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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA

IL  GIUDICE UNICO

 

Nella persona del Cons. L.V.

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

(numero 590/2005)

nel giudizio iscritto al n. 11XXX\PC del registro di segreteria, su ricorso proposto da P. Giuliano, n. 15.4.1935 Cascina ( PI), ivi residente, rapp. e dif. dall'avv.to M. P., presso il cui studio in Firenze, via Arnolfo 43, è el.te dom.to

avverso

la DG Ist. Previdenza C.P.D.E.L. ora INPDAP

per

l'annullamento del  Decreto n. 542328 del Ministero del Tesoro, Direzione Generale degli Istituti di Previdenza C.P.D.E.L, con il quale è stata respinta la domanda di pensione privilegiata avanzata in data 2.9.1991;

tenutasi la pubblica udienza il giorno 6 luglio 2005 con la presenza del dott. C.  per parte resistente e l'avv.to S. su delega dell'avv.to P. per il ricorrente;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Premesso in

FATTO

II sig. G.P., già dipendente della Provincia di P., in qualità di C.P. Idraulico Specializzato (5° livello), cui è stata respinta, con il decreto di cui in epigrafe, istanza di pensione privilegiata, in relazione all'infermità "cardiopatia ipertensiva in soggetto con broncopatia cronica ostruttiva, surrenectomia sn, ipoacusia bilaterale" rammenta, nel ricorso, di essere stato visitato dalla Commissione Collegiale Medica dell'U.S.L. n. XXX di P. che, con verbale prot. n° XXX del XXX (che si allega con il ricorso), ha accertato le condizioni del  medesimo e lo ha giudicato "non più idoneo in via totale e permanentemente a proficua attività lavorativa”.

La Commissione Medica Ospedaliera ha successivamente sottoposto a visita il P. e, con Verbale AB-n° xx in data 4.6.1991, ha ritenuto peraltro, si rileva,  l'infermità, riscontrata dipendente da causa di servizio, non suscettibile di miglioramento. Ai fini della concessione della pensione privilegiata, l'infermità è stata valutata come ascrivibile alla 4^ categoria a vita e, ai fini dell'equo indennizzo, ascrivibile alla 4^ categoria max, tabella A allegata al D.P.R. 834/81.

Da ciò la censura avverso il provvedimento qui oggetto di controversia, poichè, il Ministero del Tesoro, appunto, con il citato decreto n. 544328, ha respinto la domanda di pensione privilegiata avanzata dal ricorrente in data 2 settembre 1991. Quali punti di gravame il ricorrente sottolinea che, nel caso specifico sia il verbale rilasciato dalla Commissione Collegiale Medica dell'U.S.L n. XXX di P. in data XXX, sia il verbale della Commissione Medica Ospedaliera del 4.6.1991 sia infine la relazione medica del Dr. G.G. (che viene allegata al ricorso), hanno unanimemente affermato la citata diagnosi "cardiopatia ipertensiva in soggetto con broncopatia cronica ostruttiva, surrenectomia sn, ipoacusia bilaterale", concordando altresì nel ritenere tali affezioni dipendenti da causa di servizio. Ciò  sarebbe conseguenza del fatto che il P. ha svolto attività lavorativa di idraulico-saldatore che ha comportato la sottoposizione continuata dello stesso "a perfrigerazioni, a disagi ambientali e climatici, e strapazzi fisici, a traumi acustici di non trascurabile entità" oltre che "inalazione di fumi di saldatura, esposizione ad alti livelli di energia sonora e a vibrazioni del sistema mano braccio".  La dipendenza dell'infermità da causa di servizio e quindi il diritto al beneficio della pensione privilegiata deriverebbe poi dall'incidenza della sussistenza dell'inabilità "relativa", rapportata cioè al tipo di impiego e di mansioni propri del ruolo, livello o categoria di appartenenza, risultando  indubitabile che le patologie riscontrate nel P. risultino strettamente collegate con l'attività cui era tenuto in virtù delle mansioni assegnategli.

Di contro, l'INPDAP si è costituito con memoria difensiva del 26 aprile 2004 rammentando che, nell'ambito del procedimento amministrativo è stato acquisito dalla competente Prefettura  in data 23/2/94 il rapporto informativo sulla questione, nonché gli atti relativi all'interessato, documentazione trasmessa al Comitato Tecnico Pensioni di Privilegio  di Roma il quale nella seduta del 2/3/95 ha espresso parere negativo. Il decreto negativo si è attenuto al parere espresso dal citato Comitato Tecnico.

Peraltro, a dimostrazione della legittimità dell'operato dell'Amministrazione, alla memoria di difesa è stata allegata una dettagliata ed approfondita, sotto il profilo medico-legale, relazione medica  redatta dal consulente sanitario membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'INPDAP, Prof. Emilio De Lipsis, le cui considerazioni medico-cliniche giungono a confermare, quale esito valutativo, il mancato nesso di causalità o concasualità tra le affezioni segnalate e il lavoro svolto dal Sig. P. alle dipendenza della Provincia di P. .

Sulla scorta della rilevazione della  necessità di acquisizione di  nuovo parere tecnico,  ritenuta opportuna per meglio informata giustizia, con  ordinanza n. 221\2004 è stato investito il Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa,  relativo alla sussistenza o meno della  dipendenza da causa servizio della sopradescritta patologia, e, nell'eventualità positiva, l'ascrivibilità della stessa. Il consulente ha dato adempimento all'incarico con relazione introitata alla segreteria di questa Sezione in data 2 febbraio 2005
DIRITTO

L'ultima perizia richiesta in via istruttoria, di cui si è dato conto in narrativa, consente di condurre ad esito decisorio il presente giudizio.

Il ricorso, alla stregua delle risultanze processuali, va parzialmente accolto.

Dal rapporto informativo si evince che l'interessato ha svolto il proprio lavoro presso l'Amministrazione Prov.le di P. con la qualifica di collaboratore professionale idraulico specializzato ed assegnato al servizio manutenzione edilizia. Il suo lavoro consisteva nella messa in opera di tubature per impianti igienici, scarichi, impianti di riscaldamento e di condizionamento con interventi di saldatura a stagno e riparazioni di tubature con saldatura autogena.

Sulla scorta delle notazioni apprese dal consulente da ultimo interpellato, per quanto attiene la dipendenza da causa di servizio delle infermità richieste va detto:

La cardiopatia ipertensiva sofferta dall'interessato non è di origine idiopatica ma verosimilmente secondaria ad iperaldosteronismo primario (il P. fu operato di surrenectomia sx nel 1988 per adenoma).

In esso, per cause sconosciute, congenite o dello sviluppo si ha la formazione nelle ghiandole surrenaliche di un tumore benigno -adenoma - o di una iperplasia nodulare in grado di produrre una quantità eccessiva di un ormone detto aldosterone che agendo a livello renale sul sodio provoca ipertensione arteriosa. La patologia ipertensiva non può quindi essere correlata al lavoro svolto bensì a fattori endocrini - come appunto il caso di specie -  in particolare per eccessiva quantità dell'ormone mineralcorticoide denominato aldosterone.

Diversa è la decisione o per quanto riguarda la bronchite cronica sofferta dal P. legata alla sua attività di saldatore.

I gas che si sviluppano durante la saldatura provengono dalla combustione dell'acetilene, dai rivestimenti degli elettrodi e dalle modificazioni che si verificano a carico dell'ossigeno e dell'azoto durante il processo.

Determinanti per il rischio respiratorio degli addetti alla saldatura (polmone da saldatore) sono gli ossidi di azoto, che si formano per ossidazione dell'azoto atmosferico e di cui il principale è il perossido di azoto, e l'ozono, che si forma per azione dei raggi ultravioletti sull'ossigeno atmosferico.

Per i suddetti motivi e in considerazione del lungo periodo trascorso nello svolgimento della qualifica di saldatore si deve ritenere che la "Bronchite cronica ostruttiva" debba essere considerata dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 7A Clg. Tab.A.

Infine per quel che concerne la perdita di udito riferita dal P. va detto che : l'esposizione al rumore dei lavoratori rappresenta uno dei rischi più ubiquitari e diffusi del mondo moderno industrializzato la cui entità è variabile a seconda della tipologia produttiva, dei reparti e delle mansioni.

In ambito lavorativo gli effetti uditivi del rumore sono di tipo diverso e sono rappresentati essenzialmente dall'ipoacusia da rumore, patologia determinata dall'esposizione ad elevate intensità di rumore.

I lavori ritenuti ad alto rischio per lesioni uditive sono quelli delle persone addette ai lavori su legno o metalli con attrezzature elettriche, nel tiro a bersaglio con armi da fuoco, nella gestione dei motori elettrici o a combustione interna, ecc. Dalla documentazione in atti, risultando che l'esposizione dell'interessato a rumori a causa della sua attività lavorativa per lunghi anni sia stata lesiva per gli organi cocleari dell'udito tanto da determinare l'infermità ''Ipoacusia da rumore", si deve ritenere la stessa dipendente da causa di servizio. Tale patologia, avendo prodotto una lieve diminuizione dell'udito (VOC = metri 4) non raggiunge però la minima ascrivibilità tabellare.

La Tab. B, infatti, prevede la "riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione chi ad concham a metri uno” e la Tab. A, 8A Ctg., la "diminuizione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico". In sintesi :

-         l'infermità "Cardiopatia ipertensiva" per le motivazioni su riportate è da considerarsi come NON dipendente da causa di servizio;

-         l'infermità "Broncopneumopatia cronica ostruttiva", in relazione alla propria attività lavorativa, è da considerarsi dipendente da causa di  servizio ed ascrivibile alla 7A Ctg. Tab. A;

-         l'infermità "Ipoacusia percettiva bilaterale" correlata alla propria specifica attività lavorativa, è da considerarsi dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile a categoria pensionistica  in quanto non raggiunge il minimo di ascrivibilità tabellare (Voce di Conversazione = a m. 4 bilateralmente).

Il ricorso va quindi parzialmente accolto, con l'attribuzione della VII ctg. Tab. A.

Vanno compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica

Accoglie parzialmente

Il ricorso proposto da P. Giuliano.

Compensa le spese di giudizio

Così deciso in Firenze il 6 luglio 2005.

                                                         IL GIUDICE UNICO

                                           F.TO Dr. L.V.

 

Depositata in Segreteria il 05/10/2005

                                                              IL DIRIGENTE

                                                                  F.TO G.BADAME

 

 

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