sabato, 12 ottobre 2024

Il TAR Lazio reinserisce nelle GAE i docenti ingiustamente cancellati e annulla il DM n. 506/2018

TAR Lazio, III sez. bis, sentenza 6.11.2018 n. 10867

 

IL TAR LAZIO reinserisce nelle GAE i docenti ingiustamente cancellati e annulla il DM n. 506/2018 : accolto il ricorso con sent. n.10867/2018 12 novembre 2018. contributo dell' Avv. Maurizio Danza .

Di particolare interesse la sentenza n.10867/2018 pubblicata il 12 novembre 2018, con cui la sezione III Bis del TAR Lazio-Roma ha accolto il ricorso, con cui era stata richiesto il reinserimento di numerosi docenti precedentemente inseriti, ed ingiustamente cancellati dalle GaE per mancato aggiornamento ; nel caso di specie, era stato chiesto l'annullamento del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 506 del 19.06.2018, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di reinserimento né alcuna modalità applicativa di presentazione della relativa domanda per chi, come i ricorrenti, ed il conseguente reinserimento nella rispettiva graduatoria e fascia di appartenenza. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2018, il Collegio stigmatizzando la violazione da parte del MIUR posta in essere con il Decreto Ministeriale n. 506/2018 ha accolto il ricorso patrocinato dall'Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, annullando i provvedimenti impugnati e disponendo l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie a esaurimento con la seguente motivazione : " La giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo sentenza 4835/2018) ha ritenuto "il principio per cui dalla trasformazione delle antiche graduatorie permanenti in GA.E non discende alcuna preclusione del reinserimento nelle stesse dei soggetti che vi erano già iscritti pleno jure in passato ma, per l'omessa domanda di permanenza per il precedente aggiornamento, ne sono stati cancellati; ­ più in particolare, quantunque la mancata presentazione della domanda comporti la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, ma è sempre consentito al docente interessato, su sua domanda, il reinserimento nella graduatoria; ­ il mutamento delle graduatorie permanenti in GAE, in base all'art. 1, co. 605 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, non ha cambiato tutto ciò, poiché le GAE non consentono nuovi inserimenti, ma non precludono, nella sede dei relativi aggiornamenti ed a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata, il reinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggio già ottenuto (cfr. così Cons. St., VI, 15 novembre 2017 n. 5281; id., 13 dicembre 2017 n. 5868); ­ se quindi è giusto depurare le GAE dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione, anch'essa permanente e, ad avviso dei decreti impugnati in prime cure, immodificabile sol perché desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati, cosa, questa, che tuttavia confligge col citato art. 1, co. 1-bis, II per. del DL 97/2004; ­ la norma, infatti, sanziona l'omessa domanda con l'esclusione dalle graduatorie, ma solo rebus sic stantibus, onde questa non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle GAE, dichiarare di volervi nuovamente figurare".

Avv. Maurizio Danza


***



N. 10948/2018 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.COLL.  N. 10948/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;  sul ricorso numero di registro generale 10948 del 2018, proposto da  Giovanna Andidero, Lucia Bruzzaniti, Eleonora Crea, Giuseppina Criaco, Rocco  Criaco, Maria Cuzzola, Francesca De Fazio, Antonia D'Errigo, Marisa Flachi,  Giulia Gullì, Domenica Infortugno, Annunziata Maria Loddo, Antonia Malara,  Maria Viviana Murolo, Maria Vincenza Palermo, Grazia Pellicanò, Paola  Pezzimenti, Germana Santoro, Caterina Sergi, Mariarosaria Sellaroli, Annunziata  Stilo, Silvana Sansalone, Francesca Romana Torino, Domenica Valastro, Maria  Grazia Zurzolo, Maria Laura Belfiore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio  Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  contro  Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Uff Scolastico Reg  Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Uff Scolastico  Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico  Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg N. 10948/2018 REG.RIC.

Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg  Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo, Uff Scolastico Reg  Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese, in persona del legale  rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello  Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  nei confronti  Cuzzola Maria, Marino Gianfranco, Bruzzaniti Maria non costituiti in giudizio;  per l'annullamento  previa sospensione, in tutto o in parte ai sensi dell'art.34 co.1 lett.a del c.p.a.  - del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 506 del  19.06.2018 divulgato con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  Ricerca- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del  20.06.2018 prot. n. 28670, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di  reinserimento né alcuna modalità applicativa di presentazione della relativa  domanda per chi, come i ricorrenti, voglia chiedere il reinserimento nella rispettiva  graduatoria e fascia di appartenenza;  - della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all'insegnamento nelle classi di  concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall'USR per la Regione  Calabria per l'ambito territoriale di Reggio Calabria, il 3 agosto 2018 nella parte in  cui non comprende i nominativi dei seguenti ricorrenti : xxx inserita fino all'a.s.2014/2015; xxx inserita fino  all'a.s.2007/2008 e 2008/2009; xxx, inserita fino all'a.s.2014/2015  ; xxx A inserita fino all'a.s. 2007/2008 e 2008/2009 ; xxx, inserito fino all'a.s. 2004/2005 ed espressamente depennato con decreto  n.26912 del 21/4/2004 ; xx, inserita fino all'a.s.2014/2015 ;  xx  inserita fino all'a.s.2009/2010 ; xxxx inserita fino all'a.s.2014/2015 ; xxxx; inserita fino all'a.s. 2007/2008 e 2008/2009 ; xxxxx, N. 10948/2018 REG.RIC. inserita fino all'a.s.2014/2015; Pxx inserita fino  all'a.s.2014/2015; xx, inserita fino all'a.s. 2008/2009;  xx , inserita fino all'a.s.2009/2010 ; xx,  inserita fino all'a.s.2014/2015; xx, inserita fino  all'a.s.2014/2015 ; xx inserita fino all'a.s.2007; xx, inserita fino all'a.s.2011/2012; xx,  inserita fino all'a.s.2014/2015; xx inserita fino  all'a.s.2004/2005 ; xx inserita fino all'a.s.2007;  - della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all'insegnamento nelle classi di  concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall'USR per la Regione  Calabria per l'ambito territoriale di Catanzaro il 2 agosto 2018 nella parte non  comprende il nominativo della ricorrente xx, benché  inclusa fino all. a.s. 2011/2014;  - della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all'insegnamento nelle classi di  concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall'USR per la Regione  Lombardia per l'ambito territoriale di Varese il 27 luglio 2018, nella parte in cui la  ricorrente xx, non risulta inserita, benché inclusa fino  all'a.s.2019/2010 e 2010/2011;  - della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all'insegnamento nelle classi di  concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall'USR per la Regione  Lombardia per l'ambito territoriale di Bergamo il 30 luglio 2018, nella parte in cui  la ricorrente xxx non risulta inserita, benché inclusa fino  all'a.s. 2009/2011 e depennata dall'a.s. 2014/2015;  - della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all'insegnamento nelle classi di  concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall'USR per la Regione  Lombardia per l'ambito territoriale di Milano il 30 luglio 2018, nella parte in cui la  ricorrente FLACHI MARISA, non risulta inserita benché inclusa in GAE fino  all'a.s.2014/2015;  - della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all'insegnamento nelle classi di N. 10948/2018 REG.RIC.

concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall'USR per la Regione Lazio  per l'ambito territoriale di Roma il 3 agosto 2018, nella parte in cui la ricorrente  xx, non risulta inserita benché inclusa in GAE fino  all'a.s.2011;  - di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, consequenziale o connesso al  provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, nonché  dell'illegittimo silenzio- rigetto, ivi compresa la menzionata nota del MIUR di  trasmissione del DDG n.506/2018, nonché, ove occorra, del D.M. n. 235 del  09.04.2014 (richiamato dall'impugnato D.M. n. 506/2018);

Visti il ricorso e i relativi allegati;  Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e  della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la  Provincia di Reggio Calabria e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr  per la Provincia di Catanzaro e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr  per la Provincia di Roma e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la  Provincia di Milano e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la  Provincia di Bergamo e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la  Provincia di Varese;  Visti tutti gli atti della causa;  Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 la dott.ssa Claudia  Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato il d.m. del 19 giugno 2018 avente ad oggetto le  operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento 2014-  2017, nella parte in cui non ha previsto la possibilità di reinserimento nella  graduatoria.  Alla camera di consiglio del 25 settembre 2018, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il N. 10948/2018 REG.RIC.

ricorso è stato trattenuto in decisione.  La giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo sentenza 4835/2018) ha  ritenuto "il principio per cui dalla trasformazione delle antiche graduatorie  permanenti in GA.E non discende alcuna preclusione del reinserimento nelle stesse  dei soggetti che vi erano già iscritti pleno jure in passato ma, per l'omessa  domanda di permanenza per il precedente aggiornamento, ne sono stati cancellati;  ­ più in particolare, quantunque la mancata presentazione della domanda comporti  la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, ma è sempre  consentito al docente interessato, su sua domanda, il reinserimento nella  graduatoria; ­ il mutamento delle graduatorie permanenti in GAE, in base all'art.  1, co. 605 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, non ha cambiato tutto ciò, poiché le  GAE non consentono nuovi inserimenti, ma non precludono, nella sede dei relativi  aggiornamenti ed a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata, il  reinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggio già  ottenuto (cfr. così Cons. St., VI, 15 novembre 2017 n. 5281; id., 13 dicembre 2017  n. 5868); ­ se quindi è giusto depurare le GAE dalla presenza di docenti che  effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne  l'esclusione, anch'essa permanente e, ad avviso dei decreti impugnati in prime  cure, immodificabile sol perché desunta in via implicita a mezzo del silenzio o  inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati, cosa, questa, che tuttavia  confligge col citato art. 1, co. 1-bis, II per. del DL 97/2004; ­ la norma, infatti,  sanziona l'omessa domanda con l'esclusione dalle graduatorie, ma solo rebus sic  stantibus, onde questa non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel  termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle GAE, dichiarare di volervi  nuovamente figurare".  In conclusione, il ricorso deve essere accolto con compensazione delle spese di  giudizio stante la particolarità della questione.  

P.Q.M. N. 10948/2018 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,  per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento dei  ricorrenti nelle graduatorie a esaurimento  Spese compensate.  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con  l'intervento dei magistrati:  Riccardo Savoia, Presidente  Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore  Raffaele Tuccillo, Primo Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  
Claudia Lattanzi Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

(Maurizio Danza)

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LaPrevidenza.it, 20/11/2018

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