INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Circolare 19 ottobre 2005 n° 113)
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OGGETTO: |
Legge 3 Agosto. 2004, n. 206
concernente “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi
di tale matrice”. |
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Con la
legge 3 agosto 2004, n. 206 (allegato n. 1), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2004, sono stati introdotti ed ampliati un
complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini
italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tali matrice,
compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari
superstiti. Con la
presente circolare, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 24/VII/008633 dell’11 ottobre
2005, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa indicata
in oggetto, con la riserva di fornire ulteriori chiarimenti relativi ad
aspetti applicativi per i quali sono stati richiesti chiarimenti ai
competenti Ministeri. I
benefici previsti dalla legge in esame si applicano alle vittime di eventi
terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e dal
1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale. Destinatari
(art. 1, comma 1) Sono
destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge n. 206 del 2004
la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in possesso della
cittadinanza italiana al momento dell’evento, indipendentemente dal regime
assicurativo cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terroristici
verificatisi sul territorio italiano o all’estero, nei periodi indicati al
paragrafo precedente. Sono
altresì destinatari della disciplina in esame coloro che risultino già
pensionati alla data di entrata in vigore della legge in argomento, per i
quali dovrà procedersi ad una ricostituzione della pensione in accordo con le
nuove disposizioni. In
particolare, i benefici sono riconosciuti a tutti coloro che abbiano subìto
un’invalidità permanente per effetto dei suddetti eventi terroristici. Gli
stessi benefici sono attribuiti sulle pensioni indirette o di reversibilità
liquidate a favore dei superstiti dei soggetti sopra menzionati aventi diritto
a tali trattamenti. Per tali soggetti non rileva il possesso della
cittadinanza italiana. Benefici ex art. 2 legge n. 336/70 (art. 2) L’articolo
2 della legge n. 206 del 2004 stabilisce che coloro che subiscono ovvero
hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, in
conseguenza di atti di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e
gli orfani, hanno diritto all’applicazione, sulle rispettive pensioni
dirette, dell’art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modificazioni, al momento della liquidazione della pensione stessa. Tale
beneficio spetta anche a soggetti pensionati prima del 26 agosto 2004. (art.
2, commi 1 e 2). Per
questi ultimi dovranno essere rideterminati, secondo la metodologia di
seguito illustrata, i trattamenti pensionistici già liquidati, con
l’attribuzione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336/1970 prendendo a
riferimento la retribuzione spettante al momento della cessazione del
rapporto di lavoro. L’articolo
2 della legge n. 336 del 1970 prevede la concessione di aumenti periodici di
stipendio ovvero l’attribuzione della qualifica o classe di stipendio, paga o
retribuzione superiore a quella posseduta agli ex combattenti o appartenenti
a categorie assimilate. Occorre
tenere presente che la norma contenuta nella legge n. 336 del 1970 era
preordinata per i dipendenti dello Stato, il cui trattamento pensionistico
era, allora, calcolato sulla base dell’ultima retribuzione percepita in
servizio, alla quale, per effetto del suddetto articolo 2, veniva sostituita
la retribuzione incrementata riconosciuta all’atto della cessazione dal
servizio. Per
l’applicazione della medesima norma per le pensioni gestite dall’Istituto si
rende necessario armonizzare la normativa contenuta nel predetto articolo 2
della legge n. 336 del 1970 con le regole di calcolo dell’assicurazione
generale obbligatoria. Di
seguito si forniscono le istruzioni per il riconoscimento del beneficio in
esame nei confronti dei lavoratori dipendenti, per le quali si tiene conto
anche dei criteri forniti con circolare n. 53470 Prs. del 13 aprile 1972. Per il
calcolo della quota retributiva, ovvero dell’intero importo pensionistico per
i soggetti aventi più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995,
bisognerà: 1.
considerare la quota di stipendio dell’assicurato, all’atto del
pensionamento, costituita dall’importo settimanale tabellare e dall’elemento
distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla con gli aumenti periodici
di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile
all’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, determinare
l’importo tabellare più l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente
superiore; 2.
determinare la retribuzione media settimanale per la quota A,
secondo la normale disciplina in vigore; 3.
determinare la retribuzione media settimanale per la quota B,
secondo la normale disciplina in vigore; 4.
confrontare la retribuzione media settimanale sub 2) con l’importo
risultante dall’operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione
media pensionabile risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la
differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media
settimanale; 5.
confrontare la retribuzione media settimanale sub 3) con l’importo
risultante dall’operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione
media settimanale risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la
differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media
settimanale; I
valori risultanti dalle operazioni descritte ai punti 4 e 5 saranno presi a
base per il calcolo della pensione. Per la
determinazione della quota contributiva della pensione, bisognerà: 1.
determinare la quota di stipendio mensile o settimanale
dell’assicurato, all’atto del pensionamento, costituita dall’importo
tabellare e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla
con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo
nazionale applicabile all’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso
pensionando, determinare l’importo tabellare più l’E.D.R. della classe di
retribuzione immediatamente superiore; 2.
applicare al valore di cui al punto 1 l’aliquota di computo prevista
e moltiplicare tale ultimo importo, per i mesi o le settimane di
contribuzione utili per la misura della pensione; 3.
calcolare, secondo le regole generali, il montante contributivo
ottenuto con le retribuzioni effettivamente percepite dall’interessato nel
corso della sua vita lavorativa; 4.
confrontare il valore sub 2) con il valore sub 3), prendere il
maggiore e moltiplicarlo con il coefficiente di trasformazione corrispondente
all’età del pensionando, ottenendo così l’importo di pensione. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, del legge n. 206/2004 sono fatti salvi i
trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni
assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomo o liberi
professionisti. Aumento figurativo di 10 anni di anzianità
contributiva per invalidità permanente inferiore all’80% (art. 3) L’art.
3, comma 1, della legge in esame riconosce, per coloro che hanno subito
un’invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all’80%, causata
da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo
di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura
della pensione. Il
riconoscimento della maggiore anzianità contributiva, che espleta i propri
effetti anche sull’anzianità assicurativa, comportando la retrodatazione
dell’inizio dell’assicurazione, non configura un accreditamento di
contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della
pensione. Il
beneficio spetta sia ai soggetti ancora in attività, sia a coloro che siano
già titolari alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame di un
trattamento pensionistico e va riconosciuto entro l’anzianità contributiva
massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione. Nei
confronti dei soggetti ancora in attività la maggiorazione contributiva va
riconosciuta all’atto della liquidazione della pensione e, pertanto, se ne
deve prescindere nelle operazioni di ricongiunzione di diverse posizioni
assicurative, tenendone conto nel solo fondo destinatario della
ricongiunzione. Nel
solo caso in cui l’assicurato presenti la domanda per ottenere la
certificazione del diritto ovvero l’incentivo per il posticipo del
pensionamento, di cui all’art. 1, comma 12 e seguenti, della legge n. 243 del
2004, si dovrà tenere conto della maggiorazione contributiva in esame nella
verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti per la certificazione e
per l'incentivo, secondo quanto illustrato con la circolare n. 149 del 2004,
relativamente alle altre fattispecie di maggiorazioni contributive presenti
nell’ordinamento. L'aumento figurativo di 10 anni di
anzianità contributiva, introdotto dalla norma oggetto della presente
circolare, sulle pensioni calcolate in forma retributiva o mista vaad
incrementare l'anzianità contributiva relativa all'ultima quota di pensione
calcolata con il sistema retributivo. Il riconoscimento della maggiore
anzianità contributiva nei confronti di coloro che liquidano il trattamento
pensionistico esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo dovrà
essere effettuato, in assenza di specifiche particolari disposizioni
normative, applicando i criteri stabiliti in via generale dall'articolo 8
della legge 23 aprile 1981, n. 155, per la determinazione del valore
retributivo da attribuire ai periodi da accreditare figurativamente. Pertanto, dovrà essere
determinata la retribuzione media settimanale dell'anno solare in cui si
colloca la decorrenza della pensione, oppure la retribuzione media
settimanale dell'anno solare precedente nel caso in cui nell'anno di
decorrenza della pensione non risultino retribuzioni; all'anzidetta
retribuzione media settimanale deve essere applicata l'aliquota di computo
vigente nell'anno di decorrenza della pensione e relativa alla gestione
previdenziale ove sono accreditati i contributi del lavoratore. La
contribuzione, così determinata, moltiplicata per il numero di settimane di
maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere a norma della legge
n. 206/2004, costituirà il valore contributivo relativo al periodo di
maggiorazione di anzianità contributiva in esame. Il valore contributivo così
determinato non dovrà essere rivalutato del tasso di crescita del PIL, in
quanto collocato nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico. Il valore contributivo relativo al periodo di
maggiorazione, sommato al montante individuale determinato in relazione ai
periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di
decorrenza della pensione, costituisce il montante contributivo complessivo
da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età
dell'interessato. Nel caso di età inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato
il coefficiente di trasformazione relativo a tale età. Nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 3 sopra menzionato, operano i
requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto ai trattamenti
pensionistici secondo le regole di carattere generale vigenti per gli
iscritti nelle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto. Il
comma 2 dell’articolo 3 in esame stabilisce altresì che la pensione
maturata ai sensi del menzionato comma 1 è esente dall’imposta a sul reddito
delle persone fisiche. Al
riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 108/E del 29 luglio
2005, ha chiarito che è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
soltanto la quota di pensione maturata in base ai dieci anni di versamenti
figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della
liquidazione del trattamento pensionistico. Equiparazione ai grandi invalidi di guerra per
invalidità permanente pari o superiore all’80% (art. 4) L’art.
4 della legge in argomento fissa i benefici per i soggetti, che, per effetto
di eventi terroristici, abbiano riportato un’invalidità permanente pari o
superiore all’80 per cento. Il
comma 2 prevede il riconoscimento del diritto immediato alla pensione
diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente
dall’avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo
2, comma 2, del medesimo provvedimento. Gli
stessi potranno essere collocati in pensione dal mese successivo alla
presentazione della domanda di pensione, indipendentemente dall’età
anagrafica e dall’anzianità contributiva e assicurativa effettivamente
maturate. La
pensione dovrà essere calcolata, secondo le previsioni di cui al precedente
articolo 2, comma 2, ma considerando integralmente l’ultima
retribuzione percepita dal pensionando, applicata all’anzianità contributiva
dallo stesso maturata. A
differenza di quanto illustrato nel paragrafo relativo all’applicazione del
beneficio ex art. 2 della legge n. 336 del 1970, la retribuzione da prendere
a riferimento per il calcolo della pensione dovrà essere costituita da tutte
le voci presenti nell’ultima busta paga del lavoratore. Tale importo dovrà
essere aumentato applicando alla quota di retribuzione tabellare gli aumenti
periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale del
settore in cui opera l’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando,
utilizzando l’importo tabellare e l’E.D.R. della classe di retribuzione
immediatamente superiore. Il
successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i criteri previsti dal
comma 2 e sopra illustrati si applichino anche alle pensioni di
reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti.
Pertanto le pensioni di reversibilità o indirette liquidate a favore del
familiare superstite della vittima di atto di terrorismo o strage che abbia
riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento dovranno
essere calcolate sulla base dell'ultima retribuzione integralmente percepita
dall'avente diritto e rideterminata ai sensi dell'art. 2 della legge n.
336/1970 e sull'intera anzianità contributiva accreditata a favore del de
cuius. Inoltre,
il medesimo comma stabilisce che dette ultime prestazioni non sono
decurtabili ad ogni effetto di legge e, pertanto, nel caso di specie, non è
applicabile l’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, nonché le
disposizioni relative all’applicazione del contributo di solidarietà. In
proposito, l’Agenzia delle Entrate con la menzionata risoluzione n. 108/E, ha
altresì precisato che i trattamenti pensionistici di cui sopra non concorrono
per l’intera somma a formare il reddito imponibile ai fine IRPEF. Tale
criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in
favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo. Adeguamento
delle pensioni alla retribuzione dei lavoratori in attività (art. 7) L’art.
7 della legge n. 206/2004 prevede altresì l’adeguamento costante della misura
delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto
ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche
corrispondenti e con pari anzianità. Pertanto,
l’adeguamento delle pensioni dei soggetti destinatari della normativa in
commento dovrà essere effettuato avendo riguardo agli adeguamenti retributivi
stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori che
si trovino nella posizione economica corrispondente a quella del pensionato
all’atto della cessazione dal servizio, senza riguardo a eventuali incrementi
del livello retributivo assegnati al momento della liquidazione della
pensione, per effetto dell’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 2
della legge n. 336 del 1970. Il predetto adeguamento dovrà anche tenere conto
degli scatti di anzianità previsti per i lavoratori in attività, considerando
come anzianità del pensionato quella posseduta presso l’azienda o altra
organizzazione in cui operava, all’atto della cessazione dal servizio. Con la
medesima decorrenza degli effetti economici del contratto collettivo di
riferimento dovrà essere ricostituita la pensione, calcolando la retribuzione
pensionabile sulla base dei valori retributivi adeguati secondo quanto sopra
descritto. Riconoscimento
dei benefici sulle pensioni (art. 14) Ai
sensi dell’articolo 14 il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso
causale con l’evento terroristico dovranno essere attestati dalla
certificazione emessa dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui
l’interessato deve presentare apposita domanda e rilasciata, ai sensi
dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, dalla quale risulti la
data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si
tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno
determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità.. Al
momento del pensionamento l’interessato dovrà allegare per l’applicazione dei
benefici la predetta certificazione alla domanda di pensione. Le
prestazioni da liquidare a favore di vittime di atti di terrorismo
verificatisi sul territorio nazionale con il computo determinante della
maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3, non possono avere
decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a
quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento). Qualora
i benefici debbano essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione, le
Sedi dovranno provvedere d’ufficio alla ricostituzione della pensione non
appena in possesso della certificazione attestante la qualifica di vittima
del terrorismo, che potrà essere acquisita dalla Prefettura, ovvero
presentata direttamente dall’interessato. In
caso di ricostituzione, la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo
dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a
partire dal 1° settembre 2004. I
provvedimenti di liquidazione e/o ricostituzione dovranno essere
tempestivamente adottati stante che l'art. 14 della norma in esame stabilisce
che "il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto
aggravamento ai sensi dell'articolo 9 e delle pensioni, nonché la
liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo e delle stragi
devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione
della domanda dell’avente diritto all’Ufficio territoriale del Governo
competente in base alla residenza anagrafica del richiedente". Doppia
annualità (art. 5, comma 4) A
norma dell’art. 5, comma 4, della più volte citata legge n. 206 del
2004, in caso di decesso di soggetti che subiscono o abbiano subito
un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità
lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi gli orfani
maggiorenni, ai quali oltre alla attribuzione della elargizione di cui al
comma 1 dell'articolo 5, è stato concesso lo speciale assegno vitalizio, non
reversibile e soggetto alla perequazione automatica, ai superstiti aventi
diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità,
comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico
stesso. Detto importo, pari a quello determinato all’atto del decesso del dante
causa, spetta al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli
maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a
carico. In
merito all'Amministrazione competente a provvedere all’attribuzione delle due
annualità del trattamento pensionistico di cui sopra, si fa riferimento a
quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 (allegato 2). IL Direttore Generale Crecco |
Legge 3 agosto 2004, n. 206
"Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2004
Art. 1.
1. Le disposizioni della
presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle
stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se
coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998,
n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.
Art. 2.
1. Ai fini della liquidazione
della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento
equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di
qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della
legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione
e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per
coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da
iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o
liberi professionisti.
Art. 3.
1. A tutti coloro che hanno
subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità
lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è
riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi
utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la
misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro
trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro
per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF).
Art. 4.
1. Coloro che hanno subito
un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita'
lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono
equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui
all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata la spesa di
126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro
a decorrere dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore
all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e
dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione
diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente
diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno
2004.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura
della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di
morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali
pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici
fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n.
407, in materia di esenzione dall'IRPEF.
Art. 5.
1. L'elargizione di cui al comma
1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in
proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro
per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già
erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge,
considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale
fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni,
causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità
permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai
superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di
cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro
mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per
le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004,
di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno
2006.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi
diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità,
comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico
limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai
genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è
autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a
decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3,
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2,
lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di
200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro
per l'anno 2004.
Art. 6.
1. Le percentuali di invalidità
già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono
rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del
riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità e'
autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro
familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine
è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 7.
1. Ai pensionati vittime di atti
di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato
l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in
godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche
e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a
decorrere dall'anno 2004.
Art. 8.
1. I documenti e gli atti delle
procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono
esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o
indiretta.
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti
di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari
dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti,
ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di
prestazione sanitaria e farmaceutica.
Art. 10.
1. Nei procedimenti penali,
civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico
dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere
dall'anno 2004.
2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della
sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti
danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili
entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.
Art. 11.
1. Nelle ipotesi in cui in sede
giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti
definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da
atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie
giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende
sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad
istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in
composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza
soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 12.
1. Il tribunale in composizione
monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei
superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di
tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le
richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le
conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro
mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla
Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta
illogicità della motivazione.
Art. 13.
1. La competente amministrazione
dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative,
d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di
definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni
altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di
quattro mesi dalla relativa deliberazione.
Art. 14.
1. Il riconoscimento delle
infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e
delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di
atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro
il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte
dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
Art. 15.
1. I benefici di cui alla
presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a
decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000
euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i
benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2003.
Art. 16.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in
12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno
2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3,
valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in
814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1
dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per
l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000
euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno
2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a
3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000
euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a
2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno
2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo
al Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o
delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.