Cassazione civile sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1025 - Valter Marchetti
I giudici della III Sezione Civile della Cassazione, nella sentenza n. 1025 del 2013, hanno stabilito che il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dell'altro anche se vi sia tra le parti uno stato di separazione personale, purché si accerti che l'altrui fatto illecito abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, il coniuge superstite dovrà dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l'evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al detto ex coniuge rimasto in vita.
***
Il (OMISSIS) perdeva la vita in un incidente stradale R.O., per l'impatto tra la vettura condotta da S. M. (assicurato con la Rhone Medierranee), sulla quale era trasportata, e la vettura condotta da M.E., assicurata con la ITAS. Nel (OMISSIS) i congiunti della defunta - F. R., coniuge separato, anche per il figlioletto M., il padre della vittima R.A., la madre C.I. ed il fratello R.L. - proponevano dinanzi il Tribunale di Milano azione risarcitoria nei confronti dei conducenti - proprietari e delle loro assicurazioni, integrando poi il contraddittorio anche verso le Assicurazioni Generali, quale impresa designata per la Rhone già sottoposta a l.c.a.. Dopo alcuni mesi quest'azione civile veniva trasferita in sede penale e, nel corso di questo giudizio, la M. "patteggiava" la pena, provvedendo la sua assicuratrice ITAS a versare - il 7-11-96 - L. 550.000.000 complessivi ai cinque danneggiati. Il processo penale proseguiva con la condanna definitiva anche di S., con la precisazione (in appello) delle quote di responsabilità personale (60% a carico di S., 40% per la M.), con la condanna generica di S. al risarcimento dei danni, ma senza alcuna liquidazione di essi. La causa civile veniva riassunta nel 1999 nei confronti di S., della Rhone e delle Assicurazioni Generali, le quali, nella contumacia di S., si costituivano resistendo alle pretese avversarie. Il Tribunale civile di Milano, respinta l'eccezione d'improcedibilità della domanda D.L. n. 576 del 1978, ex art. 8 ha quantificato il danno morale cagionato al figlio decenne nei due terzi dell'intero biologico in astratto spettante alla quarantaduenne defunta (circa 168.000,00 Euro), al marito ed al padre in un terzo di quel parametro (circa 84.000,00 Euro ciascuno), alla madre in un quarto (circa 63.000,00 Euro), al fratello in un ventesimo, e cioè 12.606,16 Euro. Ha escluso qualsiasi danno biologico iure hereditatis, atteso il brevissimo intervallo tra l'incidente e la morte della R.; ha aggiunto, in favore del figlio, il danno patrimoniale quantificato in Euro 36.196,98. Ha condannato dunque S. e le Assicurazioni Generali a pagare il 60% di detti importi, ritenendo sotto ogni profilo irrilevante la transazione a suo tempo intervenuta con la ITAS per la quota di responsabilità della M.. Sulle somme liquidate sono stati aggiunti interessi al tasso medio compensativo annuo del 5,69% dalla data dell'incidente fino alla pubblicazione della sentenza. Ha così proposto un primo appello principale la soccombente Rhone, riproponendo la questione dell'improcedibilità dell'azione ex art. 8 cit. ed evocando l'efficacia dell'intervenuto giudicato penale anche sulla domanda civile; nel merito contestando poi l'eccessività delle liquidazioni operale in favore del coniuge separato e del padre della vittima e l'applicazione indebita o comunque duplicatoria di rivalutazione ed interessi; chiedendo in ogni caso di tener conto di quanto in precedenza versato dal coobbligato solidale ITAS; infine, richiamando eventualmente il massimale di legge previsto, al tempo, per le imprese poste in liquidazione coatta. Altro appello principale è stato proposto dalle Assicurazioni Generali, che aveva posto sostanzialmente i medesimi argomenti, insistendo soprattutto sulla necessità di defalcare dal complessivo risarcimento quanto già percepito da parte dei coobbligati (e detta somma, opportunamente rivalutata, si sarebbe rivelata esaustiva). Anche quest'appellante contestava come eccessive le liquidazioni in favore dei marito e dei padre della R. e deduceva il limite del massimale di legge.
Nella perdurante contumacia di S., si sono costituiti anche appello, ed in entrambe le cause, tutti i danneggiati, replicando partitamente ai motivi d'impugnazione avversari e proponendo appello incidentale (condizionato ad un qualsiasi accoglimento degli appelli principali) quanto all'esiguità del risarcimento in favore della madre, ma anche in favore di ogni altro danneggiato, e quanto alla liquidazione delle prime spese di lite.
2. Riunite le cause. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza oggetto delle presenti impugnazioni, depositata il 4 febbraio 2006, riformava parzialmente la sentenza di primo grado;
2.1. riduceva il risarcimento spettante in favore del coniuge separato della vittima in Euro 25.212,00, affermando che largamente eccessiva era quello liquidato in favore del coniuge separato della vittima; se certo non poteva sostenersi, con le appellanti, che la morte di un coniuge separato non recasse alcun dolore all'altro, (tanto più quando vi era un figlio in comune), pur tuttavia la quantificazione del primo Giudice doveva essere ridotta, tenendo conto del dato obiettivo della separazione e, cioè concretamente, del fatto della già cessata convivenza, e della conseguente valutazione secondo cui la perdita del coniuge risulta indubbiamente meno sconvolgente rispetto al conseguito assetto di vita;
2.2. osservava che la domanda risarcitoria era sempre stata proposta come cumulativa, tanto evincendosi anche dal tenore delle conclusioni che stabilivano una solidarietà attiva tra i creditori;
2.3. riteneva di dover detrarre dal risarcimento cumulativamente conseguibile da tutti i danneggiati - come richiesto dalle appellanti, ma in buona sostanza anche riconosciuto dagli appellati nella domanda introduttiva nella presente causa - quanto dai danneggiati già ricevuto a titolo di ristoro da altra fonte: non venivano in rilievo i principi della solidarietà e delle quote di responsabilità, ma il divieto generale di duplicazione risarcitoria, non essendo concepibile che i danneggiati avessero percepito più del risarcimento loro complessivamente spettante, neppure quando abbiano "a disposizione" più debitori solidali (la solidarietà passiva non incrementa di certo l'ammontare del danno). Dalla somma da ultimo indicata - che era univocamente calcolata alla data dell'incidente (come si comprende sia dal calcolo degli accessori operato dal primo Giudice, sia dal riferimento "tabellare" da lui evocato) - andavano dunque detratti Euro 240.580,42 cioè l'equivalente, devalutato alla data del fatto della somma di L. 550.000.000 (Euro 281.210,53) ricevuta dai danneggiati il 7.11.96. L'ammontare della condanna risarcitoria complessiva andava dunque determinato, in somma capitale alla data del fatto, in Euro 148.589,10. Su tale somma decorrevano rivalutazione monetaria ed interessi di legge: il criterio indicato dal Tribunale di uno specifico tasso medio compensativo si sottraeva alle generiche censure delle appellanti, poichè per un verso l'ammontare risarcitorio era stato (già dal primo giudice) calcolato alla data del fatto (e non della sentenza), per altro verso il tasso concretamente applicato non generava nessuna impropria duplicazione e teneva conto dei limiti imposti dalle S.U. di questa Corte alla sovrapposizione tra rivalutazione e interessi.
3. I prossimi congiunti della vittima propongono ricorso per cassazione sulla base di sette motivi; la Rhone resiste con controricorso, illustrato con memoria, e propone contestualmente ricorso incidentale basato su unico motivo. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
4. Nel ricorso principale vengono formulati i seguenti motivi...
LaPrevidenza.it, 11/03/2013
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
Avvocato