PC del registro di segreteria, su ricorso
proposto da P. Giuliano, n. 15.4.1935 Cascina ( PI), ivi residente, rapp. e
dif. dall'avv.to M. P., presso il cui studio in Firenze, via Arnolfo 43, è el.te
dom.to
la DG Ist. Previdenza C.P.D.E.L. ora INPDAP
per
l'annullamento
del Decreto n. 542328 del Ministero del
Tesoro, Direzione Generale degli Istituti di Previdenza C.P.D.E.L, con il quale
è stata respinta la domanda di pensione privilegiata avanzata in data 2.9.1991;
tenutasi
la pubblica udienza il giorno 6 luglio 2005 con la presenza del dott. C. per parte resistente e l'avv.to S. su delega
dell'avv.to P. per il ricorrente;
Visti
gli atti e i documenti tutti di causa;
II
sig. G.P., già dipendente della Provincia di P., in qualità di C.P. Idraulico
Specializzato (5° livello), cui è stata respinta, con il decreto di cui in
epigrafe, istanza di pensione privilegiata, in relazione all'infermità
"cardiopatia ipertensiva in soggetto con broncopatia cronica ostruttiva,
surrenectomia sn, ipoacusia bilaterale" rammenta, nel ricorso, di essere
stato visitato dalla Commissione Collegiale Medica dell'U.S.L. n. XXX di P.
che, con verbale prot. n° XXX del XXX (che si allega con il ricorso), ha
accertato le condizioni del medesimo e
lo ha giudicato "non più idoneo in via totale e permanentemente a proficua
attività lavorativa”.
La
Commissione Medica Ospedaliera ha successivamente sottoposto a visita il P. e,
con Verbale AB-n° xx in data 4.6.1991, ha ritenuto peraltro, si rileva, l'infermità, riscontrata dipendente da causa
di servizio, non suscettibile di miglioramento. Ai fini della concessione della
pensione privilegiata, l'infermità è stata valutata come ascrivibile alla 4^
categoria a vita e, ai fini dell'equo indennizzo, ascrivibile alla 4^ categoria
max, tabella A allegata al D.P.R. 834/81.
Da
ciò la censura avverso il provvedimento qui oggetto di controversia, poichè, il
Ministero del Tesoro, appunto, con il citato decreto n. 544328, ha respinto la
domanda di pensione privilegiata avanzata dal ricorrente in data 2 settembre
1991. Quali punti di gravame il ricorrente sottolinea che, nel caso specifico
sia il verbale rilasciato dalla Commissione Collegiale Medica dell'U.S.L n. XXX
di P. in data XXX, sia il verbale della Commissione Medica Ospedaliera del
4.6.1991 sia infine la relazione medica del Dr. G.G. (che viene allegata al
ricorso), hanno unanimemente affermato la citata diagnosi "cardiopatia
ipertensiva in soggetto con broncopatia cronica ostruttiva, surrenectomia sn,
ipoacusia bilaterale", concordando altresì nel ritenere tali affezioni
dipendenti da causa di servizio. Ciò
sarebbe conseguenza del fatto che il P. ha svolto attività lavorativa di
idraulico-saldatore che ha comportato la sottoposizione continuata dello stesso
"a perfrigerazioni, a disagi ambientali e climatici, e strapazzi fisici, a
traumi acustici di non trascurabile entità" oltre che "inalazione di
fumi di saldatura, esposizione ad alti livelli di energia sonora e a vibrazioni
del sistema mano braccio". La
dipendenza dell'infermità da causa di servizio e quindi il diritto al beneficio
della pensione privilegiata deriverebbe poi dall'incidenza della sussistenza
dell'inabilità "relativa", rapportata cioè al tipo di impiego e di
mansioni propri del ruolo, livello o categoria di appartenenza, risultando indubitabile che le patologie riscontrate
nel P. risultino strettamente collegate con l'attività cui era tenuto in virtù
delle mansioni assegnategli.
Di
contro, l'INPDAP si è costituito con memoria difensiva del 26 aprile 2004
rammentando che, nell'ambito del procedimento amministrativo è stato acquisito
dalla competente Prefettura in data
23/2/94 il rapporto informativo sulla questione, nonché gli atti relativi
all'interessato, documentazione trasmessa al Comitato Tecnico Pensioni di
Privilegio di Roma il quale nella
seduta del 2/3/95 ha espresso parere negativo. Il decreto negativo si è
attenuto al parere espresso dal citato Comitato Tecnico.
Peraltro,
a dimostrazione della legittimità dell'operato dell'Amministrazione, alla
memoria di difesa è stata allegata una dettagliata ed approfondita, sotto il
profilo medico-legale, relazione medica
redatta dal consulente sanitario membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell'INPDAP, Prof. Emilio De Lipsis, le cui considerazioni medico-cliniche
giungono a confermare, quale esito valutativo, il mancato nesso di causalità o
concasualità tra le affezioni segnalate e il lavoro svolto dal Sig. P. alle
dipendenza della Provincia di P. .
L'ultima
perizia richiesta in via istruttoria, di cui si è dato conto in narrativa,
consente di condurre ad esito decisorio il presente giudizio.
Il
ricorso, alla stregua delle risultanze processuali, va parzialmente accolto.
Dal
rapporto informativo si evince che l'interessato ha svolto il proprio lavoro
presso l'Amministrazione Prov.le di P. con la qualifica di collaboratore
professionale idraulico specializzato ed assegnato al servizio manutenzione
edilizia. Il suo lavoro consisteva nella messa in opera di tubature per
impianti igienici, scarichi, impianti di riscaldamento e di condizionamento con
interventi di saldatura a stagno e riparazioni di tubature con saldatura
autogena.
Sulla
scorta delle notazioni apprese dal consulente da ultimo interpellato, per
quanto attiene la dipendenza da causa di servizio delle infermità richieste va
detto:
La
cardiopatia ipertensiva sofferta dall'interessato non è di origine idiopatica
ma verosimilmente secondaria ad iperaldosteronismo primario (il P. fu operato
di surrenectomia sx nel 1988 per adenoma).
In
esso, per cause sconosciute, congenite o dello sviluppo si ha la formazione
nelle ghiandole surrenaliche di un tumore benigno -adenoma - o di una
iperplasia nodulare in grado di produrre una quantità eccessiva di un ormone
detto aldosterone che agendo a livello renale sul sodio provoca ipertensione
arteriosa. La patologia ipertensiva non può quindi essere correlata al lavoro
svolto bensì a fattori endocrini - come appunto il caso di specie - in particolare per eccessiva quantità
dell'ormone mineralcorticoide denominato aldosterone.
Diversa
è la decisione o per quanto riguarda la bronchite cronica sofferta dal P.
legata alla sua attività di saldatore.
I
gas che si sviluppano durante la saldatura provengono dalla combustione
dell'acetilene, dai rivestimenti degli elettrodi e dalle modificazioni che si
verificano a carico dell'ossigeno e dell'azoto durante il processo.
Determinanti
per il rischio respiratorio degli addetti alla saldatura (polmone da saldatore)
sono gli ossidi di azoto, che si formano per ossidazione dell'azoto atmosferico
e di cui il principale è il perossido di azoto, e l'ozono, che si forma per
azione dei raggi ultravioletti sull'ossigeno atmosferico.
Per
i suddetti motivi e in considerazione del lungo periodo trascorso nello
svolgimento della qualifica di saldatore si deve ritenere che la
"Bronchite cronica ostruttiva" debba essere considerata dipendente da
causa di servizio ed ascrivibile alla 7A Clg. Tab.A.
Infine
per quel che concerne la perdita di udito riferita dal P. va detto che :
l'esposizione al rumore dei lavoratori rappresenta uno dei rischi più
ubiquitari e diffusi del mondo moderno industrializzato la cui entità è
variabile a seconda della tipologia produttiva, dei reparti e delle mansioni.
In
ambito lavorativo gli effetti uditivi del rumore sono di tipo diverso e sono
rappresentati essenzialmente dall'ipoacusia da rumore, patologia determinata
dall'esposizione ad elevate intensità di rumore.
I
lavori ritenuti ad alto rischio per lesioni uditive sono quelli delle persone
addette ai lavori su legno o metalli con attrezzature elettriche, nel tiro a
bersaglio con armi da fuoco, nella gestione dei motori elettrici o a
combustione interna, ecc. Dalla documentazione in atti, risultando che
l'esposizione dell'interessato a rumori a causa della sua attività lavorativa
per lunghi anni sia stata lesiva per gli organi cocleari dell'udito tanto da
determinare l'infermità ''Ipoacusia da rumore", si deve ritenere la stessa
dipendente da causa di servizio. Tale patologia, avendo prodotto una lieve
diminuizione dell'udito (VOC = metri 4) non raggiunge però la minima
ascrivibilità tabellare.
La
Tab. B, infatti, prevede la "riduzione dell'udito unilaterale con voce di
conversazione chi ad concham a metri uno” e la Tab. A, 8A Ctg., la
"diminuizione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da
affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di
conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico".
In sintesi :
- l'infermità "Cardiopatia
ipertensiva" per le motivazioni su riportate è da considerarsi come NON
dipendente da causa di servizio;
- l'infermità "Broncopneumopatia
cronica ostruttiva", in relazione alla propria attività lavorativa, è da
considerarsi dipendente da causa di
servizio ed ascrivibile alla 7A Ctg. Tab. A;
- l'infermità "Ipoacusia percettiva
bilaterale" correlata alla propria specifica attività lavorativa, è da
considerarsi dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile a categoria
pensionistica in quanto non raggiunge
il minimo di ascrivibilità tabellare (Voce di Conversazione = a m. 4
bilateralmente).
Il
ricorso va quindi parzialmente accolto, con l'attribuzione della VII ctg. Tab.
A.
Vanno
compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La
Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica
Accoglie parzialmente
Il
ricorso proposto da P. Giuliano.
Compensa
le spese di giudizio
Così
deciso in Firenze il 6 luglio 2005.
IL GIUDICE UNICO
F.TO Dr. L.V.
Depositata
in Segreteria il 05/10/2005
IL DIRIGENTE
F.TO G.BADAME