Ostacolo in carreggiata: l’onere della prova è a carico dell’ente proprietario o del soggetto concessionario dell’autostrada.
Cass. civ., Sentenza 24 Aprile 2008 , n. 10689 - Valter Marchetti
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10689 del 24 aprile 2008, ha deciso in merito al ricorso presentato da un automobilista contro la pronuncia ottenuta in sede di appello che ha ritenuto applicabile all’azione per il risarcimento dei danni subiti dall’utente al fine di evitare una barra di rame in autostrada l’articolo 2043 c.c. e non l’art. 2051 c.c., ponendo così a carico del danneggiato la prova della negligenza del gestore.
La Corte ha ribadito come sia ormai consolidato l’indirizzo secondo il quale, “ nelle autostrade con pedaggio, il rapporto che si instaura fra l’ente proprietario o concessionario e l’utente ha natura contrattuale, sicché la presenza di un ostacolo sulla carreggiata va configurato come inadempimento (dell’obbligazione strumentale di garantire la sicurezza della circolazione alle velocità consentite), la cui non imputabilità va provata dall’obbligato ex art. 1218 c.c.”, precisando inoltre che, nel caso in cui il titolo dedotto sia di natura extracontrattuale, si dovrà applicare l’art.2051 c.c. in considerazione della possibilità di vigilanza da parte dell’ente proprietario o del soggetto concessionario dell’autostrada.
In quest’ultimo caso, infatti, il gestore dell’autostrada risponde ai sensi dell’art.2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della carreggiata, in ragione del particolare rapporto con la cosa che gli deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito.
(Dott. Valter Marchetti – Patrocinatore Legale, Foro di Savona)
Condizioni
per l'utilizzo di questo materiale
LaPrevidenza.it, 21/05/2008