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REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(numero 662/2005/G)

 

sul ricorso iscritto al numero PG/xxx (ex xxxx/ G) del Registro di Segreteria, proposto originariamente dal signor N.G., e in seguito riassunto dalla vedova, signora M.C., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio F., presso il cui studio in Roma, via Zara 13 è elettivamente domiciliata, avverso il decreto del Ministero n.0217224 RI.GE dell'8.5.1982 del Ministero della difesa.

Udito nella pubblica udienza del 21 settembre 2005, l'avvocato Piepaolo L.C., per la ricorrente, il dottor Donato M. per l'Amministrazione (Ministero dell'Economia e delle Finanza, Direzione dei servizi vari di Pescara).

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

FATTO

L'ex militare signor N.G. aveva, in data 14.7.1971, presentato domanda di pensione privilegiata di guerra, allegando di aver riportato, durante le operazioni belliche nel territorio della Iugoslavia,  contusione da calcio di mulo, che avrebbe dato luogo a ricovero nell'ospedale di campo dal 13 al 20 dicembre 1941 e causato in seguito, stasi venosa nella  gamba sinistra con conseguente estasia delle vene e noduli varicosi. Allegava altresì di aver riportato lomboartrosi con spondilite, con sciatica alla gamba destra, il tutto dovuto al “ freddo intenso subito in Iugoslavia”.

Nel ricorso si afferma anche che alla dimissione  del predetto ricovero ospedaliero sarebbero stati concessi 5 giorni di licenza e che vi sarebbe stato altro ricovero nell'ospedale di campo per “ forti dolori alla gamba destra “probabilmente  verso la seconda decade del mese di febbraio  1942 “.“

A seguito di tale domanda, il signor N.G. fu visitato dalla CMPG di Chieti il 13 maggio 1972 che diagnosticava: “  1) varicocele sinistro di modico grado; 2) esiti marcati di tromboflebite all'arto inferiore sinistro; 3) spondiloartrosi lombare con sciatalgia destra; con proposta di pensione di sesta  categoria, per due anni rinnovabile, se la seconda e la terza infermità fossero state giudicate dipendenti da causa di servizio.

L'Amministrazione respinse la domanda di pensione, ritenendo tale domanda inammissibile, a norma degli articoli 88 e 89 della legge 18 marzo 1968,   n. 313   (Decreto n. 2511837-Z del 20 febbraio 1973).

Avverso tale provvedimento fu presentato gravame gerarchico.

L'amministrazione aveva predisposto un schema di provvedimento in cui il ricorso gerarchico veniva respinto con la stessa motivazione di cui sopra.

Sennonché  il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, riunito nella Sezione speciale del 28 novembre 1978, dopo aver osservato che risultava che il signor N.G. aveva subito un

ricovero in ospedale di campo dal 7 dicembre al 20 dicembre 1941

 “ per malattia imprecisata” e che lo stesso era stato sottoposto a visita di controllo a Teramo per varicocele sinistro, per il quale era stato assegnato ai servizi sedentari ed inviato in congedo provvisorio il 7 aprile 1934,  espresse  il parere che l'Amministrazione si dovesse pronunciare nel merito.

Ciò avvenne con il provvedimento oggetto del presente ricorso,  nel quale la domanda di pensione venne respinta perché le infermità di cui sopra furono giudicate non dipendenti, né aggravate da causa di servizio di guerra.

Le indagini effettuate dagli organi competenti non hanno permesso di acquisire documentazione che specificasse il motivo del ricovero nell'ospedale di campo del dicembre del 1941.

Peraltro il ricorrente aveva allegato,  a sostegno del ricorso, una dichiarazione,  datata 18 gennaio 1971,  del dottor Romolo Xxx , ufficiale medico del Reggimento dei granatieri cui era stato addetto il signor N.G., attestante di aver curato il ricorrente perché “ affetto da contusione terzo inferiore della gamba sn. riportata durante le operazioni di guerra del 1941 in territorio iugoslavo”.

Su tale dichiarazione,   oltreché  su quella, datata 3 maggio 1973,  del dottor Vittorio Xxx, già medico condotto di Pescara (dichiarazione  oggetto di esame in successiva parte di questa sentenza), si appoggia l'avvocato F., in memoria depositata il 3 settembre 2005, per insistere per l'accoglimento del ricorso (con diritto a trattamento pensionistico per le infermità indicate nel ricorso, o quanto meno per l'infermità a carico dell'arto inferiore sinistro, da ascrivere da sola alla 7^ categoria fino al limite della rinnovabilità e poi a vita),  affermando che “ secondo le disposizioni di legge, quando non è possibile dimostrare la causale di un ricovero ospedaliero trascritto nel foglio matricolare, e ciò perché i documenti sanitari relativi a tali degenze sono stati smarriti, possono supplire le dichiarazioni di persone responsabili come nel caso il dottor Romolo Xxx, già ufficiale medico, e del dottor Vittorio Xxx, medico condotto “.

In data 1° agosto 2005, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione dei servizi vari di Pescara, ha depositato memoria nella quale si sostiene la legittimità del provvedimento di diniego della pensione adottato a suo tempo e si chiede il rigetto del ricorso.

Nella discussione orale nella pubblica udienza del 2005, l'avvocato L.C. si è richiamato al ricorso e alla memoria difensiva per chiedere l'accoglimento del ricorso, mentre il dottor M. per l'Amministrazione ne ha chiesto il rigetto.

DIRITTO

Giova, innanzitutto, precisare che la dichiarazione del dottor Romolo Xxx, non essendo stata acquisita con le formalità e le responsabilità delle testimonianze del rito processuale, non potrebbe avere valore di prova piena e decisiva.

Comunque, pur assumendola agli atti del presente giudizio, va sottolineato che  essa non collega affatto la contusione curata con il ricovero all'ospedale di campo del dicembre 1941 (cosa che, se fosse stato così,  sarebbe stato del tutto logico e naturale precisare nella dichiarazione in parola, e che, comunque, lascia imprecisata e non documentata la ragione di questo ricovero in ospedale di campo, peraltro per un breve periodo), ma, soprattutto, non fornisce alcun appoggio all'affermazione del ricorrente che sarebbe stato colpito dal calcio violento di  un mulo e che questa sarebbe stata  la causa del ricovero ospedaliero.

Il signor N.G. subì effettivamente un infortunio traumatico alla gamba sinistra, ma ciò avvenne a distanza di molti anni, come le risultanze processuali di seguito esposte permettono di affermare con certezza. 

Parimente le affermazioni contenute nel ricorso che alla dimissione dall'ospedale di campo fossero stati  concessi 5 giorni di licenza e che vi sarebbe stato altro ricovero nell'ospedale di campo per “ forti dolori alla gamba destra,  “probabilmente  verso la seconda decade del mese di febbraio  1942 “ , non trovano alcuna conferma,  né nel Foglio matricolare, né in alcun altro documento.

Risulta, invece, che dopo i tredici giorni di ricovero nell'ospedale di campo, il signor N.G. rientrò nel Corpo e continuò nelle operazioni belliche fino al rimpatrio avvenuto il 22 novembre 1942, senza che risulti avesse accusato alcun disturbo di sorta.

Per quanto si riferisce al periodo successivo alla guerra e fino al ricovero del 25 luglio 1966 nella casa di cura “ Xxx” di Pescara  (di cui si dirà più avanti), malgrado che in memoria del 25 novembre 1993, l'avvocato F. avesse preannunciato il deposito di “ certificati di enti mutualistici, di copie di cartelle cliniche e referti di esami radiologici, riguardanti esami e cure mediche “, nulla di tutto ciò risulta agli atti di causa, fatta eccezione per i certificati medici di cui si è detto , oltre ad altro del dottor S.D.F., datato 8 luglio 1971, della cui inidoneità probatoria ai fini della presente causa verrà data illustrazione più avanti.

In relazione alle circostanze di fatto sopra esposte, e tenuto conto del lungo periodo di tempo  intercorso (25 anni), si deve escludere  che l'episodio flebitico curato nel ricovero del 1966 presso la casa di cura “Xxx “ di Pescara  potesse considerarsi una conseguenza della  mera “ contusione  (sia pure “profonda) di cui parla la dichiarazione del dottor Xxx.

Comunque, l'episodio flebitico in parola fu di modeste conseguenze, tanto che il signor N.G. venne dimesso con “ quadro locale nettamente  migliorato” e gli furono prescritte soltanto cure mediche.

In sostanza se il ricorrente avesse avanzato, dopo tale ricovero, domanda di pensione, essa per questa infermità, a prescindere dalla dipendenza o no da causa di guerra, sarebbe stata respinta per non classificabilità.

Diversa è la situazione che emerge alla visita collegiale presso la CMO di Chieti il 21 aprile 1972, dove l'organo sanitario accerta una situazione clinica per la quale individua la classificabilità pensionistica di cui si è detto, naturalmente subordinata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Ma, come, si precisa di seguito, era avvenuto nel frattempo un infortunio traumatico alla gamba sinistra del signor N.G. da ricondurre con certezza al periodo di tempo compreso fra il ricovero alla casa di cura del 1966 e la visita collegiale presso la CMO del 1972.

Negli atti di causa risulta una denuncia anonima alla Procura della Repubblica di Pescara del 1985 in cui l'autore dello scritto afferma che il signor N.G. sarebbe stato indebitamente titolare di pensione privilegiata, in quanto durante il servizio di guerra non avrebbe ricevuto nessun calcio di mulo, ma avrebbe contratto invalidità  “ dal calcio di un bovino che il N.G., macellaio di professione, si accingeva a macellare in Moscufo “.

La denuncia non ebbe seguito, una volta che venne accertato che nessuna pensione privilegiata era stata concessa , e, quindi nessuna verifica venne fatta circa la fondatezza dei fatti  affermati a proposito dell' infortunio traumatico.

Ora è del tutto ovvio che in nessun modo questo giudice potrebbe prendere in considerazione un'affermazione contenuta in una lettera anonima, ma avrebbe potuto, attraverso un atto istruttorio, incaricare i Carabinieri del posto di svolgere indagini in proposito.

Tale indagine, però, non è affatto necessaria  in quanto esistono elementi probatori certi per affermare che l'infortunio traumatico subito dal signor N.G., quale che ne fosse stata la causa, e che aveva avuto come conseguenza una ferita la cui cicatrice venne riscontrata nella visita collegiale presso la CMO del 21 aprile 1972, era successivo al ricovero del 1966 presso la clinica “ Xxx “ di Pescara, dal momento che la cartella clinica di tale ricovero non ne fa alcuna menzione e non riscontra alcun esito di ferita  alla gamba sinistra.

Ma a rendere certo che  la ferita alla gamba sinistra non avesse niente a che fare con il modesto episodio di contusione riferito, ma in alcun modo documentato, al periodo bellico,  risulta proprio da uno dei certificati depositati dalla difesa a sostegno del ricorso, cioè il certificato medico datato 3 maggio 1973 del dottor Vittorio Xxx nel quale è inequivocamente  detto che il signor N.G. era “affetto da varici nell'arto inferiore sinistro con vasta cicatrice recente dovuta a ferita da calcio di mulo e da apertura di varice ”.

Questa dichiarazione, unitamente alle risultanze desumibili dalla cartella clinica del ricovero presso la clinica “Xxx “, forniscono una prova evidente che erano stati allegati a sostegno del ricorso circostanze che non avevano niente a che vedere con il periodo bellico, per il quale esiste solo la dichiarazione del dottor  Xxx che, come si è detto, non solo non fa alcun riferimento a d un infortunio traumatico dovuto a calcio di mulo, ma non attesta neppure alcuna ferita, ma soltanto una contusione (è appena il caso di osservare che, come sa bene qualsiasi medico, la contusione è un trauma nel quale la pelle non presenta ferite).

Quanto sopra esposto priva di attendibilità probatoria anche quanto affermato  nel certificato rilasciato dal dottor S.D.F. l'8 luglio 1971 , che, fra l'altro non avrebbe potuto attestare un fatto di cui non aveva alcuna conoscenza diretta (cioè il supposto, ma probatoriamente inesistente, calcio di un mulo durante il periodo bellico).

In conclusione , per tutte le ragioni esposte, è da escludere che gli esiti di flebite accertati nella visita collegiale presso la CMO di Chieti del 21 aprile 1972 potessero essere considerati dipendenti da causa di servizio di guerra .

Per ancora più evidenti ragioni deve escludersi la dipendenza dal servizio prestato in guerra della spondilartrosi lombare con sciatalgia destra riscontrata anch'essa nella visita collegiale in parola e per la quale non vi è alcun elemento documentale da poter ricondurre al periodo bellico.

Per le ragioni esposte il ricorso non ha fondamento e va respinto.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

RESPINGE

come in motivazione il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in l'Aquila nella pubblica udienza del 21 settembre 2005.

Il Giudice Unico

Fto Cons.  S.B.

 

Pubblicata dalla Segreteria secondo i modi di legge il     3/10/2005

 

Il Direttore della Segreteria

 Fto Dott.ssa A.L.

 

 

 

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