Cassazione, sentenza 2.2.2010 n. 11582
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Gorizia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di V.M. E B.M., per non aver commesso il fatto, in ordine al reato di omicidio colposo plurimo in danno S.R., BO.BR. E V.E. (entrambi) nonché la morte di P.R., H.T., T.F., G.C.M., D. R.A., VE.VA. E D.A. (il solo V.M.).
In esito alla medesima udienza preliminare sono state invece rinviate a giudizio altre persone per i medesimi fatti (e per l’omicidio colposo in danno di E.B.) riconducibili alle esposizioni alle polveri di amianto alle quali le vittime – tutte in passato dipendenti dei cantieri navali di (OMISSIS) – erano rimaste esposte contraendo malattie riconducibili a tali esposizioni che ne avevano provocato la morte, per varie forme di carcinoma polmonare, in epoche variabili dal (OMISSIS).
Il giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che dovesse ritenersi provato che i lavoratori deceduti erano stati esposti alle fibre di amianto per periodi consistenti e che il loro decesso era da ritenere causalmente ricollegato a tale esposizione.
Passando all’esame della posizione dei due odierni imputati la sentenza ha ritenuto accertato che i due, dipendenti di (OMISSIS), fossero inseriti in una struttura denominata “ufficio per la sicurezza” istituito fin dal 1967 e al quale la società aveva attribuito il compito di “individuare atti e condizioni pericolose e verificare il corretto uso dei mezzi di prevenzione”.
Secondo la sentenza impugnata, peraltro, le scelte di utilizzare l’amianto per l’allestimento delle navi e un certo modello di organizzazione del lavoro erano...
LaPrevidenza.it, 03/05/2010
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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