Breve nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cassazione 20 novembre 2009, n. 44890
In tema di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di responsabilità del delegato, Sez. III, 44890.09, statuisce l'irrilevanza della invalidità della delega per accertare la responsabilità del delegato, poiché l'invalidità della delega - in base al principio di effettività - impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate [vedi Cass., Sez. IV, 27.11.2008, n. 48295, Libori]. In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 25/01/2010
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