Liquidazione del danno biologico – Applicazione delle tabelle da parte del giudice – Danno morale – Uso delle stesse tabelle
Cass. Civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 394 - Avv. Tiziana Cantarella
“In tema di risarcimento del danno la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette tabelle (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorchè non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice.
La liquidazione equitativa del danno morale, poi, può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale – in misura pari a una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico – purché il risultato in tal modo raggiunto, venga poi personalizzato, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi e liquidazioni puramente simboliche o irrisorie”
La decisione in commento precisa che il c.d. criterio della frazione è legittimo “purché il risultato in tal modo raggiunto, venga poi personalizzato”; e tale personalizzazione deve avvenire, a prescindere dal criterio di base adottato, sulla base degli elementi probatori che l’attore deve avere allegato e che, se immotivatamente non valorizzati dal giudice, fanno incorrere nel vizio di motivazione.
In sintesi, quindi, la liquidazione del danno morale in termini frazionari rispetto al danno biologico:
1) è un possibile criterio standardizzante purché sia motivata la sua adozione e soprattutto sia personalizzato il suo risultato;
2) è chiaramente possibile andare oltre la quantificazione del danno morale ottenuto con il criterio della frazione del danno biologico, sia incrementando che diminuendo il quantum;
3) tale adeguamento deve essere motivato, così come deve essere motivato il mancato adeguamento in presenza di rigorose allegazioni probatorie che l’attore richieda di valorizzare in fase liquidativa;
4) il criterio della frazione non è l’unico possibile, ma ogni criterio è soggetto all’obbligo di motivazione.
(Avv. Tiziana Cantarella)
LaPrevidenza.it, 28/04/2007