INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 18.11.2005 n° 38165)
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OGGETTO: |
Assegni straordinari di sostegno al reddito. Procedura per l’esame e la definizione delle domande per i lavoratori che intendono usufruire della deroga di cui all’art.1, comma 18, della L.243/2004 |
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1. MONITORAGGIO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 19, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 243.
Con messaggio n 31778 del 19 settembre 2005 è stata illustrata la natura dinamica del monitoraggio volto a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui alcomma 18 della legge 243/2004. Con il medesimo messaggio è stato chiesto alle strutture periferiche di segnalare, con cadenza mensile, le domande di assegno straordinario presentate da soggetti che maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2007, nonché il verificarsi di situazioni di uscita dal Fondo di solidarietà di lavoratori precedentemente inclusi nel plafond dei 10.000.
2. PROCEDURA PER L’ESAME E LA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO STRAORDINARIO PER I LAVORATORI CHE INTENDONO USUFRUIRE DELLA DEROGA DI CUI ALL’ART.1, COMMA 18, DELLA L.243/2004.
In considerazione del ruolo di ente certificatore affidato dalla legislazione all’Istituto, le domanda di accesso ai rispettivi Fondi relative a lavoratori che intendano avvalersi della deroga di cui all’art.1, comma 18, della L.243/2004 assumono d’ora in poi carattere di prenotazione, e possono essere considerate effettive solo dopo la certificazione del diritto e la conseguente autorizzazione alla liquidazione da parte di questa Direzione.
Si ritiene pertanto opportuno stabilire una modalità procedurale che consenta la gestione concordata fra le parti interessate – azienda esodante, lavoratore e INPS - delle eventuali disponibilità di posti nel plafond dei 10.000
Le domande di assegno straordinario per i lavoratori che perfezionano i requisiti per il pensionamento di anzianità ai sensi della deroga di cui all’art.1, comma 18, della L. 243/2004 devono essere presentate dalle aziende esodanti alle strutture INPS competenti per la liquidazione, obbligatoriamente entro il mese antecedente la data presunta di risoluzione del rapporto di lavoro (ad esempio, entro il 31 ottobre, nel caso la data presunta di cessazione del rapporto di lavoro sia il 30 novembre).
Le sedi INPS segnaleranno tempestivamente alla Direzione Regionale il numero delle domande presentate che potrebbero essere potenzialmente interessate alla deroga in oggetto, utilizzando il foglio excel allegato al presente messaggio (allegato 1). La direzione Regionale provvederà all’invio dei dati alla scrivente Direzione, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla liquidazione, alla casella di posta elettronica PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.
Questa Direzione provvederà tempestivamente a redigere la graduatoria dei potenziali beneficiari, su base nazionale ed in ordine cronologico di presentazione della domanda, a verificare la disponibilità dei posti e ad autorizzare le strutture periferiche interessate alla liquidazione delle prestazioni entro i limiti delle disponibilità stesse. Nel caso di domande presentate nella stessa data, per la formazione della graduatoria saranno applicati i medesimi criteri di accesso all’esodo fissati dai regolamenti (1).
Nel caso in cui la domanda venga accolta, le parti si impegnano a cessare il rapporto di lavoro entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Qualora il lavoratore inserito nelle procedure di esodo non cessi l’attività di lavoro entro il mese successivo alla presentazione della domanda all’INPS, la domanda di assegno straordinario verrà respinta.
Si precisa altresì che l’azienda, per il lavoratore in questione, potrà presentare una nuova domanda – prenotazione con riferimento ad una nuova decorrenza.
Le domande di accesso per i lavoratori del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, che devono essere deliberate dal Comitato amministratore del Fondo, seguiranno l’iter descritto e saranno monitorate direttamente a livello centrale.
Il presente messaggio ha rilevenza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI NORI
(1) Per il settore del credito del credito cooperativo e della riscossione di tributi erariali, i rispettivi decreti fissano in maniera identica l’individuazione dei lavoratori in esubero.
D.M. n. 157/2000, n.158/2000, n.375/2003.Stralcio. Art. 8. - Individuazione dei lavoratori in esubero 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concernerà, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio. 2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età. 3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.
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Note: i collegamenti rimandano al sito Inps