REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta
dai seguenti magistrati:
Dr.
Gaetano PELLEGRINO Presidente
Dr.
Silvio AULISI Consigliere
relatore
Dr.
Giorgio CAPONE Consigliere
Dr.
Luciano CALAMARO Consigliere
Dr.
Eugenio SCHLITZER Consigliere
ha
pronunciato la seguente
(Numero
751/05)
sul
ricorso in appello iscritto al n. 22245 del registro di Segreteria proposto
dalla Signora XXXXA., rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico XXXX;
l'Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
(I.N.P.D.A.P.);
la
sentenza n. 397/C/04 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria,
depositata in data 20.09.2004.
VISTA
la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;
VISTO
l'atto di appello notificato il 27.12.2004 e depositato il 12.01.2005;
VISTI
gli altri atti e documenti di causa;
UDITI
alla pubblica udienza del 02.12.2005, con l'assistenza del Segretario
dottoressa Guidi Anna Maria, il consigliere relatore Silvio Aulisi, l'Avvocato
Domenico XXXX per parte appellante e la dottoressa M. Laura Carcascio per
l'I.N.P.D.A.P.
Ritenuto
in
Con
sentenza n. XXXX del 21.12.1987 la Terza Sezione Giurisdizionale per le
pensioni civili, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Signora XXXXA.
avverso il decreto n. 807 del 05.02.1985, riconosceva il diritto della
ricorrente a vedersi attribuire trattamento di riversibilità quale orfana di
XXXXA. Giuseppe deceduto il 02.07.1971.
A
seguito di detta sentenza il l'Amministrazione provvedeva a liquidare, con
decreto n. XXXX del 17.07.1989 e con decorrenza dal 03.07.1971, trattamento di
riversibilità a favore della Signora XXXXA., ma nello stesso tempo, assumendo
che la stessa aveva, successivamente, superato i limiti di reddito come indicati
dal D.P.R. n. 1092 del 1973, revocava il detto trattamento con effetto dal
01.01.1975.
Con
ulteriore sentenza n. 21/PC/94 del 08.06.1994 la Sezione Giurisdizionale per la
Regione Umbria, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Signora XXXXA.
avverso il decreto n. XXXX - correttamente ricordato che ai fini
dell'individuazione della c.d. nullatenenza occorreva fare riferimento ad un
reddito depurato della capitalizzazione delle detrazioni di imposta e delle
quote esenti - riconosceva il diritto
della stessa ad ottenere il suddetto trattamento di riversibilità anche per gli
anni successivi dal 1975.
Con
riferimento all'ulteriore sentenza n. 48/PC/95 della stessa Sezione
Giurisdizionale, l'Amministrazione, nel mentre concedeva il riconosciuto
trattamento di riversibilità per gli anni dal 1975 al 1979, riteneva revocato
il suddetto beneficio con decorrenza dal 01.01.1980 stante il superamento del
reddito per percepire il beneficio relativamente allo stesso anno 1980 statuito
in sentenza.
Con
successiva istanza la Signora XXXXA., dopo aver dato atto che il proprio
reddito si era riattestato, dal 1981, su importi di gran lunga inferiori ai
limiti di legge, invocava il ripristino del trattamento di riversibilità con
decorrenza dal 1981.
Con
Nota del 30.01.2001 l'I.N.P.D.A.P. comunicava alla Signora XXXXA. di non poter
dar seguito alle sue domande in quanto il decreto che aveva concesso il
trattamento dopo il 1975 era stato emesso in esecuzione di una sentenza
giurisdizionale.
Di
qui il ricorso, alla stessa Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria,
della Signora XXXXA. che eccepiva l'illegittimità del mancato ripristino del
trattamento in questione quantomeno dal 1981.
Con
la sentenza ora appellata, la predetta Sezione Giurisdizionale per la Regione
Umbria, fatto riferimento a quel filone giurisprudenziale secondo il quale una
volta superato il limite reddituale il trattamento veniva definitivamente
perso, ha respinto il ricorso.
La
Signora XXXXA., con il patrocinio dell'Avvocato XXXX, ha appellato la sentenza (la
n. 397/C/04 indicata in epigrafe) per “violazione e/o falsa applicazione
dell'articolo 86 del D.P.R. n. 1092 del 1973 assumendo al riguardo che,
incontestata la presenza (dal 1981) della c.d. “nullatenenza”, il trattamento doveva essere ripristinato.
E
a tal fine il difensore di appellante ha fatto riferimento alla sentenza di
questa stessa Terza Sezione Giurisdizionale (n. 103/99 del 26.05.1999) secondo
la quale “come l'obbligo del mantenimento che fa carico al genitore non
cessa mai irreversibilmente, anche la pensione di riversibilità non si estingue
mai irreversibilmente, ma possa sempre essere riattivata ove lo stato di
bisogno indotto dalla morte del genitore abbia a ripresentarsi”. Parte
appellante ha chiesto, pertanto, che questo Giudice di appello riconosca il suo
diritto a vedersi ripristinato il trattamento di riversibilità con
rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L'Amministrazione
appellata si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 11.11.2005
chiedendo il rigetto dell'atto di appello nell'assunto che il venir meno del
requisito della nullatenenza comporta la perdita del diritto alla pensione di
riversibilità.
Con
memoria depositata il 01.12.2005 l'Avvocato XXXX, dopo aver sottolineato che la
revoca della pensione nel 1980 per superamento del reddito era da ascrivere ad
una erronea imputazione (in conto cassa e non già in conto competenza) del
T.F.R. connesso alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa e dopo aver
nuovamente richiamato la giurisprudenza favorevole, ha insistito nelle
conclusioni già rassegnate.
All'odierna
pubblica udienza l'Avvocato XXXX, dopo aver ricordato che il principio della
“riattivazione” di un trattamento di riversibilità temporaneamente sospeso per
superamento dei limiti reddituali è pacifico nella giurisprudenza della Corte
dei Conti, e dopo aver sottolineato che, a partire dal 1986 il limite di
reddito previsto per la concessione del trattamento di riversibilità stabilito
dal D.P.R. n. 1092 del 1973 è quello previsto per la concessione della pensione
agli invalidi civili totali, ha dato atto, sulla base di appositi tabulati
dello stesso I.N.P.S., che la Signora XXXXA., quale titolare di trattamento
minimo INPS, non aveva più superato, dal 1981 in poi, i redditi come sopra da
individuare.
La
dottoressa Carcascio, non contestati i limiti di reddito come sopra richiamati
ed indicati dal difensore di parte appellante, ha ribadito le conclusioni
rasse0gnate con l'atto scritto dovendosi ritenere che in caso di superamento
del limiti di reddito anche per una sola annualità, il diritto veniva
definitivamente perso.
Considerato
in
L'atto
di appello merita di essere accolto.
E
deve essere accolto in quanto - tenuto conto che la “questione” in
contestazione riguarda il principio della “perdita definitiva” o della “mera
sospensione” del diritto al trattamento di riversibilità in ipotesi di
superamento, in un determinato anno, dei limiti di reddito - il Collegio
ritiene di seguire sul “punto” la giurisprudenza di questa Terza Sezione
Giurisdizionale Centrale secondo la quale, come ricordato dal difensore di
parte appellante che ha richiamato la sentenza n. 103/99 del 1999, “la
pensione di riversibilità può essere sempre riattivata ove lo stato di bisogno (leggasi:
importo reddituale inferiore al minimo) indotto dalla morte del dante causa
abbia a ripresentarsi” (in termini anche sentenza 67 del 28.03.2001 sempre
di questa Terza Sezione Centrale, ed ancora: Sez. Campania n. 88 del 1999;
Sez. Friuli Venezia Giulia n. 1 del
17.01.2000; Sez. Veneto n. 35 del 03.05.1994; Sez. Sardegna n. 1324 del
13.10.1997).
L'accoglimento
dell'atto di appello sul “principio” in contestazione importa, in presenza,
peraltro, della dimostrazione di parte appellante della propria situazione
reddituale dal 1981, che il diritto vantato le debba essere riconosciuto.
Sulle
somme dovute vanno corrisposti rivalutazione monetaria ed interessi legali
secondo la legislazione vigente al momento.
Le
spese del presente giudizio possono essere compensate.
la
Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, definitivamente
pronunciando, accoglie l'atto di appello proposto dalla Signora XXXXA. avverso
la sentenza in epigrafe e, per l'effetto, riconosce il diritto della stessa a
vedersi riattribuire, dal 1981, il trattamento di riversibilità già
precedentemente in godimento.
Con
rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione.
Spese
compensate.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02 dicembre 2005.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to
Silvio Aulisi f.to
Gaetano Pellegrino
Depositata in Segreteria il giorno 7 dicembre 2005
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Di Virgilio