martedì, 13 ottobre 2026

Smart working e sicurezza sul lavoro

Dott.ssa Silvana Toriello

 

PREMESSA

il Lavoro agile è una modalità lavorativa che permette di svolgere ­ al di fuori della sede  aziendale, avvalendosi di supporti informatici ­ la stessa attività lavorativa svolta nei locali  dell'azienda. Si differenzia dal Telelavoro in quanto: - non deve essere necessariamente svolto da  una postazione fissa e predeterminata; - non viene svolto stabilmente a distanza, ma in modo non  continuativo, sporadico, occasionale ovvero limitato ad un breve periodo di tempo. Per tal via si  tende a raggiungere una maggiore libertà nella gestione dei tempi di vita del lavoratore  (conciliazione vita lavoro), una più snella organizzazione aziendale nonché una maggiore  produttività. I dipendenti interessati lavoreranno dunque in mobilità, da un coworking, da casa, o  dovunque si trovino, basta che si raggiungano i target prestabiliti e si assolva ai propri compiti.  Contano i risultati, non il luogo di lavoro fisico.

DEFINIZIONE

Il lavoro agile o smart working, rappresenta una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, da stabilirsi mediante un accordo tra le parti e che si esplicita in forme di organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività. La prestazione lavorativa può dunque essere eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno dell'impresa senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e dà diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti di lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Può applicarsi anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L'ACCORDO

Fondamentale, anche per i riflessi di sicurezza sul lavoro, è l'accordo, a termine o a tempo indeterminato tra lavoratore e impresa soggetto alle comunicazioni obbligatorie, relativo alla modalità di lavoro agile, che deve essere stipulato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e che deve disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo deve individuare altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Il lavoratore agile ha diritto alla tutela Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. SICUREZZA SUL LAVORO NEL LAVORO AGILE Nelle fattispecie di "lavoro agile/smartworking" "non esiste una disciplina codificata relativa alla tutela della salute e sicurezza; in ogni caso, però, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 stante la onnicomprensività del campo di applicazione e della definizione di lavoratore". L'art. 22 della legge istitutiva del lavoro agile stabilisce che il datore di lavoro consegni al lavoratore, e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro fuori dai locali d'impresa. Inoltre il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. Dovranno essere elaborati dal datore di lavoro un DVR (documento di valutazione dei rischi) che tenga conto delle attività prestate fuori dai locali aziendali (con tutte le difficoltà del caso nell'individuazione dei rischi generali e specifici) ed una informativa scritta di salute e sicurezza, sufficientemente chiara ed esauriente per il lavoratore, i cui contenuti e la forma sono rimessi alla pratica attuazione caso per caso, il che sicuramente porterà a difficoltà e criticità nella prima fase di avvio della legge. Il datore di lavoro sarà comunque tenuto, e sanzionato in caso di inadempimento, a rispettare gli obblighi previsti dal decreto 81, in particolare, fra i più importanti e ricorrenti, gli obblighi di fornire ai lavoratori agili i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, qualora individuati, di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione individuali e delle attrezzature messi a loro disposizione, di inviare i lavoratori alla visita medica, se prevista, entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori agili e di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.naloghi obblighi sussistono per converso in capo al lavoratore agile che dovrà cooperare con il datore di lavoro, avrà l'obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza, e in particolare dovrà osservare, potendo essere sanzionato in caso di inadempimento, le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dovrà utilizzare correttamente e in modo appropriato le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione messi a disposizione, dovrà partecipare ai programmi di informazione, formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

Le tutele che vengono apprestate sono necessariamente diverse da quelle relative agli altri lavoratori stante la peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa ( in parte fuori dai locali aziendali e senza una postazione fissa).Va garantita la salute e la sicurezza dello smart worker in locali di cui il datore di lavoro dell'impresa non possiede la titolarità e disponibilità giuridica.

LA SICUREZZA DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI

L'art. 18, comma 2, della legge istitutiva del lavoro agile prevede che il datore di lavoro sia responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro dovrà quindi rispettare il decreto 81 nella parte (Titolo III, Capo I) contenente i precetti normativi relativi alle attrezzature di lavoro, cioè a qualsiasi macchina, apparecchio, utensile destinato ad essere usato durante il lavoro. Il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione, e mantenere in efficienza con regolare manutenzione, attrezzature conformi ai requisiti tecnici del decreto 81, che siano idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate e adatte al lavoro da svolgere da parte dei lavoratori agili. Le attrezzature dovranno anche essere conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, qualora esistenti ed applicabili; fra tutte spiccano, per la loro portata applicativa, la Direttiva sulle macchine, recepita dal D.Lgs. n. 17/2010, erede del D.P.R. n. 459/1996, e la Direttiva sul materiale elettrico in bassa tensione, conformemente al D.Lgs. n. 86/2016, erede della L. n. 791/1977. Andranno quindi verificati la marcatura CE e il possesso della dichiarazione di conformità CE o UE delle attrezzature fornite, quali: apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.), apparecchiature audio o video, apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori, sistemi per controllo, cellulari, ecc.), utensili portatili elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, ecc.), elettrodomestici (frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc). Inoltre esempi di materiale elettrico fornito a cui prestare particolare attenzione sono: organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc.) e apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.). Viceversa gli utensili manuali (martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, ecc.) non sono macchine e pertanto non sono marcate CE, ma dovranno rispondere ai requisiti generali di idoneità e di sicurezza prima di essere forniti.

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO E DEGLI IMPIANTI

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti all'Allegato IV del decreto 81 e devono rispettare le norme di prevenzione incendi, gli impianti elettrici nei luoghi di lavoro devono rispondere al Titolo III, Capo III, del decreto 81, i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici realizzati nei luoghi di lavoro sono soggetti alle disposizioni del D.P.R. n. 462/2001, e per tutti gli impianti (ad esempio impianti di riscaldamento, idrici e sanitari, di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di protezione antincendio), posti al servizio degli edifici, devono essere rispettate le regole di cui al D. n. 37/2008. Si rende dunque necessario che il datore di lavoro prima dell'avvio della prestazione lavorativa, acquisisca, ai fini valutativi e scriminanti, idonea documentazione o certificazione (fornita dal proprietario dei luoghi e degli impianti presso i quali il lavoratore agile opererà) che attesti la conformità alle norme edilizie, impiantistiche e di prevenzione incendi di luoghi ed impianti esterni all'impresa, in modo tale da rendere ancora più completa l'informazione e la cooperazione reciproca prevista dall'art. 22.

IL DOCUMENTO DI ASSOLOMBARDA

La questione della sicurezza in questa tipologia di lavoro è molto dibattuta e sicuramente foriera di ulteriori sviluppi futuri. Già nel 2015 Assolombarda pubblicò una dispensa su uno spazio web dal titolo "Indicazioni per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza legati al `Lavoro Agile/ SmartWorking'".La dispensa riporta alcuni suggerimenti per la gestione della salute e sicurezza rivolti ai lavoratori che fruiscono di modalità di lavoro definite, a seconda dei casi, come "lavoro agile" o "smartworking". E indica che il punto di partenza per la corretta gestione della tematica è la "predisposizione di una `policy aziendale/procedura interna' (di seguito POLICY) che definisca l'insieme delle regole che l'azienda si dà e che il lavoratore condivide e nella quale vengano ben esplicitati gli aspetti fondamentali legati alla formazione sula salute e sicurezza e alla valutazione dei rischi".

Di seguito, in conclusione, alcuni stralci dal documento di Assolombarda relativi ad alcune misure di prevenzione da adottare: - "attenersi alle disposizioni di prevenzione relative ai rischi comportati dalla propria attività e osservare le norme di sicurezza attinenti; - assicurarsi dell'efficienza ed integrità dei dispositivi e delle attrezzature prima dell'uso; - assicurarsi che il luogo di lavoro prescelto risponda ai seguenti requisiti: illuminato e areato naturalmente; ben asciutto e difeso contro l'umidità; condizioni adeguate di igiene; pochi rumori che disturbano l'attività lavorativa; per luoghi chiusi, ricambio d'aria garantito o da impianti di unità trattamento area o dalla presenza di aperture; integrare se necessario con sistemi di illuminazione localizzata i singoli posti di lavoro; in caso di lavoro al videoterminale eliminare la luce diretta proveniente da finestre o da fonti artificiali non opportunamente schermate; - predisporre le proprie postazioni di lavoro in modo da evitare che i cavi e i collegamenti elettrici possano intralciare il passaggio e il normale transito delle persone, o possano essere sottoposti a danneggiamenti; - utilizzare un piano di lavoro che abbia preferibilmente le seguenti caratteristiche: di colore opaco e non riflettente; superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature nonché consentire un appoggio per gli avambracci dell'operatore davanti alla tastiera, nel corso della digitazione; profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo; è stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm; esiste uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per il sedile; verificare che i tavoli e le scrivanie non abbiano spigoli vivi o parti usurate che potrebbero provocare tagli ed abrasioni"; - utilizzare le apparecchiature di ufficio ( personal computer, cuffie, telefoni cellulari ecc.) secondo le opportune modalità d'uso, verificandone in primis la stabilità sulle superfici di appoggio e la solidità dei sostegni (scrivanie, mobiletti); - in merito all'impianto elettrico, verificare che: sia disponibile una dichiarazione di conformità o autocertificazione; siano utilizzati, se necessari, adattatori e prolunghe adatti a supportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzati; - assumere posizioni di lavoro corrette, adeguando la propria postazione e la disposizione delle apparecchiature abitualmente utilizzate in modo da evitare l'insorgenza di stati di affaticamento psicofisico e posturale; - ridurre al minimo movimenti rapidi e ripetitivi ed evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati; - premunirsi delle necessarie informazioni sull'adeguatezza ed il funzionamento degli eventuali sistemi di estinzione presenti e sui comportamenti da adottare e su come affrontare le eventuali situazioni di emergenza; - segnalare prontamente alla struttura aziendale eventuali anomalie o malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo delle attrezzature e non intervenire con arbitrarie operazioni di modifica del funzionamento o di riparazione, lasciando tali azioni al personale competente".

(Silvana Toriello)

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LaPrevidenza.it, 14/06/2017

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