martedì, 13 ottobre 2026

Stalking e atti persecutori nei rapporti personali tra Magistrati si considerano illecito disciplinare ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d

Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza 21 marzo 2013,  n. 7042

 

Il Dott. M.F., all'epoca dei fatti in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (OMISSIS), quale sostituto procuratore, con sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura n. 46 del 2012, depositata il 19 aprile 2012, è stato ritenuto responsabile degli illeciti di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d), in relazione all'art. 612-bis cod. pen., e di cui al medesimo D.Lgs. n. 109, art. 2, comma 1, lett. d).

Entrambe le condotte contestate si riferivano a comportamenti tenuti dal Dott. M. nei confronti della collega Dott.ssa M. M.P.; in particolare, al M. era stato contestato, quanto alla prima incolpazione, il fatto di avere, tra il (OMISSIS) e l'(OMISSIS), molestato la collega del medesimo ufficio assillandola con continue telefonate, messaggi telefonici, richieste di incontri, e ciò nonostante il netto rifiuto opposto dalla Dott.ssa Ma., in tal modo arrecandole profondo turbamento alla vita personale e familiare, con lesione del prestigio della magistratura in considerazione della notorietà che dette condotte avevano ricevuto; quanto al secondo illecito, il fatto di avere, con la condotta ossessiva di cui al primo, creato pregiudizio allo svolgimento del lavoro della collega, entrando continuamente nel suo ufficio per sollecitare incontri, trattenendovisi ogni volta a lungo nonostante le chiare manifestazioni di insofferenza oppostegli, nonchè di avere inviato alla collega, a seguito del netto rifiuto dalla stessa oppostogli, una lettera con la quale segnalava la situazione di incompatibilità in cui la medesima collega si sarebbe trovata a causa dell'esercizio della professione legale da parte della sorella, e di avere poi segnalato la detta incompatibilità al Consiglio superiore della magistratura.

La Sezione disciplinare, dopo avere riferito il contenuto delle dichiarazioni della Dott.ssa Ma. e delle difese del Dott. M., ha preso in esame le risultanze dell'indagine disciplinare e delle dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'udienza disciplinare, giungendo alla conclusione che le condotte riferite dalla Ma. avevano trovato riscontro nelle risultanze istruttorie, e segnatamente nelle deposizioni dei testi C., D. M., P. e Z.. Ha quindi ritenuto che le condotte contestate integrassero il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., essendosi una parte della condotta e il momento finale della consumazione del reato, di natura abituale, verificatisi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009 (25 febbraio 2009), con conseguente assoggettamento delle condotte stesse alla nuova fattispecie di reato. Quanto agli elementi costitutivi del reato, la Sezione riteneva provato che la condotta del M. aveva indotto nella Ma. una forma ansiosa evidente; riteneva altresì integrato l'elemento soggettivo del reato, consistente nel dolo generico.

La Sezione disciplinare reputava poi provato anche il secondo illecito contestato, atteso che il comportamento del M., oltre ad integrare la fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen., costituiva un comportamento abitualmente e gravemente scorretto nei confronti di un altro magistrato; condotta, questa, prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d). Escludeva invece la sussistenza di altri due illeciti contestati al M..

Quanto alla determinazione della sanzione, la Sezione, tenuto conto delle caratteristiche dei fatti contestati, della situazione di disagio complessivo provocato nell'ufficio di appartenenza e della grave lesione al prestigio dell'ordine giudiziario e della immagine del magistrato incolpato, riteneva che dovesse essere inflitta la sanzione della perdita di anzianità di mesi due, con applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio, confermando la destinazione del M. alla funzione di magistrato distrettuale requirente presso la Corte d'appello di Firenze...

 

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