Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni
Art. 6 legge 11.11.1983 n. 638
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI - FONDO LAVORATORI DIPENDENTI |
Articolo 6, legge 11.11.1983 n. 638 |
Anno | Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione | Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera | Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera e parziale |
2019 | Oltre €. 13.338,26 | Fino a €. 6.669,13 | Oltre €. 6.669,13 e fino a €. 13.338,26 |
2020 | Oltre €. 13.405,08 | Fino a €. 6.702,54 | Oltre €. 6.702,54 e fino a €. 13.405,08 |
2021 | Oltre €. 13.405,08 | Fino a €. 6.702,54 | Oltre €. 6.702,54 e fino a €. 13.405,08 |
2022 | Oltre €. 13.659,88 | Fino a €. 6.829,94 | Oltre €. 6.829,94 e fina a €. 13.659,88 |
2023 | Oltre €. 14.657,24 | Fino a €. 7.328,62 | Oltre €. 7.328,62 e fino a €. 14.657,24 |
PENSIONI CONDECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994 |
Anno | Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione | Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera | Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera e parziale |
2019 | Oltre €. 33.345,65 | Fino a €. 26.676,52 | Oltre €. 26.676,52 e fino a €. 33.345,65 |
2020 | Oltre €. 33.512,70 | Fino a €. 26.81,16 | Oltre €. 26.810,16 e fino a 33.512,70 |
2021 | Oltre €. 33.512,70 | Fino a €. 26.810,16 | Oltre €. 26.810,16 e fino a €. 33.512,70 |
2022 | Oltre €. 34.149,70 | Fino a 27.319,76 | Oltre €. 27.319,76 e fino a €. 34.149,70 |
2023 | Oltre €. 36.643,10 | Fino a €. 29.314,48 | Oltre €. 29.314,48 e fino a €. 36.643,10 |
Alle pensioni liquidate dall'1.1. al 31.12 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al T.M. non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misur apari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503, modificato dall'art. 11, c. 38 della legge 24.12.1993 n. 537 |
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1994 |
Lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, c. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503 |
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti | Gestione Lavoratori Autonomi | Decorrenza integrazione |
Donne nate entro il 31.12.1939 | Donne nate entro il 31.12.1934 | 1.1.2000 |
Uomini nati entro il 31.12.1934 | Uomini nati entro il 31.12.1929 |
Donne nate dall' 1.1.1940 al 30.6.1940 | Donne nate dall' 1.1.1935 al 30.6.1935 | 1.1.2001 |
Uomini nati dall'1.1.1935 al 30.6.1935 | Uomini nati dall'1.1.1930 al 30.6.1930 |
Donne nate dall' 1.7.1940 al 31.12.1940 | Donne nate dall' 1.7.1935 al 30.12.1935 | 1.1.2002 |
Uomini nati dall'1.7.1935 al 30.12.1935 | Uomini nati dall'1.7.1930 al 30.12.1930 |
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1994 |
Anno | Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione | Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera | Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera e parziale |
2019 | Oltre €. 26.676,52 | Fino a €. 20.007,39 | Oltre €. 20.007,39 e fino a €. 26.676,52 |
2020 | Oltre €. 26.810,16 | Fino a €. 20.107,62 | Oltre €. 20.107,62 e fino a €. 26.810,16 |
2021 | Oltre €. 26.810,16 | Fino a €. 20.107,62 | Oltre €. 20.172,62 fino a €. 26.810,16 |
2022 | Oltre 27.319,76 | Fino a €. 20.489,92 | Oltre €. 20.489,92 e fino a €. 27.319,76 |
2023 | Oltre €. 29.314,48 | Fino a €. 21.985,86 | Oltre €. 21.985,86 e fino a €. 29.314,48 |
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31.12.1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (art. 2, c. 14, della legge 8.8.1995 n. 335) |
PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE IN RELAZIONE AL REDDITO |
Reddito coniugale | Percentuale di integrazione |
Superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte il T.M. annuo del FPLD calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio | 70% |
Superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte il T.M. annuo del FPLD calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio | 40% |
FASCE DI REDDITO |
ANNO | Reddito coniugale | Percentuale di integrazione |
2018 | Da €. 26.385,84 a €. 32.982,30 | 70% |
Da €. 32.982,30 a €. 39.578,76 | 40% |
2019 | Da €. 26.676,52 a €. 33.345,65 | 70% |
Da €. 33.345,65 a €. 40.014,78 | 40% |
2020 | Da €. 26.810,16 a €. 33.512,70 | 70% |
Da €. 33.512,70 a €. 40.215,24 | 40% |
2021 | Da €. 26.810,16 a €. 33.512,70 | 70% |
Da €. 33.512,70 a €. 40.215,24 | 40% |
2022 | Da €. 27.319,76 a €. 34.149,70 | 70% |
Da €. 34.149,70 a €. 40.979,64 | 40% |
2023 | Da €. 29.314,48 a €. 36.643,10 | 70% |
Da €. 36.643,10 a €. 43.971,72 | 40% |
LaPrevidenza.it, 11/03/2023