martedì, 03 novembre 2026

Concorso a pubblico impiego - art. 14 D.P.R. 487/1994

Limiti alla regola dell'anonimato

 

In tema di violazione della regola dell'anonimato prescritta dall' art. 14 D.P.R. 487/1994 in materia di concorsi pubblici, la regola medesima deve essere interpretata nel senso che gli eventuali segni di riconoscimento devono essere "in astratto" ed "oggettivamente" in grado di ricondurre ad un candidato. Conseguentemente, non costituiscono segni di riconoscimento l'apposizione di diciture quali "brutta" o "minuta", nonché l'eventuale consegna al candidato di fogli aggiuntivi.
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LaPrevidenza.it, 07/10/2007

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