venerdì, 07 febbraio 2025

Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni

Art. 6 legge 11.11.1983 n. 638

 






INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI - FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Articolo 6, legge 11.11.1983 n. 638
AnnoLimiti di reddito personale che escludono l'integrazioneLimiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura interaLimiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera e parziale
2019Oltre €. 13.338,26Fino a €. 6.669,13Oltre €. 6.669,13 e fino a €. 13.338,26
2020Oltre €. 13.405,08Fino a €. 6.702,54Oltre €. 6.702,54 e fino a €. 13.405,08
2021Oltre €. 13.405,08Fino a €. 6.702,54Oltre €. 6.702,54 e fino a €. 13.405,08
2022Oltre €. 13.659,88Fino a €. 6.829,94Oltre €. 6.829,94 e fina a €. 13.659,88
2023Oltre €. 14.657,24Fino a €. 7.328,62Oltre €. 7.328,62 e fino a €. 14.657,24







PENSIONI CONDECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994
AnnoLimiti di reddito personale che escludono l'integrazioneLimiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura interaLimiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera e parziale
2019Oltre €. 33.345,65Fino a €. 26.676,52Oltre €. 26.676,52 e fino a €. 33.345,65
2020Oltre €. 33.512,70Fino a €. 26.81,16Oltre €. 26.810,16 e fino a 33.512,70
2021Oltre €. 33.512,70Fino a €. 26.810,16Oltre €. 26.810,16 e fino a €. 33.512,70
2022Oltre €. 34.149,70Fino a 27.319,76Oltre €. 27.319,76 e fino a €. 34.149,70
2023Oltre €. 36.643,10Fino a €. 29.314,48Oltre €. 29.314,48 e fino a €. 36.643,10
Alle pensioni liquidate dall'1.1. al 31.12 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al T.M. non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misur apari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503, modificato dall'art. 11, c. 38 della legge 24.12.1993 n. 537





PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1994
Lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, c. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503
Fondo Pensioni Lavoratori DipendentiGestione Lavoratori AutonomiDecorrenza integrazione
Donne nate entro il 31.12.1939Donne nate entro il 31.12.1934   1.1.2000
Uomini nati entro il 31.12.1934Uomini nati entro il 31.12.1929
Donne nate dall' 1.1.1940 al 30.6.1940Donne nate dall' 1.1.1935 al 30.6.19351.1.2001 
Uomini nati dall'1.1.1935 al 30.6.1935Uomini nati dall'1.1.1930 al 30.6.1930
Donne nate dall' 1.7.1940 al 31.12.1940Donne nate dall' 1.7.1935 al 30.12.19351.1.2002
Uomini nati dall'1.7.1935 al 30.12.1935Uomini nati dall'1.7.1930 al 30.12.1930







PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1994
AnnoLimiti di reddito personale che escludono l'integrazioneLimiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura interaLimiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera e parziale
2019Oltre €. 26.676,52Fino a €. 20.007,39Oltre €. 20.007,39 e fino a €. 26.676,52
2020Oltre €. 26.810,16Fino a €. 20.107,62Oltre €. 20.107,62 e fino a €. 26.810,16
2021Oltre €. 26.810,16Fino a €. 20.107,62Oltre €. 20.172,62 fino a €. 26.810,16
2022Oltre 27.319,76Fino a €. 20.489,92Oltre €. 20.489,92 e fino a €. 27.319,76
2023Oltre €. 29.314,48Fino a €. 21.985,86Oltre €. 21.985,86 e fino a €. 29.314,48
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31.12.1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (art. 2, c. 14, della legge 8.8.1995 n. 335)









PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE IN RELAZIONE AL REDDITO
Reddito coniugalePercentuale di integrazione
Superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte il T.M. annuo del FPLD calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio70%
Superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte il T.M. annuo del FPLD calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio40%



FASCE DI REDDITO
ANNO Reddito coniugalePercentuale di integrazione
2018Da €. 26.385,84 a €. 32.982,3070%
Da €. 32.982,30 a €. 39.578,76 40%
2019Da €. 26.676,52 a €. 33.345,6570%
Da €. 33.345,65 a €. 40.014,7840%
2020Da €. 26.810,16 a €. 33.512,7070%
Da €. 33.512,70 a €. 40.215,2440%
2021Da €. 26.810,16 a €. 33.512,7070%
Da €. 33.512,70 a €. 40.215,24 40%

2022
Da €. 27.319,76 a €. 34.149,7070%
Da €. 34.149,70 a €. 40.979,6440%
2023Da €. 29.314,48 a €. 36.643,1070%
Da €. 36.643,10  a €. 43.971,7240%




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LaPrevidenza.it, 11/03/2023

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