REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta
dai seguenti Magistrati:
dr.
Antonio Mazziotti Gomez De Teran Presidente
dr.
Mario Casaccia Consigliere
dr.
Camillo Longoni Consigliere
relatore
dr.
Giovanni Piscitelli Consigliere
dr.
Angelo Antonio Parente Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 336/2005)
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 16214 del
Registro di Segreteria, e promosso, con atto d'appello depositato il 23.7.2002,
dal sig. M.L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio M. e Vincenzo M.,
avverso la sentenza XXX3/01 del 30.10./13.11.2001 della Sezione giurisdizionale
per la Puglia e contro il Ministero della Difesa;
Visto il predetto atto d'appello;
Vista la sentenza impugnata;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 3 marzo 2005, il
relatore cons. Camillo Longoni, e l'avv. M.; assente, non costituita
l'Amministrazione appellata;
Ritenuto in
Con sentenza n. XXX3/01 del
30.10/13.11.2001, la Sezione giurisdizionale della Puglia respingeva il ricorso
avanzato dal sig. M.L. contro il decreto n. XX6 del 13.11.1963 con cui il
Ministero della Difesa gli aveva negato trattamento pensionistico per
l'affezione otitica, da lui denunciata, in quanto non ritenuta dipendente da
causa di servizio di leva.
Avverso la summenzionata sentenza il
M., con il patrocinio degli avv.ti Lucio M. e Vincenzo M., con atto depositato
il 23 luglio 2002, ha proposto appello per sostanziale difetto di motivazione
della decisione impugnata. Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure si
sia limitato ad affermazioni apodittiche, richiamando i pareri medici espressi
ma senza esaminarli, confrontarli ed esprimere i motivi di adesione ad una tesi
anziché a quella contraria. Richiama, al riguardo, l'appellante le conclusioni,
favorevoli alla tesi della dipendenza dell'infermità da causa di servizio,
svolte dalla Procura Generale nella fase in cui la controversia pendeva dinanzi
alla soppressa Sezione IV Pensioni Militari nonchè il parere, anch'esso
favorevole al riconoscimento della dipendenza da c.s., espresso dalla Direzione
di Sanità della Regione Militare Nord Est. V Comando Militare Territoriale. Va
sottolineato che i pareri negativi poggiano su mere supposizioni mentre quelli
favorevoli poggiano su specifici fatti e coincidenze cronologiche.
Se il M. non aveva precedenti di
malattia allorché fu arruolato e fu ricoverato per grave forma di otite nel
febbraio 1955 mentre prestava servizio militare in una zona umida e fredda, non
si può non dare prevalenza agli elementi oggettivi e fattuali presi in
considerazione dalla seconda commissione medica rispetto alle mere supposizioni
generiche e non afferenti al caso di specie che si rinvengono nel primo parere
negativo.
Si chiede, pertanto, in riforma della
sentenza, che sia riconosciuta la dipendenza dell'infermità in parola da causa
di servizio e conseguentemente dichiarato il diritto dell'appellante alla
invocata pensione privilegiata.
All'udienza dibattimentale, assente
l'Amministrazione appellata, è intervenuto l'avv. M., il quale ha insistito
sulle argomentazioni svolte.
Considerato in
L'appello è ammissibile,in quanto esso
è, a ragione, incentrato sulla assoluta insufficienza della motivazione della
sentenza impugnata. Il che concreta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. un vizio di
diritto, censurabile in appello (cfr. SS.RR. n.XX/998/Q.M.). Invero, detta motivazione
appare claudicante e preconcetta. Il giudice di prime cure giustifica la sua
decisione reiettiva del ricorso con la seguente affermazione: “Dalle
risultanze degli atti di causa non emergono elementi che inducano a ritenere
che l'infermità otite purulenta…..omissis… sia dipendente da causa di servizio
militare. Non sono stati forniti elementi sufficienti a dimostrare la
dipendenza da c.s. contrariamente a quanto attestano i pareri medici acquisiti”.
L'affermazione è, in buona sostanza, apodittica, atteso che la C.M.O. di 2^
istanza osservò che “il M. si era ammalato acutamente di otite purulenta in
coincidenza con il trasferimento dal meridione, ove era vissuto, nel
Friuli,caratterizzato da clima freddo ed umido, in piena stagione invernale”,
concludendo che “gli strapazzi e le prefigerazioni conseguenti alle normali
attività addestrative avrebbero nel caso di specie sul piano concausale
determinato l'insorgenza o la riaccertizzazione della flogosi otitica”.
Detto parere fu, peraltro, pienamente condiviso dalla Procura Generale
(all'epoca parte necessaria dei procedimenti pensionistici) che, pertanto,
richiedeva l'accoglimento del ricorso.
Orbene, nella sentenza impugnata non si
fa alcun cenno alla presa di posizione sudelineata. La decisione reiettiva
risulta, quindi, adottata senza un esame critico della diversa tesi favorevole
alla declaratoria di dipendenza da c.s., senza cioè che siano stati valutati
compiutamente tutti gli elementi essenziali della lite. L'iter logico, seguito
dal primo giudice, in assenza di siffatta valutazione critica appare, pertanto,
irrimediabilmente viziato. Non si dimentichi che la parte privata ricorrente ha
diritto di conoscere in termini completi, approfonditi ed esaustivi le ragioni
della infondatezza della sua pretesa. E ciò è tanto più avvertito ove si
consideri che i motivi di “merito” non possono essere azionati in sede
d'appello.
La sentenza impugnata va, pertanto,
annullata e gli atti devono essere restituiti al giudice di primo grado,
perché, in diversa composizione, riesamini la lite secondo i criteri della
completezza e della razionalità valutativa. Non v'è luogo a pronuncia sulle
spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione II giurisdizionale
centrale, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in accoglimento
dell'appello proposto dal sig. M.L., annulla la sentenza n.XXX del
30.10/13.11.2001 della Sezione Giurisdizionale per la Puglia e rimette gli atti
al primo giudice affinchè, in diversa composizione, provveda a decidere in
conformità, a quanto indicato nella
parte motiva. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio del 3 marzo
2005.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
F.to
Camillo Longoni F.to Antonio
Mazziotti Gomez De Teran
Depositata
in Segreteria il 5 OTT. 2005
Il
Direttore della Segreteria
F.to
Mario Francioni