lunedì, 25 settembre 2023

Spese ordinarie prevedibili e spese straordinarie imprevedibili

D.ssa Mariagabriella Corbi

 

L’assegno di mantenimento comprende sia ciò che è inerente l’aspetto  alimentare ma anche quello «abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica» (Cass. civ. Sez. I, 19/03/2002, n. 3974). Alla luce di tale specifica sembrerebbe che anche la mensa scolastica sia inclusa in esso.
In diverse occasioni i Giudici di merito si sono espressi in tema di oneri “eccezionali” precisando che “le spese straordinarie non possano essere incluse nel contributo fisso in quanto difficilmente quantificabili preventivamente e soggette a variazioni anche sensibili, cosicchè ove fossero forfettariamente considerate nel contributo mensile predeterminato, sussisterebbero due opposti rischi. Da un lato, ove in certi periodi non ve ne fosse la necessità o fossero assai contenute, si rischierebbe di imporre al genitore non domiciliatario un contributo non proporzionale alle effettive esigenze del figlio, con evidente locupletazione dell’altro coniuge. Dall’altro, ove per contro assumessero significativo rilievo economico, tali spese potrebbero assorbire (se non superare, in specie in ipotesi di spese mediche straordinarie) una parte anche rilevante del contributo ordinario, così sacrificando sia la soddisfazione di diritti primari irrinunciabili del minore, sia il patrimonio del genitore domiciliatario”.
L'articolo 6, comma 4cita:
"Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale.
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse".
Per quanto detto è palese che il genitore non affidatario non ha diritto di interferire e discostarsi dalle spese straordinarie, salvo che dette decisioni non riguardino questioni di peculiare importanza o che il coniuge affidatario abbia effettuato delle scelte dannose per i figli stessi.
Per poter condividere le decisioni sui figli è indispensabile ottenere l'affidamento congiunto. L'art. 155 del Codice Civile prevede che il giudice che pronunzia la separazione, stabilisca anche la misura e il modo in cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli. Il contributo posto a carico del coniuge non affidatario trova il suo fondamento nel fatto che, nonostante la separazione, entrambi i genitori restano obbligati a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alla rispettiva capacità di lavoro.
L'assegno di mantenimento della prole, stabilito in sede di separazione, ha la funzione di garantire in misura predeterminata il contributo del coniuge non affidatario alle spese di mantenimento dei figli. Pertanto, ove sorga la necessità di far fronte a bisogni che superino le normali esigenze di vita dei figli, si può prevedere che il coniuge non affidatario, oltre a corrispondere un assegno periodico in denaro (di regola a cadenza mensile), partecipi al sostenimento delle spese straordinarie, soprattutto a quelle mediche e scolastiche.
Infatti, come spesso accade, accanto alla determinazione dell'assegno vengono posti al coniuge non affidatario altri oneri economici riguardanti le spese straordinarie, cioè quelle spese che non rientrano nel contributo mensile dovuto, perché derivano da necessità occasionali, pur reali e contingenti.
Va precisato al riguardo, peraltro, che non esiste una elencazione specifica che individui e qualifichi con precisione tale tipo di impegno economico, affidando la sua determinazione al buonsenso delle parti ed alla interpretazione giurisprudenziale, entrambe basate sulla definizione generale testè indicata.
Il giudice, nella sentenza in cui emana i provvedimenti in ordine all'affidamento dei figli e all'assegno di mantenimento, può disporre che le spese straordinarie vadano sostenute da entrambi i coniugi (Tribunale Taranto, 9 maggio 2000), oppure, può stabilire un obbligo di rendiconto per l'affidatario, ed infine, può prevedere la previa comunicazione al coniuge non affidatario delle spese da effettuarsi.....

Mariagabriella Corbi

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 07/10/2012

SERGIO BENEDETTO SABETTA
mini sito

Professione:

Avvocato

BRUNO OLIVIERI
mini sito

Via Senna, 39, 65015, Montesilvano (PE)

Telefono:

3282945085

Cellulare:

3282945085

Professione:

Consulente del Lavoro

Aree di attività:

Studio Commerciale Olivieri, specializzato in consulenza e amministrazione del personale, consulenza strategica e m...