REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del popolo italiano
LA
CORTE DEI CONTI
(Numero
676/2005)
Con istanza in data
12.1.1995, il signor Calabrese aveva chiesto la pensione privilegiata per
infermità sofferte durante il servizio prestato nella Polizia di Stato,da cui
era cessato in data 24.12.1994.
Visitato dalla CMO di
Chieti il 14.4.1996 veniva riconosciuto affetto dalle seguenti infermità, già
giudicate dipendenti da causa di servizio: 1) Ipertensione arteriosa
distolica; 2) Spondilartrosi con
discopatia C4-C5; 3) Fibrosclerosi
medio basale dx in atto pregressa; con valutazione di ascrivibilità, per
cumulo, ad assegno rinnovabile, per
quattro anni di ottava categoria tab. A. e giudizio di “ SI idoneo al servizio
nella Polizia di Stato”.
In data 1.3.1997 (
parere n. 2837 ) il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie esprimeva
parere conforme a quello della CMO.
Con d.m. n. XX555 del
25.9.1997, al signor A.D.F. è stata liquidata la tab. B una tantum pari a due
annualità di 8^ ctg. ai sensi dell'art. 69
del dpr n. 1092/73 in luogo di di pensione privilegiata per l'infermità
“ Spondiloartrosi con discopatia C4-C5”
Peraltro con il
provvedimento impugnato, la domanda di pensione privilegiata veniva respinta, a
norma dell'art. 64 del dpr n. 1092 del 1973, in quanto il signor A.D.F. era
stato ritenuto nella predetta visita collegiale“ SI idoneo al servizio nella
Polizia di Stato“.
In memoria depositata il
2 settembre 2005, l'avvocato Vitelli, richiamandosi anche alla giurisprudenza
di questa Sezione, insiste per l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Nella
presente causa non è in contestazione la dipendenza da causa di servizio delle
infermità delle infermità riscontrate dalla CMO di Chieti nella visita
collegiale del 14.6.1996, dipendenza confermata nel parere del Comitato per le pensioni privilegiate dell'1.3.1997, bensì la questione di diritto se al ricorrente debba applicarsi,
per il riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto, l'art. 64 del
DPR 1092/73 (per cui si richiede l'inabilità al servizio), ovvero il successivo
art. 67 (e, è da aggiungere, anche i
successivi articoli 68 e 69 ).
Orbene
la tesi dell'Amministrazione che anche per i militari la concessione di
trattamento privilegiato sia subordinata all'inabilità al servizio, non ha fondamento, dal momento che per tale
categoria di personale il trattamento in parola è subordinato ai requisiti stabiliti nei citati articoli
67-69 del DPR 1092 del 1973.
Per
quanto riguarda i dipendenti della Polizia di Stato, che dopo la riforma introdotta con la legge 1° aprile 1981, n.
121 è stato qualificato “ civile “, una espressa disposizione di legge,
contenuta nell'art. 5 , comma 6°, del decreto legislativo 21 settembre 1987, n.
387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, stabilisce che i dipendenti in parola beneficiano, anche
dopo la riforma, della più favorevole normativa pensionistica propria dei
dipendenti militari.
Ne
consegue che, secondo quanto previsto dall'art. 67 del T.U. 29 dicembre 1997,
n. 1092, la concessione di trattamento privilegiato non è condizionato, a
differenza che per i dipendenti civili, all'accertamento dell'inidoneità al
servizio.
Pertanto,
in conformità agli art. 67 e seguenti del DPR 1092/73 il ricorso è fondato e
merita di essere accolto con decorrenza dalla cessazione dal servizio avvenuta
nel 1995.
Ne
consegue che l'amministrazione convenuta dovrà dare applicazione a quanto
stabilito dagli articoli 67-69 del dpr n.1092 del 1973, attenendosi per la classificazione
delle infermità a quanto indicato dalla CMO di Chieti e dal Comitato per le
pensioni privilegiate , nei due pareri citati in narrativa.
A
seguito della presente decisione, in base ai principi affermati dalle Sezioni
riunite di questa Corte con la sentenza n.10/2002/QM , spettano, tenuto conto
della disciplina legale che regola la materia, gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria sul maturato
economico e fino al soddisfo.
Peraltro,
come chiarito nella stessa sentenza, il cumulo tra interessi legali e
rivalutazione monetaria non va inteso in senso "integrale", quale
matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito
pensionistico liquidato con ritardo, bensì "parziale", quale
possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione
dovesse eccedere la misura dei primi.
Il
calcolo del c.d. "maggiore importo"
tra interessi e rivalutazione monetaria va operato ex art.429, co 3,
cod. proc. civ ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e indice
Istat ex art.150 disp.att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare
agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal
momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo.
P.Q.M.
LA
CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale
per la Regione Abruzzo
ACCOGLIE
Come in motivazione il
ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Così
deciso in L'Aquila nella pubblica Udienza del 21settembre 2005.
Il Giudice Unico
Fto Cons. Silvio Benvenuto