Bonus bebè: prime indicazioni sui requisiti e le
modalità di riscossione.
Con la legge Finanziaria del
2006 (commi 330, 331,332,333 legge n. 266 del 23
dicembre 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/05),
è istituito un Fondo di 1.140 milioni di euro presso il Ministero dell'Economia
e delle finanze per la realizzazione di interventi volti al sostegno delle
famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico (c. 330).
In particolare viene disposta l'erogazione di un bonus di 1000 € a chi esercita la potestà sui figli
secondo i seguenti criteri:
- per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005 (c. 331).
- per ogni figlio nato secondo o ulteriore per ordine di
nascita, o adottato nell'anno 2006 (c. 332).
Per quanto riguarda i requisiti richiesti, ha diritto alla riscossione
dell'assegno la persona che:
- esercita la potestà sui figli (cc. 331 e 332),
in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori.
- è cittadino italiano o comunitario.
- è residente in Italia.
- appartiene a un nucleo familiare con un reddito
complessivo non superiore a 50.000 € (per i nati nel 2005 il reddito di
riferimento è quello del 2004; per i nati nel 2006 è quello del 2005).
Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto
del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. ("Art.1 : […] concorrono
i redditi complessivi, riferiti all'anno precedente, posseduti dai singoli
componenti il nucleo familiare; del nucleo fanno parte, ) oltre ai familiari a
carico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni e integrazioni, in
ogni caso il coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato.
Il requisito del reddito
deve essere autocertificato
da chi esercita la potestà sui figli.
Modalità di informazione e riscossione
Per l' anno 2005
il Ministero dell'Economia e Finanze farà pervenire agli interessati
comunicazione con l'indicazione dell'Ufficio postale di zona presso il quale è
possibile riscuotere l'assegno.
Per l' anno 2006
la comunicazione perviene entro la fine del mese successivo a quello di nascita
o di adozione, previa verifica dell'ordine di nascita.
La comunicazione reca in calce prestampata la formula ai
fini dell'autocertificazione riguardo alla condizione del reddito. Essa va
compilata e sottoscritta all'atto della riscossione dell'assegno.
Per l'attuazione delle disposizioni relative
all'erogazione del "bonus", il Ministero dell'economia e delle
finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi del tesoro - si avvale della Società SOGEI Spa.
330. Al fine di assicurare la
realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà
per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria
di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai
sensi della presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero
adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato
nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero dell'economia e
delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere
riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331 e, previa verifica
dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o
di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332. Gli assegni
possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di
minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332,
semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un
nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini
dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al
comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello
di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La
condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente
la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia
delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione
del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui ai commi
da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006.