Cassazione
- Sezione lavoro - sentenza 19 settembre-10 novembre 2005, n. 21817
Presidente
Mercurio - Relatore Lamorgese
Pm
Iannelli - conforme - ricorrente Inps
Svolgimento
del processo
La
Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede di
legittimità e meglio in
epigrafe
specificata, pronunciando in sede di gravame, ha ritenuto che, relativamente a
ratei di
prestazione
previdenziale dovuti dall'Inps, ma versati con ritardo, senza le necessarie
maggiorazioni
per interessi e rivalutazione, il diritto a tali accessori sia soggetto a
prescrizione
decennale
il cui corso è interrotto per effetto del pagamento della somma capitale.
L'Istituto
propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La
parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
Motivi
della decisione
L'unico
motivo di ricorso denuncia, in relazione all'articolo 360, n. 3 e 5, Cpc,
violazione e falsa
applicazione
degli articoli 416 e 437 Cpc e 2944, 2946 e 2948 Cc, nonché vizio di
motivazione.
Secondo
l'Istituto ricorrente, nel pagamento dei ratei in misura corrispondente alla
sola somma
capitale
non può ravvisarsi un atto di riconoscimento del debito per rivalutazione ed
interessi,
idoneo
a determinare l'effetto interruttivo della prescrizione in ordine a questi
ultimi; pertanto,
risultano
prescritti gli accessori relativi ai ratei anteriori al decennio “coperto”
dall'effetto
interruttivo
conseguente alla proposizione della domanda giudiziale.
Il
motivo è fondato.
Rileva
anzitutto il Collegio che il principio - ormai consolidato nella giurisprudenza
- secondo
cui non
può attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di
cui
all'articolo
2944 Cc, salvo che il debitore abbia considerato parziale il pagamento stesso,
con
riserva
di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori (v. ex multis
Cassazione,
Su, 10955/02), ha trovato applicazione anche con riferimento alle prestazioni
previdenziali
dell'Inps (v. Cassazione 16030/04; 6428 e 6339/05 ed altre successive
conformi),
nessun
rilievo potendo assumere, del resto, la prospettata diversità della procedura
di
accertamento
e liquidazione ed essendo rilevante, in definitiva, solo l'atteggiamento
soggettivo
dell'ente
erogatore, all'atto del pagamento, di voler allo stesso attribuire (o no)
natura di
acconto
su un credito riconosciuto di maggior importo (v. sul punto Cassazione 6428/05
cit.).
Mette
conto rilevare, al riguardo, che - proprio con riferimento a prestazioni
previdenziali -
questa
Corte ha recentemente affermato che, se è vero che l'accertamento della portata
ricognitiva
(o no) del pagamento parziale dell'ente pubblico costituisce un'indagine di
fatto
riservata
al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo
della correttezza
logica e giuridica della motivazione, sicché al medesimo giudice è altresì rimesso
l'apprezzamento
circa la possibilità che un pagamento parziale compiuto da un ente
previdenziale
in esecuzione di obbligazioni nel confronti dell'assicurato implichi il
riconoscimento
del diritto all'intera prestazione (Cassazione 3115 e 18012/03), è altrettanto
vero
che la domanda presentata dall'assicurato per ottenere la prestazione
costituisce atto
d'impulso
di un procedimento amministrativo, il quale consta di una sequenza di atti
ricognitivi
di un
diritto attribuito dall'ordinamento in presenza dei requisiti prescritti, con
la funzione di
rendere
liquida ed esigibile la prestazione stessa, e che si conclude con la comunicazione
dell'atto
che ne stabilisce la misura e provvede all'assegnazione (Cassazione 16030/04 e
altre
successive
conformi).
La
natura pubblica dell'ente debitore, con la conseguente procedimentalizzazione
dell'adempimento
della sua obbligazione, incide, pertanto, in misura determinante, ai fini
dell'apprezzamento
in questione, sicché appare decisiva la considerazione che l'adempimento
dell'obbligazione
previdenziale avviene attraverso uno specifico procedimento amministrativo
di
erogazione della spesa, del quale la messa in riscossione, ossia nella
disponibilità
dell'assicurato,
delle somme di cui trattasi è soltanto l'atto conclusivo, che finalizza, ma
necessariamente
presuppone, quello di determinazione dell'importo della prestazione, che si
configura
come un tipico atto di certazione.
Se ne
ricava il principio di diritto per cui, allorché il legislatore, per fini di
trasparenza e di buon
andamento
dell'azione amministrativa, in conformità ad esigenze garantite dall'articolo
97
Costituzione,
richiede che la soddisfazione del creditore dell'amministrazione pubblica si
realizzi
solo al
compimento di una sequela di atti formali, ancorché privi di natura
provvedimentale,
qualsivoglia
indagine relativa a stati soggettivi di scienza o di ignoranza dell'ente debitore
circa
la
consistenza, la qualità ed ogni altro tratto identificatore dell'altrui
diritto, non può
prescindere
- se non illegittimamente obliterando il sistema concretamente istituito per la
soddisfazione
delle esigenze suddette - dall'esame del contenuto di tali atti e precipuamente
di
quelli
aventi specifica funzione dichiarativa degli elementi del rapporto
obbligatorio.
La
sentenza impugnata viola questo criterio di indagine, poiché giunge alla
suindicata
conclusione
senza tenere in alcun conto i menzionati atti del procedimento di erogazione
della
spesa,
destinati ad assolvere la funzione appena indicata e ad esprimere cosi la
soggettiva
valutazione
dell'ente circa la consistenza della propria obbligazione. Nessun rilievo, poi,
possono
assumere in questa sede altri atti eventualmente ricognitivi, estranei al thema
decidendum
fissato con il ricorso dell'Istituto.
In
conclusione, accolto il ricorso e cassata nei corrispondenti limiti la sentenza
impugnata, la
causa
deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, in diversa
composizione,
che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La
Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche
per le spese
del
giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.