REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai seguenti
magistrati:
Dott. Antonio Mazziotti
Gomez De Teran Presidente
Dott. Mario Casaccia
Consigliere
Dott. Giovanni
Piscitelli Consigliere
Dott. Angelo Antonio
Parente Consigliere rel.
Dott. Mario
Pischedda
Consigliere
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
(Numero 335/2005)
nel
giudizio iscritto al n.xxx03/II/PM del registro di Segreteria, avverso la
sentenza n.957/003, emessa, in composizione monocratica, dalla Sezione
giurisdizionale per la regione Lombardia il 15.7.2003 e depositata il
24.7.2003, proposto dal Ministero della difesa contro la Sig.ra I.D., vedova di B.B.,.
Visto
il ricorso notificato alla Sig.ra I.D. il 23.10.2003 e depositato il 5.11.2003
presso l'Ufficio del ruolo generale dei giudizi di appello della Corte dei
conti ;
Uditi,
nella pubblica udienza del 12.7.2005,
il relatore, Consigliere Angelo Antonio Parente, ed il rappresentante dell'Amministrazione appellante, Dott.ssa
Manuela Murgia non costituitasi l'appellata
Ritenuto in
FATTO
Con
la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia ha
riconosciuto, in parziale accoglimento del ricorso n.XXX01, proposto dalla
Sig.ra Daniela I.D., vedova di B.B., il
diritto alla indennità di ausiliaria, in misura pari all'80% della differenza
tra il trattamento di quiescenza e quello goduto, nel tempo, dal pari grado in
servizio nello stesso ruolo e con la
medesima anzianità posseduta al momento del collocamento in ausiliaria,
comprensivo dell'indennità militare di cui all'art. 9 della legge n 231 del
1990, e delle maggiorazioni triennali dell'indennità di impiego operativo di
cui alla tabella 1, lett.b), annessa ala legge n.78 del 1983.
Tale
sentenza è motivata con la affermazione che la indennità di ausiliaria non costituisce una componente
del trattamento di quiescenza ma un trattamento connesso al particolare status dell'ufficiale, che rimane
a disposizione del Governo, con particolari obblighi, ed è una misura
compensativa che prescinde dalla pensionabiltà delle sue componenti.
Avverso
la sentenza in esame ricorre il Ministero della difesa per quanto concerne la
inclusione nella indennità di ausiliaria della indennità militare e delle
maggiorazioni della indennità di impiego operativo.
Osserva
l'appellante che la indennità militare, in quanto non pensionabile ai sensi della legge istitutiva, non è soggetta
a contribuzione in attività di servizio, mentre la indennità di ausiliaria è
soggetta a ritenute in conto entrate Tesoro: seguendo la tesi del giudice di
primo grado, si creerebbe un' anomalia in tema di principio contributivo in
quanto si verrebbe a riconoscere la pensionabilità di un emolumento solo a fronte di una ritenuta prestata per breve
periodo ed in modo variabile, senza il dovuto versamento di contributi per il
periodo di attività di servizio. Inoltre dall'esame dell'art.6 della legge
n.404/1990 emerge che nel punto b) non
viene presa in considerazione la indennità in parola, ai fini della esclusione
dal coacervo delle componenti del trattamento economico, proprio perché già
esclusa “ex se”in quanto non
pensionabile.
Per
quanto riguarda le maggiorazione triennali dell'indennità di impiego operativo
il Ministero appellante osserva, in adesione alla interpretazione fornita dalla
Sezione del controllo per i benefici derivanti dalle leggi
n.312/1980,n.78/1983,n.342/1986 e 231/1990, che tali benefici vanno computati
nel trattamento di quiescenza nella misura dell'effettivo godimento da parte
degli aventi diritto al momento del collocamento a riposo, ricadendosi
altrimenti nell'adeguamento automatico
delle pensioni alle retribuzioni, meccanismo che non è presente nel nostro
ordinamento. La indennità di impiego operativo, sebbene pensionabile, non è
elemento costitutivo dello stipendio, conserva la sua natura accessoria ed
additiva ed è svincolata dal criteri di determinazione stipendiale per essere
invece soggetta a sue specifiche leggi di liquidazione, che, di volta in volta,
ne regolano la applicabilità. La maggiorazione triennale di tale indennità è
comunque esclusa dal calcolo della indennità di ausiliaria dall'art.6,comma 2°,
lett. b)n.3 della legge n.404/1990, che menziona “le maggiorazioni delle
indennità che costituiscono trattamento aggiuntivo”.
In
base a tali considerazioni si chiede
che l'appello venga accolto.
Alla
odierna pubblica udienza, il rappresentante dell'Amministrazione, richiamati
gli argomenti svolti nell'appello, ha insistito perché questo venga accolto.
In
tale stato la causa passa in decisione
DIRITTO
Nella
sentenza impugnata si riconosce, ai fini della determinazione della indennità
di ausiliaria, il diritto alla inclusione nel trattamento dei pari gradi in
servizio con anzianità nel grado
corrispondente a quella dell'ufficiale cessato dal servizio permanente e
collocato in ausiliaria, della indennità militare di cui all'art.9 della legge n.231/1990 e delle maggiorazioni triennali dell'indennità di impiego operativo
di cui alla tab.1, lett.b), annessa alla legge n.78/1983, nella considerazione che la indennità di
ausiliaria costruirebbe un misura compensativa del particolare status dei
militari cessati dal servizio permanente (che rimangono a disposizione del Governo
e vengono assoggettati a particolari obblighi e limitazioni) che prescinde
dalla pensionabilità delle relative componenti.
L'appellante
Ministero contesta tale assunto, negando la inclusività dei due emolumenti ai
fini della determinazione dell'ammontare della indennità di ausiliaria, nella
considerazione, sottesa a tutte le svolte argomentazioni, che solo per gli
elementi di per sé pensionabili è proponibile il problema della loro
possibilità di costituire la base di commisurazione della indennità di
ausiliaria, essendo questa una componente del trattamento di quiescenza.
La
impostazione dell'appello, così prospettata, appare condivisibile, in quanto
più consona al sistema normativo che presiede al trattamento di quiescenza del
personale militare e più aderente alle singole disposizioni di cui deve farsi
applicazione nel caso in esame.
Non
può in effetti negarsi che quella della ausiliaria è una posizione di
quiescenza ed il trattamento economico che vi si riconnette non può che
concernere le voci retributive che hanno il carattere della pensionabilità. Gli
emolumenti del trattamento di attività del pari grado in servizio sono pertanto
solo quelli, stipendio od indennità, che per espressa od implicita disposizione
legislativa, posseggano tale carattere (cfr al riguardo le inequivoche parole
dell'art. 6 della legge n.404/1990, nel quale la indennità di ausiliaria è
ricavata per differenza “tra il trattamento di quiescenza percepito dal
militare in ausiliaria ed il trattamento omnicomprensivo spettante nel tempo, da
attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al
pari grado in servizio con anzianità di servizio corrispondente a quella
posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria.”).
Ora,
la indennità militare è espressamente dichiarata non pensionabile dalla stessa
normativa che la istituisce e la regola (art.2 della legge n.468/1987,
confermato sul punto dall'art.9 della legge n.231/1990): essa dunque è un
emolumento riservato solo al personale in attività di servizio e non può in
alcun modo essere utilizzata per comporre la base di calcolo di emolumenti
attinenti alla posizione di quiescenza. La tesi, pure sostenuta da questa
Sezione, a cominciare dalla sentenza n.29/2000/A, che assume come secondo
termine di riferimento per la determinazione della indennità di ausiliaria(il
primo essendo il trattamento di pensione liquidato al militare collocato in
ausiliaria sulla base degli assegni pensionabili da lui percepiti in attività
di servizio) l'intero trattamento economico fisso e continuativo dei pari grado
in servizio, escluse le sole componenti menzionate dall'art.6 della legge
n.404/1990, di interpretazione autentica dell'art.44 della legge n.224/1986, a
sua volta modificativo dell'art.67 della legge n.113/1954, per quanto
ingegnosa, non regge ad una lettura ad un tempo più lineare e meno formale del
dato normativo, quale ricostruito seguendo la logica che ne sottende l'ordito.
La indennità di ausiliaria è componente del trattamento di quiescenza, sia
nella fase della sua costituzione, che nel suo eventuale incremento, che infine
nella trasfusione nel trattamento di pensione liquidato alla cessazione della
permanenza nell'ausiliaria(le caratteristiche della temporaneità e della
assoggettabilità a ritenuta in conto entrate Tesoro, non la trasformano in un
trattamento di servizio attivo, e neanche in un tertium genus, poiché
tale posizione è positivamente collocata dal legislatore tra quelle del congedo
e, quindi, di quiescenza (Titolo IV della legge n.113/1954, sullo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). La
indennità militare è espressamente dichiarata dal legislatore non pensionabile,
come già notato; mentre le indennità ed assegni espressamente esclusi dalla
base di calcolo della indennità di ausiliaria sono tutti emolumenti che, per
effetto delle varie disposizioni che li concernono, sarebbero pensionabili o
comunque destinati a comporre la pensione e che proprio per tale loro
caratteristica hanno reso necessaria
una specifica norma di esclusione.
Per
quanto concerne il secondo emolumento e cioè la maggiorazione triennale della
indennità di impiego operativo di cui alla tab.1,lett b), annessa alla legge
n.78/1983, vale quanto già osservato per la indennità militare, giacché
trattasi di componente della retribuzione
non avente il carattere della pensionabilità, come è dato evincere dallo
art.18 della legge della stessa legge
che dichiara pensionabile la indennità di impiego operativo di base prevista dal precedente art 2, comprensiva
delle sole maggiorazioni di cui alla nota a) della indicata tabella e non anche
delle ulteriori maggiorazioni di cui alla lett.b). Tale carattere di non
pensionabilità viene del resto riconosciuto nello stesso ricorso avanti al
giudice di primo grado(pag.9), dal quale si chiedeva il riconoscimento del
diritto al computo ai fini della
indennità ausiliaria solo perché si trattava di assegno fisso e continuativo, al pari della indennità
militare.
Il
ricorso deve, pertanto, riconoscersi fondato ed accogliersi, dichiarando la
nullità della sentenza impugnata.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La
Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta,
ACCOGLIE
l'appello iscritto al n.xxx03 del registro di Segreteria proposto dal Ministero della difesa avverso la sentenza n.x57/xx della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia contro I.D., ved.B.B. e, per l'effetto, annulla la sentenza stessa, dichiarando non computabili, ai fini della indennità di ausiliaria, la indennità militare e la maggiorazione triennale della indennità di impiego operativo di cui alla lett.b) della tabella 1, annessa alla legge n.78/1983, comprese nel trattamento economico del pari grado con corrispondente anzianità di servizio nel ruolo del defunto Gen. B.B., coniuge della appellata.
Compensa
le spese.
Così
deciso nella Camera di consiglio del 12.7.2005.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to
Angelo Antonio Parente F.to Antonio Mazziotti Gomez De Teran
Depositato
nella Segreteria il 5 OTT. 2005
Il
Direttore della Segreteria
F.to
Mario Francioni