REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
(Numero
676/2005)
Con istanza in data 12.1.1995, il signor A.D.F.
aveva chiesto la pensione privilegiata per infermità sofferte durante il
servizio prestato nella Polizia di Stato,da cui era cessato in data 24.12.1994.
Visitato dalla CMO di Chieti il 14.4.1996 veniva
riconosciuto affetto dalle seguenti infermità, già giudicate dipendenti da
causa di servizio: 1) Ipertensione arteriosa distolica; 2) Spondilartrosi con discopatia C4-C5; 3)Fibrosclerosi medio basale dx in atto
pregressa; con valutazione di ascrivibilità, per cumulo, ad assegno rinnovabile, per quattro anni di ottava categoria tab. A.
e giudizio di “ SI idoneo al servizio nella Polizia di Stato”.
In data 1.3.1997 ( parere n. XXX ) il Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie esprimeva parere conforme a quello della
CMO.
Con d.m. n. 54555 del 25.9.1997, al signo A.D.F. è
stata liquidata la tab. B una tantum pari a due annualità di 8^ ctg. ai sensi
dell'art. 69 del dpr n. 1092/73 in
luogo di di pensione privilegiata per l'infermità “ Spondiloartrosi con
discopatia C4-C5”
Peraltro con il provvedimento impugnato, la domanda
di pensione privilegiata veniva respinta, a norma dell'art. 64 del dpr n. 1092
del 1973, in quanto il signor A.D.F. era stato ritenuto nella predetta visita
collegiale“ SI idoneo al servizio nella Polizia di Stato“.
In memoria depositata il 2 settembre 2005,
l'avvocato M.V., richiamandosi anche alla giurisprudenza di questa Sezione,
insiste per l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Nella presente causa non
è in contestazione la dipendenza da causa di servizio delle infermità delle
infermità riscontrate dalla CMO di Chieti nella visita collegiale del
14.6.1996, dipendenza confermata nel
parere del Comitato per le pensioni privilegiate dell'1.3.1997, bensì la questione di diritto se al ricorrente debba applicarsi,
per il riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto, l'art. 64 del
DPR 1092/73 ( per cui si richiede l'inabilità al servizio ), ovvero il
successivo art. 67 ( e, è da
aggiungere, anche i successivi articoli 68 e
69 ).
Orbene la tesi
dell'Amministrazione che anche per i militari la concessione di trattamento
privilegiato sia subordinata all'inabilità al servizio, non ha fondamento, dal momento che per tale
categoria di personale il trattamento in parola è subordinato ai requisiti stabiliti nei citati articoli
67-69 del DPR 1092 del 1973.
Per quanto riguarda i
dipendenti della Polizia di Stato, che
dopo la riforma introdotta con la legge 1° aprile 1981, n. 121 è stato
qualificato “ civile “, una espressa disposizione di legge, contenuta nell'art.
5 , comma 6°, del decreto legislativo 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella
legge 20 novembre 1987, n. 472, stabilisce che
i dipendenti in parola beneficiano, anche dopo la riforma, della più
favorevole normativa pensionistica propria dei dipendenti militari.
Ne consegue che, secondo
quanto previsto dall'art. 67 del T.U. 29 dicembre 1997, n. 1092, la concessione
di trattamento privilegiato non è condizionato, a differenza che per i
dipendenti civili, all'accertamento dell'inidoneità al servizio.
Pertanto, in conformità
agli art. 67 e seguenti del DPR 1092/73 il ricorso è fondato e merita di essere
accolto con decorrenza dalla cessazione dal servizio avvenuta nel 1995.
Ne consegue che
l'amministrazione convenuta dovrà dare applicazione a quanto stabilito dagli
articoli 67-69 del dpr n.1092 del 1973, attenendosi per la classificazione
delle infermità a quanto indicato dalla CMO di Chieti e dal Comitato per le
pensioni privilegiate , nei due pareri citati in narrativa.
A seguito della presente
decisione, in base ai principi affermati dalle Sezioni riunite di questa Corte
con la sentenza n.10/2002/QM , spettano, tenuto conto della disciplina legale
che regola la materia, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
sul maturatoVeconomico e fino al
soddisfo.
Peraltro, come chiarito
nella stessa sentenza, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria
non va inteso in senso "integrale", quale matematica sommatoria
dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato
con ritardo, bensì "parziale", quale possibile integrazione degli
interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei
primi.
Il calcolo del c.d.
"maggiore importo" tra
interessi e rivalutazione monetaria va operato ex art.429, co 3, cod. proc. civ
., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e indice Istat ex art.150
disp.att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi
pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di
maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo.
P.Q.M.
LA
CORTE DEI CONTI
Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo
ACCOGLIE
Come in motivazione il
ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila
nella pubblica Udienza del 21 settembre 2005.