REPVBBLICA ITALIANA
Visto il ricorso in materia
pensionistica, iscritto al numero 50285/PC del registro di Segreteria;
Vista la fissazione
dell'odierna udienza di discussione;
Rilevato - nella pubblica udienza
del 21 settembre 2005 - che non sono rappresentate in giudizio le parti;
Visti gli atti di causa;
ha
pronunciato
(604/2005
PC)
nel giudizio introdotto con il ricorso in
premessa, proposto da F.B., rappresentata e difesa dagli avvocati R.S. e S.P. -
avverso il Ministero della Difesa.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe e successiva
memoria pervenuta il 7.9.2005 parte attrice chiede il riconoscimento del
diritto alla valutazione a fini pensionistici, ai sensi dell'art. 15 del dpr
n.1092 del 1973, del servizio ante ruolo svolto in favore dell'amministrazione
della difesa come incaricata di studio ex art. 380 T.U. n. 3 del 1957, dal
16.9.1962 al 16.5.1963, presso il CAMEN (Centro Applicazioni Militari Energia
Nucleare).
DIRITTO
Il ricorso è fondato e può essere deciso in
via semplificata ai sensi dell'art. 9 della legge n.205 del 2000, con il
richiamo al precedente conforme di questa stessa Sezione giurisdizionale
Toscana n. 668 del 31.8.1998, reso su fattispecie analoga, cui integralmente si
rimanda.
Sulle maggiori somme spettanti competono
altresì, ai sensi dell'art.429 del codice di procedura civile - applicabile nel
processo pensionistico in via diretta stante il rinvio di cui all'art. 5 comma
2, della legge n.205 del 2000 - gli interessi nella misura legale ex art.1284
del codice civile e l'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo
gli indici Istat di cui all'art.150 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra
a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione, sino
all'effettivo soddisfo.
Deve invece essere respinta la pretesa
attorea di applicazione al caso di specie dell'art.1283 del codice civile,
sulla somma costituita da interessi e/o rivalutazione, atteso che interessi e
rivalutazione hanno funzione conservativa del potere di acquisto del credito originario,
di cui costituiscono accessorio, e non possono quindi essere ulteriormente
produttivi di interessi.
Sussistono tuttavia giusti motivi per
dichiarare compensate le spese di giudizio.
Per Questi Motivi
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
ACCOGLIE
nei termini suesposti il ricorso in
epigrafe, proposto da F.B., con
riconoscimento dell'interessata al computo, ex art. 15 del TU n.1092 del 1973,
del servizio prestato presso il CAMEN
(Centro Applicazioni Militari Energia Nucleare ) dal 16.9.1962 al 16.5.1963.
Sulle maggiori somme spettanti competono
altresì, ai sensi dell'art.429 del codice di procedura civile, gli interessi
nella misura legale ex art.1284 del codice civile e l'eventuale maggior danno
da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art.150 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura
eccedente detti interessi; quanto sopra a decorrere dalle scadenze de jure
delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nell'udienza del 21
settembre 2005.
IL GIUDICE
f.to Cons. Enrico Torri
IL DIRIGENTE