Cass. Civ., sez. II, 6 febbraio 2006, n° 2546 - Avv. Tiziana Cantarella
“Il danno esistenziale - da intendersi come ogni pregiudizio oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e gli assetti relazionali del danneggiato, inducendolo a scelte di vita diverse da quelle che avrebbe compiuto ove il fatto dannoso non si fosse verificato – non costituisce una voce né una componente del danno biologico o del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione della parte. Ne consegue che la domanda proposta per la prima volta in appello costituisce domanda nuova, come tale inammissibile”
LaPrevidenza.it, 13/05/2007
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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