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Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 19 settembre-10 novembre 2005, n. 21817

Presidente Mercurio - Relatore Lamorgese

Pm Iannelli - conforme - ricorrente Inps

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità e meglio in

epigrafe specificata, pronunciando in sede di gravame, ha ritenuto che, relativamente a ratei di

prestazione previdenziale dovuti dall'Inps, ma versati con ritardo, senza le necessarie

maggiorazioni per interessi e rivalutazione, il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione

decennale il cui corso è interrotto per effetto del pagamento della somma capitale.

L'Istituto propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

L'unico motivo di ricorso denuncia, in relazione all'articolo 360, n. 3 e 5, Cpc, violazione e falsa

applicazione degli articoli 416 e 437 Cpc e 2944, 2946 e 2948 Cc, nonché vizio di motivazione.

Secondo l'Istituto ricorrente, nel pagamento dei ratei in misura corrispondente alla sola somma

capitale non può ravvisarsi un atto di riconoscimento del debito per rivalutazione ed interessi,

idoneo a determinare l'effetto interruttivo della prescrizione in ordine a questi ultimi; pertanto,

risultano prescritti gli accessori relativi ai ratei anteriori al decennio “coperto” dall'effetto

interruttivo conseguente alla proposizione della domanda giudiziale.

Il motivo è fondato.

Rileva anzitutto il Collegio che il principio - ormai consolidato nella giurisprudenza - secondo

cui non può attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui

all'articolo 2944 Cc, salvo che il debitore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con

riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori (v. ex multis

Cassazione, Su, 10955/02), ha trovato applicazione anche con riferimento alle prestazioni

previdenziali dell'Inps (v. Cassazione 16030/04; 6428 e 6339/05 ed altre successive conformi),

nessun rilievo potendo assumere, del resto, la prospettata diversità della procedura di

accertamento e liquidazione ed essendo rilevante, in definitiva, solo l'atteggiamento soggettivo

dell'ente erogatore, all'atto del pagamento, di voler allo stesso attribuire (o no) natura di

acconto su un credito riconosciuto di maggior importo (v. sul punto Cassazione 6428/05 cit.).

Mette conto rilevare, al riguardo, che - proprio con riferimento a prestazioni previdenziali -

questa Corte ha recentemente affermato che, se è vero che l'accertamento della portata

ricognitiva (o no) del pagamento parziale dell'ente pubblico costituisce un'indagine di fatto

riservata al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza

logica e giuridica della motivazione, sicché al medesimo giudice è altresì rimesso

l'apprezzamento circa la possibilità che un pagamento parziale compiuto da un ente

previdenziale in esecuzione di obbligazioni nel confronti dell'assicurato implichi il

riconoscimento del diritto all'intera prestazione (Cassazione 3115 e 18012/03), è altrettanto

vero che la domanda presentata dall'assicurato per ottenere la prestazione costituisce atto

d'impulso di un procedimento amministrativo, il quale consta di una sequenza di atti ricognitivi

di un diritto attribuito dall'ordinamento in presenza dei requisiti prescritti, con la funzione di

rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, e che si conclude con la comunicazione

dell'atto che ne stabilisce la misura e provvede all'assegnazione (Cassazione 16030/04 e altre

successive conformi).

La natura pubblica dell'ente debitore, con la conseguente procedimentalizzazione

dell'adempimento della sua obbligazione, incide, pertanto, in misura determinante, ai fini

dell'apprezzamento in questione, sicché appare decisiva la considerazione che l'adempimento

dell'obbligazione previdenziale avviene attraverso uno specifico procedimento amministrativo

di erogazione della spesa, del quale la messa in riscossione, ossia nella disponibilità

dell'assicurato, delle somme di cui trattasi è soltanto l'atto conclusivo, che finalizza, ma

necessariamente presuppone, quello di determinazione dell'importo della prestazione, che si

configura come un tipico atto di certazione.

Se ne ricava il principio di diritto per cui, allorché il legislatore, per fini di trasparenza e di buon

andamento dell'azione amministrativa, in conformità ad esigenze garantite dall'articolo 97

Costituzione, richiede che la soddisfazione del creditore dell'amministrazione pubblica si realizzi

solo al compimento di una sequela di atti formali, ancorché privi di natura provvedimentale,

qualsivoglia indagine relativa a stati soggettivi di scienza o di ignoranza dell'ente debitore circa

la consistenza, la qualità ed ogni altro tratto identificatore dell'altrui diritto, non può

prescindere - se non illegittimamente obliterando il sistema concretamente istituito per la

soddisfazione delle esigenze suddette - dall'esame del contenuto di tali atti e precipuamente di

quelli aventi specifica funzione dichiarativa degli elementi del rapporto obbligatorio.

La sentenza impugnata viola questo criterio di indagine, poiché giunge alla suindicata

conclusione senza tenere in alcun conto i menzionati atti del procedimento di erogazione della

spesa, destinati ad assolvere la funzione appena indicata e ad esprimere cosi la soggettiva

valutazione dell'ente circa la consistenza della propria obbligazione. Nessun rilievo, poi,

possono assumere in questa sede altri atti eventualmente ricognitivi, estranei al thema

decidendum fissato con il ricorso dell'Istituto.

In conclusione, accolto il ricorso e cassata nei corrispondenti limiti la sentenza impugnata, la

causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, in diversa

composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese

del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

 

 

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