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REPVBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

 

   Visto il ricorso in materia pensionistica, iscritto al numero 50285/PC del registro di Segreteria;

   Vista la fissazione dell'odierna udienza di discussione;

   Rilevato - nella pubblica udienza del 21 settembre 2005 - che non sono rappresentate in giudizio le parti;

   Visti gli atti di causa;

ha pronunciato

SENTENZA

(604/2005 PC)

   nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da F.B., rappresentata e difesa dagli avvocati R.S. e S.P. - avverso il Ministero della Difesa.

 

FATTO

   Con il ricorso in epigrafe e successiva memoria pervenuta il 7.9.2005 parte attrice chiede il riconoscimento del diritto alla valutazione a fini pensionistici, ai sensi dell'art. 15 del dpr n.1092 del 1973, del servizio ante ruolo svolto in favore dell'amministrazione della difesa come incaricata di studio ex art. 380 T.U. n. 3 del 1957, dal 16.9.1962 al 16.5.1963, presso il CAMEN (Centro Applicazioni Militari Energia Nucleare).

DIRITTO

   Il ricorso è fondato e può essere deciso in via semplificata ai sensi dell'art. 9 della legge n.205 del 2000, con il richiamo al precedente conforme di questa stessa Sezione giurisdizionale Toscana n. 668 del 31.8.1998, reso su fattispecie analoga, cui integralmente si rimanda.

   Sulle maggiori somme spettanti competono altresì, ai sensi dell'art.429 del codice di procedura civile - applicabile nel processo pensionistico in via diretta stante il rinvio di cui all'art. 5 comma 2, della legge n.205 del 2000 - gli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile e l'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art.150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo.

   Deve invece essere respinta la pretesa attorea di applicazione al caso di specie dell'art.1283 del codice civile, sulla somma costituita da interessi e/o rivalutazione, atteso che interessi e rivalutazione hanno funzione conservativa del potere di acquisto del credito originario, di cui costituiscono accessorio, e non possono quindi essere ulteriormente produttivi di interessi.

   Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.

Per  Questi  Motivi

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

ACCOGLIE

   nei termini suesposti il ricorso in epigrafe, proposto da F.B.,  con riconoscimento dell'interessata al computo, ex art. 15 del TU n.1092 del 1973, del servizio prestato presso il  CAMEN (Centro Applicazioni Militari Energia Nucleare ) dal 16.9.1962 al 16.5.1963.

   Sulle maggiori somme spettanti competono altresì, ai sensi dell'art.429 del codice di procedura civile, gli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile e l'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art.150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo.

     Spese compensate.

  Così deciso in Firenze, nell'udienza del 21 settembre 2005.

IL GIUDICE

f.to Cons. Enrico Torri

IL DIRIGENTE

                                                                             

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