REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
TOSCANA
ha pronunciato la seguente
sul ricorso iscritto al n.
12978/PC del registro di Segreteria, proposti dalla sig.ra L.G., rappresentata
e difesa dall'avv. Ugo Scirè, presso il quale è elettivamente domiciliata in
Firenze, viale Mazzini n. 13 avverso il Ministero di Grazia e Giustizia (ora Giustizia)
nonché contro il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell' Economia e delle
Finanze) per a) la restituzione all' interessata della differenza derivante tra
la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al
periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione assicurativa all'
Amministrazione di appartenenza, nell' ipotesi di versamenti contributivi in
esubero; b) la condanna del Ministero di Grazia e Giustizia alla restituzione,
in favore della ricorrente, della somma di £. 18.871.818.
Nella pubblica udienza del
29 giugno 2005 sono comparsi l' avv. Ugo Scirè, per la parte ricorrente, ed il
dott. G.M. per il Ministero della Giustizia.
Visti gli atti e documenti di
causa.
Considerato in
Con atto introduttivo del giudizio
pervenuto presso questa Sezione l' odierna ricorrente adiva il magistrato
contabile.
La sig.ra L.G., dipendente del
Ministero di Grazia e Giustizia nella qualità di operatore amministrativo in
servizio presso la Corte d' Appello di Firenze, in data 11 marzo 1982
presentava domanda volta ad ottenere la ricongiunzione dei periodi di lavoro
con contribuzione assicurativa nel periodo 26 agosto 1961 - 31 dicembre 1981
quale impiegata presso la N.P. s.p.a..
L' I.N.P.S. - sede di Firenze - ,
con nota del 12 giugno 1987, si impegnava a versare allo Stato l' ammontare dei
contributi riscossi per il suddetto periodo maggiorati degli interessi composti
al tasso annuo del 4,50%.
Il Ministero di Grazia e Giustizia
con provvedimento n. XX2 in data 18 febbraio 1994 riconosceva che nessun
onere contributivo andava posto a carico dell' interessato, essendo la riserva
matematica inferiore all' importo dei contributi per l' intero periodo da
ricongiungere, compresi gli interessi, sicché la ricorrente non avrebbe dovuto
pagare alcuna somma in quanto , siccome previsto dall' art. 1, comma 3, della
l. n. 29/79, la differenza tra le somme versate dall' INPS (lire 24.842.500) e
la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al
periodo utile considerato (19 anni e 6 mesi, per lire 5.970.682), era in
esubero per un importo pari a £.18.871.818 e, in forza della normativa interna
(Circolare del Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato n. 21 in
data 28 marzo 1981) tale somma sarebbe rimasta acquisita all' Amministrazione.
In data 22 aprile 1994 il
Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale dell' Organizzazione
Giudiziaria - prot. n. 3062 decretava il ricongiungimento di anni 19, 1 mese e
25 gg. al fine del riconoscimento del diritto e della misura di un' unica
pensione.
Avverso la circolare la parte
ricorrente interponeva impugnativa, deducendo la violazione della legge n.
29/79: in altri termini ai sensi dell' art. 1 e dell' art. 2 della l. n.
29/79, se la differenza tra la quota dei contributi dovuti dalla gestione
assicurativa precedente e la riserva matematica decretava una differenza di
segno positivo, occorreva provvedere alla restituzione agli interessati della
differenza versata in più a titolo di contributi assicurativi.
Il differente trattamento
riservato dalla normativa ai lavoratori, ai sensi dell' art. 1 o dell' art. 2,
determinava una questione di illegittimità costituzionale, che la parte
ricorrente sollevava ai sensi degli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte
in cui la l. n. 29/79 non prevedeva all' art. 2, analogamente all' art. 1, la
restituzione agli interessati della somma risultante dalla differenza tra la
riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa al periodo utile
considerato e le somme versate dalla gestione (o dalle gestioni) assicurativa a
norma dell' art. 2, comma 2, all' Amministrazione di appartenenza nel caso in
cui risultavano essere stati effettuati versamenti contributivi in esubero, con
ciò determinando un indebito arricchimento per la Pubblica Amministrazione,
laddove prevede l'acquisizione a favore dell' Amministrazione dei contributi
versati in esubero.
Concludeva, la parte ricorrente,
previa la sollevata questione di legittimità costituzionale, per la
restituzione della somma di £. 18.871.818, con ogni consequenziale statuizione,
anche in ordine alle spese processuali.
In data 23 giugno 2005 il
Ministero della Giustizia - Ufficio Contenzioso depositava una memoria
difensiva con cui chiedeva la declaratoria del difetto di legittimazione
passiva del Ministero della Giustizia, essendo unico legittimato passivo l'
I.N.P.D.A.P., con consequenziale estromissione dal giudizio del Ministero di
Giustizia e la prosecuzione dello stesso tra la parte ricorrente e
l'I.N.P.D.A.P..
Chiedeva, inoltre, il Ministro, in
ogni caso il rigetto del ricorso, previa la manifesta infondatezza della
sollevata questione di legittimità costituzionale.
Nell' odierna udienza di
discussione il legale difensore della parte ricorrente insisteva per l' accoglimento
del ricorso, mentre il rappresentante del Ministero della Giustizia deduceva
sulle pretese attoree e chiedeva il rigetto del ricorso;
quindi la causa veniva introitata per la decisione.
La sig.ra L.G., dipendente del
Ministero di Giustizia (già Grazia e Giustizia) nella qualità di operatore
amministrativo (coadiutore dattilografo giudiziario) in servizio presso la
Corte d'Appello di Firenze, avendo prestato servizio presso la società N.P.
in Firenze (dal 26 agosto 1961 al 6 novembre 1981), otteneva la ricongiunzione
dei periodi assicurativi, al fine del conseguimento di un' unica pensione.
Il provvedimento disponeva, tra l'
altro, che non vi era alcun onere retributivo sulla parte ricorrente, in quanto
la riserva matematica era inferiore all' importo dei contributi per l' intero
periodo da ricongiungere, sicché l' I.N.P.S. avrebbe versato allo Stato
l'ammontare dei contributi riscossi, maggiorati degli interessi composti al
tasso annuo del 4,50%..
La parte ricorrente chiedeva,
pertanto, la restituzione della somma di £. 18.871.818 (pari a € 9.746,50)
versata dal precedente datore di lavoro privato in eccedenza rispetto al
versamento contributivo dovuto al datore pubblico gestore della posizione
assicurativa della sig.ra L.G. all' atto della domanda di ricongiunzione dei
periodi contributivi.
In tal senso la parte ricorrente
ha chiesto la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'
illegittimità costituzionale dell' art. 2 l. n. 29/79 “nella parte in cui non
prevede, analogamente all' art. 1, la restituzione agli interessati della somma
risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la
copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate
dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma dell' art. 2, comma 2,
all' amministrazione di appartenenza nel caso in cui risultino essere stati
effettuati versamenti contributivi in esubero”.
La giurisprudenza contabile si è
già pronunciata su analoga questione, sezione III Pensioni Civili 5 agosto 1993
n. 69452, ritenendo manifestamente infondata la questione di illegittimità
costituzionale degli artt. 2 l. 7 febbraio 1979 n. 29 e 4 l. 7 luglio 1980 n.
299, in riferimento agli art. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui,
nel sistema di liquidazione dei periodi assicurativi dei quali si chiede la
ricongiunzione, non hanno differenziato l' ipotesi di contribuzione con
versamenti superiori alla riserva matematica da quella in cui i contributi
versati siano inferiori alla riserva stessa e non hanno, quindi, previsto il
rimborso all' interessato di quanto supera la contribuzione dovuta.
Questa autorità giudicante non ha
motivo di dissentire dal menzionato orientamento giurisprudenziale, e d' altro
canto gli artt. 3 e 38 della Costituzione non esigono, come affermato in sede
defensionale dal Ministero della Giustizia, la corrispondenza tra prestazioni e
contributi versati, ma esige solo che al lavoratore siano attribuite adeguate
prestazioni previdenziali, tanto più ove si consideri che la parte ricorrente
ha comunque fruito di una disciplina di favore quale quella in materia di
ricongiunzione e di cumulo di differenti forme assicurative.
Ne deriva che il ricorso appare
privo di giuridico fondamento e va respinto.
Le spese di lite tuttavia possono essere
interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso
proposto dalla sig.ra L.G. contro il Ministero di Grazia e Giustizia (ora
Ministero di Giustizia), nonché contro il Ministero del Tesoro (ora Ministero
dell' Economia e delle Finanze), previa la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, rigetta le pretese attoree.
Sono compensate integralmente
le spese di lite.
Così deciso in Firenze nella
Camera di Consiglio del 29 giugno 2005.
IL GIUDICE UNICO
F.to Angelo Bax
Depositata in Segreteria il 18/07/2005
F.to G. BADAME