INPS
Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola
Circolare
5.1.2006 n° 3
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OGGETTO: |
Riduzione
del costo del lavoro ex articolo 1, commi n. 361 e 362 della legge 23
dicembre 2005, n. 266. |
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SOMMARIO: |
La legge finanziaria 2006
prevede, a decorrere dal 1/1/2006, un esonero dal versamento dei contributi
sociali per assegni per il nucleo familiare. |
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Premessa. La legge finanziaria per l’anno
in corso (1), ai commi 361 e 362 dell’unico articolo di cui si compone
(allegato 1), introduce, dal 1 gennaio 2006, un esonero dal versamento dei
contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all’articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura massima di un punto
percentuale. 1.
Quadro di riferimento. Il provvedimento si colloca
nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e
della disciplina relativa alle prestazioni temporanee e nel contesto delle
politiche dirette alla riduzione del costo del lavoro, inserendosi, così, nel
solco già tracciato negli ultimi anni da analoghe disposizioni finalizzate a
realizzare una riduzione del carico contributivo in tutti i settori
dell’economia (2). Al riguardo appare utile
segnalare che, in forza della previsione di cui al comma 269 della legge
finanziaria per l’anno 2006, le misure compensative in favore delle imprese,
previste dall’articolo 8, c. 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito
con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, connesse al
conferimento del TFR alla previdenza complementare, slittano a decorrere dal
1 gennaio 2008. Con la presente circolare si forniscono
istruzioni per l’operatività della disposizione in commento con riferimento
ai datori di lavoro che operano con il sistema del DM10/2. 2.
Contenuto della norma. L’impianto legislativo prevede
che la riduzione contributiva di un punto percentuale interessi
prioritariamente l'aliquota di finanziamento degli assegni per il nucleo
familiare. Ai datori di lavoro operanti nei
settori in cui, per effetto dell’esonero stabilito dall'articolo 120 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'aliquota contributiva per assegni per il
nucleo familiare é dovuta in
misura inferiore a un punto percentuale, la riduzione si estende alle altre
assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti" di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
"prioritariamente considerando i contributi per maternità e per
disoccupazione". Nel caso di ulteriore
impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero riguarderà altre
assicurazioni della sopra menzionata Gestione, fino ad esaurimento delle
singole aliquote interessate (cassa per l'integrazione guadagni degli operai
dell'industria, cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori
dell'edilizia e lapidei, cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori
agricoli, trattamenti economici di malattia). Per espressa previsione
legislativa, la riduzione contributiva non potrà applicarsi: Ø al contributo al Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni; Ø al contributo ex
articolo 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, integrativo della
disoccupazione involontaria, destinato a finanziare attività formative a
favore dei lavoratori e devoluto, per i soggetti aderenti, ai Fondi
interprofessionali per la formazione continua ex articolo 118 della legge n.
388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 3.
Soggetti beneficiari ed esclusioni. Dalla formulazione della norma
deriva che beneficiari della disposizione agevolativa sono i soli datori di
lavoro tenuti al versamento
della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo
familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, ancorché la
misura della contribuzione stessa risulti azzerata per effetto delle disposizioni
di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000. Sono, quindi, esclusi
dall'esonero le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non soggetti,
in genere, alla disciplina della CUAF (3). Parimenti, non potranno accedere
alla riduzione contributiva in argomento i datori di lavoro esonerati dal
versamento della contribuzione CUAF perché provvedono direttamente alla
erogazione, ai propri dipendenti, dei trattamenti di famiglia in misura non
inferiore ai minimi stabiliti per legge (associazioni sindacali, associazioni
di categoria, partiti politici), nonché le aziende operanti all’estero in
paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Per le motivazioni sopra
espresse, sono altresì esclusi dall’esonero in commento i giornalisti iscritti
all’INPGI, per i quali è dovuto all’Istituto il solo contributo di maternità
nella misura dello 0,25% (0,65% con la riduzione dello 0,40% ex legge n.
388/2000). 4.
Particolarità. I datori di lavoro agricoli
opereranno l’esonero riferito agli operai (OTI – OTD), sulla contribuzione
versata con le modalità ex SCAU. La medesima prassi dovrà essere
seguita dalle Cooperative agricole ex lege n. 240/1984, iscritte nell’albo informatico delle società cooperative,per
quanto attiene alla contribuzione degli operai a tempo indeterminato. Per
questi ultimi, infatti, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo
120 della legge n. 388/2000, la contribuzione CUAF, assolta con il DM10/2, è
stata azzerata. Le Cooperative di cui sopra, non iscritte nell’albo informatico
delle società cooperative, potranno invece operare sul DM10/2 la riduzione
contributiva riferita agli operai a tempo indeterminato, essendovi capienza
nella relativa contribuzione CUAF. Le imprese della pesca costiera,
ravvicinata o locale con navi minori, relativamente alpersonale soggetto alla
legge n. 413/1984, opereranno l’esonero relativo alla contribuzione di
maternità (0,06%) all’IPSEMA, mentre ridurranno sul DM10/2, fino a
concorrenza della misura agevolativa spettante (0,94%), la contribuzione di
finanziamento della DS (4). Quest’ultima, in conseguenza
della disposizione in commento, si attesterà quindi, da gennaio 2006, nella
misura dello 0,67% (5). 5.
Modalità di compilazione del DM10/2. Ai fini della pratica fruizione
della riduzione contributiva in argomento, i datori di lavoro si atterrano
alle modalità illustrate nella circolare n. 115 del 10 novembre 2005
(nettizzazione dei contributi). Provvederanno, quindi, ad
indicare direttamente la contribuzione dovuta, già al netto della riduzione contributiva spettante.
Il Direttore Generale
Crecco (1)
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.
211) (2) Si vedano al riguardo i
provvedimenti di soppressione dei cosiddetti oneri impropri (ENAOLI, ASILI
NIDO, TBC e GESCAL), la riduzione degli oneri contributivi per MATERNITÀ e,
da ultimo, l’esonero CUAF ex articolo 120 della legge n. 388/2000. (3) Fanno eccezione le Aziende
speciali ex lege 142/1990 soggette alla disciplina CUAF ed il Ministero di
Grazia e Giustizia (soggetto alla disciplina CUAF) per detenuti ed internati. (4) Per detti soggetti, la
contribuzione CUAF (0,01%) è già stata azzerata per effetto della
disposizione di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000 (5) 0,37% DS ordinaria e 0,30%
contr. ex art, 25, c. 4 legge n. 845/1978. Allegato
1 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”. ” (GU n. 302 del 29-12-2005-
Suppl. Ordinario n. 211) (…) 361. Nell'ambito del processo di
armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a
decorrere dal 1° gennaio 2006 é riconosciuto ai datori di lavoro un esonero
dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite
massimo complessivo di un punto percentuale. 362. L'esonero di cui al comma
361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni
per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei
settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo
familiare é dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120
della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in misura inferiore a un punto
percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti
dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361,
prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione
e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui
all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. |