REPUBBLICA
ITALIANA
In Nome
del Popolo Italiano
La Corte
dei conti
Sezione
Giurisdizionale per la Regione Calabria
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
(Numero
1033/2005)
nel
giudizio in materia di pensione civile, iscritto al n. 11414 del registro di
Segreteria, proposto da M.M., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Armando Grillo ed Orlando Mercurio ed elettivamente domiciliata nel loro studio
in Catanzaro, giusta procura a margine del ricorso, avverso l'I.N.P.D.A.P. di Catanzaro.
Visto il
ricorso
Letta la
memoria di costituzione
Esaminati gli
atti ed i documenti di causa
Udito, alla
pubblica udienza del 20 settembre il
rappresentante dell'amministrazione resistente
Ritenuto
in
Il
coniuge della ricorrente, Lijoi Pietro, era titolare di trattamento
pensionistico ordinario dal l'1/9/1992.
In data
1/12/1997 è stato attribuito alla ricorrente il relativo trattamento di
reversibilità.
Tuttavia,
lamenta la M.M., detto trattamento è stato
elargito ai sensi dell'art. 1 comma 41 della l. 335/95 e non piuttosto
ai sensi dell'art. 15, comma 5 della l. 724/94.
Quest'ultima
disposizione, infatti, ribadisce il diritto all'I.i.s. nelle modalità indicate
dalla l.324/59, limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31/12/94
e “alle pensioni di reversibilità ad esse riferite”.
A
sostegno di quanto assunto, la ricorrente richiama copiosa giurisprudenza della
Corte dei conti.
Con
memoria depositata il 12 luglio 2004, si è costituito l'I.n.p.d.a.p. il quale,
nel confermare il proprio operato, ha
chiesto il rigetto del ricorso, ed in subordine la prescrizione quinquennale sui ratei.
DIRITTO
Il
ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito chiariti.
La
questione attiene alla individuazione
della normativa applicabile alla fattispecie prospettata: se, dunque, sia applicabile l'art. 15, comma 5 della l.
724/94, così come assunto dalla ricorrente
ovvero l'at. 1, comma 41 della l. 335/95, così come ritenuto dall'amministrazione.
La
risoluzione va ricercata individuando gli effetti che scaturiscono dalla
successione temporale delle predette disposizioni.
Questo
Giudice non ritiene condivisibile la tesi dell'Amministrazione secondo la quale
la norma di cui alla legge 335/95, in quanto disposizione successiva, avrebbe
tacitamente abrogato la precedente statuizione della 724/94.
Invero
l'art. 15, comma 5 della legge 724/94 ha natura di disposizione transitoria, ed
in quanto tale disciplina la materia in attesa dell'armonizzazione dei
sistemi pensionistici dei settori pubblico e privato, attuata appunto con
la legge 335/95.
Per la sua stessa natura, la norma
transitoria non può ritenersi incompatibile con la susseguente norma definitiva,
poichè la prima è appunto finalizzata alla successiva introduzione della
seconda, disciplinando il periodo di transizione secondo le modalità che il
prudente apprezzamento del legislatore ha ritenuto opportune.
Non si
tratta dunque, nel caso di specie, di
due norme incompatibili, con il conseguente conflitto in cui prevale
quella posteriore nel tempo, e quindi abrogativa della prima; ma piuttosto di
successione di due discipline (quella transitoria e quella definitiva), dettate
con riferimento a due distinti e successivi periodi di tempo.
Pertanto
l'art. 15, comma quinto, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in assenza di una
esplicita abrogazione, è da ritenersi dunque applicabile ai soggetti in
possesso dei requisiti previsti.
In tal senso si è espressa la Sezione
Liguria (cfr., fra le altre, n. 209 del 19 maggio 2000; n. 425 del 9 ottobre
2000), e successivamente anche la Sezione III centrale d'appello (n. 90 del 24
aprile 2001; n. 5 dell'8 gennaio 2002).
Tale
orientamento ha poi trovato definitiva conferma con la sentenza delle Sezioni
Riunite della Corte dei Conti n. 8/QM del 17 aprile 2002, che si è pronunciata
su questione di massima nei termini seguenti: “In ipotesi di decesso di
pensionato titolare di trattamento di riposo liquidato prima del 31 dicembre
1994, il consequenziale trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso
liquidato secondo le norme di cui all'art. 15 comma 5 della legge 23 dicembre
1994 n. 724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa. L'art. 1
comma 41 della legge 8 agosto 1995 n. 335 non ha effetto abrogativo dell'art.
15 comma 5 della legge 23 dicembre 1994 n. 724”.
Per
quanto riguarda la pretesa avente per oggetto la tredicesima mensilità è
sufficiente ricordare che anche l'art.
97, comma 1 del T.U. n. 1092/73, che disponeva la sospensione della
corresponsione della tredicesima mensilità nei confronti del titolare di
pensione o assegni in costanza di prestazione di servizio alle dipendenze dello
Stato o di altro Ente pubblico, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 232/93, nella parte in cui non determina la
misura della retribuzione oltre la quale non compete la tredicesima mensilità.
Conclusivamente
alla luce del condiviso suesposto orientamento giurisprudenziale, va certamente
riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi ricalcolato il proprio
trattamento pensionistico di reversibilità in base all'art. 15, comma 5 della
l. 724/1994 ed all'attribuzione sulla pensione detto emolumento della tredicesima
mensilità.
Deve
essere accolta, invece la eccezione relativa all'avvenuta prescrizione
quinquennale.
Infatti, nonostante, ai sensi dell'art.195
del D.P.R. n. 1092/73 l'Amministrazione debba provvedere d'ufficio alla
corresponsione dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima e che
pertanto il relativo diritto - al pari di quello a pensione (di cui l'i.i.s è ormai una componente ) - debba
considerarsi imprescrittibile, rimane pur sempre la prescrittibilità dei
singoli ratei e delle differenze arretrate.
Quanto
alla durata del termine, questo giudice non ignora che un orientamento
giurisprudenziale, peraltro minoritario, recependo specifiche istanze difensive
ha ritenuto applicabile nel caso di specie la prescrizione decennale ai sensi
dell'art. 2946 c.c. in conformità all'orientamento espresso dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione
relativamente ai crediti per ratei pensionistici che difettino del
carattere della liquidità ed esigibilità ed a differenza di quanto previsto per
i ratei liquidati e posti in riscossione .
Al
contrario va osservato che per le pensioni pubbliche, in deroga alla normativa
comune di cui al codice civile che riguarda esclusivamente le “pensioni
private”, deve trovare applicazione il termine quinquennale previsto dalla
disposizione speciale di cui all'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295
,come sostituito dal comma 3 dell'art. 2 della legge 7.8.1985, n. 428, che
all'ultimo comma stabilisce che detto termine si applica anche “alle rate e
differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti
ai destinatari o ai loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere.”
Riguardo
al dies a quo della prescrizione, il
giudice ritiene che vada calcolato a ritroso dall'11.5.2004, data della prima
richiesta .
Alla
luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso in esame deve pertanto
trovare accoglimento.
Per
l'effetto il Giudice ritiene che al ricorrente
competa , sulle somme arretrate corrisposte in esecuzione dei provvedimenti
di riliquidazione, gli interessi e la rivalutazione nel senso fatto esplicito
dalla sentenza n. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite e quindi non quale
matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito
pensionistico liquidato con ritardo, ma quale possibile integrazione degli
interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei
primi.
Sussistono adeguati motivi per disporre
la compensazione delle spese di giustizia.
P.Q.M.
la Corte
dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, il Giudice unico
delle pensioni definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso indicato , e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alla
riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di reversibilità in base a
quanto disposto dall'art. 15, comma 5 l. 724/94 (percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera sul
trattamento pensionistico di reversibilità), fatta salva la prescrizione quinquennale
da calcolarsi a ritroso dall'11.5.2004 ( data della prima richiesta).
Riconosce
altresì il diritto della ricorrente ad ottenere la tredicesima mensilità per
intero su entrambi gli emolumenti, sempre fatta salva la prescrizione
quinquennale da calcolarsi a ritroso dall'11.5.2004.
Condanna
l'Amministrazione resistente alla corresponsione degli interessi e della
rivalutazione monetaria sugli arretrati nel senso indicato in parte motiva.
Dichiara
compensate le spese di giudizio.
Così
deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 20 settembre 2005.
Il
G.u.p.
f.to
Dott.ssa Ida Contino
Depositato
in segreteria il 03/11/2005
Il
Dirigente
f.to dr.
Maurizio Arlacchi