venerdì, 24 gennaio 2025

Risarcimento e danno biologico. La casalinga non è paragonabile alla Colf

Corte di Cassazione, III sez. civile, sentenza 20.7.2010 n. 16896 - Mariagabriella Corbi

 

La  sentenza n. 16896/10 della Corte di Cassazione ha riconosciuto e dato risalto al prezioso apporto lavorativo fornito dalle casalinghe in ambito familiare, attribuendo un  risarcimento più elevato per la vittima di un infortunio stradale. Il caso in questione è quello di una donna  che, vittima di un incidente stradale,  ha richiesto un risarcimento per la ridotta capacità lavorativa nell’assolvere i lavori di casa. Acquisiti gli atti, gli Ermellini hanno ritenuto doveroso stabilire la liquidazione per  il danno biologico causato dal sinistro, ma anche per quello patrimoniale. Il sistema di calcolo adottato dalla Corte per la quantificazione del danno-non avendo una “tabella” di conteggio- è stata l’adozione dei parametri di lavoro e lo stipendio percepito dalle colf. Per la valutazione del danno biologico si sono avvalsi dell’art. 32 della Costituzione, per quello patrimoniale degli articoli 4 e 37 della Carta che forniscono tutele per ogni forma di lavoro e i diritti del lavoratore/lavoratrice. Dalla combinazione tra pensione sociale – il triplo – età della casalinga, percentuale di invalidità ed il tempo trascorso dall’incidente, si è addivenuti ad una somma di circa 116 milioni di lire. La Corte ha precisato che il risarcimento compete anche a coloro che possono usufruire di collaboratori domestici, perché le attività di una casalinga sono di gran lunga superiori a quelle - meramente esecutive - di una colf.

Una delle motivazioni è che ""il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art. 1223 cod civ. (richiamato "in parte qua" dal successivo art. 2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente" […] "Nella liquidazione del danno alla persona, - precisano i giudici - il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, può essere utilizzato dal giudice, nell'esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all'invalidità, che i danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga".

E’ una sentenza innovativa che riconosce e, soprattutto, riesce a tradurre in termini economici il lavoro svolto quotidianamente dalla casalinga.

Mariagabriella CORBI

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LaPrevidenza.it, 10/09/2010

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