In
nome del popolo italiano
LA
CORTE DEI CONTI
(numero 662/2005/G)
Udito nella pubblica
udienza del 21 settembre 2005, l'avvocato Piepaolo L.C., per la ricorrente, il
dottor Donato M. per l'Amministrazione (Ministero dell'Economia e delle
Finanza, Direzione dei servizi vari di Pescara).
Esaminati gli atti e i
documenti della causa.
FATTO
L'ex militare signor
N.G. aveva, in data 14.7.1971, presentato domanda di pensione privilegiata di guerra,
allegando di aver riportato, durante le operazioni belliche nel territorio
della Iugoslavia, contusione da calcio
di mulo, che avrebbe dato luogo a ricovero nell'ospedale di campo dal 13 al 20
dicembre 1941 e causato in seguito, stasi venosa nella gamba sinistra con conseguente estasia delle
vene e noduli varicosi. Allegava altresì di aver riportato lomboartrosi con
spondilite, con sciatica alla gamba destra, il tutto dovuto al “ freddo intenso
subito in Iugoslavia”.
Nel ricorso si afferma
anche che alla dimissione del predetto
ricovero ospedaliero sarebbero stati concessi 5 giorni di licenza e che vi
sarebbe stato altro ricovero nell'ospedale di campo per “ forti dolori alla
gamba destra “probabilmente verso la
seconda decade del mese di febbraio
1942 “.“
A seguito di tale
domanda, il signor N.G. fu visitato dalla CMPG di Chieti il 13 maggio 1972 che
diagnosticava: “ 1) varicocele sinistro
di modico grado; 2) esiti marcati di tromboflebite all'arto inferiore sinistro;
3) spondiloartrosi lombare con sciatalgia destra; con proposta di pensione di
sesta categoria, per due anni
rinnovabile, se la seconda e la terza infermità fossero state giudicate
dipendenti da causa di servizio.
L'Amministrazione
respinse la domanda di pensione, ritenendo tale domanda inammissibile, a norma
degli articoli 88 e 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Decreto n.
2511837-Z del 20 febbraio 1973).
Avverso tale
provvedimento fu presentato gravame gerarchico.
L'amministrazione aveva
predisposto un schema di provvedimento in cui il ricorso gerarchico veniva
respinto con la stessa motivazione di cui sopra.
Sennonché il Comitato di liquidazione delle pensioni
di guerra, riunito nella Sezione speciale del 28 novembre 1978, dopo aver
osservato che risultava che il signor N.G. aveva subito un
ricovero in ospedale di
campo dal 7 dicembre al 20 dicembre 1941
“ per malattia imprecisata” e che lo stesso
era stato sottoposto a visita di controllo a Teramo per varicocele sinistro,
per il quale era stato assegnato ai servizi sedentari ed inviato in congedo
provvisorio il 7 aprile 1934,
espresse il parere che
l'Amministrazione si dovesse pronunciare nel merito.
Ciò avvenne con il
provvedimento oggetto del presente ricorso,
nel quale la domanda di pensione venne respinta perché le infermità di
cui sopra furono giudicate non dipendenti, né aggravate da causa di servizio di
guerra.
Le indagini effettuate
dagli organi competenti non hanno permesso di acquisire documentazione che
specificasse il motivo del ricovero nell'ospedale di campo del dicembre del
1941.
Peraltro il ricorrente
aveva allegato, a sostegno del ricorso,
una dichiarazione, datata 18 gennaio
1971, del dottor Romolo Xxx , ufficiale
medico del Reggimento dei granatieri cui era stato addetto il signor N.G.,
attestante di aver curato il ricorrente perché “ affetto da contusione terzo
inferiore della gamba sn. riportata durante le operazioni di guerra del 1941 in
territorio iugoslavo”.
Su tale
dichiarazione, oltreché su quella, datata 3 maggio 1973, del dottor Vittorio Xxx, già medico condotto
di Pescara (dichiarazione oggetto di
esame in successiva parte di questa sentenza), si appoggia l'avvocato F., in
memoria depositata il 3 settembre 2005, per insistere per l'accoglimento del
ricorso (con diritto a trattamento pensionistico per le infermità indicate nel
ricorso, o quanto meno per l'infermità a carico dell'arto inferiore sinistro,
da ascrivere da sola alla 7^ categoria fino al limite della rinnovabilità e poi
a vita), affermando che “ secondo le
disposizioni di legge, quando non è possibile dimostrare la causale di un
ricovero ospedaliero trascritto nel foglio matricolare, e ciò perché i
documenti sanitari relativi a tali degenze sono stati smarriti, possono
supplire le dichiarazioni di persone responsabili come nel caso il dottor
Romolo Xxx, già ufficiale medico, e del dottor Vittorio Xxx, medico condotto “.
In data 1° agosto 2005,
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione dei servizi vari di
Pescara, ha depositato memoria nella quale si sostiene la legittimità del
provvedimento di diniego della pensione adottato a suo tempo e si chiede il
rigetto del ricorso.
Nella discussione orale nella pubblica udienza del 2005, l'avvocato L.C. si è richiamato al ricorso e alla memoria difensiva per chiedere l'accoglimento del ricorso, mentre il dottor M. per l'Amministrazione ne ha chiesto il rigetto.
DIRITTO
Giova, innanzitutto,
precisare che la dichiarazione del dottor Romolo Xxx, non essendo stata
acquisita con le formalità e le responsabilità delle testimonianze del rito
processuale, non potrebbe avere valore di prova piena e decisiva.
Comunque, pur
assumendola agli atti del presente giudizio, va sottolineato che essa non collega affatto la contusione
curata con il ricovero all'ospedale di campo del dicembre 1941 (cosa che, se
fosse stato così, sarebbe stato del
tutto logico e naturale precisare nella dichiarazione in parola, e che,
comunque, lascia imprecisata e non documentata la ragione di questo ricovero in
ospedale di campo, peraltro per un breve periodo), ma, soprattutto, non
fornisce alcun appoggio all'affermazione del ricorrente che sarebbe stato
colpito dal calcio violento di un mulo
e che questa sarebbe stata la causa del
ricovero ospedaliero.
Il signor N.G. subì
effettivamente un infortunio traumatico alla gamba sinistra, ma ciò avvenne a
distanza di molti anni, come le risultanze processuali di seguito esposte
permettono di affermare con certezza.
Parimente
le affermazioni contenute nel ricorso che alla dimissione dall'ospedale di
campo fossero stati concessi 5 giorni
di licenza e che vi sarebbe stato altro ricovero nell'ospedale di campo per “
forti dolori alla gamba destra,
“probabilmente verso la seconda
decade del mese di febbraio 1942 “ ,
non trovano alcuna conferma, né nel
Foglio matricolare, né in alcun altro documento.
Risulta, invece, che
dopo i tredici giorni di ricovero nell'ospedale di campo, il signor N.G.
rientrò nel Corpo e continuò nelle operazioni belliche fino al rimpatrio
avvenuto il 22 novembre 1942, senza che risulti avesse accusato alcun disturbo
di sorta.
Per quanto si riferisce
al periodo successivo alla guerra e fino al ricovero del 25 luglio 1966 nella
casa di cura “ Xxx” di Pescara (di cui
si dirà più avanti), malgrado che in memoria del 25 novembre 1993, l'avvocato
F. avesse preannunciato il deposito di “ certificati di enti mutualistici, di
copie di cartelle cliniche e referti di esami radiologici, riguardanti esami e
cure mediche “, nulla di tutto ciò risulta agli atti di causa, fatta eccezione
per i certificati medici di cui si è detto , oltre ad altro del dottor S.D.F.,
datato 8 luglio 1971, della cui inidoneità probatoria ai fini della presente
causa verrà data illustrazione più avanti.
In relazione alle
circostanze di fatto sopra esposte, e tenuto conto del lungo periodo di
tempo intercorso (25 anni), si deve
escludere che l'episodio flebitico
curato nel ricovero del 1966 presso la casa di cura “Xxx “ di Pescara potesse considerarsi una conseguenza
della mera “ contusione (sia pure “profonda) di cui parla la dichiarazione
del dottor Xxx.
Comunque, l'episodio
flebitico in parola fu di modeste conseguenze, tanto che il signor N.G. venne
dimesso con “ quadro locale nettamente
migliorato” e gli furono prescritte soltanto cure mediche.
In sostanza se il
ricorrente avesse avanzato, dopo tale ricovero, domanda di pensione, essa per
questa infermità, a prescindere dalla dipendenza o no da causa di guerra,
sarebbe stata respinta per non classificabilità.
Diversa è la situazione
che emerge alla visita collegiale presso la CMO di Chieti il 21 aprile 1972,
dove l'organo sanitario accerta una situazione clinica per la quale individua
la classificabilità pensionistica di cui si è detto, naturalmente subordinata
al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Ma, come, si precisa di
seguito, era avvenuto nel frattempo un infortunio traumatico alla gamba
sinistra del signor N.G. da ricondurre con certezza al periodo di tempo
compreso fra il ricovero alla casa di cura del 1966 e la visita collegiale
presso la CMO del 1972.
Negli atti di causa
risulta una denuncia anonima alla Procura della Repubblica di Pescara del 1985
in cui l'autore dello scritto afferma che il signor N.G. sarebbe stato
indebitamente titolare di pensione privilegiata, in quanto durante il servizio
di guerra non avrebbe ricevuto nessun calcio di mulo, ma avrebbe contratto
invalidità “ dal calcio di un bovino
che il N.G., macellaio di professione, si accingeva a macellare in Moscufo “.
La denuncia non ebbe
seguito, una volta che venne accertato che nessuna pensione privilegiata era
stata concessa , e, quindi nessuna verifica venne fatta circa la fondatezza dei
fatti affermati a proposito dell'
infortunio traumatico.
Ora è del tutto ovvio
che in nessun modo questo giudice potrebbe prendere in considerazione
un'affermazione contenuta in una lettera anonima, ma avrebbe potuto, attraverso
un atto istruttorio, incaricare i Carabinieri del posto di svolgere indagini in
proposito.
Tale indagine, però, non
è affatto necessaria in quanto esistono
elementi probatori certi per affermare che l'infortunio traumatico subito dal
signor N.G., quale che ne fosse stata la causa, e che aveva avuto come
conseguenza una ferita la cui cicatrice venne riscontrata nella visita
collegiale presso la CMO del 21 aprile 1972, era successivo al ricovero del
1966 presso la clinica “ Xxx “ di Pescara, dal momento che la cartella clinica
di tale ricovero non ne fa alcuna menzione e non riscontra alcun esito di
ferita alla gamba sinistra.
Ma a rendere certo
che la ferita alla gamba sinistra non
avesse niente a che fare con il modesto episodio di contusione riferito, ma in
alcun modo documentato, al periodo bellico,
risulta proprio da uno dei certificati depositati dalla difesa a
sostegno del ricorso, cioè il certificato medico datato 3 maggio 1973 del
dottor Vittorio Xxx nel quale è inequivocamente detto che il signor N.G. era “affetto da varici nell'arto
inferiore sinistro con vasta cicatrice recente dovuta a ferita da calcio
di mulo e da apertura di varice ”.
Questa dichiarazione,
unitamente alle risultanze desumibili dalla cartella clinica del ricovero
presso la clinica “Xxx “, forniscono una prova evidente che erano stati
allegati a sostegno del ricorso circostanze che non avevano niente a che vedere
con il periodo bellico, per il quale esiste solo la dichiarazione del
dottor Xxx che, come si è detto, non
solo non fa alcun riferimento a d un infortunio traumatico dovuto a calcio di
mulo, ma non attesta neppure alcuna ferita, ma soltanto una contusione (è
appena il caso di osservare che, come sa bene qualsiasi medico, la contusione è
un trauma nel quale la pelle non presenta ferite).
Quanto sopra esposto
priva di attendibilità probatoria anche quanto affermato nel certificato rilasciato dal dottor S.D.F.
l'8 luglio 1971 , che, fra l'altro non avrebbe potuto attestare un fatto di cui
non aveva alcuna conoscenza diretta (cioè il supposto, ma probatoriamente
inesistente, calcio di un mulo durante il periodo bellico).
In conclusione , per
tutte le ragioni esposte, è da escludere che gli esiti di flebite accertati
nella visita collegiale presso la CMO di Chieti del 21 aprile 1972 potessero
essere considerati dipendenti da causa di servizio di guerra .
Per ancora più evidenti
ragioni deve escludersi la dipendenza dal servizio prestato in guerra della
spondilartrosi lombare con sciatalgia destra riscontrata anch'essa nella visita
collegiale in parola e per la quale non vi è alcun elemento documentale da
poter ricondurre al periodo bellico.
Per le ragioni esposte
il ricorso non ha fondamento e va respinto.
P.Q.M.
LA
CORTE DEI CONTI
Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo
RESPINGE
come in motivazione il
ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in l'Aquila
nella pubblica udienza del 21 settembre 2005.
Il
Giudice Unico
Fto Cons. S.B.
Pubblicata dalla
Segreteria secondo i modi di legge il
3/10/2005
Il
Direttore della Segreteria
Fto Dott.ssa A.L.
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