Cassazione, sezione III civile, Sentenza 27 settembre – 18 novembre 2010, n. 23259
Il omissis alle ore omissis sulla strada provinciale omissis, avveniva un incidente stradale in seguito ad un salto di corsia da parte del conducente A. M. che si scontrava frontalmente con la auto condotta da K. G., che riportava lesioni gravi. La G. conveniva, con citazione del 24 novembre 1995, dinanzi al Tribunale di Grosseto, il M. e la assicuratrice G. – ora C.U. Italia spa – e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, con sentenza del 4 marzo 2002 riteneva prevalente la colpa del M., nella misura del 90%, e minore la colpa residua della G. e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni, ma compensava per un decimo le spese di lite. Contro la decisione proponevano appello congiuntamente M. e la assicuratrice e appello incidentale la parte lesa sia per la responsabilità che per la ridotta liquidazione dei danni. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 2 dicembre 2004 così decideva: aumentava il concorso di colpa al 15%, rideterminava la stima dei danni e delle spese del grado ponendole a carico della parte danneggiante e del suo assicuratore – vedi in esteso nel dispositivo. Contro la decisione ha proposto ricorso principale la G., affidato a 9 motivi; resiste la C.U., proponendo controricorso e ricorso incidentale; non resiste il M., cui è stato notificato il ricorso per integrazione del contraddittorio...
LaPrevidenza.it, 21/12/2010
3497880035
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